* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Atti adottati nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa – Natura di atti amministrativi – Ostensibilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 13 Dicembre 2016
Numero: 12427
Data di udienza: 22 Novembre 2016
Presidente: Lo Presti
Estensore: Masaracchia
Premassima
* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Atti adottati nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa – Natura di atti amministrativi – Ostensibilità.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 13 dicembre 2016, n. 12427
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso – Atti adottati nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa – Natura di atti amministrativi – Ostensibilità.
Gli atti adottati nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, anche se riferiti ad un soggetto privato, hanno natura di atti amministrativi (e non di atti aziendali di gestione emessi iure privatorum), con la conseguenza che essi sono da ricomprendere a pieno titolo fra gli atti adottati in regime di evidenza pubblica e pacificamente soggetti ai principi di trasparenza e, quindi, anche alla normativa relativa all’accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. n. 1052 del 2015; TAR Lazio, Roma, questa sez. III-ter, sent. n. 3973 del 2015).
Pres. Lo Presti, Est. Masaracchia – F.D.J. (avv.ti De Jorio e De Jorio) c. IS.I.A.O.- Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (avv.ti Verusio, Izzo e Biamonti), Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Avv. Stato) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 13 dicembre 2016, n. 12427SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 13 dicembre 2016, n. 12427
Pubblicato il 13/12/2016
N. 12427/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07677/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7677 del 2016, proposto da:
FILIPPO DE JORIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo De Jorio C.F. DJRFPP33L09F839A, Jean Paul De Jorio C.F. DJRJPL81T21Z401N, con domicilio eletto presso Filippo De Jorio in Roma, piazza del Fante, 10;
contro
IS.I.A.O.- ISTITUTO ITALIANO PER L’AFRICA E L’ORIENTE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Verusio C.F. VRSGNN32R27D612I, Roberto Maria Izzo C.F. ZZIRRT62H25F839A, Simone Biamonti C.F. BMNSMN83R29H501Y, con domicilio eletto presso Giovanni Verusio in Roma, Foro Traiano, 1/A;
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA LIQUIDAZIONE DELL’IS.I.A.O.;
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento 784/2016 con cui è stato negato l’accesso agli atti formulato con istanza del 16.05.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ISIAO- Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, con il ricorso in decisione, il prof. avv. Filippo de Jorio ha domandato l’annullamento degli atti (adottati il 17 ed il 28 giugno 2016, rispettivamente n. prot. 776 e 784) con i quali il Commissario liquidatore dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IS.I.A.O.), in liquidazione coatta amministrativa, gli ha negato l’accesso ai documenti amministrativi indicati nella sua istanza del 16 maggio 2016;
che, in particolare, l’avv. de Jorio, in quanto creditore privilegiato dell’IS.I.A.O. per compensi professionali, aveva chiesto di accedere a “copia della documentazione che riguarda la liquidazione coatta amministrativa […] ed in particolar modo delle relazioni semestrali sullo stato patrimoniale dell’ente e sul progresso della liquidazione, nonché sulle attività svolte dal commissario liquidatore a soddisfacimento dei creditori privilegiati non dipendenti”, precisando il proprio interesse all’accesso “al fine di predisporre le proprie difese in sede giudiziaria”;
che il Commissario liquidatore, con l’impugnata nota n. 776, del 17 giugno 2016, aveva preavvertito l’interessato che le operazioni di presa visione e di eventuale estrazione di copia delle relazioni semestrali sarebbero state possibili il successivo 28 giugno e che “alcune parti della suddetta documentazione contenenti informazioni personali non potranno essere ostensibili”;
che, in data 28 giugno 2016, il ricorrente ha quindi effettivamente ottenuto copia delle sole relazioni semestrali, pur se recanti diversi omissis, circostanza da lui verbalizzata nell’apposito verbale n. 784, insieme al fatto di non aver avuto accesso a tutto il resto della documentazione richiesta; nell’ambito del medesimo verbale il Commissario, dal canto suo, ha invece rimarcato che la domanda di accesso sarebbe “assolutamente generica”, peraltro dichiarandosi disposto all’integrale ostensione delle relazioni semestrali “previo espletamento della procedura prevista dall’art. 3 del D.P.R. 184/2006”;
che nel ricorso – nel domandare a questo TAR la condanna dell’amministrazione intimata all’esibizione della documentazione predetta – il ricorrente ha, in particolare, dedotto la violazione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 (in tema di accesso c.d. difensivo), sostenendo che il rigetto della sua istanza sarebbe “del tutto strumentale ed immotivato”, pur a fronte di una sua “posizione pienamente legittimante l’accesso […] cioè quella di creditore privilegiato ammesso al passivo”, e censurando altresì la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per omesso invio del preavviso di rigetto;
