Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo
Numero: 5801 | Data di udienza:
* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo – Credito non ancora esistente – Art. 1260 c.c. – Situazione personale – Cessione ai fini del trasferimento della legittimazione ad agire nei confronti dell’Amministrazione – Inammissibilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 25 Giugno 2012
Numero: 5801
Data di udienza:
Presidente: Bianchi
Estensore: Altavista
Premassima
* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo – Credito non ancora esistente – Art. 1260 c.c. – Situazione personale – Cessione ai fini del trasferimento della legittimazione ad agire nei confronti dell’Amministrazione – Inammissibilità.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. III, 25 giugno 2012 n. 5801
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo – Credito non ancora esistente – Art. 1260 c.c. – Situazione personale – Cessione ai fini del trasferimento della legittimazione ad agire nei confronti dell’Amministrazione – Inammissibilità.
Sulla base del disposto dell’art 1260 c.c., per il quale il creditore puo’ trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito “purchè non sia strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”, il credito ancora non venuto ad esistenza, derivante dal risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo, essendo una situazione personale, non puo’ essere oggetto di cessione ai fini del trasferimento della legittimazione ad agire nei confronti dell’Amministrazione.
Pres. Bianchi, Est. Altavista – D.C. (avv.ti Navarra ed altri) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. III, 25 giugno 2012 n. 5801SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. III, 25 giugno 2012 n. 5801
N. 05801/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07393/2011 REG.RIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7393 del 2011, proposto da:
Duilio Cassina, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Navarra, Lucrezia Vaccarella, Giuseppe Valentino, con domicilio eletto presso Studio Legale Navarra – Vaccarella in Roma, Piazzale di Porta Pia, 121;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI ALL’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso è stata proposta la domanda di risarcimento danni subiti dalla società Arturo Cassina Estero in relazione alla sospensione dalle gare pubblica disposta dall’ Albo nazionale dei costruttori nel 1990, provvedimento annullato dal Consiglio con sentenza n. 5016 del 2003.
Il ricorso è stato proposto da Duilio Cassina, quale cessionario “del credito litigioso vantato dalla Arturo Cassina Estero” nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, credito ceduto con atto del 28-12-1991 e notificato all’Amministrazione quale debitore ceduto il 26 luglio 2011.
Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture a mezzo dell’Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 23 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare si deve dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Duilio Cassina a proporre una domanda di risarcimento danni derivanti dalla lesione di un interesse legittimo in forza di una cessione di credito.
Ritiene, infatti, il Collegio che il credito ancora non venuto ad esistenza, derivante dal risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo non possa essere oggetto di cessione ai fini del trasferimento della legittimazione ad agire nei confronti della amministrazione.
L’art 1260 del codice civile prevede, infatti, che il creditore possa trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito “ purchè il credito non sia strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
Ritiene il Collegio che il credito derivante dal risarcimento danni per interesse legittimo, a prescindere dalla sua qualificazione normativa se interesse legittimo o diritto soggettivo sia una situazione personale, che il soggetto che abbia ricevuto una illecita compressione del proprio interesse legittimo possa vantare nei confronti della pubblica amministrazione.
La stretta connessione di tale posizione giuridica risarcitoria all’interesse legittimo è confermata dalla scelta legislativa di limitare la proponibilità della relativa azione in 120 giorni da quando il fatto si è verificato o è passata in giudicato la sentenza che ha annullato l’atto illegittimo.
Il rapporto tra Amministrazione e ricorrente viene in considerazione nel giudizio risarcitorio, sia sotto il profilo della condotta che della colpa della Amministrazione che della quantificazione del danno ( ex art 1227 del codice civile).
La costante giurisprudenza sia dei giudici amministrativi che della Cassazione afferma, infatti, che ai fini del risarcimento danni derivante da lesione di interesse legittimo si deve accertare la sussistenza di un evento dannoso; se l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento; se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A. e se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. Imputazione, questa, che non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, essendo necessaria, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa. Se l’azione è proposta in via autonoma si deve anche valutare la illegittimità del provvedimento da cui è derivato il danno.
E’ evidente quindi che la legittimazione a tale azione non può essere in alcun modo svincolata dal rapporto sottostante, che essendo di interesse legittimo, è connotato dalla rilevanza dell’interesse pubblico.
Tale stretta connessione ha condotto parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenere che la stessa situazione risarcitoria dovrebbe essere considerata di interesse legittimo, situazione giuridica non disponibile dalle parti, come risulta anche dalla disciplina della compromettibilità in arbitri.
Si deve evidenziare, infatti, che in materia di contratti di lavori, servizi e forniture, la compromettibilità in arbitrato, arbitrato disciplinato secondo le disposizioni del d.lgs. 163 del 2006 è ammesso solo per le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti. Si deve dunque ritenere esclusa qualsiasi possibilità di compromettere in arbitri questioni derivanti dal risarcimento danno per la mancata aggiudicazione, con conseguente natura indisponibile della relativa posizione giuridica.
Ritiene il collegio che a tal indisponibilità della posizioni di interesse o comunque da esso derivanti consegua la incedibilità del relativo credito.
Ne deriva la mancanza di legittimazione attiva del ricorrente con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è comunque anche tardivo.
Il ricorso, contenente la domanda di risarcimento danni, infatti, è stato notificato il 5-8-2011.
La domanda di risarcimento danni è stata proposta, quindi, non solo ben oltre il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (2003), ma anche oltre il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che ha introdotto tale termine perentorio. Poiché il codice non ha previsto un regime transitorio, il termine di centoventi giorni di deve ritenere decorrente dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
In considerazione della particolarità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)