Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 6442 | Data di udienza: 4 Luglio 2012

* APPALTI – Gara – Segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – In mancanza di inserimento nel Casellario informatico delle imprese ex art. 8, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – Non ha natura provvedimentale – Atto non immediatamente lesivo per l’impresa – Impugnazione – Inammissibilità per carenza di interesse.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 16 Luglio 2012
Numero: 6442
Data di udienza: 4 Luglio 2012
Presidente: Bianchi
Estensore: Altavista


Premassima

* APPALTI – Gara – Segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – In mancanza di inserimento nel Casellario informatico delle imprese ex art. 8, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – Non ha natura provvedimentale – Atto non immediatamente lesivo per l’impresa – Impugnazione – Inammissibilità per carenza di interesse.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3 – 16 luglio 2012, n. 6442

 

APPALTI – Gara – Segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – In mancanza di inserimento nel Casellario informatico delle imprese ex art. 8, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – Non ha natura provvedimentale – Atto non immediatamente lesivo per l’impresa – Impugnazione – Inammissibilità per carenza di interesse.

 

La segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – che è una mera comunicazione circa fatti verificatisi o accertati in relazione ad una gara pubblica – non ha natura provvedimentale e non risulta direttamente ed immediatamente lesiva per l’impresa coinvolta, in quanto si tratta di una comunicazione circa fatti verificatisi o accertati in relazione ad una gara (e/o in corso di essa), rispetto alla quale potranno derivare effetti pregiudizievoli per l’impresa interessata solo a seguito di annotazione nel casellario informatico delle imprese ex art. 8, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; pertanto, in mancanza di annotazione, il provvedimento de quo non presenta alcuna immediata lesività e la sua impugnazione è, dunque, inammissibile per carenza di interesse (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 marzo 2012, n. 1124; T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 7 settembre 2011, n. 7143).

 

Pres. Bianchi, Est. Altavista – Soc. Ifras s.p.a. (avv. Biagetti) c. Autorita’ per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture ed altri


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3 – 16 luglio 2012, n. 6442

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3 – 16 luglio 2012, n. 6442

 

N. 06442/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06725/2009 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Terza)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 6725 del 2009, proposto da: 
Soc Ifras Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Biagetti, con domicilio eletto presso Vittorio Biagetti in Roma, via A. Bertoloni, 35; 
 
contro
 
Autorita’ per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 
Comune di Olbia, rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Armandi, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104; 
 
nei confronti di
 
Azienda Regionale Sarda Trasporti – Arst, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Macciotta, Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso Paola Fiecchi in Roma, via San Marcello Pistoiese 73/75; 
 
per l’annullamento
– dell’annotazione sul casellario informatico delle imprese della IFRAS s.p.a., a seguito della esclusione dalla gara per l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del parto urbano del Fausto Noce e del Water Front della Città, comunicata dal Comune di Olbia con nota del 5 giugno 2009;
 
– della nota del 23 marzo 2009 con la quale la ARST ha comunicato alla IFRAS s.p.a. di avere informato l’Autorità per la Vigilanza dell’esclusione della medesima ricorrente dalla gara di appalto per il compimento delle opere necessarie per la realizzazione di un centro intermodale passeggeri nel Comune di Sassari;
 
– di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale ai precedenti;.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita’ per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture e di Comune di Olbia e di Azienda Regionale Sarda Trasporti – Arst;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
 
La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’ARST, Azienda Regionale Sarda Trasporti, con bando del 23-4-2007, per la realizzazione di un centro intermodale passeggeri nel Comune di Cagliari. L’ARST disponeva in data 27-12-2007 l’esclusione dalla gara, avendo riscontrato alcune difformità nelle dichiarazioni in particolare circa le condanne riportate, avendo rilevato a carico della direttore tecnico cessato dalla carica una sentenza della Corte d’appello di Cagliari per frode nelle pubbliche forniture.
Di tale esclusione è stata data comunicazione all’Autorità di Vigilanza con nota del 23-3-2009 che il 1-4-2009 disponeva l’inserimento dell’annotazione.
 
