Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 5271 | Data di udienza: 10 Ottobre 2017

* RIFIUTI – Discarica – Provvedimenti relativi all’attivazione o all’ampliamento – Impugnazione – Cittadini uti singuli – Dimostrazione del danno e delle dirette conseguenze da essi patiti – Stabile collegamento territoriale – Vicinitas – VIA, VAS E AIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Conferenza di servizi finalizzata al rinnovo dell’AIA – Dissenso tra MIBAC e altre amministrazioni – Superamento – Deliberazione del Consiglio dei Ministri – Atto di alta amministrazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 14 Maggio 2018
Numero: 5271
Data di udienza: 10 Ottobre 2017
Presidente: Mezzacapo
Estensore: Mattei


Premassima

* RIFIUTI – Discarica – Provvedimenti relativi all’attivazione o all’ampliamento – Impugnazione – Cittadini uti singuli – Dimostrazione del danno e delle dirette conseguenze da essi patiti – Stabile collegamento territoriale – Vicinitas – VIA, VAS E AIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Conferenza di servizi finalizzata al rinnovo dell’AIA – Dissenso tra MIBAC e altre amministrazioni – Superamento – Deliberazione del Consiglio dei Ministri – Atto di alta amministrazione.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 14 maggio 2018, n. 5271


RIFIUTI – Discarica – Provvedimenti relativi all’attivazione o all’ampliamento – Impugnazione – Cittadini uti singuli – Dimostrazione del danno e delle dirette conseguenze da essi patiti – Stabile collegamento territoriale – Vicinitas.

Devono considerarsi sprovvisti di legittimazione attiva quei cittadini i quali propongano impugnativa avverso provvedimenti relativi all’attivazione o all’ampliamento di una discarica di rifiuti, allorquando non risultino comprovati i danni e le dirette conseguenze che siano concretamente da quest’ultimi patiti tanto da arrecare loro una compromissione delle condizioni di vita, ambientali, economiche, ovvero in caso di omessa dimostrazione di uno stabile collegamento territoriale con il luogo ove insiste la discarica, o di una specifica lesione della loro posizione giuridica. Deve invece considerarsi sufficiente, ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva, il requisito della vicinitas, rinvenibile, in una prospettiva più aderente alle garanzie connesse all’esercizio del diritto di difesa, nella mera vicinanza di coloro che assumano esser stati lesi all’area interessata dalla realizzazione dell’impianto o della discarica.
 

RIFIUTI – VIA, VAS E AIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Conferenza di servizi finalizzata al rinnovo dell’AIA – Dissenso tra MIBAC e altre amministrazioni – Superamento – Deliberazione del Consiglio dei Ministri – Atto di alta amministrazione.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri finalizzata, in chiave semplificatoria, al superamento del dissenso tra MIBAC e la Regione nella sede della conferenza di servizi (nella specie, finalizzata al rinnovo dell’AIA)  sulle problematiche afferenti la compatibilità paesaggistica, ha natura di atto di alta amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà.

Pres. Mezzacapo. Est. Mattei – Italia Nostra Onlus e altri (avv.ti Greco e Fidone) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato), Comune di Bracciano (avv. Venettoni), Citta’ Metropolitana di Roma Capitale (avv. De Maio) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 14 maggio 2018, n. 5271

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 14 maggio 2018, n. 5271

Pubblicato il 14/05/2018

N. 05271/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14873/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14873 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Italia Nostra Onlus, Fulvio Biello, Sestilia Campoli, Luciano Costantini, Francesco Napolitano, Ada Mancini, Lucio Cerreti, Giovanni Bardini, Gianni Colozzi, Giancarlo Tiozzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Greco, Gianfrancesco Fidone, con domicilio eletto presso lo studio Gianfrancesco Fidone in Roma, v.le G. Mazzini, 55 Int B4;


contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Teresa Chieppa, Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Comune di Bracciano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Venettoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Fracassini, 18;
Provincia di Roma, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilita’ e Rifiuti non costituiti in giudizio;
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna De Maio, domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A;

nei confronti

Bracciano Ambiente Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ciaglia, Francesco Caso, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Assoc. Caso – Ciaglia in Roma, via Savoia, 72;
Universita’ Agraria di Bracciano non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione della Direzione territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – Area ciclo integrato dei rifiuti della Regione Lazio n. G15123 del 28 ottobre 2014, avente ad oggetto “Rinnovo autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto commissariale n. 46 del 25.5.2007, presentata ai sensi dell’art. 29 octies del decreto legislativo n. 156/2006 dalla Bracciano Ambiente s.p.a, dell’impianto di discarica dei rifiuti non pericolosi situato nel territorio del comune di Bracciano in località Cupinoro”, della determinazione del 10 settembre 2014, n. G12879 della Direzione regionale medesima avente ad oggetto “Determinazione motivata di conclusione del procedimento relativo all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto commissariale 46/07 presentata ai sensi dell’articolo 29 octies del decreto legislativo 152 del 2006 dalla Bracciano Ambiente S.p.A. dell’impianto di discarica dei rifiuti non pericolosi situato nel territorio del comune di Bracciano in località Cupinoro pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio del 19 settembre 2014, della deliberazione in data 8 agosto 2014 con la quale il Consiglio dei Ministri ha stabilito di condividere le posizioni formali espresse dalla regione Lazio e dal Comune di Bracciano e di dare atto della sussistenza della possibilità di procedere al rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale per la succitata discarica “a condizione che siano rispettate le verifiche le prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nella conferenza dei servizi favorevoli”, nonché di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali ed in particolare dei verbali delle conferenze dei servizi tenutasi il 20 marzo 2014 ed il 20 maggio 2014 presso la succitata Direzione regionale, di tutti i verbali delle precedenti sedute delle conferenze dei servizi della nota del 5 giugno 2014 della citata direzione che ha trasmesso tutti gli atti del procedimento al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni di coordinamento del 15 18 luglio 2014, nonché, infine, dei pareri rilasciati dal Comune di Bracciano della provincia di Roma in sede di conferenza dei servizi e nelle riunioni di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e,

