* APPALTI – Art. 80, c. 5 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 – Grave illecito professionale – Rilevanza di condotte contrarie a doveri posti da norme giuridiche civili, penali o amministrative – Condotte illecite emerse e accertate anteriormente alla conclusione del contratto – Configurabilità quali gravi illeciti professionali.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 21 Gennaio 2019
Numero: 732
Data di udienza: 14 Novembre 2018
Presidente: De Michele
Estensore: Vallorani
Premassima
* APPALTI – Art. 80, c. 5 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 – Grave illecito professionale – Rilevanza di condotte contrarie a doveri posti da norme giuridiche civili, penali o amministrative – Condotte illecite emerse e accertate anteriormente alla conclusione del contratto – Configurabilità quali gravi illeciti professionali.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 21 gennaio 2019, n. 732
APPALTI – Art. 80, c. 5 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 – Grave illecito professionale – Rilevanza di condotte contrarie a doveri posti da norme giuridiche civili, penali o amministrative – Condotte illecite emerse e accertate anteriormente alla conclusione del contratto – Configurabilità quali gravi illeciti professionali.
L’art. 80, comma 5, lettera “c” del d.lgs. n. 50/2016, con la sua formulazione aperta, mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito professionale che, per la sua gravità, sia tale da rendere dubbia l’integrità del concorrente. Il concetto di grave illecito professionale ricomprende qualsiasi condotta, collegata all’esercizio dell’attività imprenditoriale/professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa. Secondo condivisibile giurisprudenza, inoltre, la ragione di esclusione ex art. 80, c. 5, lett. c), , non è la risoluzione contrattuale in sé, tra l’altro configurata solo come una delle fattispecie possibili, ma la commissione di gravi illeciti professionali che minano l’affidabilità e l’integrità del concorrente, dalla norma individuati come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico. Pertanto, a rilevare non è un atto giuridico, quale la decisione autoritativa di risoluzione, né le vicende a questa connesse – ipotesi transattive o successivi affidamenti – ma il fatto giuridico dell’inadempimento significativo, rispetto al quale l’effetto solutorio si limita a qualificarne la gravità, ponendosi come ragione impeditiva della prosecuzione di quello specifico rapporto contrattuale (TAR Sicilia, Catania, 6 aprile 2018, n. 712; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 12-10-2017, n. 4781). Può di conseguenza ricondursi alla nozione di grave illecito professionale anche l’illegittima condotta dell’aggiudicataria che sia emersa e sia stata accertata anteriormente alla stipula di un precedente contratto (nella specie, omessa dichiarazione di volersi avvalere di un subappalto ai fini dell’esecuzione del contratto) e che, pertanto non possa qualificarsi come inadempimento contrattuale in senso stretto.
Pres. De Michele, Est. Vallorani – Omissis s.p.a. (avv.ti Lilli, Cocola e Casinelli) c. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ - 21 gennaio 2019, n. 732SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 21 gennaio 2019, n. 732
Pubblicato il 21/01/2019
N. 00732/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04195/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4195 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- S.p.A. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli, Francesco Cocola e Niccolò Casinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Cocola in Roma, via Verona 9;
contro
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Errebian S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Rago e Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Marco Rago in Roma, via Giovanni Antonelli 4;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A. Della "Determina di esclusione" n. 116/B del 2 marzo 2018 con cui l’I.P.Z.S. – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha disposto (a) l’estromissione dell’operatore economico -OMISSIS- S.p.A.U. dalle successive fasi della procedura aperta n. 6874112 del 8 novembre 2017, finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento della fornitura di pacchi di cancelleria occorrenti per le consultazioni elettorali, (b) la segnalazione del fatto all’A.N.A.C., (c) l’escussione della fideiussione, e di tutti gli atti presupposti, successivi o comunque connessi, che possano arrecare pregiudizio alla situazione giuridica che fa capo all’odierna ricorrente;
B. Del "Provvedimento di conferma", Prot.. n. 18290/2018 del 27 marzo 2018, con cui l’I.P.Z.S. – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rigettando l’istanza di annullamento/revoca in autotutela del provvedimento di esclusione n. 116/B del 2 marzo 2018, ha confermato l’estromissione della -OMISSIS- S.p.A.U. dalla procedura aperta n. 6874112 del 8 novembre 2017, finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento della fornitura di pacchi di cancelleria occorrenti per le consultazioni elettorali, e di tutti gli atti presupposti, successivi o comunque connessi, che possano arrecare pregiudizio alla situazione giuridica che fa capo all’odierna ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.P.A. UNIPERSONALE il 9\7\2018 :
– in via cautelare, accogliere, per le ragioni esposte, la domanda cautelare sopra formulata e, per l’effetto, SOSPENDERE l’efficacia del “Provvedimento di aggiudicazione” n. 2061 del 25 maggio 2018, comunicato alla ricorrente con nota prot. N. 36025 del 28 maggio 2018, con cui la società I.P.Z.S. – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha aggiudicato in favore della Errebian S.p.A. (odierna controinteressata) l’affidamento della fornitura, oggetto della procedura aperta n. 6874112, di n. 270.000 pacchi di cancelleria per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, per un complessivo importo di € 1.185.300,00 (unmilionecentottantacinquemilatrecento/00), IVA esclusa, e di tutti gli atti presupposti, successivi o comunque connessi, che possano arrecare pregiudizio alla situazione giuridica che fa capo all’odierna ricorrente, noché della “Determina di esclusione” n. 116/B del 2 marzo 2018 con cui l’I.P.Z.S. – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché del “Provvedimento di conferma”, Prot. n. 18290/2018 del 27 marzo 2018, con cui l’I.P.Z.S. – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rigettando l’istanza di annullamento/revoca in autotutela del provvedimento di esclusione n. 116/B del 2 marzo 2018, ha confermato l’estromissione della -OMISSIS- S.p.A.U. dalla procedura aperta n. 6874112 del 8 novembre 2017, e di tutti gli atti presupposti, successivi o comunque connessi, che possano arrecare pregiudizio alla situazione giuridica che fa capo all’odierna ricorrente.
