Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5243 | Data di udienza: 8 Maggio 2014

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzioni urbanistico-edilizie – Provvedimento di approvazione dell’intervento – Autonomia – Discrezionalità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 19 Maggio 2014
Numero: 5243
Data di udienza: 8 Maggio 2014
Presidente: Amodio
Estensore: Cogliani


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzioni urbanistico-edilizie – Provvedimento di approvazione dell’intervento – Autonomia – Discrezionalità.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 19 maggio 2014, n. 5243


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convenzioni urbanistico-edilizie – Provvedimento di approvazione dell’intervento – Autonomia – Discrezionalità.

La convenzione, da stipularsi tra amministrazione e privato con riferimento ad interventi edilizio-urbanistici, costituisce il punto di approdo nel quale si formalizzano a livello negoziale i reciproci obblighi dei privati che propongono l’intervento e dell’Amministrazione, dopo che quest’ultima ha favorevolmente accolto la proposta. Tuttavia, la convenzione è atto autonomo e indipendente rispetto al provvedimento di approvazione dell’intervento, il quale ultimo diventa un presupposto giuridico (e non necessariamente logico) della stipula; ne consegue che la convenzione rappresenta soltanto una delle eventuali attività che possono concretizzarsi dopo l’approvazione del piano. Pertanto, la stipulazione dell’atto convenzionale non costituisce una attività vincolata: si tratta, infatti, di un potere discrezionale. La convenzione deve essere considerata, infatti, come un atto negoziale tipico, nel quale l’incontro delle volontà trova formalizzazione, “sulla base della esistenza e della permanenza (almeno fino al momento della sottoscrizione finale) dei (presupposti) fatti, atti e stati sulla cui base si è originariamente mossa la volontà di convenire determinate pattuizioni” (Consiglio di Stato, n. 3217/2010).


Pres. Amodio, Est. Cogliani – P. s.r.l. (avv. Lavitola) c. Comune di Pomezia (avv. Pascone)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 19 maggio 2014, n. 5243

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 19 maggio 2014, n. 5243

N. 05243/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01104/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2014, proposto da:
Soc Petromarine Italia Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Lavitola, con domicilio eletto presso Leonardo Lavitola in Roma, via Costabella, 23;

contro

Comune di Pomezia, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pascone, con domicilio eletto presso Giovanni Pascone in Pomezia, piazza Indipendenza, 26; Regione Lazio;

per l’accertamento

dell’obbligo del Comune di Pomezia di procedere alla stipula della convenzione attuativa del programma integrato di intervento denominato “P.I.I. per la riconversione dell’ex stabilimento industriale Tacconi”, proposto dalla Soc. Petromarine Italia S.r.l., adottato con deliberazione C.C. n. 77 del 15 dicembre 2009;

e per la condanna

del Comune di Pomezia al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell’inerzia dell’Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 la Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante, premesso che con deliberazione del Consiglio comunale del 2009 n. 77, il Comune resistente adottava, ai sensi della l. n. 179 del 1992 e della l. reg. Lazio n. 22 del 1997, il Programma Integrato di Intervento in variante al P.R.G., per la riconversione dell’ex stabilimento industriale Tacconi, proposto dalla Società medesima, ed autorizzava il Sindaco alla stipula della Convenzione relativa, come da allegato schema e che con la determinazione dirigenziale n. 56/DIR 11 del 21 novembre 2012, il medesimo Comune prendeva atto dell’intervenuta approvazione in via tacita del predetto Programma, esponeva di aver sollecitato con note del 2 aprile e 30 luglio 2013, l’Amministrazione alla sottoscrizione della convenzione urbanistica predetta. Tuttavia, l’Amministrazione rimaneva inerte.

Pertanto, la Società istante proponeva ricorso censurando il comportamento dell’Amministrazione per violazione dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost..

Conseguentemente, l’istante chiedeva dichiararsi l’obbligo del Comune a procedere entro trenta giorni alla stipula della convenzione in argomento.

Chiedeva, altresì, l’accertamento del diritto alla liquidazione dei danni subiti per effetto dell’inerzia del Comune.

Si costituiva il Comune interessato rilevando che la valutazione dell’impatto urbanistico ed ambientale dell’iniziativa per cui è causa non avevano consentito la prosecuzione nel procedimento amministrativo.

Alla camera di consiglio fissata per la discussione la causa era trattenuta in decisione.

II – Osserva il Collegio che la domanda avverso il silenzio è tesa ad ottenere, nella specie, la stipula della convenzione da parte dell’Amministrazione resistente.