che si sono costituiti in giudizio l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente– IS.I.A.O. ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rispettivamente in persona del Commissario liquidatore e del Ministro pro tempore, chiedendo il rigetto del gravame con memoria di mero stile;
che, in particolare, con memoria depositata il 21 ottobre 2016, l’IS.I.A.O. ha compiutamente esposto le proprie difese, in fatto ed in diritto;
che, in vista della discussione camerale, entrambe le parti hanno ribadito ciascuna le proprie argomentazioni, anche nella forma delle rispettive repliche;
che alla camera di consiglio del 22 novembre 2016, dopo breve discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che la presente causa deve essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.;
che il ricorso è fondato;
che, dal punto di vista oggettivo, va preliminarmente ricordato l’orientamento giurisprudenziale, già sposato da questa Sezione, secondo cui gli atti adottati nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, anche se riferiti ad un soggetto privato, hanno natura di atti amministrativi (e non di atti aziendali di gestione emessi iure privatorum), con la conseguenza, vieppiù valida per il caso in cui (come nella specie) si tratti di procedura riguardante un ente pubblico, che essi sono da ricomprendere a pieno titolo fra gli atti adottati in regime di evidenza pubblica e pacificamente soggetti ai principi di trasparenza e, quindi, anche alla normativa relativa all’accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. n. 1052 del 2015; TAR Lazio, Roma, questa sez. III-ter, sent. n. 3973 del 2015);
che, in ogni caso, gli atti per i quali è stato chiesto l’accesso corrispondono certamente alla nozione di “documento amministrativo” di cui all’art. 22, comma 1, lett. d, della legge n. 241 del 1990, come già affermato dal Consiglio di Stato in diversi recenti precedenti riguardanti pur sempre la procedura di liquidazione coatta amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentt. n. 3012 del 2013 e n. 3743 del 2015), né la loro ostensione richiede alcuna attività di “elaborazione di dati” (come paventato dalla resistente), essendo necessario unicamente che l’amministrazione metta a disposizione del ricorrente – anche solo per la mera presa visione – tutti gli atti già esistenti e formati e da essa detenuti, ivi incluse le relazioni semestrali prive degli omissis (non risultando che queste ultime, nonostante il generico impegno preso dal Commissario nel verbale del 28 giugno 2016, siano state più mostrate al ricorrente senza parti oscurate);
che, del resto, dal punto di vista soggettivo, la conoscenza di simili atti non può nemmeno configurare, nella specie, alcun pericolo di inammissibile controllo generalizzato sull’attività di liquidazione (in violazione del divieto di cui all’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990), posto che l’interesse del ricorrente, come da lui evidenziato, lungi dall’essere animato da uno spirito di mera curiosità o da un intento emulativo, assume in realtà le fattezze di un interesse personale e concreto e rispetto al quale la documentazione richiesta è direttamente riferibile, oltre che individuata e/o ben individuabile (cfr., di recente, TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 8755 del 2016; TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. n. 3620 del 2016; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1876 del 2016);
che, comunque, il ricorrente ha ben evidenziato l’esistenza di un proprio interesse qualificato alla conoscenza degli atti richiesti, al fine di proteggere una propria situazione giuridica soggettiva (quella di creditore privilegiato, eventualmente anche in sede giurisdizionale), venendosi così a configurare un suo interesse c.d. difensivo il quale, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, acquisisce preminenza anche rispetto ad eventuali situazioni di tutela della riservatezza (solo genericamente, peraltro, rappresentate dall’amministrazione);
che, pertanto, in uno con l’annullamento degli atti impugnati, deve ordinarsi all’amministrazione resistente l’ostensione dei documenti tutti indicati nell’istanza di accesso del 16 maggio 2016;
che le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate, avuto riguardo all’avvenuta ostensione, sia pure parziale, effettuata dall’amministrazione in favore del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-ter, definitivamente pronunciando,
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
– annulla la nota n. 776, del 17 giugno 2016, ed il provvedimento di diniego all’accesso di cui al verbale n. 784, del 28 giugno 2016, adottati dall’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente- IS.I.A.O. in liquidazione, nelle parti di interesse per il ricorrente;
– ordina all’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente- IS.I.A.O. in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, di esibire i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o (se anteriore) dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Antonino Masaracchia
IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti
IL SEGRETARIO