– in via principale, nel merito, accogliere, per le ragioni esposte, il presente ricorso e, per l’effetti, ANNULLARE “Provvedimento di aggiudicazione” n. 2061 del 25 maggio 2018, comunicato alla ricorrente con nota prot. N. 36025 del 28 maggio 2018, con cui la società I.P.Z.S. – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha aggiudicato in favore della Errebian S.p.A. (odierna controinteressata) l’affidamento della fornitura, oggetto della procedura aperta n. 6874112, di n. 270.000 pacchi di cancelleria per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, per un complessivo importo di € 1.185300,00 (unmilionecentottantacinquemilatrecento/00), IVA esclusa, e di tutti gli atti presupposti, successivi o comunque connessi, che possano arrecare pregiudizio alla situazione giuridica che fa capo all’odierna ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S P A e di Errebian S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con bando pubblicato nel Supplemento G.U.U.E. del giorno 8 novembre 2017, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (di seguito anche “IPZS”) indiceva una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore, relativo alla fornitura di pacchi di cancelleria, occorrenti per le consultazioni elettorali, per un importo complessivo della fornitura pari ad Euro 1.710.000,00 oltre I.V.A., da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
Alla gara partecipavano due soli concorrenti: la -OMISSIS- S.p.a. Unipersonale e la Errebian S.p.a., le quali venivano entrambe ammesse alle fasi successive della gara, in esito alla verifica della documentazione amministrativa, dalle medesime rispettivamente presentata (doc. 5 ric.).
Espletate le operazioni di valutazione delle offerte da parte del seggio di gara, la -OMISSIS- risultava prima in graduatoria.
Tuttavia la S.A., con nota del RUP del 2.3.2018 (docc. 5 e 6 ric.), comunicava alla -OMISSIS- S.p.a. di averla esclusa dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, per avere verificato due elementi di fatto rilevanti ma non dichiarati dalla medesima società nella propria domanda di partecipazione: – una annotazione iscritta nel Casellario Informatico – Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, relativa all’annullamento di un’aggiudicazione definitiva già ottenuta dalla -OMISSIS-; – l’iscrizione nel Casellario Giudiziale di un’ordinanza del Tribunale di Roma del giorno 8.11.2017 (il cui contenuto non veniva esplicitato nella comunicazione, “per ovvi motivi di riservatezza”). Con succinta motivazione la S.A. dichiarava i sopra indicati provvedimenti “gravi e significativi” e, dunque, tali da giustificare la decisone di escludere l’impresa dalla gara.
A seguito dell’istanza, inoltrata dalla -OMISSIS-, di annullamento/revoca in autotutela della predetta determinazione dell’IPZS, quest’utlimo forniva, con nota del RUP prot. n. 18290 del 27.3.2018 (doc. 11 ric.), più dettagliata informativa in merito alle ragioni dell’esclusione evidenziando che: nessuna dichiarazione era stata fornita dalla -OMISSIS- sulla annotazione e sulla iscrizione predette, il che assumeva rilievo ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), laddove si riferisce all’ipotesi in cui l’operatore economico fornisca informazioni false e fuorvianti attinenti alla partecipazione alla gara ovvero ometta “…informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”; le circostanze emerse dovevano ritenersi gravi e rilevanti; la mancata instaurazione del contraddittorio ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 6 non poteva essere invocata dalla -OMISSIS- in quanto la stessa non aveva assunto un atteggiamento leale e trasparente nei confronti della S.A., stante la palese incompletezza della dichiarazione resa.
