Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 9471 | Data di udienza: 3 Giugno 2015

* INFORMAZIONE AMBIENTALE – Richiesta concernente materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento – Diniego di accesso – Indicazione della data approssimativa entro cui il materiale richiesto si renderà disponibile – Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 195/2005.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 15 Luglio 2015
Numero: 9471
Data di udienza: 3 Giugno 2015
Presidente: Stanizzi
Estensore: Caponigro


Premassima

* INFORMAZIONE AMBIENTALE – Richiesta concernente materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento – Diniego di accesso – Indicazione della data approssimativa entro cui il materiale richiesto si renderà disponibile – Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 195/2005.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 15 luglio 2015, n. 9471


INFORMAZIONE AMBIENTALE – Richiesta concernente materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento – Diniego di accesso – Indicazione della data approssimativa entro cui il materiale richiesto si renderà disponibile – Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 195/2005.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 195 del 2005, l’accesso all’informazione ambientale è negato nel caso in cui la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento, con la specificazione che, in tale caso, l’autorità pubblica informa il richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile. E’ pertanto illegittima la nota che, riscontrando l’istanza di accesso ed evidenziando l’assenza di atti definitivi ed ostensibili, non provveda tuttavia ad informare la richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale il materiale richiesto sarebbe stato disponibile.

Pres. Stanizzi, Est. Caponigro – Associazione R. (avv.ti Teofilatto, Terracciano e Di Matteo,) c. Città metropolitana di Roma Capitale (avv. De Maio)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 15 luglio 2015, n. 9471

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ – 15 luglio 2015, n. 9471

N. 09471/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03736/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2015, proposto da:
Associazione di promozione sociale Raggio Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorina Teofilatto, Daniela Terracciano e Alessandro Di Matteo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie, 1;


contro

Città metropolitana di Roma Capitale, succeduta ex lege n. 56 del 2014 alla Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna De Maio, domiciliata in Roma, Via IV Novembre, 119/A – Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale;

per l’annullamento

del rifiuto di accesso ambientale ex art. 5 d.lgs. n. 195 del 2005 comunicato in data 2 marzo 2015 sulla richiesta di accesso inviata alla Provincia di Roma, ora Città metropolitana di Roma Capitale, in data 16 febbraio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. L’Associazione ricorrente ha premesso di avere come scopo statutario la tutela dell’ambiente e del buon andamento della pubblica amministrazione nei settori collegati.

Ha soggiunto che la zona della ex discarica Malagrotta risulta fortemente inquinata e che, con delibera di Giunta n. 1577/45 del 5 dicembre 2007, la Provincia di Roma, ora Città metropolitana di Roma Capitale, ha disposto la concessione a Roma Capitale di un contributo pari ad € 5.000.000,00 da destinare ad interventi a favore dei cittadini residenti nei Municipi adiacenti l’area di Malagrotta.

Ha rappresentato altresì che, con delibera del 22 giugno 2011, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia di Roma, di Roma Capitale e del Municipio XVI e che, con delibera dell’11 settembre 2012, è stato approvato un protocollo d’intesa per l’attuazione del programma di monitoraggio in cui è stato, tra l’altro, convenuto che con cadenza semestrale il gruppo di lavoro avrebbe fornito rapporti parziali agli enti.

L’Associazione ricorrente, in data 16 febbraio 2015, ha chiesto alla Provincia di Roma di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti e documenti: 1) del piano di monitoraggio, con annessi allegati e note tecniche; 2) degli accertamenti compiuti, delle loro modalità, dei singoli esiti degli accertamenti; 3) dei rapporti semestrali dal 2011 ad oggi; 4) dell’esito del procedimento di monitoraggio; 5) dei costi sostenuti fino alla data odierna per il monitoraggio.

La Citta metropolitana di Roma Capitale, con l’impugnato atto del 2 marzo 2015, ha comunicato che “il gruppo di lavoro costituitosi a seguito della firma del protocollo d’intesa, avvenuta il 26.11.2012, non ha ancora prodotto documenti ed atti definitivi ostensibili” e “che alla data odierna non sono stati emessi mandati di pagamento a fronte dell’impegno economico di € 3.000.000,00 ed i fondi risultano ancora interamente a residuo sul bilancio provinciale, rimanendo destinati alla realizzazione di servizi ambientali nell’area di Malagrotta”.

La ricorrente ha impugno tale diniego deducendo:

Violazione degli artt. 3 e 5 d.lgs. n. 195 del 2005. Irragionevolezza, eccesso di potere, difetto di motivazione.

La pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 195 del 2005, dovrebbe rendere disponibile l’informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. L’amministrazione avrebbe risposto in maniera incompleta alla richiesta di informazioni e, per il piano di monitoraggio e le relazioni semestrali, sarebbe certamente inadempiente. In ogni caso, l’amministrazione sarebbe tenuta a comunicare entro quale data l’informazione sarà disponibile.

La Città metropolitana di Roma Capitale si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3 giugno 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è in parte fondato e, con esclusivo riferimento a tale parte, va accolto.

La Città metropolitana di Roma Capitale, nella propria memoria difensiva, ha posto in rilievo che il gruppo di lavoro si è incontrato poche volte, in riunioni solo interlocutorie, senza dare avvio al monitoraggio ambientale ed alle azioni conseguenti, tanto che nessun pagamento è stato effettuato e nessun mandato di pagamento è stato emesso.

Ne consegue che, non essendo allo stato esistenti i documenti richiesti, il diniego dell’amministrazione, nella parte in cui ha evidenziato che il gruppo di lavoro non ha ancora prodotto documenti ed atti definitivi ed ostensibili, non può evidentemente essere censurato.

Tuttavia, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 195 del 2005, l’accesso all’informazione ambientale è negato nel caso in cui la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento, con la specificazione che, in tale caso, l’autorità pubblica informa il richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile.

Nella fattispecie in esame – avendo l’amministrazione provinciale rappresentato, nella impugnata nota del 2 marzo 2015, che il gruppo di lavoro si è costituito a seguito della firma del protocollo d’intesa, avvenuta il 26 novembre 2012, e che tale gruppo non ha ancora prodotto documenti ed atti definitivi ed ostensibili – occorre ritenere che la richiesta ha avuto ad oggetto materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento, sicché l’amministrazione, così come ha legittimamente riscontrato l’istanza evidenziando l’assenza di atti definitivi ed ostensibili, avrebbe dovuto informare la richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale il materiale richiesto sarà disponibile.

La nota della Città metropolitana di Roma Capitale del 2 marzo 2015, pertanto, si rivela illegittima nella parte in cui non ha fornito le richiamate informazioni ed il ricorso, in tale parte, va accolto.

3. Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità della fattispecie, possono essere integralmente compensate tra le parti.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, accoglie in parte il ricorso in epigrafe, con esclusivo riferimento alle omesse informazioni di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Città metropolitana di Roma Capitale di fornire alla ricorrente le informazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 159 del 2005 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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