* INQUINAMENTO DEL MARE – Eliminazione degli effetti inquinanti derivanti dal semiaffondamento di una nave – Potere sostitutivo – Art. 12, c. 2 l. n. 979/1982 – Quantificazione delle spese – Art. 1, c. 1101, l. n. 296/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 11 Novembre 2016
Numero: 11176
Data di udienza: 26 Ottobre 2016
Presidente: Stanizzi
Estensore: Andolfi
Premassima
* INQUINAMENTO DEL MARE – Eliminazione degli effetti inquinanti derivanti dal semiaffondamento di una nave – Potere sostitutivo – Art. 12, c. 2 l. n. 979/1982 – Quantificazione delle spese – Art. 1, c. 1101, l. n. 296/2006.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 11 novembre 2016, n. 11176
INQUINAMENTO DEL MARE – Eliminazione degli effetti inquinanti derivanti dal semiaffondamento di una nave – Potere sostitutivo – Art. 12, c. 2 l. n. 979/1982.
In tema di attività di prevenzione dell’inquinamento e di eliminazione degli effetti inquinanti derivati dal semiaffondamento di una nave, è legittimo l’esercizio del potere sostitutivo conferito dall’art. 12, c. 2, della legge n. 979/1982, per le attività, svolte alla presenza del ricorrente, curate direttamente dall’autorità marittima esclusivamente a causa della impossibilità, da parte del privato interessato, di farvi fronte con i propri mezzi.
INQUINAMENTO DEL MARE – Eliminazione degli effetti inquinanti derivanti dal semiaffondamento di una nave – Quantificazione delle spese – Art. 1, c. 1101, l. n. 296/2006.
L’articolo 1, c. 1101, della legge finanziaria per il 2007 (l.n. 296/2006) dispone che, per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati da soggetti privati, il ministero competente applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazione degli armatori. Ne deriva che il parametro per il calcolo dei costi è fissato direttamente dalla legge, senza alcuna partecipazione del controinteressato privato che materialmente esegue l’operazione di bonifica. Di conseguenza, le spese poste a carico del responsabile dell’inquinamento sono indipendenti dai costi effettivamente sostenuti dal personale che ha eseguito il disinquinamento.
Pres. Stanizzi, Est. Andolfi – D. s.n.c. (avv.ti Angelone e Foglietti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 11 novembre 2016, n. 11176SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 11 novembre 2016, n. 11176
Pubblicato il 11/11/2016
N. 11176/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2016, proposto da:
Dell’Olio & Pasquale S.n.c. di Pasquale Mario e C, in persona del legale rappresentante p.t. Pasquale Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Angelone C.F. NGLCLD39M17G141X e Fabrizio Foglietti C.F. FGLFRZ41C19H501O, con domicilio eletto presso lo Studio Sabatini Sinagra in Roma, viale Gorizia, 14;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico – Difesa Civile, non costituito in giudizio;
Castalia Consorzio Stabile S.c.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Ambiente n. prot. 0021833 del 06.11.2015 avente ad oggetto: semiaffondamento presso il 2^ braccio del molo nord del porto di Giulianova del m/p denominato “Nuova Santa Barbara I” verificatosi in data 2.11.2014 – invito al pagamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 15 gennaio 2016 al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al ministero dell’Interno e al consorzio stabile controinteressato, il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società in nome collettivo proprietaria e armatrice della nave minore “nuova Santa Barbara 1” impugna il provvedimento del ministero dell’Ambiente numero di protocollo 21833 del 6 novembre 2015, conosciuto il 20 novembre 2015, di invito al pagamento della somma di euro 52.051,06, a titolo di recupero delle spese per prevenire il pericolo di inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti dal semiaffondamento del motopesca “nuova Santa Barbara 1”, verificatosi il 2 novembre 2014.
Il ricorrente, impugnando anche gli atti connessi al provvedimento principale, si riserva di chiedere, con separato giudizio civile, il risarcimento dei danni cagionati durante il recupero del motopesca di proprietà.
Il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si costituiscono in giudizio per eccepire, preliminarmente, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale amministrativo regionale e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
Il consorzio controinteressato non si costituisce.
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2016, il ricorso è trattato e posto in decisione.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, la direzione generale del ministero dell’Ambiente competente per la protezione del mare, in applicazione dell’articolo 11, comma 1, e dell’articolo 12, commi 1, 2 e 3, della legge numero 979 del 1982 ha intimato alla società amministrata dal ricorrente il pagamento, in favore dell’amministrazione statale, della somma di euro 52.051,06, oltre interessi legali decorrenti dalla data di ricezione dell’invito al pagamento.
L’ingiunzione di pagamento è motivata con la necessità di recuperare le spese sostenute per le attività di prevenzione dell’inquinamento e di eliminazione degli effetti inquinanti derivati dal semiaffondamento del motopesca di proprietà della società rappresentata dal ricorrente.
