* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Incentivazione – Riconoscimento o diniego – Controversie – Competenza territoriale – TAR Lazio – Maggiorazione prevista dall’art. 6, c. 4 d.m. 19/02/2007 – Impianto realizzato dal Comune su un edificio scolastico di sua proprietà – Spettanza della maggiorazione – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 15 Maggio 2013
Numero: 4904
Data di udienza: 11 Aprile 2013
Presidente: Daniele
Estensore: Francavilla
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Incentivazione – Riconoscimento o diniego – Controversie – Competenza territoriale – TAR Lazio – Maggiorazione prevista dall’art. 6, c. 4 d.m. 19/02/2007 – Impianto realizzato dal Comune su un edificio scolastico di sua proprietà – Spettanza della maggiorazione – Esclusione.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 15 maggio 2013, n. 4904
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Incentivazione – Riconoscimento o diniego – Controversie – Competenza territoriale – TAR Lazio.
In materia di contributi per gli impianti fotovoltaici, il riconoscimento (o meno) dell’incentivazione (e dell’integrazione della stessa), pur riguardando l’energia prodotta in un determinato stabilimento, non ha effetti localizzabili nel solo ambito regionale in cui è ubicato lo stabilimento stesso, incidendo sull’intero sistema nazionale energetico, sia con riferimento alla energia prodotta, sia con riferimento ai relativi incentivi ed in particolare, quanto a quest’ultimo aspetto, sul Conto energia. Consegue che va riconosciuta in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la competenza territoriale…, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. tanto più che il provvedimento di riconoscimento dell’integrazione dell’incentivazione tariffaria è emesso dal G.S.E. S.p.A., soggetto incaricato dell’esercizio di funzioni pubbliche con carattere ultraregionale (Cons. Stato ord. n. 6036/2011; nello stesso senso Cons. Stato ord. n. 5324/2011).
Pres. Daniele, Est. Francavilla – Comune di Lamporecchio (avv. Arizzi) c. G.S.E. s.p.a. (avv.ti Di Villio Napolitano Pugliese e Fadel) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato)
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Maggiorazione prevista dall’art. 6, c. 4 d.m. 19/02/2007 – Impianto realizzato dal Comune su un edificio scolastico di sua proprietà – Spettanza della maggiorazione – Esclusione.
La maggiorazione prevista dall’art. 6, c. 4 del d.m. 19/02/2007 spetta per i soli impianti in cui la qualifica di soggetto responsabile (identificabile nel soggetto responsabile dell’impianto e che ha diritto a richiedere e ad ottenere gli incentivi, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2 comma 1° d.m. 19/02/07) pertiene ad una scuola pubblica o privata. Tal condizione non sussiste ive il soggetto responsabile sia il Comune, il quale abbia realizzato l’impianto fotovoltaico sopra un edifici scolastico di sua proprietà.
Pres. Daniele, Est. Francavilla – Comune di Lamporecchio (avv. Arizzi) c. G.S.E. s.p.a. (avv.ti Di Villio Napolitano Pugliese e Fadel) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 15 maggio 2013, n. 4904SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 15 maggio 2013, n. 4904
N. 04904/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06334/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6334 del 2012, proposto da
COMUNE DI LAMPORECCHIO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18 presso lo studio del dott. Gian Marco Grez e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Franco Arizzi del foro di Firenze
contro
– G.S.E. – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera n. 31 presso lo studio dell’avv. Vincenzo Di Villio che, unitamente agli avv.ti Giulio Napolitano, Antonio Pugliese e Maria Antonietta Fadel, lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l’annullamento
dei seguenti atti:
a) provvedimento prot. n. GSE/P20110105185 del 30/12/11 con cui il G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. non ha concesso la maggiorazione della tariffa incentivante richiesta dal Comune per gli impianti costruiti su scuole ed edifici ed ha ammesso l’ente locale alla tariffa incentivante prevista dal d.m. 19/02/07 nella misura di 0,4220 euro /kWh;
b) ogni atto connesso, ivi comprese, per quanto necessario, le comunicazioni del 20/02/12 e del 13/03/12 dell’Unità Affari Legali del G.S.E.
e per la condanna del G.S.E. al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato spedito a mezzo posta il 30 aprile 2012 il Comune di Lamporecchio ha impugnato il provvedimento prot. n. GSE/P20110105185 del 30/12/11, con cui il G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. ha negato la maggiorazione della tariffa incentivante richiesta dal Comune per gli impianti costruiti su scuole ed edifici ed ha ammesso l’ente alla tariffa incentivante prevista dal d.m. 19/02/07 nella misura di 0,4220 euro /kWh, e ogni atto connesso, ivi comprese, per quanto necessario, le comunicazioni del 20/02/12 e del 13/03/12 dell’Unità Affari Legali del G.S.E..
Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 14/06/12 il G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. ha chiesto la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
Con atto notificato in date 26/07/12 e 27/07/12 e depositato il 06/08/12 il Comune di Lamporecchio si è costituito in giudizio davanti al TAR secondo quanto previsto dall’art. 48 comma 1° d. lgs. n. 104/10.
Il Ministero dello sviluppo economico ed il G.S.E., costituitisi davanti al TAR con comparse depositate rispettivamente il 04/09/12 e l’08/10/12, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3680/12 dell’11/10/12 il Tribunale, provvedendo in ordine all’istanza cautelare formulata dal ricorrente, ha fissato direttamente la pubblica udienza per la definizione, nel merito, del giudizio.