per il risarcimento dei danni conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, del Comune di Bracciano, di Bracciano Ambiente Spa e di Citta’ Metropolitana di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 14873/2014) Italia Nostra Onlus ed i sigg.ri Fulvio Biello, Sestilia Campoli, Luciano Costantini, Francesco Napolitano, Ada Mancini, Lucio Cerreti, Giovanni Bardini, Gianni Colozzi, Giancarlo Tiozzo hanno adito questo Tribunale per l’annullamento della determinazione della Direzione territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – Area ciclo integrato dei rifiuti della Regione Lazio n. G15123 del 28 ottobre 2014, avente ad oggetto “Rinnovo autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto commissariale n. 46 del 25.5.2007, presentata ai sensi dell’art. 29 octies del decreto legislativo n. 156/2006 dalla Bracciano Ambiente s.p.a, dell’impianto di discarica dei rifiuti non pericolosi situato nel territorio del comune di Bracciano in località Cupinoro”, della determinazione del 10 settembre 2014, n. G12879 della Direzione regionale medesima avente ad oggetto “Determinazione motivata di conclusione del procedimento relativo all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto commissariale 46/07 presentata ai sensi dell’articolo 29 octies del decreto legislativo 152 del 2006 dalla Bracciano Ambiente S.p.A. dell’impianto di discarica dei rifiuti non pericolosi situato nel territorio del comune di Bracciano in località Cupinoro”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 19 settembre 2014, della deliberazione in data 8 agosto 2014 con la quale il Consiglio dei Ministri ha stabilito di condividere le posizioni formali espresse dalla regione Lazio e dal Comune di Bracciano e di dare atto della sussistenza della possibilità di procedere al rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale per la succitata discarica “a condizione che siano rispettate le verifiche le prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nella conferenza dei servizi favorevoli”, nonché di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali ed in particolare dei verbali delle conferenze dei servizi tenutasi il 20 marzo 2014 ed il 20 maggio 2014 presso la succitata Direzione regionale, di tutti i verbali delle precedenti sedute delle conferenze dei servizi della nota del 5 giugno 2014 della citata direzione che ha trasmesso tutti gli atti del procedimento al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei verbali delle riunioni di coordinamento del 15 e 18 luglio 2014, nonché, infine, dei pareri rilasciati dal Comune di Bracciano e dalla provincia di Roma in sede di conferenza dei servizi e nelle riunioni di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ricorrenti premettono:

– che con determinazione del Dipartimento istituzionale della regione Lazio del 5 novembre 2008 la Società Bracciano Ambiente s.p.a. è stata autorizzata alla realizzazione di nuove opere all’interno della discarica ubicata nel territorio del comune di Bracciano in località Cupinoro, a modifiche ed integrazioni dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio con proprio decreto del 25 maggio 2007, n. 46, consistenti nella realizzazione di un lotto di completamento e di un impianto di preselezione di rifiuti con produzione di “CDR” previo parere positivo di compatibilità ambientale rilasciata dall’Area VIA della regione Lazio in data 3 ottobre 2008;

– che nel giudizio di compatibilità ambientale veniva affermato, al momento della realizzazione dell’impianto di preselezione dei rifiuti, che dei 350.000 m³ sarebbe residuata una volumetria pari a 195.284 m³ da destinare allo stoccaggio dei rifiuti sottoposti a trattamento per circa 10 anni;

– che in data 30 giugno 2008 è cessata la dichiarazione dello stato di pericolosità socio ambientale, di cui al DPCM del 19 febbraio 1999 e che con decreto del 24 giugno 2008 il Commissario per l’emergenza ambientale ha individuato il 31 dicembre 2011 quale termine ultimo per il completamento degli interventi programmati ed in corso d’istruttoria ritenuti imprescindibili per la messa a regime dell’intero sistema di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nel Lazio;

– che con determinazione del 4 maggio 2009 il Direttore regionale energia rifiuti pro tempore ha assentito all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto commissariale 46 del 2007 e la realizzazione dell’esercizio di un nuovo impianto di preselezione di RSU con produzione di CRD annesso alla discarica;

– che con nota del 29 aprile – 22 giugno 2010 la società Bracciano Ambiente ha proposto istanza di modifica dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione della linea compost di qualità (FORSU) già prevista nella determinazione regionale n. B 1671 del 2009 come obiettivo di miglioramento e che con nota del 21 ottobre 2010 l’ARPA Lazio ha evidenziato una serie di criticità in relazione all’autorizzazione integrale rilasciata alla predetta società con decreto commissariale n. 46/2007;

– che in data 25 gennaio 2011 la Regione Lazio ha convocato una conferenza di servizi per valutare l’istanza di modifica dell’autorizzazione integrata ambientale presentata da Bracciano ambiente alla luce dei rilievi mossi dall’ARPA al fine di dare inizio al procedimento di riesame ai sensi dell’articolo 29 octies del decreto legislativo 152 del 2006 e che nella seduta del 26 giugno 2011 si è stabilito di stralciare il procedimento di riesame in due parti di cui la prima relativa alla valutazione del piano di monitoraggio e controllo e l’altra, corredata da parere favorevole condizionato all’esito della valutazione di incidenza, acquisita in data 23 giugno 2011, relativa all’approvazione del progetto di implementazione dell’impianto della linea compost (FORSU);

– che con determinazione del 28 novembre 2011, n. B 9048 la Direzione regionale innanzi indicata ha adottato il provvedimento finale positivo (primo stralcio) con le prescrizioni per il rilascio del provvedimento di modifica dell’autorizzazione integrale ambientale già rilasciata con il succitato decreto commissariale del 2007;

– che con determinazione del 19 aprile 2012 è stato approvato l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 29 nonies del decreto legislativo 152 del 2006 nel quale si dava atto dell’approvazione del progetto della linea compost di qualità (FORSU);

– che in data 14 marzo 2013 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi avente ad oggetto procedura di riesame secondo stralcio; istanza di rinnovo AIA – istanza di impianto sperimentale ai sensi dell’articolo 211 del decreto legislativo 152 del 2006 con esame anche dell’istanza di rinnovo di detta autorizzazione presentata il 25 gennaio 2012 dalla Bracciano ambiente;