Le due note dell’IPSZ sopracitate, ledendo l’interesse dalla -OMISSIS- a partecipare alla gara, sono state impugnate dalla società, con ricorso notificato il 3.4.2018, per i seguenti motivi:
I. “Illegittimità per violazione dei principi del “favor partecipationis” e di buona fede concorsuale; violazione e falsa applicazione delle legge; illegittimità per eccesso di potere”: con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la presunta “assoluta inidoneità delle risultanze casellari contestate e/o dell’omessa dichiarazione delle medesime ad integrare “grave illecito professionale” e a determinare, conseguentemente, l’esclusione della -OMISSIS- dalle successive fasi della gara” (pag. 10 ric.), ai sensi dell’art. 80, co. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti); quanto alla iscrizione della -OMISSIS- nel Casellario Informatico, la stessa risalirebbe al 6/9 gennaio 2018 “con la conseguenza che colui che abbia dichiarato l’insussistenza di “gravi illeciti professionali” alla data del 12 dicembre 2017 non può, per gli insegnamenti basali che la logica formale ci consegna, aver dichiarato il falso”; quanto alla iscrizione al Casellario Giudiziale, il reato – in quanto previsto e punito dall’art. 483 c.p. – non ricade tra le fattispecie contemplate dal comma 1, dell’art. 80 del Codice, con la conseguenza che nessun obbligo dichiarativo incombeva sul legale rappresentante ai sensi del comma 5, dell’art. 80, del Codice; da ciò deriverebbe il difetto di motivazione, sia del provvedimento di esclusione del 2 marzo 2018, sia del successivo provvedimento di conferma del 27 marzo 2018, nonché una presunta intrinseca contraddittorietà; peraltro, ove l’Istituto resistente avesse realmente assunto gli oneri istruttori e valutativi che su di esso incombevano, avrebbe potuto accertare l’inconsistenza relativa alla contestazione penale, in quanto oggetto di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della -OMISSIS- (per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico – art. 483 c.p.), che il Giudice Penale ha deciso di sospendere con messa alla prova dell’imputato ex art. 168-bis c.p.; in ogni caso, per entrambi gli addebiti, l’Amministrazione non ha in concreto motivato sulle ragioni in conseguenza delle quali i fatti contestati inciderebbero sulla serietà e affidabilità dell’operatore, così determinando un automatismo che non è consentito dal citato art. 80, comma 5, lett. c); così operando, inoltre, sarebbero stati violati dalla S.A. anche i principi del “favor partecipationis” e della buona fede concorsuale;
II. “Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza, partecipazione e leale collaborazione, violazione del vincolo fiduciario, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 9 e 10 della Legge n. 241 del 1990 nonché delle Linee Guida ANAC n. 6 del 16 novembre 2017 (aggiornate al c.d. Decreto “correttivo” alla deliberazione ANAC dell’11.10.2017)”:
con il secondo motivo di ricorso, -OMISSIS- lamenta, in sintesi, la violazione dei principi del giusto procedimento, nonché la violazione delle Linee Guida dell’ANAC n. 6 in ordine alla necessità di instaurare un contraddittorio procedimentale con l’operatore economico; la S.A. avrebbe omesso di valutare una serie di elementi di cui le stesse Linee Guida citate (vedi in part. Punti 6.2, 6.3. e 6.4) impongono la valutazione, con riferimento, in particolare: alla rilevanza del comportamento illecito dell’impresa rispetto alla integrità e affidabilità della stessa; alla gravità del fatto (intesa come idoneità ad incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale); non sarebbero inoltre state assicurate le garanzie partecipative con violazione del diritto al contraddittorio procedimentale; peraltro, secondo la -OMISSIS-, non vi sarebbe stata violazione di alcun obbligo dichiarativo da parte sua giacché, quanto al Casellario Ciudiziale, non vi era alcun obbligo di comunicare un procedimento sospeso ex art. 168-bis c.p. mentre, con riferimento al Casellario Informatico ANAC, nessuna iscrizione era ancora presente alla data di presentazione della domanda (risalendo l’iscrizione dell’annotazione pregiudizievole al 6/9 gennaio 2018);
III. “Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (art. 93, comma 6, Codice Appalti). Illegittimità per eccesso di potere (per omessa/insufficiente motivazione, carenza assoluta di istruttoria, travisamento del fatto, irragionevolezza, manifesta ingiustizia)”: l’incameramento della cauzione provvisoria sarebbe illegittimo in quanto l’art. 93 cit. lo subordinerebbe ad una condotta connotata da dolo o colpa grave; ad avviso della ricorrente, viceversa, escluso comunque il dolo, non sarebbe ravvisabile alcuna condotta gravemente colposa poiché, per quanto sopra rilevato, il provvedimento di sospensione adottato dal Giudice Penale escludeva la possibilità stessa di un apprezzamento del “fatto” ex art. 80, comma 5, lett. c), Codice Appalti (mentre non si poneva a priori la possibilità di ricondurre la condotta nell’ambito del comma 1, non trattandosi di una delle fattispecie penali ivi espressamente tipizzate); per quanto concerne invece l’annullamento di precedente aggiudicazione da parte di una diversa Amministrazione (si trattava della Provincia Autonoma di Bolzano), l’iscrizione della relativa notizia nel Casellario Informatico ANAC era successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il che avrebbe dovuto escludere ogni addebito a titolo di colpa nei confronti della -OMISSIS-.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si è costituito l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, versando in atti memoria difensiva corredata da documenti.
Si è altresì costituita la contro-interessata Errebian S.p.a. – unica concorrente superstite a seguito dell’esclusione della Società ricorrente – la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito di entrambi i motivi di ricorso.
