* APPALTI – Verbale di ammissione delle imprese controinteressate – Pubblicazione sul profilo del committente – Art. 29, c. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Natura endoprocedimentale – Inconfigurabilità – Ammissibilità dell’impugnazione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 17 Gennaio 2017
Numero: 775
Data di udienza: 10 Gennaio 2017
Presidente: Sapone
Estensore: Storto
Premassima
* APPALTI – Verbale di ammissione delle imprese controinteressate – Pubblicazione sul profilo del committente – Art. 29, c. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Natura endoprocedimentale – Inconfigurabilità – Ammissibilità dell’impugnazione.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 17 gennaio 2017, n. 775
APPALTI – Verbale di ammissione delle imprese controinteressate – Pubblicazione sul profilo del committente – Art. 29, c. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Natura endoprocedimentale – Inconfigurabilità – Ammissibilità dell’impugnazione.
E’ senz’altro ammissibile il ricorso proposto contro il verbale di ammissione alla gara delle imprese controinteressate, che, in linea con quanto disposto dall’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, sia stato pubblicato sul profilo del Committente, travalicando in tal modo la sua natura endoprocedimentale.
Pres. Sapone, Est. Storto – N. s.r.l. (avv. Cosmi) c. Azienda Ospedaliera Sant’Andrea (avv. Morescanti)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 17 gennaio 2017, n. 775SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 17 gennaio 2017, n. 775
Pubblicato il 17/01/2017
N. 00775/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12944/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12944 del 2016, proposto da:
Nuova Croce Verde Romana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Kristian Cosmi C.F. CSMKST72P22H501B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Tiburtina 36
contro
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Silvia Morescanti C.F. MRSSLV74P60H501L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Archimede, 59
nei confronti di
– Heart Life Croce Amica s.r.l. quale mandataria del RTI costituendo con One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Crescenzio Santuori C.F. SNTCSC73A11C352S, con domicilio eletto presso l’avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;
– Italiana Servizi Cooperativa Sociale a r.l., in proprio e quale mandataria del RTI costituendo con la Cantona Trasporti soc. coop. a r.l. artigiana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Cajetano Maria Vecchione C.F. VCCCTN72L14H501V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/B;
– Croce Bianca s.r.l., n.c.;
per l’annullamento
del verbale n. 1 del 7 ottobre 2016 della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di trasporto infermi e autoemoteca occorrente all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per un periodo di 12 mesi, rinnovabile di ulteriori 12 mesi, con il quale le controinteressate, nonché la ricorrente, sono state ammesse a partecipare alla medesima gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Heart Life Croce Amica s.r.l., Italiana Servizi Società cooperativa a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’epigrafata ricorrente ha proposto il ricorso in esame, notificato anche alla Croce Bianca s.r.l. l’8-11 novembre 2016, gravando il verbale col quale la Commissione costituita in relazione alla gara a procedura aperta bandita dall’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma per l’affidamento del servizio di trasporto infermi e autoemoteca necessario all’A.O. per 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi (importo base d’asta di € 860.000,00, oltre IVA ed esclusi gli oneri della sicurezza), ha ammesso al prosieguo di gara tutte le società controinteressate nonostante queste fossero, a suo avviso, sprovviste dei requisiti necessari.
In particolare, secondo la ricorrente, tutte le controinteressate:
1) avrebbero violato l’art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 21/1992 che prescrive la coincidenza territoriale tra il Comune che rilascia la licenza e l’ambito circoscrizionale in cui è esercitato il servizio di trasporto infermi, non essendo stata esibita la licenza né autocertificata la titolarità;
2) non sarebbero titolari dell’iscrizione nel R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi) richiesta dalla legge n. 298/1974 e ribadita, in relazione all’art. 6 del capitolato speciale d’oneri, dai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante;
3) non avrebbero specificato la figura del Gestore dei trasporti, né fornito la relativa autocertificazione;
4) neppure avrebbero prodotto l’autocertificazione del direttore sanitario, equiparabile per legge al direttore tecnico ai sensi degli artt. 2 ss. l. n. 412/1991;
inoltre, soltanto i due RTI:
5) con riferimento al trasporto sangue da effettuare con l’autoemoteca, non avrebbero in alcun modo dimostrato di essere titolari della licenza per trasporto di cose per conto di terzi ex artt. 1 ss., l. n. 278/1974.
Si è difesa l’A.O. Sant’Andrea deducendo che la verifica compiuta dalla Commissione di gara era coerente con quanto prescritto dall’art. 6 del Capitolato speciale d’oneri non gravato dalla ricorrente e concludendo, comunque, per l’infondatezza dell’impugnativa.
Si sono altresì costituite le controinteressate Italiana Servizi e Heart Life Croce Amica, la prima deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso analogamente alla seconda la quale ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a. perché rivolta avverso un verbale della Commissione di gara che non assurgerebbe al rango di «provvedimento che determina (…)le ammissioni» alla procedura di affidamento.
Ritiene il Collegio che il ricorso – senz’altro ammissibile in ragione della pubblicazione il 10 ottobre 2016 sul profilo del Committente del verbale controverso che, in tal modo, ha travalicato, in linea con quanto disposto dall’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, la sua natura endoprocedimentale – sia infondato.
E infatti, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla necessità dei requisiti indicati dalla ricorrente e per restare all’oggetto di questa causa appuntato sull’ammissione al prosieguo della gara della controinteressate, occorre considerare come l’art. 6 del c.s.o. prevedeva, a pena d’esclusione, per l’ammissione alla gara specifici requisiti partitamente elencati, tra i quali non figurano quelli censurati come mancanti con l’odierno ricorso.
La legge di gara, non gravata né integrabile da eventuali chiarimenti difformi, risulta dunque ossequiata dalla Commissione ai fini dell’ammissione delle ditte offerenti al prosieguo di gara, con la conseguenza che l’odierno ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Nuova Croce Verde Romana s.r.l. a rifondere all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma e alle controinteressate costituite le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Alfredo Storto, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
L’ESTENSORE
Alfredo Storto
IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone
IL SEGRETARIO