* APPALTI – Riserva di partecipazione in favore delle cooperative sociali – Art. 5 l. n. 381/1991 – Servizi pubblici locali destinati a soddisfare la collettività (parcheggio a pagamento) – Inapplicabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 13 Agosto 2018
Numero: 8984
Data di udienza: 3 Luglio 2018
Presidente: Stanizzi
Estensore: Fratamico
Premassima
* APPALTI – Riserva di partecipazione in favore delle cooperative sociali – Art. 5 l. n. 381/1991 – Servizi pubblici locali destinati a soddisfare la collettività (parcheggio a pagamento) – Inapplicabilità.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 13 agosto 2018, n. 8984
APPALTI – Riserva di partecipazione in favore delle cooperative sociali – Art. 5 l. n. 381/1991 – Servizi pubblici locali destinati a soddisfare la collettività (parcheggio a pagamento) – Inapplicabilità.
La riserva di partecipazione posta in favore delle cooperative sociali dall’art. 5 l. n. 381 del 1991 può essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali della p.a., cioè erogati a favore della p.a. e riferibili ad esigenze strumentali della stessa; al contrario, tale limite non può trovare applicazione nei casi in cui si tratti di servizi pubblici locali, destinati a soddisfare la generica collettività”, come la gestione di un parcheggio a pagamento (cfr. ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, 3.03.2016 n. 306; Cons. St. Sez. VI, 29.04.2013 n. 2342; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 6.07.2015 n. 637).
Pres. Stanizzi, Est. Fratamico – Cooperativa Sociale G. (avv. Chiriatti) c. Comune di Vallepietra (avv.ti Vergari e Vergari)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 13 agosto 2018, n. 8984SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 13 agosto 2018, n. 8984
Pubblicato il 13/08/2018
N. 08984/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06778/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6778 del 2018, proposto da
Cooperativa Sociale Genziana dei Simbruini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Annarosa Chiriatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vallepietra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Vergari ed Emanuela Vergari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Great Green Cooperativa Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Cignitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vallepietra n. 30 del 29.03.2018 pubblicata il 29.03.2018;
della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vallepietra n. 32 del 12.04.2018 pubblicata il 12.04.2018;
della Determina dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vallepietra n. 17 del 20.04.2018 e il relativo allegato A – Elenco delle operative sociali di tipo “B” del Comune di Vallepietra nonché ogni altro allegato pubblicati il 24.04.2018;
della Determina dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vallepietra n. 18 del 23.04.2018 e la relativa lettera di invito allegata nonché ogni altro allegato pubblicati il 26.04.2018 (doc. 4)
della Determina dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vallepietra n. 19 del 28.04.2018 e relativi allegati pubblicata il 17.05.2018;
nonché di ogni atto collegato, presupposto e/o conseguente, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto che fosse medio tempore stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vallepietra e della Great Green Cooperativa Sociale a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che
– con il ricorso in epigrafe la Cooperativa Sociale Genziana dei Simbruini ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, le deliberazioni della Giunta Comunale del Comune di Vallepietra n. 30 del 29.03.2018 e n. 32 del 12.04.2018, con cui il Comune aveva incaricato il suo Ufficio Tecnico di procedere all’avvio delle procedure necessarie all’affidamento del servizio di manutenzione e gestione del parcheggio situato in località Tre Croci, a servizio del Santuario SS. Trinità, di proprietà del Comune stesso, per le annualità 2018-2019, decidendo di istituire uno specifico elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi a cooperative sociali ai sensi dell’art. 112 Codice appalti e dell’art. 5 della legge n. 381/1991, le determinazioni n. 17 del 20.04.2018, n. 18 del 23.04.2018 e n. 19 del 28.04.2018, con cui l’Ufficio Tecnico, dopo aver indicato nell’elenco di operatori economici all’uopo creato i tre soggetti che avevano presentato apposita istanza, tra cui la Cooperativa ricorrente – sia pure con riserva, perché nella sua scheda informativa sarebbero mancati gli estremi di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali e nella visura camerale non sarebbe stato presente l’esplicito richiamo alle attività di cui alla lettera B dell’art. 1 della l.n. 381/1991 – aveva affidato il servizio in questione alla Società Cooperativa Great Green ed ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque collegato, nonché di dichiarare inefficace il contratto medio tempore eventualmente stipulato;
– si sono costituiti in giudizio il Comune di Vallepietra e la Cooperativa Sociale Great Green, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
– alla camera di consiglio del 3.07.2018, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti;
Considerato che
– a sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’illegittimità dell’affidamento tramite convenzione ex art. 5 della l.n. 381/1991 della gestione del parcheggio alla controinteressata e, in ogni caso, l’erroneità della sua iscrizione con riserva nell’elenco costituito dall’Ufficio Tecnico del Comune;
– che le suddette censure risultano manifestamente fondate e meritevoli di accoglimento, in ragione, da un lato, della avvenuta comunicazione da parte della ricorrente, congiuntamente alla presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco, in data 18.04.2018, di tutti i dati ritenuti erroneamente mancanti dal Comune (estremi di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali e richiamo, nella visura camerale, alle attività di cui alla lettera B dell’art. 1 della l.n. 381/1991 – cfr. doc. n. 7 della ricorrente) e, dall’altro lato, del fatto che, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, “la riserva di partecipazione posta in favore delle cooperative sociali dall’art. 5 l. n. 381 del 1991 può essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali della p.a., cioè erogati a favore della p.a. e riferibili ad esigenze strumentali della stessa; al contrario, tale limite non può trovare applicazione nei casi in cui si tratti di servizi pubblici locali, destinati a soddisfare la generica collettività”, come la gestione di un parcheggio a pagamento (cfr. ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, 3.03.2016 n. 306; Cons. St. Sez. VI, 29.04.2013 n. 2342; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 6.07.2015 n. 637);
– a legittimare l’operato del Comune non possono in alcun modo valere le argomentazioni svolte dalla difesa dell’Ente locale circa la pretesa “gestione diretta” del parcheggio da parte dell’Amministrazione, in realtà contraddetta dagli elementi emergenti dagli atti, l’eventuale importo “sotto soglia” del contratto o la asserita urgenza nel provvedere, non supportata dalla rappresentazione di alcuna circostanza eccezionale, che avrebbe influito sull’organizzazione del servizio;
Ritenuto che
– il ricorso debba essere, in conclusione, accolto, con annullamento degli atti impugnati ed assorbimento di ogni altra doglianza;
– le spese tra la ricorrente ed il Comune seguano la soccombenza e quelle tra la ricorrente e la controinteressata debbano essere, invece, compensate per giusti motivi, in considerazione dell’esclusiva riconducibilità all’Amministrazione Comunale delle illegittimità riscontrate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
– condanna il Comune di Vallepietra alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato;
– compensa le spese tra la ricorrente e la Cooperativa Sociale Great Green.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Brunella Bruno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Ofelia Fratamico
IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi
IL SEGRETARIO