-che la Bracciano ambiente, in data 16 maggio 2013, ha predisposto il programma pluriennale 2013-2017 che con riferimento alla realizzazione dell’impianto di preselezione annesso alla discarica ha manifestato non più percorribile la realizzazione del progetto originariamente proposto in sede di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (TBM con produzione di CRD e FOS) ritenendo necessario proporre un’ulteriore istanza di modifica per la realizzazione di un impianto di preselezione di diversa ed innovativa concezione, di dimensioni più contenute, tale da produrre non più frazioni destinate a recupero energetico, ma destinato al recupero delle materie prime seconde contenute nei rifiuti solidi urbani e dotate ancora di apprezzabile valore energetico da destinare al mercato delle riciclo;

– che in data 5 agosto 2013 la Bracciano Ambiente in sede di procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale ha depositato alcuni elaborati relativi all’impianto di compostaggio (FORSU) e all’impianto TBM con rinuncia alla domanda per l’autorizzazione di attività sperimentali di fermentazione aerobica;

– che la conferenza dei servizi dell’11 dicembre 2013 ha dato atto dell’esistenza di una valutazione di impatto ambientale favorevole ed i pareri rilasciati dalle amministrazioni tra cui quelli negativi della MIBAC – direzione regionale beni paesaggistici e della soprintendenza per i beni paesaggistici per le province della regione Lazio in ragione di asserite incompatibilità il piano territoriale paesaggistico e con il piano territoriale paesaggistico regionale.

Avverso i provvedimenti, in epigrafe indicati, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

1) violazione falsa applicazione degli articoli 9 e 120 della Costituzione; violazione dell’articolo 14 quater, comma 3 della legge 241 del 1990; violazione del principio di leale collaborazione; eccesso di potere sotto differenti profili.

Lamentano che la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata a seguito del dissenso sorto tra il MIBAC e l’Amministrazione regionale in tema di autorizzazione paesaggistica nella sede della conferenza di servizi finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, non ha evidenziato adeguate ragioni tecniche a sostegno della decisione assunta, tali da superare il dissenso diffusamente motivato rappresentato dall’amministrazione ministeriale preposta alla tutela del bene paesaggistico, essendosi la Presidenza del Consiglio dei Ministri limitata a recepire, per relationem, quanto affermato sia dal Sindaco del comune di Bracciano che dalla Regione Lazio nelle riunioni di coordinamento del 15 e del 18 luglio 2014, soprassedendo di fatto alle plurime contestazioni sollevate sul piano tecnico dal MIBAC.

Lamentano il riferimento generico ed illogico operato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai “gravissimi rischi di danno ambientale, d’igiene e salute pubblica” e connesso all’eventuale mancato rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, tenuto conto della attuale chiusura della discarica.

2) Eccesso di potere per manifesto travisamento dei presupposti e delle risultanze istruttorie, manifesta irragionevolezza, ingiustizia manifesta ed illogicità; violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, avendo le Amministrazioni interessate ignorato le modifiche progettuali intervenute in corso di procedura, con conseguente carenza d’istruttoria e difetto di motivazione in relazione al procedimento svoltosi dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Deducono, in particolare, che con determinazione regionale del 19.4.2012, n. B2307 è stata disposta l’approvazione dell’aggiornamento della AIA, ex art. 29 nonies del decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento anche all’allegato tecnico relativo all’approvazione del progetto FORSU (linea di compost di qualità) e che la stessa Bracciano Ambiente, in sede di predisposizione del succitato programma pluriennale 2013-2017, ha precisato di ritenere non più percorribile il progetto originariamente proposto per il rinnovo dell’AIA (impianto TBM con produzione di CDR/CSS e FOS), bensì presentabili alcune modifiche progettuali per la realizzazione di un impianto di preselezione di diversa ed innovativa concezione, sopra indicato.

Asseriscono, in particolare, che il Comune di Bracciano nella relazione paesaggistica del 17 febbraio 2014 ha omesso ogni riferimento alla linea FORSU/compost, né risulta esser stato menzionato il campo – rectius impianto – fotovoltaico inserito negli elaborato progettuali del febbraio 2014.

Affermano, dunque, la presenza di modifiche progettuali in alcun modo evidenziate in sede di conferenza di servizi.

3) Violazione degli artt, 4, comma 4, lett. c); 5, comma 1, lett. 1 bis; 29 ter, 29 quater, 29 sexies, 29 octies del decreto legislativo n. 152/2006; eccesso di potere sotto differenti profili.

Affermano che le istanze progettuali presentate dalla Bracciano Ambiente e gestite dalla Regione Lazio nell’ambito del procedimento di riesame ex art. 29 octies, hanno comportato la suddivisione in due stralci del progetto – il primo dei quali concluso con l’approvazione della linea FORSU/compost di qualità, il secondo conclusosi con l’approvazione del progetto TBM e lotto di completamento – il quale avrebbe dovuto esser sottoposto alle procedure di cui agli artt. 29 ter e quater in quanto in presenza dell’installazione di nuovi impianti, nonchè di modificazioni sostanziali di quelli esistenti, anche in ragione delle misure di intervento inerenti il lotto di completamento pari a circa 350.000 metri cubi involgenti effetti negativi di rilievo sull’ambiente i quali non sono stati oggetto di specifica valutazione, ancor più in presenza delle manifestazioni di giudizio sfavorevoli espressi dal MIBAC in sede di conferenza di servizi e nelle riunioni di coordinamento indette dalla Presidenza del Consiglio di Ministri.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 2 e 26, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, eccesso di potere sotto differenti profili.

Affermano che ai sensi dell’art. 26, comma 6 del decreto legislativo n. 156/2006 i progetti sottoposti a valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, con previsione di reiterazione della procedura in caso di scadenza di tale termine che sarebbe dovuta realizzarsi riguardo alle opere progettuali in discorso tenuto conto che i pregressi giudizi di compatibilità ambientale sono risultati risalenti a sei e tredici anni prima.

