* APPALTI – Federazioni sportive (FIGC) – Natura – Art. 15, c. 2 d.lgs. n. 242/1999 – Applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici – Art. 1, cc. 1 e 3, lett. a) e d) d.lgs. n. 50/2016 – Limiti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 10 Marzo 2017
Numero: 3372
Data di udienza: 7 Febbraio 2017
Presidente: Panzironi
Estensore: Tricarico
Premassima
* APPALTI – Federazioni sportive (FIGC) – Natura – Art. 15, c. 2 d.lgs. n. 242/1999 – Applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici – Art. 1, cc. 1 e 3, lett. a) e d) d.lgs. n. 50/2016 – Limiti.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 10 marzo 2017, n. 3372
APPALTI – Federazioni sportive (FIGC) – Natura – Art. 15, c. 2 d.lgs. n. 242/1999 – Applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici – Art. 1, cc. 1 e 3, lett. a) e d) d.lgs. n. 50/2016 – Limiti.
Le federazioni sportive, quale è la F.I.G.C – Federazione Italiana Giuoco Calcio – non possono essere inquadrate nell’ambito degli organismi di diritto pubblico, tenute all’applicazione delle norme contenute nel codice dei contratti pubblici, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, cc. 1 e 3, lett. a) e d) d.lgs. n. 50/2016: l’art. 15, c. 2 del d.lgs. n. 242/1999 le individua espressamente quali associazioni di diritto private, rimarcando, tuttavia, contestualmente, la valenza pubblicistica di alcune attività individuate nello statuto del CONI. Esse, quindi, solo quando svolgono attività tese a soddisfare specifiche esigenze di interesse generale presentano i suindicati elementi atti a qualificarle come “organismi di diritto pubblico”, in quanto tali, assoggettati ai principi ed alle regole del Codice dei Contratti, mentre, in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione e ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le federazioni operano come associazioni di diritto privato (nella specie, era stato impugnato l’affidamento diretto del servizio di pulizia, di sanificazione e di disinfestazione delle sedi federali della F.I.G.C.)
Pres. Panzironi, Est. Tricarico – M. s.r.l. (avv. Lioi) c. F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio (avv. Presutti) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 10 marzo 2017, n. 3372SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 10 marzo 2017, n. 3372
Pubblicato il 10/03/2017
N. 03372/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09410/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
MA.CA. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Renato Lioi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32;
contro
la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro n. 10;
il C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
S.A.G.A.D. – Società Autotrasporti Gestione Appalti Diversi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Consolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– RICORSO INTRODUTTIVO:
del provvedimento con cui è stato disposto l’affidamento alla Società controinteressata dell’appalto dei servizi di pulizia, di sanificazione e di disinfestazione, da svolgersi presso le sedi federali di Roma e di Coverciano della F.I.G.C.;
– MOTIVI AGGIUNTI:
della lettera di invito alla procedura negoziata datata 6.6.2016;
dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata e delle relative comunicazioni di aggiudicazione effettuate con e-mail dell’8.7.2016 e con lettere prot. n. 12264/2016 e prot. n. 12265 del 26.8.2016;
e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio e della
S.A.G.A.D. – Società Autotrasporti Gestione Appalti Diversi S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con lettera di invito del 6.6.2016. la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio ha invitato alcune Società a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei servizi di pulizia, di sanificazione e di disinfestazione, di durata triennale, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, da svolgersi presso le sedi federali di Roma (lotto 1) e di Coverciano (lotto 2) della Federazione stessa.
Detta procedura negoziata è stata affidata alla Società S.A.G.A.D. – Società Autotrasporti Gestione Appalti Diversi S.r.l..
La ricorrente, che non vi è stata invitata, rappresenta il soggetto che ha gestito il servizio di pulizia presso la sedi della F.I.G.C. di Roma, in virtù di precedente affidamento nel 2013 e di successiva proroga contrattuale.