In esito alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda di sospensiva proposta dalla -OMISSIS- Sp.a., la Sezione ha respinto la domanda cautelare ritenendo, fra l’altro, che “resta il fatto, potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c.p.a., dell’esistenza (non dichiarata in gara da -OMISSIS-) di un anteriore provvedimento di annullamento di una aggiudicazione definitiva, disposto nei confronti di -OMISSIS-, da altra Stazione appaltante, provvedimento che, seppur iscritto successivamente nel Casellario ANAC, era necessariamente già noto alla società al momento della compilazione della modulistica della gara in oggetto;
Ritenuto che nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali è, già di per sé, un valore da perseguire, laddove consente, anche in omaggio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara;…” (ordinanza 11/05/2018 n. 2799).
Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, la -OMISSIS- S.p.A. Unipersonale, ha censurato il provvedimento dell’IPZS prot. n. 2061 del 25/28 maggio 2018, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore della controinteressata Errebian , per i seguenti motivi:
a) primo motivo aggiunto: “Illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione: violazione e falsa applicazione di legge (art. 80, comma 5, lett. c), Codice dei contratti pubblici, art. 3, l. n. 241/1990; violazione dei principi di uguaglianza e imparzialità, della par condicio, della buona fede concorsuale, di certezza del diritto e di proporzionalità); eccesso di potere (sotto il profilo del travisamento ed erroneità dei fatti, contraddittorietà intrinseca e trattamento differenziato di situazioni analoghe)”. A dire della società ricorrente, la S.A., con il provvedimento gravato con i motivi aggiunti, ha ritenuto di “premiare con l’aggiudicazione della commessa” la società contro-interessata, nonostante essa abbia, a sua volta, taciuto, non solo un pregresso inadempimento, ma addirittura l’iscrizione che da quell’inadempimento era derivata; la -OMISSIS- si riferisce alla circostanza, ammessa dalla S.A. nel provvedimento di aggiudicazione (doc. 18 mot. agg.), dell’iscrizione, accertata a carico della Errebian nel Casellario Informatico presso l’ANAC, dell’applicazione di una penale di “appena Euro 37,15”, ritenuta dall’Autorità inidonea ad integrare grave illecito professionale stante la sua esiguità; poiché è palese l’omessa dichiarazione da parte della società controinteressata di un fatto (la penale), pacificamente attinente all’esecuzione di un appalto pubblico, l’aggiudicazione dell’appalto a quest’ultima, integrerebbe, in realtà, un trattamento differenziato di situazioni analoghe, stante l’esclusione della ricorrente per una analoga omessa dichiarazione di un fatto in astratto rilevante il quale, peraltro, per certi aspetti, sarebbe meno grave, rispetto a quello non dichiarato dalla Errebian, in quanto non costituente, in termini tecnico-giuridici, un vero e proprio inadempimento;
b) secondo motivo aggiunto: “Illegittimità per violazione dei principi di uguaglianza e imparzialità, di buon andamento e della par condicio, della buona fede concorsuale, di certezza del diritto e di proporzionalità; illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (Art. 80, comma 5, lett. c), Codice dei Contratti Pubblici, Art. 3, l. n. 241/1990, Linee Guida n. 6 del 16 novembre 2017, aggiornate al cd. Decreto Correttivo alla deliberazione A.N.A.C. del 11 ottobre 2017); Illegittimità per eccesso di potere (sotto il profilo del travisamento ed erroneità dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà della motivazione)”: la -OMISSIS- lamenta ulteriori profili di disparità di trattamento che sarebbero stati attuati dalla S.A. in suo danno; a suo dire, la vicenda che determinò l’iscrizione della ricorrente nel Casellario Informatico ANAC, era legata all’annullamento di un contratto concluso (in esito a procedura pubblica di affidamento) con la Provincia di Bolzano il quale si poneva, quindi, al di fuori del concetto stesso di “inadempimento”; viceversa, il fatto imputato alla Errebian ed iscritto dall’ANAC nel Casellario, al di là della sua “esiguità”, costituirebbe una vera “carenza nell’esecuzione di un precedente contratto”; inoltre l’Istituto Poligrafico non ha neppure spiegato nel testo del provvedimento per quali ragioni avrebbe ritenuto di trattare diversamente situazioni analoghe.
La ricorrente conclude il proprio atto per motivi aggiunti chiedendo che “nella denegata e, non creduta ipotesi, di rigetto del ricorso principale, …resta impregiudicato l’interesse strumentale della -OMISSIS- S.p.a. alla delibazione dei motivi aggiunti, in quanto, ove venisse riconosciuta l’illegittimità dell’ammissione in gara dell’odierna aggiudicataria, la procedura andrebbe dichiarata deserta, con conseguente esigenze di rinnovarla.”.
In vista dell’udienza di merito hanno depositato memorie conclusive avverso i motivi aggiunti l’Istituto resistente e la controinterssata. Quest’ultima, in particolare, eccepisce il carattere pregiudiziale della delibazione del ricorso introduttivo di -OMISSIS- S.p.a. rispetto allo scrutinio dei motivi aggiunti dalla medesima proposti; ciò in quanto il rigetto del primo comporterebbe inammissibilità dei motivi per difetto di legittimazione ad agire e di interesse in capo alla -OMISSIS- che, a qual punto, dovrebbe essere considerata come una mera partecipante “di fatto” alla gara, stante la sua definitiva esclusione dalla stessa, con pronuncia giudiziale retroattiva, che la priverebbe della stressa titolarità di una situazione sostanziale che la abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva (cita Cons. Stato, III, 7.3.2018, n. 1461).
