Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 6886 |
Data di udienza: 3 Aprile 2012
* DIRITTO URBANISTICO – Provvedimenti di sospensione dei lavori – In assenza di indicazione della durata e di motivazione in relazione all’interesse pubblico che giustifichi la misura cautelare – Illegittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 25 Luglio 2012
Numero: 6886
Data di udienza: 3 Aprile 2012
Presidente: Pugliese
Estensore: Caminiti
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Provvedimenti di sospensione dei lavori – In assenza di indicazione della durata e di motivazione in relazione all’interesse pubblico che giustifichi la misura cautelare – Illegittimità.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 25 luglio 2012, n. 6893
DIRITTO URBANISTICO – Provvedimenti di sospensione dei lavori – In assenza di indicazione della durata e di motivazione in relazione all’interesse pubblico che giustifichi la misura cautelare – Illegittimità.
Non è riconducibile all’esercizio del potere dell’Amministrazione comunale quello di emettere provvedimenti di sospensione dei lavori senza l’indicazione determinata della durata, in assenza di ogni adeguata motivazione in relazione all’interesse pubblico che possa giustificare la misura cautelare, in quanto l’ordine di sospensione dei lavori è un provvedimento eccezionale avente natura cautelare, con efficacia strettamente limitata nel tempo, che ha lo scopo di impedire il procedere della costruzione per un periodo definito e certo, necessario alla P.A. per determinarsi in modo definitivo; pertanto, l’ordine di sospensione di lavori precedentemente assentiti – pur nei limiti connessi alla sua natura di provvedimento cautelare – non può sottrarsi, per gli effetti negativi da esso derivanti, all’esigenza dell’indicazione di una sommaria motivazione che dia conto delle ragioni poste a base dell’intervento inibitorio dell’autorità comunale e di un termine certo.
Pres. Pugliese, Est. Caminiti – Consorzio Park 1992 s.r.l., (avv. Lavitola) c. Roma Capitale (avv. Magnanelli) ed altri.
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 25 luglio 2012, n. 6893
SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 25 luglio 2012, n. 6893
N. 06893/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00595/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso RG n. 595 del 2011, proposto dal CONSORZIO PARK 1992 Srl, con sede in Roma, Via Flaminia n. 388, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Lavitola, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Costabella, 23;
contro
– ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Manganelli e con lo stesso elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via Tempio di Giove, 21;
– REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. e AGENZIA REGIONALE per la DIFESA del SUOLO- REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva,
della determinazione dirigenziale n. 1480 del 24.12.2010 del VII Dipartimento di Roma Capitale, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori in corso per la realizzazione di un parcheggio interrato in Roma, piazza Gentile da Fabriano nonché di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista l’ordinanza n. 1173/2011 con cui è stata accolta la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per il Consorzio ricorrente l’avv. Leonardo Lavitola e per il Comune resistente l’avv. Sergio Siracusa, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio Park 1992 a r.l. riferisce che sta realizzando un parcheggio interrato in Roma, alla piazza Gentile da Fabriano, autorizzato dall’Amministrazione comunale con permesso di costruire n. 1/EP/2009, prot. n. 204 del 22.1.2009, previa sottoscrizione della convenzione con il Comune stesso per la concessione del diritto di superficie sull’area interessata dall’intervento, così come previsto dal Piano urbano dei parcheggi approvato dal Consiglio comunale, in cui è compreso l’intervento in questione.
Espone che per tale intervento edilizio vi è stata opposizione da parte di alcuni residenti nella zona, volta al blocco dei lavori nonché sono state avviate varie iniziative contenziose, concluse con sentenze che hanno confermato la legittimità degli atti adottati dal Comune.
Alcuni oppositori dell’intervento hanno presentato anche una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma con accusa di un preteso reato edilizio e in tale ambito contestando il mancato inserimento nel permesso di costruire di una prescrizione, contenuta nel parere positivo rilasciato dall’ARDIS, che aveva richiesto di ivi indicare il rischio di esondazione del Tevere. Detta prescrizione, secondo parte ricorrente, era stata inserita nel nulla osta all’inizio dei lavori e si tratterebbe di una irregolarità, conosciuta già dall’ufficio.
Dopo la chiusura delle indagini del procedimento penale sono risultati indagati il rappresentante legale del consorzio nonché il dirigente dell’ufficio comunale e in seguito quest’ultimo ha adottato il provvedimento D.D.n. 1480 del 24.12.2010- VII Dipartimento di Roma Capitale, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori in corso per la realizzazione del detto parcheggio interrato, precisando nella parte finale del provvedimento che il titolo edilizio era stato rilasciato senza che l’ufficio fosse a conoscenza del parere dell’ARDIS “scientemente taciuto all’ufficio stesso” e che ciò aveva indotto al rilascio del permesso di costruire senza la prescrizione predetta. Inoltre, il provvedimento dà atto del procedimento penale pendente e dispone la sospensione dei lavori “nell’attesa della definizione del procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma”.
