Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 6815 |
Data di udienza:
* DIRITTO URBANISTICO – Tettoia di congrue dimensioni – Alterazione della sagoma e del prospetto dell’edificio – Ristrutturazione edilizia – Permesso di costruire o con denuncia d’inizio di attività c.d. “sostitutiva” – Necessità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1 quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2012
Numero: 6815
Data di udienza:
Presidente: Orciulo
Estensore: Francavilla
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Tettoia di congrue dimensioni – Alterazione della sagoma e del prospetto dell’edificio – Ristrutturazione edilizia – Permesso di costruire o con denuncia d’inizio di attività c.d. “sostitutiva” – Necessità.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 24 luglio 2012, n. 6847
DIRITTO URBANISTICO – Tettoia di congrue dimensioni – Alterazione della sagoma e del prospetto dell’edificio – Ristrutturazione edilizia – Permesso di costruire o con denuncia d’inizio di attività c.d. “sostitutiva” – Necessità.
La tettoia di congrue dimensioni non può essere ritenuta irrilevante dal punto di vista edilizio ed urbanistico in quanto, alterando in maniera significativa la sagoma ed il prospetto dell’edificio cui accede, integra un intervento di ristrutturazione edilizia che, secondo quanto previsto dagli artt. 10 comma 1° lettera c) d.p.r. n. 380/01 e 22 comma 3° d.p.r. n. 380/01, deve essere assentito con permesso di costruire o con denuncia d’inizio di attività c.d. “sostitutiva”.
Pres. Orciulo, Est. Francavilla – L.L. (avv.ti Lavitola ed altro) c. Roma Capitale (avv. Camarda)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ quater – 24 luglio 2012, n. 6847
SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 24 luglio 2012, n. 6847
N. 06815/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05923/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5923 del 2007, proposto da
LANDI LORELLA elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell’avv.to Livio Lavitola che, unitamente all’avv. Antonio Cordasco, la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Andrea Camarda
per l’annullamento
dei seguenti atti:
a) determinazione dirigenziale n. 319 del 15 febbraio 2007 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata e consistente in una veranda in alluminio e vetri con copertura in pannelli di alluminio coibentato di mt. 4,50 x 3,50 ed un’altezza variabile da mt. 2,40 a mt. 2,80 circa realizzata apponendo degli infissi scorrevoli su un parapetto in muratura già esistente alto mt. 1,00 circa su due lati mentre gli altri due lati sono costituiti da mura perimetrali;
b) verbale prot. n. 45327/ED del 13/09/06 di accertamento dell’abuso redatto dalla polizia municipale;
c) determinazione dirigenziale n. 2059 del 26/09/06 di sospensione dei lavori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12 giugno 2007 e depositato il 2 luglio 2007 Landi Lorella ha impugnato il verbale prot. n. 45327/ED del 13/09/06 di accertamento dell’abuso redatto dalla polizia municipale, la determinazione dirigenziale n. 2059 del 26/09/06 di sospensione dei lavori e la determinazione dirigenziale n. 319 del 15 febbraio 2007 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata.
Il Comune di Roma (poi divenuto Roma Capitale), costituitosi in giudizio con memoria depositata il 6 luglio 2007, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3358/2007 del 9 luglio 2007 il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 21 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Landi Lorella impugna il verbale prot. n. 45327/ED del 13/09/06 di accertamento dell’abuso redatto dalla polizia municipale, la determinazione dirigenziale n. 2059 del 26/09/06 di sospensione dei lavori e la determinazione dirigenziale n. 319 del 15 febbraio 2007 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata e consistente in una veranda in alluminio e vetri con copertura in pannelli di alluminio coibentato di mt. 4,50 x 3,50 ed un’altezza variabile da mt. 2,40 a mt. 2,80 circa realizzata apponendo degli infissi scorrevoli su un parapetto in muratura già esistente alto mt. 1,00 circa su due lati mentre gli altri due lati sono costituiti da mura perimetrali.
La domanda caducatoria avente ad oggetto il verbale di accertamento del 26/09/06 e la determinazione dirigenziale n. 2059 del 26/09/06 di sospensione dei lavori è irricevibile in quanto gli atti in esame risultano notificati il 06/11/06 mentre il ricorso è stato notificato il 12 giugno 2007 e, quindi, oltre il termine decadenziale d’impugnazione.
Per quanto concerne, poi, la restante parte del ricorso, riferibile alla determinazione dirigenziale di demolizione n. 319 del 15 febbraio 2007, va rilevato che con la prima censura la ricorrente prospetta i vizi di violazione degli artt. 33 e 36 d.p.r. n. 380/01 e dei principi d’imparzialità e ragionevolezza perché l’amministrazione avrebbe adottato il provvedimento impugnato senza tenere conto della domanda di sanatoria presentata dalla Landi.
Il motivo è infondato.
Dall’esame degli atti di causa emerge che la gravata determinazione dirigenziale di demolizione è stata emessa in data 15 febbraio 2007 e notificata il 13 aprile 2007; la ricorrente, da parte sua, con atto depositato il 15 marzo 2007 ha presentato istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 per la realizzazione della tettoia.
Contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 in epoca successiva all’ordinanza di demolizione (come è accaduto nella fattispecie) non esplica alcun effetto sulla legittimità e sull’efficacia di tale ultimo atto in assenza di un esplicito riferimento normativo in tal senso.
Va, per altro, rilevato che l’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 concerne la tettoia e, quindi, un manufatto ontologicamente diverso da quello contestato nel provvedimento impugnato (veranda con correlato aumento di volumetria).
Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 8 e 10 l. n. 241/90 e difetto di motivazione in quanto l’atto impugnato sarebbe stato emanato senza tenere conto della relazione tecnica prodotta dalla ricorrente nell’ambito del procedimento.
Il motivo è infondato in quanto dall’esame degli atti emerge che la relazione tecnica citata nella censura è pervenuta al Comune di Roma il 19/02/07 e, quindi, in epoca successiva all’adozione dell’atto impugnato la cui legittimità deve essere ovviamente riguardata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.
Con la terza censura la ricorrete prospetta l’illegittimità della gravata demolizione che non avrebbe dovuto riguardare anche la tettoia la quale costituirebbe intervento di modesta entità ed irrilevante dal punto di vista edilizio ed urbanistico.
Il motivo è infondato in quanto l’intervento realizzato è costituito da una veranda con correlata creazione di volumetria; la prospettazione della censura, invece, parte da una non condivisibile scomposizione dei singoli elementi dell’opera che, però, non trova rispondenza nella connessione strutturale e funzionale dagli stessi che nella fattispecie risulta specificamente finalizzata alla creazione di nuova volumetria.
A ciò si aggiunga che, come in più occasioni evidenziato dalla giurisprudenza (TAR Veneto n. 1831/11; TAR Campania – Napoli n. 23699/10), la tettoia di congrue dimensioni (quale è quella in esame) non può essere ritenuta irrilevante dal punto di vista edilizio ed urbanistico in quanto, alterando in maniera significativa la sagoma ed il prospetto dell’edificio cui accede, integra un intervento di ristrutturazione edilizia che, secondo quanto previsto dagli artt. 10 comma 1° lettera c) d.p.r. n. 380/01 e 22 comma 3° d.p.r. n. 380/01, deve essere assentito con permesso di costruire o con denuncia d’inizio di attività c.d. “sostitutiva”.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)