Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti Numero: 5382 | Data di udienza: 26 Aprile 2012
* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Commercio – Mancata determinazione da parte del Comune dei criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni – L. r. Lazio n. 21 del 2006 – Omissione della P.A..

Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 13 Giugno 2012
Numero: 5382
Data di udienza: 26 Aprile 2012
Presidente: Filippi
Estensore: Quiligotti


Premassima

* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Commercio – Mancata determinazione da parte del Comune dei criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni – L. r. Lazio n. 21 del 2006 – Omissione della P.A..


Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter – 13 giugno 2012, n. 5382

 

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Commercio – Mancata determinazione da parte del Comune dei criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni – L. r. Lazio n. 21 del 2006 – Omissione della P.A. – Costituisce.

 

In tema di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la mancata determinazione da parte del Comune dei criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per detta somministrazione, prevista dalla l. r. Lazio n. 21 del 2006, costituisce un’omissione dell’Amministrazione, atteso che non può farsi gravare sul cittadino un inadempimento dell’amministrazione stessa. (Cfr. T.A.R. Roma, Sez. II, 12 gennaio 2010, n. 157).

 

 

Pres. Filippi, Est. Quiligotti – Soc. Sail Immobiliare s.r.l., (avv. Scanzano) c. Roma Capitale (avv. Rocchi).

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter – 13 giugno 2012, n. 5382

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter – 13 giugno 2012, n. 5382

 

N. 05382/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02664/2011 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda Ter)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2664 del 2011, proposto dalla:
 
società Sail Immobiliare s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso lo Studio Chiomenti Scanzano Francesco, in Roma, via XXIV Maggio n. 43;
 
contro
 
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rosalda Rocchi, con domicilio eletto presso gli uffici comunali, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
 
per l’annullamento
– della nota del Comune di Roma-Municipio Centro Storico di cui al prot. n. 101253 del 21.12.2010 con la quale è stato denegato alla società Sail Immobiliare s.r.l. il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge regionale Lazio n. 21 del 2006;
– dell’articolo 10, comma 4, della deliberazione C.C. n. 35 del 2010;
– dell’ordinanza sindacale n. 6 del 22.3.2007, nella parte in cui dispone il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni alla somministrazione nel territorio del Municipio I;
– di ogni provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2012 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
 
La società Sail Immobiliare s.r.l. in data 13.10.2009 ha presentato al Comune di Roma l’istanza di rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui al prot. n. CA/76511, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della L.R. Lazio n. 21 del 2006, per i locali siti in Roma, alla via S. Maria del Pianto n. 1/B; il Comune – in data 27.10.2009 – ha notificato all’interessata la nota di cui al prot. n. CA/81046 avente ad oggetto la comunicazione dell’avvio del procedimento di diniego di rilascio ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, motivato dal richiamo al comma 6 dell’articolo 25 della L.R. Lazio n. 21 del 2006 e – in data 8.3.2010 – la nota di cui al prot. n. CA/18313 avente ad oggetto il provvedimento di diniego definitivo.
 
Con un primo ricorso (rg. n. 4319/2010) la società Sail Immobiliare s.r.l. ha impugnato i predetti atti, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili di censura; con l’ordinanza n. 2403/2010 del 4.6.2010 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati e, in esecuzione del provvedimento cautelare il Comune di Roma-Municipio Centro Storico, con atto in data 21.12.2010, prot. n. 101253, ha nuovamente negato il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione.
 
Con il ricorso in trattazione la società Sail Immobiliare s.r.l. ha impugnato il secondo diniego nonché il presupposto articolo 10, comma 4, della deliberazione consiliare n. 35 del 2010 e l’ordinanza sindacale n. 6 del 22.3.2007, nella parte in cui ha disposto il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni alla somministrazione nel territorio del Municipio I.
 
Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1- Violazione dell’articolo 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 del 2006 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248), degli articoli 41 e 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di libera prestazione di servizi ed eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria.
 
L’ordinanza sindacale n. 6 del 22.3.2007, in quanto impone un divieto indiscriminato di apertura di nuovi esercizi di somministrazione nel centro storico della città di Roma, si porrebbe in contrasto con i principi di liberalizzazione di cui al D.L. n. 223 del 2006 (cd. decreto Bersani).
 
Anche la legge regionale Lazio n. 21 del 2006, e in particolare l’articolo 3, comma 6. sarebbe illegittima e dovrebbe, pertanto, essere disapplicata o, comunque, dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale della stessa.
2- Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di una idonea motivazione, per sviamento e per contraddittorietà.
 
Il locale per il quale è chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione sarebbe specializzato nella cucina “Kasher” e, pertanto, si distinguerebbe da tutti gli altri della zona e, per questo motivo, sarebbe inconferente il richiamo alla saturazione dell’offerta.
3- Violazione dell’articolo 3 del D.L. n. 223 del 2006, degli articoli 41 e 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di libera prestazione di servizi ed eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illegittimità degli articoli 10, comma 4, e 11 della deliberazione C.C. n. 35 del 2010 e per disparità di trattamento, e contraddittorietà.
 