5) Illegittimo frazionamento della valutazione d’impatto ambientale; violazione della normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 85/337/CEE e successive modificazioni; Violazione degli artt. 5, 6 e 19 del decreto legislativo n. 152/2006.

Asseriscono che i provvedimenti oggetto d’impugnativa sono scaturiti dalla presentazione di domande di rilascio dell’AIA e di VIA presentate da Bracciano Ambiente in data 30 e 31 ottobre 2012 relativamente all’approvazione di un progetto volto alla realizzazione di un lotto funzionale di discarica denominato VAIRA 1 nel Comune di Bracciano in località Cupinoro, su cui con determinazione del 16.10.2013 n. G00480 la Regione Lazio ha espresso un giudizio di compatibilità ambientale favorevole condizionato all’acquisizione del parere della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del MIBAC. Tale Direzione si è espressa con parere sfavorevole tanto da condurre la Regione Lazio con determina del 7 novembre 2014, n. G15798 alla revoca della predetta determinazione del 2013.

Deducono, pertanto, che il succitato progetto avrebbe dovuto esser sottoposto nuovamente anche ad una valutazione d’impatto ambientale, tenuto conto della unitaria considerazione dell’intervento nella sua interezza non eludibile mediante procedimenti autorizzatori parziali o frazionati.

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 357/1997 e dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006; eccesso di potere per carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, in ragione del fatto che l’area interessata dal progetto ricade in Zona di protezione speciale ricomprendente la località denominata “Cupinoro”, con conseguente sussistenza di un divieto di realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento fanghi e rifiuti, nonché di ampliamento di quelli già esistenti.

Lamentano che la valutazione di incidenza ambientale rilasciata in data 23.6.2011, richiamata nella deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2014 odiernamente gravata, avrebbe riguardato il progetto originariamente proposto da Bracciano ambiente s.p.a. e non anche le modificazioni progettuali presenti nella versione presentata nel mese di febbraio 2014.

7) Violazione dell’art. 18 ter, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 24/1998 e 134, comma 1, lett. b), 142, comma 1, lett. h), g), m), 146 del decreto legislativo n. 42/2004; violazione del P.T.P. Ambito territoriale 3, Tavola E713; PTPR Lazio, Tav. A-19, folgio 364; art. 23, punto 4 NTA, art. 21, punto 4 NTA, tenuto conto delle molteplici contestazioni espresse dal MIBAC nel parere negativo del 14.7.2014, n. 20381.

Deducono l’illegittimità, a fronte delle dettagliate osservazioni negative elaborate dal MIBAC, delle affermazioni rese dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Lazio in merito alla compatibilità del rinnovo dell’AIA con il sistema di vincoli ex decreto legislativo n. 42/2004, riguardo agli adeguamenti ed alle opere di completamento di cui all’art. 18 ter, comma 1 della legge regionale n. 24/1998, in realtà configurabili quali nuove opere, suscettibili di assoggettamento ad una rinnovata valutazione di impatto ambientale.

8) Violazione dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e del d.p.c.m. 12.12.2005; eccesso di potere sotto differenti profili, atteso che la relazione paesaggistica depositata da Bracciano ambiente s.p.a. nel febbraio 2014 non ha esplicitato alcuna motivazione sottesa ai giudizi di valore espressi in relazione agli ambiti d’indagine (configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici – boschi -; sistemi insediativi storici etc.), riguardo alla relazione tra contesto paesaggistico ed interventi da realizzare.

9) Eccesso di potere per contraddittorietà degli atti; carenza d’istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, avendo la Regione Lazio da un lato proceduto alla revoca del provvedimento di VIA sul lotto progettuale denominato “VAIRA 1”, dall’altro in sede di riesame dell’AIA proceduto a chiedere l’attivazione della procedura per il superamento del dissenso espresso dall’Amministrazione competente alla tutela dell’interesse paesaggistico.

10) Violazione dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, e del d.m. del 10 settembre 2000, a causa del rilascio dei provvedimenti autorizzatori gravati in assenza di specifiche valutazioni di compatibilità concernenti l’impianto fotovoltaico e quello di digestione anaerobica previsto.

11) Violazione degli artt. 12 e 13 del decreto legislativo n. 26/2003, e delle direttive 1999/31/CE, 98/2008 CE e 97/2011 CE, in ragione della contraddittoria previsione da un lato di chiusura della discarica, dall’altro di autorizzazione al conferimento di un rilevante quantitativo di rifiuti.

12) Violazione delle direttive 1999/31/CE, 98/2008 CE e 97/2011 CE, non tenendo conto gli impianti da realizzare delle migliori tecnologie disponibili.

Con un primo atto propositivo di motivi aggiunti parte ricorrente ha esteso l’impugnativa alla determinazione regionale dell’8.10.2015, n. G12094 avente ad oggetto il progetto di modellazione della morfologia finale della discarica in località Cupinoro e realizzazione del capping definitivo dell’invaso, pubblicata sul bollettino regionale n. 83 del 15.10.2015, dei verbali delle conferenze dei servizi del 16 aprile 2015 e del 23 giugno 2015, di tutti i pareri positivi espressi nel corso e successivamente alla seduta della conferenza dei servizi del 23 giugno 2015, della nota del 6.8.2015 del Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali, della nota regionale del 1 settembre 2015.

Con secondo atto di motivi aggiunti l’impugnativa è stata rivolta anche alla determinazione del 7 giugno 2016, n. G06545 avente ad oggetto “Progetto di modellazione morfologica finale della discarica in località Cupinoro….realizzazione del capping definitivo dell’invaso….. – adeguamento dell’autorizzazione integrale ambientale”.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio la quale eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso proposto dai ricorrenti uti singuli per carenza di legittimazione attiva da individuare nella mancata dimostrazione di un danno tale da comportare una lesione effettiva, non potendosi ritenere ammissibile un’azione in assenza di un interesse, diretto, concreto e qualificato, ancor più in assenza di prova riguardo all’effettivo pregiudizio ricevuto.

