* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Lazio – Trasformazione di un capannone industriale in magazzino destinato alla vendita all’ingrosso – Categoria omogenea “produttiva” – Scia – Sufficienza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 11 Settembre 2018
Numero: 9249
Data di udienza: 13 Luglio 2018
Presidente: Stanizzi
Estensore: Fratamico
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Lazio – Trasformazione di un capannone industriale in magazzino destinato alla vendita all’ingrosso – Categoria omogenea “produttiva” – Scia – Sufficienza.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 11 settembre 2018, n. 9249
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione Lazio – Trasformazione di un capannone industriale in magazzino destinato alla vendita all’ingrosso – Categoria omogenea “produttiva” – Scia – Sufficienza.
La trasformazione di un capannone industriale in magazzino destinato allo stoccaggio e alla vendita all’ingrosso di abbigliamento è ricompresa, ai sensi dell’art. 7 legge Reg. Lazio n. 36/1987 e dell’art. 6 delle NTA al PRG di Roma Capitale, nell’ambito della medesima categoria omogenea (“produttiva”) e, come tale può essere legittimamente realizzata tramite SCIA.
Pres. Stanizzi, Est. Fratamico – S. s.r.l. (avv. Ciaglia) c. Roma Capitale (avv. Garofoli)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis - 11 settembre 2018, n. 9249SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 11 settembre 2018, n. 9249
Pubblicato il 11/09/2018
N. 09249/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07546/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7546 del 2018, proposto da
Santa Cecilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, 72;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
della nota prot. CF n. 118403 dell’11 giugno 2018, emanata da Roma Capitale, Municipio Roma V – Sportello Unico per l’Edilizia – Ispettorato Edilizio, notificata in data 19 giugno 2018 con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela della SCIA prot. n. 116552 del 7 giugno 2018;
ove occorresse, della circolare prot. n. 191432 del 14/11/2017, emanata dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, Ufficio Coordinamento tecnico/amministrativo;
nonché di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso o conseguente, ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimo e lesivo, per quanto d’interesse e ragione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che
– con il ricorso in epigrafe la Santa Cecilia s.r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la nota dell’11.06.2018 con cui Roma Capitale aveva disposto l’annullamento della SCIA da essa presentata in data 7.06.2018 per i lavori necessari a trasformare due capannoni industriali di sua proprietà, siti alla via Costi, angolo via Tallone, in magazzini destinati allo stoccaggio e alla vendita all’ingrosso di abbigliamento, la circolare prot. n. 191432 del 14.11.2017 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, Ufficio Coordinamento tecnico/amministrativo ed ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso del procedimento;
– si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
– alla camera di consiglio del 13.07.2018, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti;
Considerato che
– la ricorrente ha lamentato, in primo luogo, l’illegittimità del provvedimento di annullamento della SCIA, deducendo l’erroneità dell’inserimento, da parte della circolare del 14.11.2017, della funzione di commercio all’ingrosso nella categoria d’uso “commerciale di cui all’art. 23 ter del DPR n. 380/2001” e l’ingiustizia dell’applicazione che tale previsione aveva avuto nel caso in questione, in cui il mutamento dalla destinazione produttiva a quella di commercio all’ingrosso dei capannoni era stato ascritto dall’Amministrazione tra gli interventi configuranti un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, perché operato tra categorie disomogenee e dunque non eseguibile tramite SCIA, ma necessitante di permesso di costruire;
Ritenuto che
– le suddette censure siano fondate e meritevoli di accoglimento, in ragione della contrarietà della catalogazione operata dalla tabella della circolare applicata nel caso di specie da Roma Capitale alla normativa, legislativa ed urbanistica, vigente, per cui per cui nella destinazione “commerciale” rientrano piccole, medie e grandi strutture di vendita, tutte intese come strutture di vendita “al dettaglio e comprensive di depositi pertinenziali anche localizzati in locali autonomi non contigui”, e non il “commercio all’ingrosso”, facente, invece, parte, con depositi e magazzini, della destinazione d’uso “produttiva” (cfr. art. 7 legge Reg. Lazio n. 36/1987 e art. 6 delle NTA al PRG di Roma Capitale);
– il mutamento di destinazione d’uso effettuato dalla ricorrente tramite SCIA corrisponda, dunque, ad una trasformazione tutta ricompresa all’interno di una categoria omogenea (la categoria “produttiva”, in cui ricadono sia la destinazione industriale sia quella di vendita all’ingrosso) e, come tale, possa essere legittimamente realizzato in base al titolo utilizzato dalla Santa Cecilia s.r.l.;
– il provvedimento di annullamento della SCIA debba, perciò, essere annullato, così come la circolare del 14.11.2017, nella parte relativa all’inserimento, nella tabella di corrispondenza tra le categorie generali di destinazione, della vendita all’ingrosso all’interno della destinazione commerciale anziché in quella produttiva;
– che, in forza dell’accoglimento del ricorso per un vizio sostanziale del provvedimento impugnato, ogni altra doglianza possa essere assorbita;
– le spese debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,
– annulla il provvedimento dell’11.06.2018 di annullamento della SCIA e la circolare del 14.11.2017, nella parte relativa all’inserimento, nella tabella di corrispondenza tra le categorie generali di destinazione, della vendita all’ingrosso all’interno della destinazione commerciale;
– condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Brunella Bruno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Ofelia Fratamico
IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi
IL SEGRETARIO