Nel frattempo la Ifras partecipava ad una gara del Comune di Olbia che disponeva l’esclusione risultando l’annotazione nel casellario dell’Autorità di Vigilanza.
 
Con il presente ricorso sono state impugnate l’annotazione dell’Autorità di Vigilanza e la nota trasmessa dall’ARST all’Autorità di Vigilanza il 23-3-2009, formulando i seguenti motivi:
 
violazione dell’art 38 del d.lgs. 163 del 2006, dell’art 27 del d.pr. 34 del 2000; degli artt 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.
E’ stata proposta, altresì, domanda di risarcimento danni.
 
Si sono costituite l’Autorità di Vigilanza , l’ARST e il Comune di Olbia contestando la fondatezza del ricorso. Il Comune di Olbia ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva.
 
Alla Camera di consiglio del 3-9-2012 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell’annotazione.
All’udienza pubblica del 4-7-2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 
DIRITTO
 
In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Olbia, amministrazione della quale non è stato impugnato nel presente giudizio alcun provvedimento.
 
In via, altresì, preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità della impugnazione proposta avverso la nota di comunicazione della esclusione dall’ARST all’Autorità di Vigilanza.
 
Come affermato dalla costante giurisprudenza si tratta di un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile.
La segnalazione all’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l’inserimento nel Casellario informatico delle imprese ex art. 8, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 non ha natura provvedimentale e non risulta, pertanto, direttamente ed immediatamente lesiva per l’impresa coinvolta; si tratta, in sostanza, di una comunicazione circa fatti verificatisi o accertati in relazione ad una gara (e/o in corso di essa), rispetto alla quale potranno derivare effetti pregiudizievoli per l’impresa interessata solo a seguito di annotazione nel casellario. Ne deriva che tale impugnazione deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse, non presentando alcuna immediata lesività per la deducente(T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 7 marzo 2012, n. 1124).
 
La segnalazione all’ Autorità di Vigilanza è una mera comunicazione circa fatti verificatisi o accertati in relazione ad una gara, rispetto alla quale potranno derivare effetti pregiudizievoli per l’impresa interessata solo a seguito di annotazione nel Casellario informatico (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 7 settembre 2011, n. 7143).
 
Ne deriva il difetto di legittimazione passiva dell’ARST.
Pertanto la presente impugnazione è ammissibile solo relativamente all’annotazione dell’Autorità di Vigilanza.
Con il primo motivo di ricorso si sostiene la illegittimità di tale annotazione, intervenuta dopo un anno dal momento in cui è stata effettuata la dichiarazione in sede di gara.
 
Tale motivo di censura non è suscettibile di accoglimento.
 
La giurisprudenza, dopo una iniziale incertezza interpretativa, è, infatti, ora costante nel ritenere che
il “dies a quo” di interdizione annuale dalle pubbliche gare per chi abbia reso false dichiarazioni decorra dalla data di inserimento dell’annotazione nel casellario informatico presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e non dalla data di commissione dell’illecito di riferimento (rilascio falsa dichiarazione), come invece sostenuto dalla ricorrente (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 1 marzo 2012;: n. 2106, Cons. Stato, Sez. V, 5.8.11, n. 4700 e 25.1.11, n. 517).
 