Il provvedimento di recupero delle spese è impugnato per i seguenti motivi:
1° motivo: eccesso di potere; l’attività svolta dalla società convenzionata controinteressata, con 2 mezzi navali e per 3 giorni di lavoro per rimuovere presunte chiazze di gasolio, già circoscritte tempestivamente dall’autorità portuale, sarebbe stata sproporzionata rispetto alle modalità dei semiaffondamento del natante.
2º motivo: violazione dell’articolo 12, comma 2 della legge 979 del 1982; la disposizione di legge prevede che il provvedimento di recupero delle spese sostenute dall’amministrazione sia preceduto da una diffida all’armatore interessato; non essendo pervenuta alcuna diffida, l’ingiunzione di pagamento sarebbe illegittima; inoltre, seppure fosse stata adottata una formale diffida all’armatore, l’illegittimità sussisterebbe, essendosi prontamente recato sul posto il proprietario della nave ed essendosi egli adoperato per il recupero del motopesca; l’amministrazione avrebbe eseguito le operazioni di disinquinamento in assenza di contraddittorio con la parte privata interessata.
3º motivo: violazione dell’articolo 7 della legge numero 241 del 1990, non essendo stato comunicato all’interessato l’avvio del procedimento.
4º motivo: violazione dell’articolo 3 della legge numero 241 del 1990 per difetto di motivazione, non essendo spiegate le modalità di quantificazione della somma richiesta.
5º motivo: violazione dell’articolo 12 della legge numero 979 del 1982, non essendo stato preceduto il provvedimento di disinquinamento da una diffida a provvedere alla bonifica diretta al privato proprietario della nave; ne deriverebbe la insussistenza del potere sostitutivo esercitato dall’amministrazione statale.
Prima della disamina dei motivi di impugnazione, deve essere valutata l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale amministrativo regionale, proposta dall’Avvocatura statale.
Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, il Tar del Lazio sarebbe incompetente, trattandosi di un provvedimento relativo a un sinistro verificatosi nel porto di Giulianova, ove ha sede anche la società nei cui confronti è stato adottato l’ordine di pagamento, per cui il ricorso rientrerebbe nella competenza del Tar dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara.
L’eccezione di incompetenza è infondata, trovando applicazione nella fattispecie il criterio di riparto della competenza dettato dall’articolo 13, comma 3, del codice processuale amministrativo, che attribuisce al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la cognizione delle controversie sugli atti statali. Nella fattispecie, è stato impugnato un provvedimento del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, amministrazione statale centrale. Non è applicabile al caso concreto il criterio correttivo dettato dal comma 1 dell’articolo 13 del codice di rito, che riconosce, nel caso in cui gli effetti diretti del provvedimento siano delimitati ad un ambito territoriale regionale, la competenza del Tar avente sede nella regione nella cui circoscrizione tali effetti sono diretti. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato è stato adottato nei confronti di una società di persone con sede in Puglia, regione diversa da quella in cui si è verificato l’affondamento. Inoltre, un’ingiunzione di pagamento diretta a una persona fisica, nella qualità di legale rappresentante di una società di persone, per sua natura non può essere ritenuta efficace nell’ambito di una specifica circoscrizione territoriale, determinando essa l’insorgere di una obbligazione di pagamento a carico di un soggetto libero da vincoli territoriali e da eseguire presso il domicilio del creditore.
Nel merito, deve essere considerato che, con il 1° motivo, il ricorrente deduce l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’amministrazione procedente, avendo utilizzato mezzi eccessivi e sproporzionati rispetto all’evento dannoso effettivamente verificatosi, così determinando una spesa ingente, illegittimamente posta a carico dei proprietari della motonave.
Il dedotto vizio di eccesso di potere non sussiste.
Dalla documentazione agli atti risulta che, in seguito al semiaffondamento del motopesca, avvenuto il 2 novembre 2014, mentre il ricorrente provvedeva alle operazioni di recupero della nave, le attività di prevenzione dell’inquinamento e di bonifica delle acque marine venivano condotte dall’autorità marittima avvalendosi del personale e delle attrezzature del rimorchiatore Monte Rosa, di proprietà della società controinteressata. L’intervento di tale personale era reso necessario dalla condotta omissiva della società armatrice che, non essendo intervenuta tempestivamente e non disponendo di personale presente sul luogo del sinistro, veniva per tale condotta colpita da una sanzione amministrativa, di cui al verbale numero 980 redatto il 10 dicembre 2014. Le attività di bonifica consistevano nel posizionamento di panne galleggianti per il contenimento dell’inquinamento e di panne assorbenti le sostanze inquinanti emesse dal motonave semiaffondato. Il numero di personale specializzato (3 addetti) e i mezzi impiegati dall’amministrazione per la durata di 4 giorni non possono essere ritenuti sproporzionati rispetto alla gravità dell’incidente. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo dedotto.
