Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 374 | Data di udienza: 26 Settembre 2012

APPALTI – Art. 79, c. 16 d.P.R. n. 207/2012 – Principio dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11 – Attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000 – Operatività – Esclusione. (Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Paolo Persello)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2012
Numero: 374
Data di udienza: 26 Settembre 2012
Presidente: Zuballi
Estensore: Settesoldi


Premassima

APPALTI – Art. 79, c. 16 d.P.R. n. 207/2012 – Principio dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11 – Attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000 – Operatività – Esclusione. (Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Paolo Persello)



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez.1^ – 18 ottobre 2012, n. 374


APPALTI – Art. 79, c. 16 d.P.R. n. 207/2012 – Principio dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11 –Attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000 – Operatività – Esclusione.

La disposizione contenuta nell’art. 79, comma 16, del D.P.R. n .207/2012 a tenore della quale “L’impresa qualificata nella categoria OG 11 puo’ eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.” non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit., secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. Solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando.

Pres. Zuballi, Est. Settesoldi – I. s.r..l (avv. Citossi) c. Comune di Tarvisio (avv. Billiani)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez.1^ - 18 ottobre 2012, n. 374

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez.1^ – 18 ottobre 2012, n. 374

N. 00374/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2012 REG.RIC.

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2012, proposto da:
Itec di Mattarollo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Angelica Citossi, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;

contro

Comune di Tarvisio, rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Billiani, con domicilio eletto presso Teresa Billiani Avv. in Trieste, via Martiri della Liberta’ 13;

nei confronti di
Edilcoop Friuli Soc. Coop., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Persello, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;

per l’annullamento
• della decisione assunta dalla commissione di gara nella riunione del 31 maggio 2012 di attribuire alla Edilcoop, in violazione delle prescrizioni delle norme di partecipazione, punti 10,5 per le ”proposte migliorative finalizzate migliore qualità tecnica e funzionale dell’intervento ” con i quali essa ha scavalcato in graduatoria la ITEC;
• del provvedimento assunto dalla commissione di gara nella medesima riunione di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Edilcoop Friuli soc. coop. la gara d’appalto bandita dal comune di Tarvisio per l’affìdamento dei ‘lavori per il recupero conservativo ai fini della riqualificazione funzionale dell’ex direzione miniera a museo’;
• della determinazione n. 287 del 6 giugno 2012 del comune di Tarvisio di aggiudicazione di tali lavori a detta ditta, pubblicata sulla serie speciale contratti pubblici della gazzetta ufficiale n. 70 del 18 giugno 2012;
e per la ri-aggiudicazione dell’appalto alla Itec di Mattarollo s.r.l.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio deli Comune di Tarvisio e di Edilcoop Friuli Soc. Coop.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Edilcoop Friuli Soc.Coop. A.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Persello, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso viene trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 CPA per la evidente fondatezza del primo motivo del ricorso incidentale con conseguente inammissibilità del ricorso principale in quanto proposto da una partecipante che doveva essere esclusa dalla gara per la mancanza delle qualificazioni OS28 e OS30, categorie in cui ricade una consistente parte dei lavori in appalto, per la ritenuta inapplicabilità del principio di assorbenza delle categorie succitate nella categoria generale OG11.

Ritiene infatti il Collegio che il principio secondo cui l’impresa che possiede la categoria generale OG11 può eseguire anche le opere delle categorie speciali OS 28 e OS30 può trovare applicazione solo se la lex specialis della gara non richiede espressamente il possesso della qualificazione alle categorie specialistiche. Nel caso di specie il bando di gara richiedeva espressamente e a pena di esclusione il possesso delle qualificazioni OS28 e OS30 per l’esecuzione dei lavori rientranti in tali rispettive categorie che rappresentavano, rispettivamente, il 39,97% ed il 15,74% del totale dei lavori. Si deve quindi ritenere che il Comune, attraverso la lex di gara, avesse già formulato la precisa e legittima scelta di richiedere il possesso delle qualificazioni nelle categorie specialistiche che esclude la possibilità di partecipare mediante il possesso della qualificazione nella sola categoria OG11. ( C.S. III, N. 1422/2011, C.S. , V, n. 3275/2012).

Il Collegio ritiene anche che, come correttamente evidenziato dalla ricorrente incidentale, la disposizione contenuta nell’art. 79, comma 16, del D.P.R. n .207/2012 a tenore della quale “L’impresa qualificata nella categoria OG 11 puo’ eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.” non sia applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit., secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. Solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando.

Da quanto sopra discende pertanto la fondatezza del primo motivo del ricorso incidentale che comporta la illegittimità delle operazioni di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dalla stessa della attuale ricorrente principale ITEC di Mattarollo SRL e la sua conseguente carenza di legittimazione e di interesse ad impugnare le risultanze di una gara alla quale non poteva legittimamente partecipare.

Il ricorso incidentale deve essere pertanto accolto ed il ricorso principale va conseguentemente dichiarato inammissibile.
Le spese vanno compensate tra le parti per giusti motivi e l’importo del contributo unificato corrisposto dalla ricorrente incidentale viene posto a carico della ricorrente principale e del Comune, anch’esso soccombente nel ricorso incidentale, in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale.
Condanna la ITEC di Mattarollo SRL ed il Comune di Tarvisio, in solido, a rifondere alla ricorrente incidentale l’importo del contributo unificato e compensa tra le parti le restanti spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
                 
L’ESTENSORE       

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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