Ha prodotto note di replica la sola -OMISSIS- Spa.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2018 il ricorso, dopo la discussione, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. – Venendo all’esame del merito del ricorso, giova preliminarmente rammentare che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera “c” del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico è tenuto a dichiarare i “gravi illeciti professionali” e, in particolare, le significative “carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto” che ne hanno causato la risoluzione anticipata, essendo previsto da tale disposizione che “…le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora:…c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione…”.
Come è stato precisato dalla giurisprudenza tale disposizione, con la sua formulazione aperta, mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito professionale che, per la sua gravità, sia tale da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico-professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Deve inoltre ritenersi che rilevino gli illeciti professionali accertati con provvedimento esecutivo, a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito (vedi par. II Linee Guida ANAC n. 6 approvate con delibera n. 1293 del 16.11.2016, agg. in data 11.10.20127).
Il concetto di grave illecito professionale ricomprende, dunque, qualsiasi condotta, collegata all’esercizio dell’attività imprenditoriale/professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa. Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano, infatti, “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 05/09/2017 n. 4192).
Secondo condivisibile giurisprudenza, inoltre, la ragione di esclusione ex art. 80, comma 5, lettera c), primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è la risoluzione contrattuale in sé, tra l’altro configurata solo come una delle fattispecie possibili, ma la commissione di gravi illeciti professionali che minano l’affidabilità e l’integrità del concorrente, dalla norma individuati come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico.
Pertanto, a rilevare non è un atto giuridico, quale la decisione autoritativa di risoluzione, né le vicende a questa connesse – ipotesi transattive o successivi affidamenti – ma il fatto giuridico dell’inadempimento significativo, rispetto al quale l’effetto solutorio si limita a qualificarne la gravità, ponendosi come ragione impeditiva della prosecuzione di quello specifico rapporto contrattuale (TAR Sicilia, Catania, 6 aprile 2018, n. 712; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 12-10-2017, n. 4781).
2. – In questo quadro la stessa scelta del Legislatore di non utilizzare, nel comma 5, lett. c) art. 80 cit., il termine civilistico di “inadempimento” – il quale presuppone necessariamente l’avvenuta stipula di un contratto stante la sua definizione ex art. 1218 cod. civ. in termini di mancata ovvero inesatta esecuzione della “prestazione dovuta” – bensì la più elastica nozione di “carenza” afferente alla fase esecutiva di un precedente contratto (rispetto a quello del cui affidamento si tratta), consente a questo Giudice di ricondurre senz’altro alla fattispecie normativa del “grave illecito professionale” di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), il “fatto” annotato nel Casellario Informatico dell’ANAC in data 6 gennaio 2018, relativo a provvedimento ben più risalente, adottato dalla Provincia Autonoma di Bolzano in data 12 maggio 2017. Nel testo dell’annotazione si legge, infatti, che la Provincia appaltante comunicava all’ANAC l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva del 19.9.2016 prot. n. 4897, in favore della -OMISSIS- S.p.a. Unipersonale, relativa a una procedura di gara indetta per la fornitura di carta in risme. L’annullamento in autotutela era motivato in ragione dell’omessa dichiarazione, da parte della suddetta società, di volersi avvalere di un subappalto ai fini dell’esecuzione del contratto (v. doc. 12 ric. e doc. 4 res.).
Nel caso segnalato, in particolare, è risultato che la Provincia Autonoma, dopo l’aggiudicazione dell’appalto alla -OMISSIS-, ha verificato che quest’ultima, per il servizio di trasporto dei beni da fornire e consegnare presso le varie amministrazioni ordinanti, si sarebbe avvalsa di un corriere terzo, senza avere prima dichiarato di voler ricorrere al subappalto, in sede di domanda di partecipazione.
Il Poligrafico, da parte sua, ha allegato, altresì, di avere svolto approfondimenti ulteriori relativi alla segnalazione “de qua” ed ha potuto in tal modo reperire il motivato parere di precontenzioso espresso sul caso dall’ANAC, con la delibera n. 276 del 22.3.2017. Da essa si evince che, nell’affidamento in discorso, “tanto il capitolato tecnico quanto il disciplinare di gara fossero chiarissimi nel considerare il servizio di trasporto non come una prestazione secondaria e accessoria, bensì come uno dei servizi di cui si compone la prestazione principale…” (memoria res. per l’u.p. pag. 3 e doc. 1 ad essa allegata). Nel citato parare, più precisamente, l’Autorità è pervenuta alla conclusione che l’obbligazione di trasporto costituiva una obbligazione principale dello stipulando contratto, per la quale l’aggiudicataria -OMISSIS- non aveva manifestato alcuna intenzione di procedere al subappalto; di conseguenza, ad avviso dell’ANAC, la decisione dell’aggiudicataria di affidare ad un terzo estraneo l’esecuzione di detta prestazione integrava la fattispecie dell’appalto non autorizzato.