La richiamata deliberazione n. 35 del 2010 non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie per ragioni di ordine temporale in quanto sopravvenuta sia all’originaria istanza che al primo diniego impugnato con il ricorso n. 4319/2010 e, comunque, le relative indicate disposizioni di cui agli articoli 10, comma 4, e 11 sarebbero illegittime per violazione dell’articolo 3 del D.L. n. 223 del 2006 per le considerazioni già in precedenza rappresentate.
 
4- Violazione dell’articolo 3 del D.L. n. 223 del 2006, degli articoli 41 e 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di libera prestazione di servizi ed eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 6 del 22.3.2007 e per disparità di trattamento, e contraddittorietà.
 
L’ordinanza n. 6 del 2007 sarebbe altresì illegittima sotto i medesimi profili di cui al motivo di censura che precede.
 
Roma Capitale si è costituita in giudizio in data 29.4.2011 depositando la memoria difensiva con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
 
Con l’ordinanza n. 1652/2011 del 5.5.2011 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività degli atti impugnati; con l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3016/2011 del 13.7.2011 l’istanza di sospensione è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso.
 
Con la memoria del 13.1.2012 la società ricorrente ha più diffusamente argomentato i motivi di censura insistendo per l’accoglimento del ricorso.
 
Alla pubblica udienza del 26.4.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
 
DIRITTO
 
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione comunale – dando esecuzione all’ordinanza di accoglimento, ai meri fini del riesame, della sospensiva proposta avverso l’originario diniego di rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il locale sito in Roma alla via Santa Maria del Pianto – ha nuovamente respinto l’originaria istanza, dando atto di non avere posto in essere una nuova istruttoria, ma di essersi limitata a fare richiamo all’ordinanza sindacale n. 6 del 2007 ed evidenziando che il richiamo, da un lato, agli studi di settore e, dall’altro, alla deliberazione n. 35 del 2010, di cui al precedente diniego, era stato effettuato al solo fine di rappresentare in maniera più approfondita il potere di deroga di cui è titolare l’amministrazione comunale al riguardo e quindi di confermare la medesima linea di condotta da parte dell’amministrazione nella materia.
 
Si premette che, pertanto, come anche confermato in modo esplicito da parte della difesa comunale, il diniego impugnato con il ricorso all’esame è stato adottato dall’amministrazione esclusivamente sulla base dell’ordinanza sindacale n. 6 del 2007 (non menzionata nel primo diniego dell’8.3.2010 impugnato con il connesso ricorso di cui al rg. n. 4319/2010) ed il richiamo alla successiva deliberazione C.C. n. 35 del 2010 è stato effettuato solo ad abundantiam; ne consegue, che, in questa sede, non si ritiene di dovere affrontare la censura dedotta avverso tale ultima deliberazione in quanto, in concreto, la stessa non ha avuto alcuna rilevanza nel procedimento decisorio.
 
Con la richiamata ordinanza n. 6 del 2007, invece, il Sindaco – premesso l’annullamento in autotutela della precedente ordinanza n. 17 del 14.7.2005 nella parte relativa alla fissazione dei parametri numerici relativamente ai municipi I, II, III e XVII ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – ha puntualizzato che dovesse trovare applicazione la norma transitoria di cui al comma 6 dell’articolo 25 della l.r. Lazio n. 21 del 2006, nella parte in cui disponeva il divieto di rilascio dei predetti titoli autorizzatori, ad eccezione di sub-ingressi e trasferimenti di sede.
 
In sostanza con la richiamata ordinanza l’amministrazione ha esclusivamente ribadito l’operatività di una norma della legge regionale nella materia, la quale dispone testualmente che “6. Fino alla definizione degli indirizzi della Regione di cui all’articolo 4 e alla determinazione dei criteri di cui all’articolo 5 non possono essere autorizzati nuovi esercizi di somministrazione nei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti, ad eccezione dei casi di subingresso e di trasferimento di sede nonché di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
 
E, per giurisprudenza consolidata della sezione nella materia, il provvedimento di diniego motivato sull’esclusivo richiamo alla predetta norma regionale transitoria, in conseguenza della mancata adozione da parte del comune dei criteri ivi indicati nel termine previsto dalla legge regionale Lazio n. 21 del 2006, è illegittimo, atteso che non può farsi gravare sul cittadino un inadempimento dell’amministrazione stessa ( T.A.R. Roma, sez. II, 12 gennaio 2010, n. 157); ne consegue che, per le medesime considerazioni, deve ritenersi che sia anche illegittima la richiamata ordinanza sindacale n. 6 del 22.3.2007, nella parte in cui non tiene in alcuna considerazione la circostanza della mancata adozione da parte dell’amministrazione comunale dei criteri comunali di cui sopra nel termine di legge.
 
Per le dette assorbenti ragioni, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto nel merito con il conseguente annullamento del diniego n. 101253 del 21 dicembre 2010 nonché dell’ordinanza sindacale n. 6 del 22.3.2007.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego n. 101253 del 21 dicembre 2010 nonché l’ordinanza sindacale n. 6 del 22.3.2007.
Condanna l’amministrazione comunale al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.
Contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Germana Panzironi, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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