All’udienza pubblica dell’11 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Prima di esaminare il merito della controversia il Tribunale ritiene necessario valutare l’eccezione d’incompetenza territoriale prospettata dal ricorrente nella memoria di costituzione ex art. 48 comma 1° d. lgs. n. 104/10.
Il Tribunale ritiene di essere territorialmente competente in ordine al presente giudizio.
Come in più occasioni ha avuto modo di rilevare il Giudice di appello, in materia di contributi per gli impianti fotovoltaici, “il riconoscimento (o meno) dell’incentivazione (e dell’integrazione della stessa), pur riguardando l’energia prodotta in un determinato stabilimento, non ha effetti localizzabili nel solo ambito regionale in cui è ubicato lo stabilimento stesso, incidendo sull’intero sistema nazionale energetico, sia con riferimento alla energia prodotta, sia con riferimento ai relativi incentivi ed in particolare, quanto a quest’ultimo aspetto, sul Conto energia. Consegue che va riconosciuta in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la competenza territoriale…, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. tanto più che il provvedimento di riconoscimento dell’integrazione dell’incentivazione tariffaria è emesso dal G.S.E. S.p.A., soggetto incaricato dell’esercizio di funzioni pubbliche con carattere ultraregionale” (Cons. Stato ord. n. 6036/2011; nello stesso senso Cons. Stato ord. n. 5324/2011).
Ne consegue che il TAR Lazio – Roma è territorialmente competente a decidere in relazione al presente giudizio.
Con riferimento, poi, al merito della controversia il Tribunale ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
Il Comune di Lamporecchio impugna il provvedimento prot. n. GSE/P20110105185 del 30/12/11, con cui il G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. ha negato la maggiorazione della tariffa incentivante richiesta per gli impianti costruiti su scuole ed edifici ed ha ammesso l’ente locale alla tariffa incentivante prevista dal d.m. 19/02/07 nella misura di 0,4220 euro /kWh, e ogni atto connesso, ivi comprese, per quanto necessario, le comunicazioni del 20/02/12 e del 13/03/12 dell’Unità Affari Legali del G.S.E., e chiede, altresì, la condanna del G.S.E. al risarcimento dei danni.
Con un’unica censura il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 6 comma 4° lettera b) d.m. 19/02/07 ed eccesso di potere sotto vari profili deducendo, in particolare, di essere in possesso dei requisiti per ottenere la maggiorazione prevista dalla disposizione citata.
Il motivo è infondato.
Secondo l’art. 2 comma 1° lettera h) del d.m. 19/02/07 (recante “criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”), ai fini del decreto in esame, “soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti”.
L’art. 6 comma 4° del medesimo testo normativo prevede, poi, un incremento del 5% delle tariffe “b) per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica”.
Dall’esame della lettera b) ora riportata emerge che la maggiorazione spetta per i soli impianti in cui la qualifica di soggetto responsabile (identificabile nel soggetto responsabile dell’impianto e che ha diritto a richiedere e ad ottenere gli incentivi, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2 comma 1° d.m. 19/02/07) pertiene ad una scuola pubblica o privata.
Nella fattispecie tale condizione non sussiste in quanto il soggetto responsabile è il Comune di Lamporecchio (come è pacifico tra le parti e, del resto, risulta dalla richiesta di tariffa incentivante costituente l’allegato 8 all’atto introduttivo) il quale ha realizzato l’impianto fotovoltaico sopra un edificio scolastico di sua proprietà.
Né può ritenersi condivisibile la tesi prospettata nel gravame secondo cui l’art. 6 comma 4° lettera b) d.m. 19/02/07 si estenderebbe anche alle ipotesi, come quella in esame, in cui il soggetto responsabile è anche proprietario dell’edificio scolastico.
L’opzione ermeneutica in esame, infatti, confligge con l’inequivoco tenore letterale dell’art. 6 comma 4° lettera b) d.m. 19/02/07 di talchè ogni profilo circa l’inapplicabilità della disposizione, dedotta dal ricorrente, non costituisce circostanza idonea al superamento di tale espresso referente normativo.
Peraltro, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, non può escludersi che l’istituto scolastico possa gestire direttamente l’impianto fotovoltaico e gli incentivi ad esso connessi sulla base dell’autonomia giuridica e finanziaria ad esso attribuita dagli artt. 21 l. n. 59/1997 e 14 e 15 d.p.r. n. 275/99 nonchè dal d.m. n. 44/2001 e in ragione della qualificazione, come manutenzione ordinaria, di alcune tipologie di interventi fotovoltaici operata dall’art. 11 comma 3° l. n. 115/2008.
Da ultimo, il Tribunale rileva che nel gravame il ricorrente richiama genericamente anche il disposto dell’art. 6 comma 4° lettera c) d. m. 19/02/07 (che prevede un’altra ipotesi di maggiorazione della tariffa per gli “impianti integrati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b3, in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto”) senza, però, supportare tale riferimento con alcuna doglianza, nemmeno generica, in ordine alla dedotta applicabilità di tale tipo di maggiorazione il che impone al Collegio di non tenerne conto nonostante il G.S.E. si sia difeso sul punto prospettando l’insussistenza delle condizioni per riconoscere il beneficio in esame.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)