Sebbene non possa parlarsi, con riguardo al caso richiamato, di un inadempimento contrattuale in senso stretto, in quanto l’illegittima condotta dell’aggiudicataria è emersa ed è stata accertata dalla S.A. in un momento anteriore alla stipula del contratto, cionondimeno non vi è dubbio che il caso in esame debba ricondursi alla nozione di “grave illecito professionale”, quale fatto sostanzialmente riconducibile, se non altro mediante il ricorso all’analogia, alla nozione di “significativa carenza nell’esecuzione di un precedente contratto”. Trattasi, infatti, di condotta contraria ai vincoli nascenti dall’aggiudicazione e inosservante della norma che disciplina le modalità del subappalto (v. art. 105 Codice Appalti), la quale, di fatto, ha impedito la stipula del contratto pubblico, costringendo la Provincia di Bolzano ad annullare in autotutela l’aggiudicazione.
3. – Peraltro non vi è dubbio che le fattispecie elencate nel comma 5, lett. c), dell’art. 80 in discorso hanno carattere esemplificativo e non esaustivo e, come già rilevato, si collocano all’interno di una norma a fattispecie aperta o “causalmente orientata”, per l’applicazione della quale è sufficiente per l’interprete accertare l’idoneità causale del fatto addebitato all’operatore economico a minare la sua integrità e/o affidabilità, nella esecuzione di un futuro contratto pubblico. Non a caso, consapevole del carattere aperto della disposizione in commento (la quale configura una clausola generale di chiusura del sistema dei requisiti morali, che debbono essere garantiti da tutti gli operatori economici che intendano contrattare con una pubblica Amministrazione), la stessa ANAC nelle Linee Guida n. 6 del 16.11.2016, al punto 2.1.2.4. prevede che “Assumono rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell’affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall’art. 93 del Codice.”.
Nelle stesse Linee Guida (vedi par. 4.2) si legge, poi, che, secondo il condivisibile avviso dell’Autorità, la dichiarazione sostitutiva che l’impresa concorrente è tenuta a produrre in gara ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente “anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico” (sulla stessa linea la giurisprudenza prevalente, cfr. TAR, Campania, Napoli, IV, 31 gennaio 2018, n. 703; id, VIII, 21 febbraio 2018, n. 1146; id. VII, 14 febbraio 2017, n. 902). Nel caso di specie, è incontestato che alla data di presentazione delle offerte (13.12.2017) il pregresso annullamento amministrativo dell’aggiudicazione, causato dalla scorretta condotta imputabile all’odierna ricorrente, sebbene non ancora pubblicizzato nel Casellario ANAC, era certamente ben noto alla -OMISSIS-, così come, per quanto già esposto, erano agevolmente percepibili dalla medesima, seguendo normali canoni di correttezza e buona fede: a) l’attinenza del pregresso episodio alla materia dei pubblici appalti; b) il suo carattere astrattamente sintomatico sul piano della serietà e affidabilità professionale della società ricorrente; c) la conseguente insorgenza dell’obbligo di dichiararlo ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016.
4. – Come già osservato dal Collegio in sede cautelare, al di là dell’apprezzamento in ordine alla gravità del pregresso episodio (da rimettere alla S.A.), lo stesso era comunque strettamente attinente alla materia dei pubblici appalti e sintomatico sul piano della serietà e affidabilità professionale della società ricorrente “ergo” da dichiarare. La conclusione è pienamente conforme a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza della V Sezione n. 122/2016, nella quale si chiarisce che“Deve, infatti, essere rilevato che le stazioni appaltanti dispongono di una sfera di discrezionalità nel valutare quanto eventuali precedenti professionali negativi incidano sull’affidabilità di chi aspira a essere affidataria di suoi contratti. E’ agevole affermare, di conseguenza, che tale discrezionalità può essere esercitata solo se l’Amministrazione dispone di tutti gli elementi che consentono di formare compiutamente una volontà. Deve poi essere ulteriormente rilevato come tale valutazione sia di stretta spettanza della stazione appaltante, per cui non è ammissibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione. La concorrente che adotti tale comportamento viola palesemente, ad avviso del Collegio, il principio di leale collaborazione con l’Amministrazione.”.
Si evince dalla massima menzionata che, nelle procedure di evidenza pubblica, la completezza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali è, già di per sé, un valore da perseguire, laddove consente, anche in omaggio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara; conseguentemente, una dichiarazione inaffidabile, perché – al di là dell’elemento soggettivo sottostante – incompleta, deve ritenersi, in quanto tale, lesiva degli interessi tutelati dall’ordinamento in materia di procedure ad evidenza pubblica, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara (vedi, ex multis, la recente sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. I, 19 febbraio 2018, n. 1076).
5. – Gli argomenti che precedono sono più che sufficienti a condurre il Collegio al rigetto del primo motivo.
6. – Per le stesse ragioni che supportano la configurabilità, nella specie, di un “grave illecito professionale” di cui la ricorrente ha colposamente omesso la menzione, ricorre altresì, di conseguenza, l’ulteriore motivo di esclusione di cui alla lett. c), comma 5, art. 80, ult. per., che sanziona “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
7. – Si rileva, a conclusione dell’esame del primo motivo, che il provvedimento di esclusione impugnato dalla -OMISSIS- è atto plurimotivato in quanto si fonda su due distinte ragioni (iscrizione della pregiudiziale penale a carico del l.r.; iscrizione nel Casellario Informatico ANAC dell’annullamento della precedente aggiudicazione), ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerne la motivazione.