Nel merito, chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bracciano che eccepisce pregiudizialmente il difetto di legittimazione dei ricorrenti uti singuli per non aver comprovato i danni da loro patiti, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

Il Collegio ritiene doversi pregiudizialmente pronunciare sull’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva opposta sia dalla Regione Lazio che dal Comune di Bracciano riguardo alla proposizione dell’impugnativa da parte dei ricorrenti uti singuli.

Ed invero, il Collegio osserva come il ricorso principale, nonché quelli introdotti per la via dei motivi aggiunti siano stati proposti da Italia Nostra Onlus, nonché da una serie di cittadini, nominativamente indicati nell’atto introduttivo del giudizio, tutti residenti nel Comune di Cerveteri ad eccezione dei sigg.ri Fulvio Biello e Ada Mancini residenti nello stesso Comune (di Bracciano) nel cui ambito territoriale insiste la discarica interessata dall’adozione provvedimenti gravati.

L’eccezione, in quanto rivolta alla proposizione del ricorso dei cittadini uti singuli, deve considerarsi suscettibile di accoglimento, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa in parte qua, posto che devono considerarsi sprovvisti di legittimazione attiva quei cittadini i quali propongano impugnativa avverso provvedimenti relativi all’attivazione o all’ampliamento di una discarica di rifiuti, peraltro per taluni – ossia quelli residenti a Cerveteri – operanti in un comune limitrofo, allorquando non risultino comprovati, come nel caso in esame, i danni e le dirette conseguenze che siano concretamente da quest’ultimi patiti tanto da arrecare loro una compromissione delle condizioni di vita, ambientali, economiche, ovvero in caso di omessa dimostrazione di uno stabile collegamento territoriale con il luogo ove insiste la discarica di Cupinoro, o di una specifica lesione della loro posizione giuridica.

Per quanto concerne, invece, i due cittadini residenti nel Comune di Bracciano, il Collegio ritiene priva di pregio l’eccezione di inammissibilità dovendosi privilegiare quell’ insegnamento giurisprudenziale per il quale deve considerarsi sufficiente, ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva, il requisito della vicinitas, rinvenibile, in una prospettiva più aderente alle garanzie connesse all’esercizio del diritto di difesa, nella mera vicinanza di coloro che assumano esser stati lesi all’area interessata dalla realizzazione dell’impianto o della discarica.

Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Al fine del decidere, il Collegio ritiene rammentare che la discarica sita in località Cupinoro, ossia nell’ambito territoriale del Comune di Bracciano, risulta esser stata gestita operativamente dalla Società Bracciano Ambiente s.p.a., società in house comunale dal 2004 affidataria della gestione dei servizi ambientali e di raccolta dei rifiuti e della gestione delle aree e degli impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, la quale risulta esser stata autorizzata alla realizzazione di un lotto transitorio e di un lotto di completamento rispettivamente con il decreto commissariale n. 46/2007 e con la determinazione regionale n. A3918 del 2008.

Con il ricorso principale i ricorrenti chiedono l’annullamento della deliberazione della Direzione territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti dell’Area ciclo integrato dei rifiuti della Regione Lazio del 28 ottobre 2014, n. 1523, avente ad oggetto il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) già rilasciata con decreto commissariale del 25.5.2007, n. 46, nonché degli ulteriori atti e provvedimenti in epigrafe indicati, evidenziando molteplici profili di illegittimità.

Con il primo motivo parte ricorrente lamenta:

a) che la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata a seguito del dissenso insorto tra il MIBAC e l’Amministrazione regionale in tema di autorizzazione paesaggistica in sede di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, non avrebbe evidenziato adeguate ragioni soprattutto tecniche a sostegno delle determinazioni assunte, tali da superare il dissenso diffusamente motivato e rappresentato dall’Amministrazione ministeriale preposta alla tutela del bene paesaggistico, essendosi la Presidenza del Consiglio dei Ministri limitata a far riferimento “per relationem” a quanto affermato sia dal Sindaco del comune di Bracciano che dalla regione Lazio nelle riunioni di coordinamento del 15 18 luglio 2014, soprassedendo di fatto alle plurime contestazioni sollevate sul piano tecnico dal MIBAC e riducendo la questione a problemi connessi ad usi civici;

b) il riferimento generico ed illogico operato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai “gravissimi rischi di danno ambientale, d’igiene e salute pubblica” connessi all’eventuale mancato rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, tenuto conto della chiusura attuale della discarica.

c) la omessa esplicitazione delle “nuove valutazioni di altra amministrazione”;

d) la mancata comprensione dell’oggetto della proposta progettuale da ultimo avanzata dalla Bracciano Ambiente negli elaborati presentati nel febbraio del 2014, tenuto conto che la medesima dopo aver dichiarato non più perseguibile l’opzione impiantistica dedicata alla produzione di CDR ed alla digestione anaerobica ha rinunciato alla realizzazione di un impianto di trattamento della FORSU e/o di compost di qualità, proponendo un impianto di TBM privo di impiantistica di sostegno finalizzata al recupero del rifiuto trattato.

La censura è priva di pregio.

Orbene, occorre evidenziare, a tale riguardo, come la articolata parte dispositiva della determinazione regionale n. 15123/2014, che ha disposto il rinnovo condizionato dell’autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata con decreto commissariale n. 46/2007, è stata adottata all’esito di un complesso iter procedimentale all’interno del quale si sono svolte fasi di composizione – rectius superamento – delle espressioni di dissenso insorte tra il MIBAC e la Regione Lazio sulle problematiche afferenti la compatibilità paesaggistica, promosse e governate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sfociate nella deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2014, adottata ex art. 14 quater, comma 3 della legge n. 241/1990, finalizzata, in chiave semplificatoria, al superamento del citato dissenso mediante l’emanazione un atto di alta amministrazione sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, nel caso di specie non rinvenibili, come peraltro già affermato da questo Tribunale (cfr. sentenza non definitiva Tar Lazio, Sez. I ter n. 11483/2015).