Col ricorso introduttivo la stessa censura l’aggiudicazione dell’appalto alla suindicata controinteressata, deducendo i seguenti vizi: violazione delle norme e dei principi in materia di libera concorrenza e di partecipazione alle procedure di gara – eccesso di potere per radicale difetto di presupposti, omessa motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria, sviamento.
Il servizio è stato aggiudicato mediante affidamento diretto, senza alcuna procedura concorsuale. Ove l’importo dello stesso fosse sopra-soglia, la stazione appaltante avrebbe omesso di avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica di ambito comunitario.
In ogni caso la ricorrente, quale attuale affidataria del servizio, avrebbe dovuto essere invitata.
Inoltre si contesta l’assenza di una qualsiasi forma di pubblicità, che avrebbe impedito alla ricorrente, non solo di partecipare alla gara, bensì anche di venire a conoscenza della procedura.
Nella specie mancherebbero le condizioni ex lege per fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
Si sono costituite in giudizio sia la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio sia la S.A.G.A.D. – Società Autotrasporti Gestione Appalti Diversi S.r.l., producendo memorie defensionali.
La F.I.G.C. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sull’assunto che la Società ricorrente, avendo ottenuto l’affidamento del medesimo servizio sempre con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, perciò con le stesse modalità contestate in questa sede, avrebbe qui abusato del proprio diritto.
Entrambe hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sostenendo a monte che, in ragione della natura di soggetti privati delle Federazioni sportive e dell’assenza di valenza pubblicistica dell’appalto de quo, non sarebbe richiesto il ricorso alle procedure di gara per il suo affidamento.
La S.A.G.A.D. ha altresì eccepito la carenza di legittimazione processuale in capo alla ricorrente, non avendo la stessa dimostrato il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed economico che le avrebbero consentito di partecipare alla selezione, tenuto conto che l’oggetto dell’appalto sarebbe più ampio di quello già gestito dalla medesima, comprendendo, oltre alla pulizia dei locali, altresì la sanificazione e la disinfestazione.
Entrambe le parti hanno in via subordinata affermato che la F.I.G.C. non fosse tenuta ad invitare la ditta uscente.
Successivamente la Società MA.CA. ha proposto motivi aggiunti avverso la lettera di invito, oltre che rispetto all’aggiudicazione del servizio in favore della controinteressata.
Sono state riproposte le doglianze dedotte col ricorso introduttivo, evidenziandosi che, essendo la gara con importo superiore alle soglie comunitarie, essa avrebbe dovuto essere indetta con procedura ad evidenza pubblica e che se mai una procedura negoziata sarebbe stata ammissibile solo ove il servizio fosse stato affidato alla ricorrente, gestore uscente.
Inoltre si asserisce che non sarebbe stata effettuata alcuna indagine di mercato né la scelta delle imprese da invitare risulterebbe essere stata eseguita sulla base di un elenco di operatori economici.
La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie difensive prima della camera di consiglio del 7.11.2016, nella quale è stata adottata l’ordinanza n. 7028/2016, di reiezione della domanda cautelare.
Detta ordinanza non è stata appellata.
La F.I.G.C. ha prodotto una memoria finale, in vista della pubblica udienza del 7.2.2017, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1 – La Società MA.CA. S.r.l., soggetto gestore uscente del servizio di pulizia presso le sedi federali della F.I.G.C. di Roma, in virtù di precedente affidamento e di successiva proroga contrattuale, col presente giudizio, comprendente il gravame introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti, impugna, rispettivamente, il provvedimento di affidamento, in favore della controinteressata, dell’appalto dei servizi di pulizia, di sanificazione e di disinfestazione, da svolgersi presso le sedi federali di Roma (lotto 1) e di Coverciano (lotto 2) della F.I.G.C., e la lettera di invito alla relativa procedura negoziata senza pubblicazione del bando e chiede il risarcimento del danno.
2 – Preliminarmente deve vagliarsi la sussistenza o meno della legittimazione attiva in capo alla ricorrente.
2.1 – Si ritiene che in questo caso la mancata partecipazione alla procedura negoziata non costituisca un ostacolo al riconoscimento di una posizione differenziata in capo alla stessa.