Ne consegue che la fondatezza di quanto addebitato alla società ricorrente dalla S.A., in merito all’omessa dichiarazione del pregresso annullamento di una precedente aggiudicazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrata la fattispecie atipica di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e, di conseguenza, a giustificare l’esclusione della -OMISSIS- dalla procedura aperta per cui è causa. Non muta, pertanto, l’esito del ricorso (reiezione del primo mezzo), l’accoglimento degli argomenti difensivi articolati dalla società ricorrente e diretti a negare un onere dichiarativo a proprio carico, con riguardo all’iscrizione nel Casellario Giudiziale del nominativo del legale rappresentante della -OMISSIS-. Il Collegio, limitatamente a tale aspetto, ritiene fondato l’assunto ricorsuale, per l’assorbente ragione che il procedimento penale promosso nei confronti del legale rappresentante della società, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, era già stato sospeso con ordinanza del Tribunale Penale, emessa ai sensi dell’art. 168-bis c.p., con messa alla prova dell’imputato. L’istituto, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, comporta l’estinzione del reato per effetto dell’esito positivo della “prova” che può consistere, a seconda dei casi, nella prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; la norma prevede altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali (art. 168-bis, comma 2, cod. pen.).
Nella specie al momento, di presentazione della domanda di partecipazione non vi era alcun accertamento né definitivo né di primo grado in ordine alla commissione del reato ascritto, ma semplice pendenza di procedimento di messa alla prova.
E’ inoltre pacifico che la stessa sentenza di proscioglimento per estinzione ex art. 168 ter c.p., in esito al positivo superamento della prova (proscioglimento nella specie intervenuto beneficio dell’interessato nel corso della presente causa), non può essere equiparata a sentenza di condanna né di patteggiamento in primo grado.
Da ciò consegue che, a prescindere dalla possibile rilevanza in termini di “illecito professionale” ex art. 80, comma 5, lett. c), del tipo di reato ascritto al legale rappresentante della società, non può essere ricondotta ad inadempimento di onere dichiarativo la mancata dichiarazione della pendenza di un procedimento ex art. 168-bis, la quale, per quanto risultante dal Casellario Giudiziale, non implicava alcun accertamento sulla commissione del fatto.
Ulteriore argomento favorevole alla conclusione che precede può peraltro trarsi proprio dalle Linee Guida ANAC n. 6 del 2016, che prevedono (al par. 2.2) la rilevanza, quali fattispecie di possibile grave illecito professionale, di “condanne (anche) non definitive” per reati diversi e ulteriori rispetto a quelli contemplati tipicamente dalla norma primaria (comma 1, art. 80, Codice Appalti). Da ciò si evince che la rilevanza di essi è subordinata, quanto meno, ad una sentenza di condanna ovvero di patteggiamento, per quanto non definitiva.
8. – Con le precisazioni che precedono si ribadisce, pertanto, l’infondatezza del primo motivo.
9. – In merito al secondo motivo il Collegio ritiene che siano da respingere le censure ivi esposte, relativamente al difetto di motivazione e alla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale. La motivazione, per quanto succinta, emerge in modo sufficientemente definito e tale da conformarsi al generale paradigma di cui all’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, dalla combinazione tra la nota IPZS del 2 marzo 2018 prot. 12586 (doc. 6 ric.) e la successiva del 27.3.2018 prot. n. 18290 (doc. 11 ric.). Invero, già nell’originario provvedimento di esclusione del 2.3.2018, sono individuate chiaramente dalla S.A. le due notizie pregiudizievoli, la qualificazione dei fatti corrispondenti in termini di “gravi illeciti professionali” ex art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, il loro carattere “significativo” alla luce delle Linee Guida n. 6 dell’ANAC. E’ peraltro del tutto condivisibile quanto dedotto dalla S.A. con la successiva nota del 27.3.2018 in ordine al legittimo svolgersi del procedimento di esclusione in quanto, “…il contraddittorio previsto nel nuovo codice degli appalti – ai fini dell’accertamento della carenza sostanziale dei requisiti di ammissione alla gara – e ribadito nelle Linee Guida medesime, riguarda i soli casi in cui il concorrente si dimostri leale e trasparente nei confronti della stazione appaltante, rendendola edotta di tutti i suoi precedenti, anche se negativi, e fornisca tutte le informazioni necessarie per provare l’attuale insussistenza di rischi sulla sua inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento dell’attività professionale. Non è invero ammissibile – come vorrebbe controparte – consentire di occultare alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara, e poi, salvo qualora rilevato dalla stazione appaltante, pretendere il rispetto del principio del contraddittorio”. Trattasi di conclusione pienamente conforme a quanto affermato da recenti pronunce del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2016, n. 1412; id. Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192), nelle quali si è ribadito, in casi analoghi, che:
i. il contraddittorio previsto dal nuovo Codice degli Appalti e ribadito dalle Linee Guida dell’ANAC, riguarda soltanto le situazioni in cui il concorrente si è dimostrato leale e trasparente nei confronti della S.A., rendendola edotta di tutti i suoi precedenti, anche se negativi;
ii. solo in tal caso è possibile ipotizzare un vero e proprio contraddittorio tra le parti mentre non sarebbe corretto, per il rispetto dovuto ai principi di trasparenza, lealtà verso la S.A. e “par condicio” tra tutti i concorrenti, consentire al singolo concorrente di “nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara, e poi, ove siano state scoperte, pretendere il rispetto del principio del contraddittorio da parte della stazione appaltante” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2016, n. 1412);
iii. diversamente si incentiverebbe, invero, una condotta “opaca” dei concorrenti che non avrebbero alcun interesse a palesare fin dall’inizio le situazioni pregiudizievoli già note;
iv. di conseguenza l’amministrazione aggiudicatrice, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, può prescindere dal contraddittorio, disponendo l’immediata esclusione della concorrente (Cons. Stato, III, n. 4192/2017 cit.).
