Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 5658 | Data di udienza: 3 Maggio 2017

RIFIUTI – Attività di gestione e trattamento dei rifiuti – Procedura di autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 in corso di svolgimento – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Sospensione dell’insediamento di nuove attività – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 10 Maggio 2017
Numero: 5658
Data di udienza: 3 Maggio 2017
Presidente: Stanizzi
Estensore: Andolfi


Premassima

RIFIUTI – Attività di gestione e trattamento dei rifiuti – Procedura di autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 in corso di svolgimento – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Sospensione dell’insediamento di nuove attività – Illegittimità.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 10 maggio 2017, n. 5658


RIFIUTI – Attività di gestione e trattamento dei rifiuti – Procedura di autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 in corso di svolgimento – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Sospensione dell’insediamento di nuove attività – Illegittimità.

E’ illegittimo il provvedimento con cui il sindaco ordini l’immediata sospensione dell’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti, quale precauzione in ipotesi di danni gravi e irreparabili per l’ambiente e la salute dei cittadini, che si inserisca in una procedura di autorizzazione in corso di espletamento, impedendone il suo naturale sviluppo mediante lo strumento ordinario della conferenza di servizi, cui sono ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati e controinteressati, portatori di interessi giuridicamente significativi, tra cui lo stesso Comune; ne consegue il difetto dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza, quale provvedimento atipico, avendo apprestato l’ordinamento tutti gli istituti giuridici per valutare correttamente, nel rispetto delle regole sul procedimento amministrativo e, più in generale, del principio di legalità, le legittime modalità di perseguimento degli interessi pubblici coinvolti e di contemperamento degli stessi con gli interessi privati attinti dall’azione amministrativa.


Pres. Stanizzi, Est. Andolfi  – E. s.r.l. (avv. Scalia) c. Comune di Anzio (avv. Malinconico) e Città Metropolitana di Roma Capitale (avv. Albanese)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 10 maggio 2017, n. 5658

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 10 maggio 2017, n. 5658

Pubblicato il 10/05/2017

N. 05658/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03303/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3303 del 2017, proposto da:
Eco Transport S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Scalia, con domicilio eletto presso lo studio Tonucci & Partners in Roma, via Principessa Clotilde, N. 7;

contro

Comune di Anzio, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 284;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Albanese, domiciliata in Roma, via IV Novembre 119/A;

nei confronti di

Comitato Cittadino Spontaneo <<Anzio, No Biogas>> non costituito in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Eurosnack S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Benozzo, Francesco Bruno, Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso lo studio Pavia e Ansaldo in Roma, via Bocca di Leone N. 78;
Costanza Maria Fabiano, Marilena Alesina, Mariella Amedano, Emiliano Baldassi, Barbara Bertucciolini, Gianna Beccaro, Patrizia Bernardini, Roberta Cappelli, Angelo Cassoni, Serena Giarruzzo, Michela Cecili, Jessica Crescenzio, Xenia De Lucia, Emilio Di Emma, Katiuscia Divino, Giovanni Paolo Farracchiati, Jean Claude Gallo, Umberto Giarruzzo, Anna Maccaroni, Sara Giolini, Elena Esposito, Sara Graziosi, Maria Rosa Graziosi, Tiziana Iori, Libero La Torre, Massimo Loddi, Martina Marcuri, Giovanna Giarruzzo, Giulio Pancrazio, Laura Biafora, Antonello Pilla, Michele Pisicchio, Giulia Cucchedda, Marilena Provenzani, Annalisa Rossetti, Vincenzo Rossetti, Antonietta Migliano, Sonia Sale, Catia Santonastaso, Marco Scarsella, Simone Scarsella, Giuseppe Scarsella, Maria Rosaria Scicolone, Roberto Scicolone, Harpreet Singh, Dalbir Singh, Colomba Silvestri, Giovanni Sinopoli, Veronica Treccioni, Antonia Vaccaro, Vincenzo De Lucia, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Salvi, Nico Moravia, Tommaso Filippo Massari, con domicilio eletto presso lo studio Pavia e Ansaldo in Roma, via Bocca di Leone N. 78;

per l’annullamento

– dell’ordinanza n. 2 del 06.03.2017, prot. n. 10582, con cui il Sindaco del Comune di Anzio ha disposto l’immediata sospensione dell’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione dei rifiuti;

– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anzio e della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Rilevato che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e sono stati rispettati i termini a difesa;

