ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Occupazione d’urgenza per la realizzazione di un diversivo idraulico – Giurisdizione del Tribunale delle Acque.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 24 Novembre 2011
Numero: 553
Data di udienza: 9 Novembre 2011
Presidente: Corasaniti
Estensore: De Piero
Premassima
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Occupazione d’urgenza per la realizzazione di un diversivo idraulico – Giurisdizione del Tribunale delle Acque.
Massima
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 24 novembre 2011, n. 553
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Occupazione d’urgenza per la realizzazione di un diversivo idraulico – Giurisdizione del Tribunale delle Acque.
Appartiene alla cognizione del Tribunale delle Acque (art. 140, c. 1, lett. d) del T.U. n. 1775/33) la controversia riguardante l’occupazione d’urgenza per la realizzazione di opere di protezione civile consistenti nella realizzazione di un “diversivo idraulico” (Cass. SS.UU. n. 10846/09; C.S. n. 6012/01).
Pres. Corsaniti, Est. De Piero – T.G. (avv. Tapparo) c. Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia (Volpe e Coslovich)
Allegato
Titolo Completo
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 24 novembre 2011, n. 553SENTENZA
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 24 novembre 2011, n. 553
N. 00553/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2004, proposto da:
Tonutti Gianni – art. 23 Bis L. 1034/71, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;
contro
Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv. Ettore Volpe e Adriano Coslovich, domiciliata in Trieste, piazza Unita’ D’Italia 1; Consorzio di Bonifica Ledra – Tagliamento, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Mussato, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del decr. N.ALP.2.427-D/ESP/4821 dd. 24 marzo 2004 della Regione F. – V.G. e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti:
– provvedimento dd. 26.3.2002 0PI/178.088-Direzione Regionale Protezione Civile- di approvazione progetto a seguito di Conferenza dei Servizi di pari data, dei lavori urgenti di protezione civile per la realizzazione di un diversivo idraulico per la deviazione delle portate di piena del rio Tresemane nel torrente Torre;
– della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
– del decreto di proroga del termine per l’ultimazione dei lavori;
– del verbale di immissione nel possesso dd. 25 settembre 2003;
– del verbale di immissione nel possesso dd. 28 aprile 2004;
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto in forma specifica o, se del caso, per equivalente;
Quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 9.11.2004, degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia e di Consorzio di Bonifica Ledra – Tagliamento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente impugna una serie di atti emessi dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Consorzio di Bonifica Ledra – Tagliamento relativi all’approvazione del progetto di lavori urgenti di protezione civile per la realizzazione di un diversivo idraulico per la deviazione delle portate di piena del rio Tresemane nel torrente Torre, ivi compresa la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori ed il decreto di proroga dei termini di ultimazione degli stessi; nonché per il risarcimento del danno patito.
1.1. – In fatto, espone di essere imprenditore agricolo proprietario di un terreno in censuario di Reana del Roiale (già oggetto di espropriazione per lavori stradali) che, nel gennaio 2004, è stato occupato di mero fatto da un cantiere che ha eseguito lavori di scavo. Solo successivamente (in data 4.4.04), ha appreso – con la notificazione dell’atto di approvazione del progetto del 26.3.02 – essere tali lavori finalizzati alla realizzazione di un diversivo idraulico per la deviazione delle portate di piena del rio Tresemane nel torrente Torre.
1.2. – Premesse le ragioni per cui si ritiene la scelta del Tribunale Amministrativo Regionale correttamente effettuata, il ricorso tempestivo e l’istante legittimato a proporlo, vengono esposti i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 7 della L. 241/90 e degli artt. 10 e 11 della L. 861/71; omesso rispetto delle procedure garantistiche;
2) travisamento di presupposti quanto alla scelta dell’area;
3) violazione dell’art. 7 della L. 241/90, con riferimento al decreto di occupazione dell’area;
4) violazione di legge quanto alla formazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso, se effettuati nei confronti di Elvira Peressutti;
5) carenza di motivazione e di comunicazione di avvio del procedimento (artt. 3 e 7 della L. 241/90), con riferimento al decreto di proroga dei termini di conclusione dei lavori.
1.3. – Con motivi aggiunti, notificati il 5.11.04, l’istante propone ulteriori doglianze avverso la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (non preceduta da comunicazione di avvio del procedimento) ed il provvedimento di approvazione del progetto (ove mancherebbero le indicazioni di inizio e conclusione dei lavori, e la verifica di impatto ambientale). Avverso tutti gli atti impugnati ribadisce la sussistenza dei vizi di omessa comunicazione di avvio del procedimento e difetto di motivazione.
2. – La Regione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, di cui chiede la reiezione.
3. – E’ presente in giudizio anche il Consorzio di Bonifica Ledra – Tagliamento, che eccepisce la carenza di giurisdizione di questo Tribunale in favore di quello delle Acque.
4. – All’eccezione, il ricorrente oppone che, negli atti opposti, era stato indicato il TAR quale giudice competente.
5. – Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione dell’adito Tribunale.
5.1. – Come sottolinea il Consorzio, l’opera di cui si controverte è un “diversivo idraulico”. Per “scolmatori” e “diversivi” si intendono quei corsi d’acqua naturali o artificiali che vengono utilizzati per deviare parte della portata di piena del corso d’acqua principale avviandola verso un altro recipiente o restituendola a valle. I “diversivi” sono propriamente corsi artificiali che derivano l’acqua da un fiume e la convogliano direttamente al mare, in un lago o in un altro fiume, destinati a derivare permanentemente (infatti, sono “a portata continua”) una frazione della portata dell’alveo naturale. Diversa è la funzione di uno “scolmatore” che è concepito per derivare ed allontanare verso opportuni recapiti una parte delle acque di piena (od eventualmente di morbida), essendo, normalmente, privo di acqua (cosicchè nell’alveo può crescere la vegetazione), ma è in condizione di ricevere una parte della portata del fiume.
Si tratta quindi, indubbiamente, di opere che incidono sul regime delle acque pubbliche.
5.2. – Venendo alla giurisdizione, si osserva che il dettato dell’art 140, comma 1, lett. d), del T.U. 1775/33 è chiaro nell’attribuirla, in questi casi, al Tribunale delle Acque. Prevede, infatti tale disposizione che: “appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:…. d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall’art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 , in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque”.
Ciò è appunto quanto è avvenuto nel caso all’esame, ove si contesta l’occupazione d’urgenza per la realizzazione di opere di protezione civile consistenti nella realizzazione di un “diversivo idraulico”, la cui cognizione appartiene quindi al Tribunale delle Acque (nella specie: Tribunale Regionale, cioè il TRAP di Venezia). Sul punto, si vedano, da ultimo: Cass. SS.UU. n. 10846/09: “fra i provvedimenti dell’Amministrazione in materia di acque pubbliche (devoluti al Tribunale delle Acque) ……. devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che – per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica – concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell’acqua; sicchè vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell’opera idraulica o il suo spostamento, indipendentemente dalla ragione che li abbia determinati e quand’anche non connessa al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell’ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell’incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa”, e C.S. n. 6012/01.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del TRA in favore del TRAP di Venezia.
6. – Spese e competenze di giudizio possono essere totalmente compensate, tra le parti tutte.
7. – La causa può essere proseguita, previa riassunzione innanzi al competente TRAP di Venezia, nel termine indicato dall’art. 11, comma 2, del D.Lg. 104/10.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione del TAR, in favore del TRAP di Venezia.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
La causa può essere proseguita, previa riassunzione innanzi al competente Giudice competente, nel termine indicato dall’art. 11, comma 2, del D.Lg. 104/10.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)