Di tal ché ciò che viene chiesto a questo giudice è una pronunzia in ordine all’obbligo di concludere il procedimento, nonché sull’esito positivo dello stesso ed il conseguente dovere dell’Amministrazione di stipulare la convenzione predetta.

III – Per quanto concerne, pertanto, la posizione del Comune, rimasto inerte a fronte dell’istanza di parte di provvedere, va rilevato che innanzi tutto deve essere verificata la sussistenza in capo all’Amministrazione di un obbligo giuridico ai sensi dell’art. 2, comma1, l. n. 241 del 1990, che costituisce il presupposto per l’esperimento del giudizio di accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto ex art 117 c.p.a. .

Orbene, ritiene il Collegio, come già più volte affermato, che, nella specie, deve riconoscersi un obbligo di provvedere del Comune sulla domanda della Società interessata, a seguito, peraltro, della adozione della delibera di approvazione del Programma Integrato di intervento già al 2009, con conseguente autorizzazione al Sindaco alla stipula della Convenzione.

E’ pacifico che l’obbligo della p.a. di provvedere sussiste quando la legge riconosca al privato la titolarità di una situazione qualificata e differenziata, che non può essere negata nella specie.

Peraltro, si è pur detto che, “indipendentemente dall’esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogni qualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 della Costituzione), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia” (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, 4 giugno 2010, n. 1051).

IV – Per quanto concerne l’ulteriore pretesa finalizzata all’ottenimento di un provvedimento favorevole, deve rilevarsi che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare la natura della convenzione, da stipularsi tra amministrazione e privato con riferimento ad interventi edilizio-urbanistici.

La convenzione costituisce, infatti, il punto di approdo nel quale si formalizzano a livello negoziale i reciproci obblighi dei privati che propongono l’intervento e dell’Amministrazione, dopo che quest’ultima ha favorevolmente accolto la proposta.

Tuttavia, la convenzione è atto autonomo e indipendente rispetto al provvedimento di approvazione dell’intervento, il quale ultimo diventa un presupposto giuridico (e non necessariamente logico) della stipula; ne consegue che la convenzione rappresenta soltanto una delle eventuali attività che possono concretizzarsi dopo l’approvazione del piano.

Svolte siffatte precisazioni, deve rilevarsi che, nella specie, tra l’adozione del Programma di Intervento e la convenzione esiste solo un principio di pregiudizialità giuridica del primo rispetto alla seconda.

Pertanto – come precisato dal Consiglio di Stato (Sez. V, decisione 21.05.2010 n. 3217), la stipulazione dell’atto convenzionale non costituisce una attività vincolata: si tratta, infatti, di un potere discrezionale.

La convenzione deve essere considerata, infatti, come un atto negoziale tipico, nel quale l’incontro delle volontà trova formalizzazione, “sulla base della esistenza e della permanenza (almeno fino al momento della sottoscrizione finale) dei (presupposti) fatti, atti e stati sulla cui base si è originariamente mossa la volontà di convenire determinate pattuizioni”. (Consiglio di Stato, n. 3217 del 2010 cit.).

Per quanto sin qui evidenziato, la pronunzia di questo giudice non può, nella specie, spingersi sino al punto di sostituirsi all’Amministrazione, ma può ordinare al Comune di Pomezia di concludere il procedimento, riscontrando l’istanza formulata dalla Società ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione.

V – In ordine all’ulteriore domanda di risarcimento del danno, l’art. 117, comma 6, del codice del processo amministrativo prescrive che, se la domanda risarcitoria è proposta “congiuntamente” a quella di accertamento dell’obbligo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

E’ quanto si verifica nella specie, sicché la definizione della richiesta risarcitoria della Soc. Petromarine deve seguire il rito ordinario.

VI – Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti anzidetti e nella sola parte relativa all’impugnazione del silenzio – inadempimento, fissandosi sin d’ora la data del 25 febbraio 2015 per la celebrazione dell’udienza di merito, all’esito della quale va altresì riservata la pronuncia sulle spese di giudizio.

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione la domanda proposta ai sensi dell’art. 31 c.p.a. e, per l’effetto, – ordina al Comune di Pomezia, in persona del responsabile del procedimento, di provvedere espressamente sull’istanza della Società ricorrente nel termine di centoventi giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

rinvia all’udienza pubblica del 25 febbraio 2015 la trattazione della richiesta di risarcimento del danno.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
      

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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