Per le ragioni che precedono e perché, in ogni caso, il provvedimento espulsivo deve considerarsi atto vincolato al ricorrere di un fatto sussumibile nella fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell’art. 80 del Codice – fatto da ritenere, nella spcie, provato sulla base degli argomenti sopra spesi – il Collegio deve senz’altro respingere anche il secondo motivo.
10. – Non merita miglior sorte il terzo ed ultimo motivo di gravame (avente ad oggetto l’escussione della fideiussione in conseguenza della determina di esclusione del -OMISSIS- dalla gara). La S.A., invero, si è semplicemente attenuta a quanto prevede l’art. 93, comma 6, Codice Appalti a mente del quale “6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.” (comma così sostituito dall’art. 59, comma 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56). Poiché nella versione dettata dal “decreto correttivo” n. 56 del 2017 è stato espunto dal comma in commento il lemma “per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave”, la conseguenza non può che essere l’insorgere del potere/dovere della S.A. di escutere la cauzione sulla semplice base di un fatto oggettivamente imputabile al concorrente (come, nella specie, il grave illecito professionale pregresso e l’omessa dichiarazione di annotazione pregiudizievole, ai sensi dell’art. 80, comma 6, lett. c), a prescindere da ogni indagine supplementare relativa all’elemento soggettivo che ha accompagnato la commissione del fatto.
11. – Infine, una volta acclarata la legittimità dell’esclusione della -OMISSIS- per originaria carenza di un requisito di ammissione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016, inammissibile deve ritenersi il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente avverso l’aggiudicazione definitiva in favore della Errebian S.p.a., atteso che, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato – in coerenza con l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014 – “la mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso; la situazione legittimante costituita dall’intervento nel procedimento selettivo, infatti, deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva; pertanto, la definitiva esclusione o l’accertamento retroattivo della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva” (Cons. Stato, III, 7 marzo 2018, n. 1461; nello stesso senso anche Cons. Stato, sez. III, n. 924/2015 e, ancor prima, la citata A.P. n. 4/2011).
Pertanto va ribadito che dalla legittimità dell’esclusione della -OMISSIS- dalla procedura di affidamento della fornitura in questione consegue il difetto di legittimazione ad agire avverso l’aggiudicazione della gara alla Errebian.
12. – Può, peraltro, incidentalmente osservarsi che il fatto addebitabile alla aggiudicataria e rilevato dall’IPZS nella motivazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è consistito nell’applicazione, ad opera di altra S.A. ed in relazione ad altra commessa, di una esigua penale di Euro 37,15 nei confronti della odierna controinteressata. Trattasi di circostanza che, per quanto riconducibile all’inesatta esecuzione di un contratto pubblico, appare palesemente priva del carattere della “gravità”, prescritta dalla più volte citata lettera c) del comma 5.
Era pertanto legittimo, già sulla base di una valutazione possibile “ex ante” e senza la necessità di una indagine “in concreto” da parte della S.A., ritenere non doverosa la declaratoria di un fatto di così modesta entità, per definizione inidoneo a minare l’integrità ed affidabilità dell’impresa.
Non a caso le Linee Guida n. 6 del 2016 allegate dalla stessa ricorrente, prevedono un livello economico minimo al di sotto del quale l’applicazione di una penale contrattuale non va comunicata dalle stazioni appaltanti all’ANAC, ai fini dell’iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice. Prevede infatti il par. 4.1 lett. c) di dette Linee che sono oggetto di segnalazione e successiva annotazione i soli provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente riferite al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto stesso.
Per le ragioni che precedono i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.
13. – Concludendo: il ricorso della -OMISSIS- S.p.A. Unipersonale va respinto; sono da dichiarare invece inammissibili i motivi aggiunti dalla medesima proposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
– respinge il ricorso;
– dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente -OMISSIS- S.p.a. Unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione degli onorari di lite in favore delle altre parti in causa, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00) in favore dell’I.P.Z.S. – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e in a Euro 3.000,00 (tremila/00) in favore della controinteressata Errebian S.p.a., oltre Iva, Cassa Avvocati ed oneri tutti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il legale rappresentante della società ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Claudio Vallorani
IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.