Giova, peraltro, riaffermare che nel procedimento de quo il superamento del dissenso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è realizzato all’esito di una attenta ed approfondita fase istruttoria, soprattutto nella prospettiva del corretto bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché, per quanto concerne i profili riguardanti la compatibilità paesaggistica dell’intervento, con valutazioni discrezionali da parte della stessa Presidenza nella direzione del superamento dei contrasti insorti.

In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con deliberazione dell’8 agosto 2014, richiamata nelle premesse della determinazione regionale, in epigrafe indicata, ha diffusamente motivato il superamento del dissenso insorto nella sede della conferenza dei servizi, in considerazione della “… Comparazione degli interessi coinvolti…. Individuate nella tutela paesaggistica da un lato, nei limiti sopra evidenziati nella necessità di garantire la messa in sicurezza dell’impianto già esistente e di consentire il prosieguo dell’attività di gestione rifiuti attraverso il progetto favorevolmente valutato da Arpa Lazio ed ASL, in conformità alla vigente normativa il cui mancato rinnovo determinerebbe gravi carenze nel ciclo di gestione dei rifiuti, come fatto presente dalla regione Lazio, nonché gravissimi rischi di danno ambientale, di igiene e di salute pubblica come evidenziato dal sindaco di Bracciano, di considerare prevalente di interesse al rinnovo dell’aia e di condividere le posizioni favorevoli espresse dalla regione Lazio del comune di Bracciano che integralmente si recepiscono, nel rispetto delle prescrizioni fornite in sede di conferenza di servizi dagli enti coinvolti”.

Tale conclusiva considerazione, preceduta, come ora evidenziato, dalle indicazioni offerte dalla Regione Lazio e dal comune di Bracciano in ordine soprattutto alla messa in sicurezza del sito e al già effettuato ampliamento del lotto di completamento, oltre alla disponibilità offerta a valutare modifiche progettuali relativi agli impianti di TBM (trattamento biologico meccanico), a mitigare l’impatto visivo e paesaggistico di impianti sull’area mediante riduzione, ove possibile di sagome ed ingombri, oltre all’utilizzo di materiali compatibili con il contesto, a controllare la messa in sicurezza una zona già compromessa dalle attività commissariali, costituisce adeguato corredo motivazionale, anche se per relationem, della determinazione regionale del 28 ottobre 2014, oggetto di impugnativa, rappresentativa delle preoccupazioni e dei pregiudizi connessi al mancato esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti diversamente realizzabile mediante il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con decreto commissariale 46 del 2007 in favore della Bracciano Ambiente, anche con specifico riferimento all’adeguamento dei manufatti relativi agli impianti di TBM.

Il secondo motivo del ricorso principale deve considerarsi privo di pregio.

Ed invero, parte ricorrente lamenta che le Amministrazioni interessate avrebbero ignorato le modifiche progettuali intervenute in corso di procedura, con conseguente carenza d’istruttoria e difetto di motivazione in relazione al procedimento svoltosi dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Asserisce, in particolare, che con determinazione regionale del 19.4.2012, n. B2307 è stata disposta l’approvazione dell’aggiornamento della AIA, ex art. 29 nonies del decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento anche all’allegato tecnico relativo all’approvazione del progetto FORSU (linea di compost di qualità) e che la stessa Bracciano Ambiente, in sede di predisposizione del succitato programma pluriennale 2013-2017, ha precisato di ritenere non più percorribile il progetto originariamente proposto per il rinnovo dell’AIA (impianto TBM con produzione di CDR/CSS e FOS), bensì presentabili alcune modifiche progettuali per la realizzazione di un impianto di preselezione di diversa ed innovativa concezione, sopra indicato.

Asserisce, in particolare, che il Comune di Bracciano nella relazione paesaggistica del 17 febbraio 2014 ha omesso ogni riferimento alla eliminazione della linea FORSU/compost, né risulta esser stato menzionato il campo – rectius impianto – fotovoltaico inserito negli elaborato progettuali del febbraio 2014 e che l’impianto TBM sarebbe destinato non alle lavorazioni a supporto della gestione post operativa della discarica, bensì ad accogliere rifiuti indifferenziati da conferire all’interno dell’invaso di completamento e all’invaso cd. VAIRA 1.

La censura non può essere condivisa, atteso che, quanto ai profili sopra evidenziati, il Collegio si limita a rilevare che la determinazione del 28 ottobre 2014 (cfr. pag. 15, lett. D ) fa riferimento alla realizzazione dell’impianto TBM “autorizzato con precedente determinazione B1671 del 4.5.2009 ed implementato con successiva determinazione n. B23087 del 19 aprile 2012 per la realizzazione del progetto FORSU “Linea compost di qualità”, con previsione di una serie di prescrizioni contenute nell’allegato tecnico II, il che conferma a livello provvedimentale, la realizzazione dei succitati impianti.

Giova, peraltro, rilevare che con nota del 16 maggio 2013 la Bracciano Ambiente ha prefigurato nel programma pluriennale 2013-2017 una modifica non sostanziale, ma migliorativa dell’impianto TBM, con abbandono della produzione di CDR-CSS al fine di massimizzare il recupero delle materie prime seconde (così detto impianto di riciclo avanzato), per la quale la Bracciano Ambiente specificava di dover ancora procedere al conferimento dell’incarico per la progettazione all’assistenza della procedura amministrativa sorta a seguito della futura presentazione dell’istanza di variante, di fatto presentata solo in data 2 marzo 2015.

Giova, a tale fine, rammentare come lo stesso programma pluriennale non abbia previsto la soppressione del progetto “Linea composta di qualita”, né dell’impianto di TMB, bensì la possibile previsione di una futura proposta progettuale di modifica di tale ultimo impianto, che la Bracciano ambiente, con nota del 5 agosto 2013, ha provveduto a confermare la realizzazione della proposta originaria di tali impianti e che solo in data 2 marzo 2015, all’esito della relativa progettazione, la Bracciano ambiente ha presentato proposte di modifica non sostanziali del progetto TMB-FORSU, ossia in data successiva alla determinazione del 28 ottobre 2014.