2. Ritenuto che sussistono i presupposti per una sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare;

3. Premesso che la ricorrente impugna l’ordinanza del sindaco numero 2 del 3 marzo 2017 con cui è stata disposta l’immediata sospensione dell’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti;

4. Che la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione al recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152 del 2006 per la realizzazione di un impianto in cui svolgere attività di logistica, trasporto e gestione di rifiuti;

5. Che la Città Metropolitana di Roma ha convocato una conferenza di servizi prevista dall’articolo 208, con la regione Lazio, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, l’Azienda sanitaria locale Roma 6, il comune di Anzio, la stessa Città Metropolitana di Roma Capitale e la ricorrente, oltre un consigliere regionale e i rappresentanti di associazioni;

6. Che il responsabile del procedimento ha deciso di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ritenendo sussistenti le condizioni per il dimezzamento delle soglie dimensionali di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015;

7. Considerato che, con il provvedimento impugnato, il sindaco ordina l’immediata sospensione dell’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti, anche in presenza di eventuali lavori avviati, quale precauzione in ipotesi di danni gravi e irreparabili per l’ambiente e la salute dei cittadini, nelle more degli esiti dello studio epidemiologico sulla zona industriale del territorio comunale di Anzio, cosiddetta “zona padiglione”;

8. Che l’ordinanza è motivata con l’esistenza al nord del territorio comunale di una zona industriale denominata “località padiglione” nella quale sono presenti insediamenti industriali di varia natura e con il fatto che stanno pervenendo numerose istanze per l’insediamento di nuove attività produttive finalizzate al trattamento dei rifiuti, ma nelle vicinanze della presunta collocazione di tali impianti sono presenti edifici popolari, abitazioni civili, plessi scolastici, industrie alimentari, tutti esposti a rischi sanitari, per cui è stato chiesto all’Istituto superiore di sanità, al servizio sanitario regionale e al Dipartimento dell’azienda sanitaria locale Roma H uno studio epidemiologico sulla zona industriale di Anzio denominata “padiglione” al fine di verificare se sussistono idonee condizioni di salubrità dell’area; il principio di precauzione imporrebbe l’adozione di misure temporanee per assicurare una protezione cautelativa ed anticipata;

9. Considerato che, con il 1° motivo, la ricorrente deduce violazione dell’articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 267 del 2001 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione;

10. Ritenuto fondato e assorbente il 1º motivo di impugnazione, atteso che l’ordinanza impugnata deve essere ricondotta (contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente Amministrazione), in relazione al suo contenuto ed al soggetto che l’ha adottata – tenuto conto del riparto di competenze nell’ambito degli enti locali – alla categoria delle ordinanze contingibili e urgenti la cui adozione, per costante giurisprudenza (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VII, 22 febbraio 2017, n. 1065), presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo e attuale, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (Cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, 27 maggio 2016 n. 6201 ; Cons. St., sez. III, 29 maggio 2015 n. 2697);

11. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato, che neppure richiama alcuna base normativa, fatta eccezione per la Costituzione e per il Trattato dell’Unione europea, si inserisce illegittimamente in una procedura di autorizzazione tuttora in corso di espletamento – con conseguente assenza del requisito del pericolo attuale e concreto da fronteggiare – impedendone il suo naturale sviluppo mediante lo strumento ordinario della conferenza di servizi, cui sono ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati e controinteressati, portatori di interessi giuridicamente significativi, tra cui lo stesso Comune resistente; ne consegue il difetto dei presupposti per l’adozione di un provvedimento atipico, avendo apprestato l’ordinamento tutti gli istituti giuridici, nella fattispecie già attivati, per valutare correttamente, nel rispetto delle regole sul procedimento amministrativo e, più in generale, del principio di legalità, le legittime modalità di perseguimento degli interessi pubblici coinvolti e di contemperamento degli stessi con gli interessi privati attinti dall’azione amministrativa;

12. Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso, in quanto manifestamente fondato e, per l’effetto, di dover annullare il provvedimento impugnato;

13. Ritenuto, infine, di dover porre a carico del Comune le spese processuali sostenute dalla ricorrente, compensando le stesse con le altre controparti che non hanno dato luogo direttamente alla controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune resistente a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori dovuti per legge.

Compensa le spese nel rapporto processuale con le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Antonio Andolfi
        
IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi
        
        
IL SEGRETARIO
 

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