Tale orientamento appare in linea con i principi di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, mentre non può assumere rilievo decisivo lo spatium temporis eventualmente intercorrente tra il momento storico della falsa dichiarazione e quello dell’iscrizione nel Casellario: ciò in quanto la lettera dell’art 38 h), pur in apparenza facendo riferimento al mero fatto storico delle dichiarazioni mendaci (“hanno reso…”), immediatamente precisa che deve trattarsi in ogni caso di dichiarazioni “risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio”. Ne discende che non qualunque pregressa esclusione da gare per condotte ritenute mendaci dalla stazione appaltante assume rilievo ai fini dell’interdizione annuale, ma solo gli episodi in cui la falsità delle dichiarazioni rese in sede di gara sia stata “certificata” dall’Autorità di vigilanza attraverso l’annotazione nel Casellario; ciè è oggi confermato anche dalla previsione, a livello regolamentare, di una articolata procedura in contraddittorio con l’impresa interessata, solo all’esito della quale è possibile procedere all’iscrizione delle dichiarazioni false. Pertanto, se le condotte in questione assumono un rilievo condizionante solo nella misura in cui lo stigma dell’effettiva falsità sia loro conferito dall’attività dell’Autorità culminante nell’annotazione nel Casellario, allora è più coerente (oltre che – come si è visto – non in contraddizione con la lettera della disposizione) interpretare l’art. 38, comma 1, lett. h), nel senso che il termine preclusivo di un anno inizi a decorrere unicamente dalla data dell’annotazione medesima (Consiglio Stato sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3125).
 
Ciò deriva, quindi, proprio dalla autonoma lesività della annotazione e dalla sua natura sanzionatoria.
L’iscrizione nel casellario informatico postula, infatti, da parte dell’Autorità, un procedimento istruttorio di verifica circa l’esistenza dei presupposti e la loro effettiva rilevanza, cui ciascuna impresa interessata può partecipare, inviando le proprie controdeduzioni.
Il che significa che, fino a quando l’annotazione non sia stata effettuata, la falsità della dichiarazione potrebbe non essere ritenuta tale dall’Autorità di vigilanza e non può essere dunque valorizzata, essendone ancora incerte la sussistenza e la rilevanza, oltre che la conoscibilità generale.
 
Da tali argomentazioni deriva, peraltro, la fondatezza del secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento.
L’orientamento anche della sezione è, infatti, costante nel ritenere che l’ annotazione nel Casellario informatico della circostanza che una società ha reso una falsa dichiarazione in ordine al possesso di uno dei requisiti generali di partecipazione ad una pubblica gara ha una sua autonoma capacità lesiva, in quanto preclude all’impresa annotata di partecipare a gare pubbliche per il periodo di un anno decorrente dalla data di inserimento nel Casellario della suddetta annotazione , come precisato nelle determinazioni dell’Autorità nn. 6 del 2004 e 1 del 2005.
Conseguentemente, per la razionalità e logicità del sistema, l’ annotazione non può essere considerata, quando comporti tale preclusione, altro che una sanzione ulteriore disposta dall’Autorità di Vigilanza accanto alle misure previste dall’art. 6 comma 11, d.lg. n. 163 del 2006 e, pertanto, può essere legittimamente adottata solo a seguito di procedimento che assicuri il contraddittorio dell’interessato e la valutazione da parte dell’Autorità del presupposto per procedere all’ annotazione , in particolare in relazione alla falsità delle dichiarazioni ( Tar Lazio III n. 5281 del 14-6-2011; n. 1642 del 2012; sulla garanzie procedimentali dell’annotazione cfr altresì Consiglio Stato sez. VI, 05 luglio 2010, n. 4243, per cui prima di disporre l’iscrizione nel casellario, l’Autorità deve procedere alle verifiche del caso).
 
Nel caso di specie , l’annotazione è stata disposta senza alcuna previa comunicazione alla società ricorrente.
Il provvedimento sotto tale profilo è illegittimo e deve esser annullato.
 
Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto con annullamento dell’annotazione impugnata.
La domanda di risarcimento del danno, deve essere respinta, in quanto oltre che formulata in modo generico, non è stato allegato alcun elemento per ritenere che si sia verificato un danno effettivo, anche tenuto conto che l’accoglimento della domanda cautelare ha eliminato le possibili conseguenze dannose del provvedimento.
In relazione alla particolarità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Olbia e dell’ARST.
Dichiara inammissibile l’impugnazione della nota di segnalazione dell’ARST all’Autorità di Vigilanza.
Accoglie l’impugnazione avverso l’annotazione dell’Autorità di Vigilanza e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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