Infatti la sua mancata partecipazione deriva proprio dalla circostanza che la stessa, Società che opera nel settore e che anzi è il gestore uscente di una parte dei servizi oggetto di affidamento, non vi è stata invitata ed è stata, perciò, impossibilitata a farlo, ciò di cui si duole col presente ricorso, unitamente ad altri profili.
3 – Nel merito va rilevato che la F.I.G.C. nel caso in esame non era tenuta a rispettare i principi ed i vincoli in materia di gare pubbliche.
3.1 – È noto che, in base al combinato disposto dell’art. 1, comma 1, e 3, comma 1, lett. a) e d), del d.lgs. n. 50/2016, i soggetti tenuti all’applicazione delle norme contenute nel predetto decreto e nella normativa comunitaria nell’aggiudicazione dei contratti di servizi (per quanto qui d’interesse) – cd. “amministrazioni aggiudicatrici” – sono, tra gli altri, gli organismi di diritto pubblico, i quali si connotano per le seguenti caratteristiche: a) essere stati istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) essere dotati di personalità giuridica; c) essere soggetti la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
3.2 – Si tratta ora di verificare se le federazioni sportive, quale è la F.I.G.C – Federazione Italiana Giuoco Calcio – si possano o meno inquadrare nell’ambito degli organismi di diritto pubblico.
Al fine di individuare la natura e le caratteristiche delle federazioni sportive occorre richiamare l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 242/1999, il quale stabilisce: “Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.”.
Pertanto risulta acclarata la natura di associazione di diritto privato.
Nondimeno lo stesso art. 15 citato prevede anche che “Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI”.
3.3 – La norma di legge in esame ha, pertanto, riconosciuto in modo inequivocabile la natura privatistica delle federazioni sportive, ma contestualmente ha preso in considerazione e rimarcato la valenza pubblicistica di alcune attività individuate nello statuto del CONI. In altre parole, l’attribuzione alle federazioni della capacità di agire nell’ordinamento come soggetti di diritto privato, e non come organi del CONI, non ha escluso automaticamente che l’attività di queste potesse avere una valenza pubblicistica.
Tuttavia si tratta solo di alcune tipologie di attività e non già di tutte, atteso che le federazioni sono deputate anche e principalmente alla cura degli interessi dei propri associati.
3.4 – Esse solo quando svolgono attività tese a soddisfare specifiche esigenze di interesse generale presentano i suindicati elementi atti a qualificarle come “organismi di diritto pubblico”, in quanto tali, assoggettati ai principi ed alle regole del Codice dei Contratti, mentre, in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione e ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le federazioni operano come associazioni di diritto privato.
3.5 – I servizi oggetto della procedura negoziata qui censurata rientrano senz’altro nell’attività svolta dalla F.I.G.C. come associazione di diritto privato.
4 – L’ inserimento delle federazioni sportive nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dell’ISTAT non sposta i termini della questione; esso si spiega in ragione dei finanziamenti pubblici ottenuti e, pertanto, ha rilievo limitatamente a questo aspetto, ma non è certamente idoneo ad attribuire alle stesse la qualifica di “organismo di diritto pubblico”.
Alla luce di quanto evidenziato, le censure tese a contestare il mancato ricorso alla procedura di evidenza pubblica sono destituite di fondamento, atteso che la F.I.G.C. non può in questo caso ritenersi tenuto a rispettare le regole in materia di contratti pubblici.
5 – Le ulteriori doglianze dedotte in ricorso potranno eventualmente essere mosse dinanzi al Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., atteso che qui si è in presenza di rapporti paritari in cui vengono in luce posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo e non ricorre alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, che, pertanto, risulta sprovvisto di giurisdizione.
6 – Per quanto concerne infine le spese di giudizio, esse seguono la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
– in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione;
– condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge, da imputarsi in parti uguali in favore della Federazione resistente e della Società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017, con l’intervento dei Magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Francesca Romano, Referendario
L’ESTENSORE
Rita Tricarico
IL PRESIDENTE
Germana Panzironi
IL SEGRETARIO