Con il terzo motivo parte ricorrente afferma che le istanze progettuali presentate dalla Bracciano Ambiente e gestite dalla Regione Lazio nell’ambito del procedimento di riesame ex art. 29 octies, hanno comportato la suddivisione in due stralci del progetto – il primo dei quali concluso con l’approvazione della linea FORSU/compost di qualità, il secondo conclusosi con l’approvazione del progetto TBM e lotto di completamento – il quale avrebbe dovuto esser sottoposto alle procedure di cui agli artt. 29 ter e quater in quanto caratterizzato dall’installazione di nuovi impianti, nonchè da modificazioni sostanziali di quelli esistenti, anche in ragione delle misure di intervento inerenti il lotto di completamento pari a circa 350.000 metri cubi involgenti effetti negativi di rilievo sull’ambiente i quali non sono stati oggetto di specifica valutazione, ancor più in presenza delle manifestazioni di giudizio sfavorevoli espressi dal MIBAC in sede di conferenza di servizi e nelle riunioni di coordinamento indette dalla Presidenza del Consiglio di Ministri.

La censura non è suscettibile di accoglimento, tenuto conto che la procedura, conclusasi con la determinazione regionale del 28 ottobre 2014, non ha riguardato l’approvazione di un progetto ex novo, bensì il rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate anche in sede di gestione commissariale, con conseguente legittimità della procedura di cui all’articolo 29 octies del decreto legislativo 152 del 2006, anche alla luce del riesame completo da parte della Amministrazioni interessate di tutte le proposte progettuali sottese al rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale medesima.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 26, comma 6 del decreto legislativo n. 156/2006 secondo cui i progetti sottoposti a valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, con previsione di reiterazione della procedura in caso di scadenza di tale termine.

La doglianza non può essere condivisa, atteso che la citata disposizione stabilisce che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”, e che il progetto in discussione risulta essere presentato dalla Bracciano Ambiente in data 31 dicembre 2007, ossia anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo (13 febbraio 2008).

Con il quinto motivo parte ricorrente afferma che i provvedimenti oggetto d’impugnativa sono scaturiti dalla presentazione di domande di rilascio dell’AIA e di VIA presentate da Bracciano Ambiente in data 30 e 31 ottobre 2012 riguardanti l’approvazione di un progetto volto alla realizzazione di un lotto funzionale di discarica denominato VAIRA 1 nel Comune di Bracciano in località Cupinoro, su cui con determinazione del 16.10.2013 n. G00480 la Regione Lazio ha espresso un giudizio di compatibilità ambientale favorevole condizionato all’acquisizione del parere della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del MIBAC, la quale però si è espressa in senso sfavorevole tanto che la Regione Lazio con determina del 7 novembre 2014, n. G15798 ha proceduto alla revoca della predetta determinazione del 2013.

Deduce, pertanto, che il succitato progetto avrebbe dovuto esser sottoposto nuovamente anche ad una valutazione d’impatto ambientale, tenuto conto della unitaria considerazione dell’intervento nella sua interezza, non eludibile mediante procedimenti autorizzatori parziali o frazionati.

La censura non può essere accolta, posto che la progettazione relativa alla realizzazione della vasca di discarica denominata VAIRA 1 risulta esser stata proposta autonomamente rispetto alle altre proposte, nonché a considerevole distanza temporale da quest’ultime, dovendosi peraltro assumere preminente rilievo alla circostanza fattuale, rappresentata nella memoria difensiva della Regione Lazio depositata in data 8 settembre 2017, per cui la VIA relativa alla VAIRA risulta esser stata oggetto di revoca con determinazione del 7.11.2014, n. G115798 e che la stessa non sarà quindi oggetto di realizzazione.

Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduce che l’area interessata dal progetto ricade in Zona di protezione speciale ricomprendente la località denominata “Cupinoro”, con conseguente divieto di realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento fanghi e rifiuti, nonché di ampliamento di quelli già esistenti.

Lamenta che la valutazione di incidenza ambientale rilasciata in data 23.6.2011, richiamata nella deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2014 odiernamente gravata, avrebbe riguardato il progetto originariamente proposto da Bracciano ambiente s.p.a. e non anche le modificazioni progettuali presenti nella versione presentata nel mese di febbraio 2014.

La doglianza non è suscettibile di positiva definizione, tenuto conto che la progettazione di una variante presentata dalla Bracciano Ambiente con nota del 5 agosto 2013, in quanto successiva alle determinazioni di cui all’epigrafe che hanno interessato gli impianti TBM e FORSU, peraltro assistiti da valutazione di incidenza ambientale del 23.6.2011, non può considerarsi produttiva di effetti tali da inficiare quelle fasi procedimentali già concluse con provvedimenti formali.

Parimenti, privo di pregio è il settimo motivo con cui si lamenta, a fronte delle dettagliate osservazioni negative elaborate dal MIBAC, l’illegittimità delle affermazioni rese dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Lazio in merito alla compatibilità del rinnovo dell’AIA con il sistema di vincoli ex decreto legislativo n. 42/2004, riguardo agli adeguamenti ed alle opere di completamento di cui all’art. 18 ter, comma 1 della legge regionale n. 24/1998, in realtà configurabili quali nuove opere, suscettibili di assoggettamento ad una rinnovata valutazione di impatto ambientale, in ragione dell’intervenuto rilascio in data 3.10.2008 della valutazione d’impatto ambientale per i predetti impianti TBM e FORSU,non essendo, peraltro, configurabile, per quanto premesso, la realizzazione di nuovi impianti rispetto a quelli già assentiti da parte della gestione commissariale.

Con l’ottava censura si lamenta che la relazione paesaggistica depositata da Bracciano ambiente s.p.a. nel febbraio 2014 non avrebbe esplicitato alcuna motivazione sottesa ai giudizi di valore espressi in relazione agli ambiti d’indagine (configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici – boschi -; sistemi insediativi storici etc.), riguardo alla relazione tra contesto paesaggistico ed interventi da realizzare.