Con il 2º e con il 5º motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 12, comma 2, della legge numero 979 del 1982, per non essere stata adottata la previa diffida all’armatore interessato prima di procedere d’ufficio alla rimozione delle sostanze inquinanti; inoltre, le modalità di intervento non sarebbero state svolte in contraddittorio con il privato interessato, incorrendo così nel vizio di eccesso di potere sotto il profilo della violazione delle linee guida in vigore.
Anche questi motivi sono privi di fondamento.
La dedotta violazione dell’articolo 12, comma 2, della legge numero 979 del 1982 non sussiste, essendo provato in atti che l’autorità marittima, con atto del comandante del porto di Giulianova, ha regolarmente proceduto, in data 2 novembre 2014, a notificare la prescritta diffida all’armatore oggi ricorrente. Che tale diffida sia stata regolarmente adottata è riconosciuto, correttamente, anche dalla difesa del ricorrente che giustifica l’erronea deduzione con una dimenticanza dell’interessato.
Anche l’ulteriore censura dedotta con il 2º motivo è palesemente infondata, risultando dagli atti processuali che tutte le attività di bonifica sono state svolte alla presenza del ricorrente e che sono state curate direttamente dall’autorità marittima esclusivamente a causa della impossibilità, da parte del privato interessato, di farvi fronte con i propri mezzi. Esistevano tutti i presupposti, dunque, per l’esercizio del potere sostitutivo conferito dall’art. 12, c. 2, della legge n. 979/1982.
Con il 3º motivo, il ricorrente lamenta la omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il motivo è infondato, essendo inutile qualsiasi ulteriore comunicazione dopo la formale diffida, da parte dell’autorità marittima, a curare le conseguenze inquinanti dell’incidente.
Con il 4º e ultimo motivo residuo, infine, il ricorrente deduce il difetto di motivazione, sostenendo che la somma, oltremodo rilevante, di cui si pretende il rimborso non sarebbe stata giustificata, non essendo stato allegato al provvedimento impugnato nessun elemento chiarificatore; soltanto in seguito ad una richiesta di accesso il ricorrente avrebbe avuto cognizione del cosiddetto tariffario dei costi 2014, acquisito in data 17 dicembre 2015, comunque prima della proposizione del ricorso. Si tratterebbe di un tariffario concordato con un soggetto terzo, il controinteressato che ha beneficiato del rimborso delle spese, senza alcuna giustificazione di tali spese nei confronti del ricorrente.
Quest’ultimo motivo è infondato trovando applicazione, nella fattispecie, l’articolo 1, comma 1101, della legge finanziaria per il 2007, legge numero 296 del 2006, ove si dispone che, per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati da soggetti privati, il ministero competente applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazione degli armatori.
Ne deriva che il parametro per il calcolo dei costi è fissato direttamente dalla legge, senza alcuna partecipazione del controinteressato privato che materialmente esegue l’operazione di bonifica. Di conseguenza, le spese poste a carico del responsabile dell’inquinamento sono indipendenti dai costi effettivamente sostenuti dal personale che ha eseguito il disinquinamento. Nella fattispecie, risulta che il controinteressato abbia percepito un rimborso forfettario, trattandosi di una società, convenzionata con il ministero dell’Ambiente, che opera costantemente, su tutto il territorio nazionale, per la difesa dell’ambiente marino dalle sostanze inquinanti. Quindi, non solo le spese poste a carico del ricorrente non corrispondono ai ricavi effettivamente conseguiti dal controinteressato, ma neppure esiste la possibilità giuridica di quantificare tali spese in misura diversa da quella prevista dal tariffario imposto dalla legge finanziaria per il 2007. Il fatto che il tariffario sia stato conosciuto tardivamente dal ricorrente, non essendo stato allegato inizialmente al provvedimento impugnato, non determina la illegittimità dell’atto, ma influisce esclusivamente sul termine per la proposizione del ricorso, nella fattispecie puntualmente rispettato.
Nell’ultima memoria difensiva, depositata in sede di replica, il ricorrente insiste sulla mancata prova della entità dell’inquinamento, a sostegno del dedotto vizio di eccesso di potere.
Le argomentazioni della difesa di parte ricorrente non possono essere accolte, atteso che la documentazione versata in atti mostra con sufficiente precisione le modalità dello svolgimento delle operazioni di bonifica e illustra, mediante l’allegazione del rapporto finale sulla bonifica dall’inquinamento, in che modo si sia pervenuti alla determinazione della somma dovuta dal ricorrente.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto per l’infondatezza di tutte le censure dedotte avverso il provvedimento impugnato.
Le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Antonio Andolfi
IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi
IL SEGRETARIO