La censura è priva di pregio, dovendosi, al riguardo, rammentare le specifiche motivazioni espresse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella richiamata deliberazione volte soprattutto a conseguire il superamento del dissenso sorto in seno alla conferenza dei servizi anche sulle valutazioni critiche formulate dal MIBAC, nonché la non sovrapponibilità procedimentale e sostanziale di proposte progettuali intervenute in periodi temporali differenti e non coincidenti quanto ai relativi profili sostanziali.

Per tali ultime considerazioni, concernenti sia il progetto iniziale che la variante VAIRA, anche il nono motivo deve essere respinto.

Prive di consistenza devono, infine considerarsi le residue censure, posto che gli interventi per i quali si è proceduto al rinnovo della autorizzazione integrata ambientale, in virtù delle specifiche valutazioni tecniche ad essa prodromiche, risultano aver conseguito una favorevole valutazione, espressione di discrezionalità tecnica nella prospettiva del perseguimento delle finalità di tutela ambientale mediante la gestione di un sito di rilievo destinato a discarica soprattutto ai fini del compimento di quelle attività previste dal decreto legislativo n. 36/2003.

Anche le doglianze introdotte per la via dei motivi aggiunti non sono suscettibili di positiva definizione.

Ed invero, con un primo atto propositivo di motivi aggiunti parte ricorrente ha esteso l’impugnativa alla determinazione regionale dell’8.10.2015, n. G12094 avente ad oggetto il progetto di modellazione della morfologia finale della discarica in località Cupinoro e realizzazione del capping definitivo dell’invaso, pubblicata sul bollettino regionale n. 83 del 15.10.2015, dei verbali delle conferenze dei servizi del 16 aprile 2015 e del 23 giugno 2015, di tutti i pareri positivi espressi nel corso e successivamente alla seduta della conferenza dei servizi del 23 giugno 2015, della nota del 6.8.2015 del Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali, della nota regionale del 1 settembre 2015.

Deduce, al riguardo, l’illegittimità del procedimento articolatosi nelle conferenze di servizi sia istruttoria che decisoria tenutesi rispettivamente in data 16 aprile 2015 e 23 giugno 2015 evidenziando il travisamento del parere della Soprintendenza per il paesaggio erroneamente ritenuto positivo, l’omessa acquisizione delle integrazioni documentali richieste dal Segretariato MIBAC e dalla Soprintendenza medesima in data 23 giugno 2015, la mancata adozione della determinazione conclusiva del procedimento relativo alla conferenza dei servizi.

Afferma che il progetto di rimodellazione di una parte della discarica mediante nuovi conferimenti non avrebbe nulla a che vedere con l’operazione di capping, configurandosi, rispetto a quest’ultima quale operazione autonoma e distinta e, dunque, quale autonomo e nuovo piano di coltivazione della discarica mediante conferimento di 25.000 tonnellate di rifiuti non trattati, non in linea con le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del decreto legislativo n. 36/2003 in materia di gestione “post mortem” della discarica, anche tenuto conto della inclusione dell’area di progetto in area di protezione speciale.

Deduce infine l’incompatibilità del progetto di modellazione morfologica con i P.T.P Ambito territoriale n. 3 Laghi di Bracciano e Vico e con il PTRP Lazio e la cattiva complessiva gestione della discarica di Cupinoro.

Le doglianze sono infondate e, pertanto, devono essere respinte.

Giova, in primo luogo premettere, che con la determinazione 8 ottobre 2015, n. G12094 è stata dichiarata conclusa con esito positivo la conferenza di servizi indetta a seguito dell’istanza di adeguamento di autorizzazione integrata ambientale già rinnovata con determinazione del 28.10.2014, n. G15123, già impugnata in via principale, riguardante il progetto di rimodellazione morfologica finale della discarica con realizzazione di un capping definitivo non rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo n. 152/2006, ossia in una modifica sostanziale del progetto o dell’impianto nel suo complesso.

Con specifico riguardo ai profili di doglianza proposti, il Collegio ne rileva l’infondatezza, posto che dal verbale della conferenza di servizi decisoria del 23 giugno 2015 è dato rilevare che l’Area Rifiuti della Regione Lazio, dopo aver dato conto dei pareri interlocutori innanzi evocati dalla ricorrente, con nota del 20.5.2015 ha reso disponibile a tutte le amministrazioni le integrazioni documentali richieste e fornite dalla Società Bracciano Ambiente e che proprio su di esse in data 5.8.2015 e 6.6.2015 rispettivamente da parte dalla Soprintendenza archeologica del Lazio e dell’Etruria Meridionale e dal Segretariato regionale del MIBAC sono stati espressi i relativi pareri non ravvisabili in manifestazioni di giudizio negative.

Occorre, peraltro, osservare che priva di fondamento deve ritenersi l’affermazione resa dalla ricorrente secondo cui le operazioni di rimodellazione antecedenti a quelle di capping comporterebbero un conferimento in discarica di 25.000 tonnellate di nuovi rifiuti, rilevandosi, a tale riguardo, come simile circostanza risulti smentita dallo stesso verbale della conferenza di servizi decisoria secondo cui gli scarti interessati dalla predetta rimodellazione, soprattutto al fine di migliorare lo scorrimento delle acque di scorrimento superficiale, provengano dall’impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani ossia da rifiuti già presenti nella discarica.

Per le suesposte considerazioni, anche il secondo atto di motivi aggiunti con cui l’impugnativa è stata estesa alla determinazione del 7 giugno 2016, n. G06545 avente ad oggetto “Progetto di modellazione morfologica finale della discarica in località Cupinoro….realizzazione del capping definitivo dell’invaso….. – adeguamento dell’autorizzazione integrale ambientale” deve ritenersi insuscettibile di positiva definizione, tenuto conto in particolare del riferimento, riguardo alla posa in essere delle operazioni di rimodellazione e di capping della discarica, all’impiego di materiale di natura terrosa ossia di apporto di terreni naturali, ictu oculi, non pregiudizievoli quanto ai preminenti profili ambientali e di sicurezza del sito.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese e gli onorari di giudizio devono essere integralmente compensati, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità delle questioni controverse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Fabio Mattei
        
IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo
        
        
IL SEGRETARIO

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