Parte ricorrente contesta la legittimità di tale determinazione dirigenziale sotto il profilo anche degli effetti abnormi riguardo eventuali richieste risarcitorie che potrebbero essere avanzate al Comune ed eccepisce 1) Difetto assoluto del pubblico interesse. Sviamento. Incompetenza. Palese sussistenza di un interesse privato: in linea generale, un funzionario indagato nell’ambito dell’inchiesta relativa ad un determinato intervento dovrebbe astenersi dall’assumere provvedimenti connessi al medesimo intervento e, soprattutto, ai profili oggetto di inchiesta. Nella specie, si tratterebbe di un chiaro interesse difensivo privato del dirigente, camuffato da atto di preventiva autotutela, con evidente uso distorto del potere pubblico.
2) Eccesso di potere per vizi dell’istruttoria. Mancata comparazione degli interessi. Illogicità manifesta. Vizi della motivazione: la tesi del parere ARDIS sottaciuto sarebbe priva di senso, posto che spetterebbe all’Amministrazione conoscere la situazione vincolistica ed acquisire i pareri dagli enti competenti. Inoltre, nel provvedimento si dà atto che nel luglio 2009 tale provvedimento sarebbe stato consegnato all’ufficio senza nulla eccepire, intervenendo adesso con la tesi del fatto sopravvenuto, senza fare alcun riferimento all’affidamento consolidato a seguito dello stato di avanzamento dei lavori e agli interessi pubblici e privati coinvolti.
3) Difetto di istruttoria e di motivazione per omessa valutazione dello stato del cantiere. Violazione del pubblico interesse alla sicurezza delle persone e delle cose: il provvedimento di sospensione dei lavori sarebbe stato adottato con superficialità anche riguardo alla mancata constatazione dello stato attuale dei lavori medesimi, né risulterebbe consultata la Commissione di Alta Vigilanza (CAV) per ottenere informazioni sulla possibilità di sospendere i lavori, mettendo a rischio la sicurezza del cantiere.
4) Violazione del procedimento: il provvedimento di sospensione dei lavori non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, impedendo così alla ricorrente di rappresentare le ragioni ostative a detta determinazione.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al ricorso e con memoria ha controdedotto alle censure attoree, sostenendo la legittimità del comportamento del funzionario che ha adottato l’atto impugnato e la correttezza del procedimento istruttorio svolto.
Con ordinanza n. 1173/2011 è stata accolta la domanda cautelare, anche ai fini del riesame del provvedimento di sospensione impugnato.
In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno prodotto memorie conclusionali ulteriormente argomentando sulle rispettive posizioni difensive.
All’udienza pubblica del 3 aprile 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Nel merito il ricorso presenta profili di fondatezza per le ragioni di seguito riportate.
2.1. Il Consorzio lamenta che l’impugnato provvedimento assume la natura di un atto di autotutela atipico, in quanto dispone la sospensione dei lavori relativi al realizzando parcheggio sino alla definizione del giudizio penale in atto e difetta della valutazione da parte dell’Amministrazione del pubblico interesse all’ adozione del medesimo nonché della mancata comparazione degli interessi delle parti, rilevando anche vizi di istruttoria e motivazione (primo, secondo e terzo mezzo di impugnazione).Le censure meritano condivisione alla luce delle seguenti considerazioni.
Osserva il Collegio che non è riconducibile all’esercizio del potere dell’Amministrazione comunale quello di emettere provvedimenti di sospensione dei lavori senza l’indicazione determinata della durata, in assenza di ogni adeguata motivazione in relazione all’interesse pubblico che possa giustificare la misura cautelare. Infatti, l’ordine di sospensione dei lavori è un provvedimento eccezionale avente natura cautelare, con efficacia strettamente limitata nel tempo, che ha lo scopo di impedire il procedere della costruzione per un periodo definito e certo, necessario alla PA per determinarsi in modo definitivo (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, 23 agosto 2002, n. 623; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 marzo 2012, n. 328).
Pertanto, l’ordine di sospensione di lavori precedentemente assentiti – pur nei limiti connessi alla sua natura di provvedimento cautelare – non può sottrarsi, per gli effetti negativi da esso derivanti, all’esigenza dell’indicazione di una sommaria motivazione che dia conto delle ragioni poste a base dell’intervento inibitorio dell’autorità comunale e di un termine certo.
D’altra parte, l’indicazione del termine finale di efficacia dell’ordine di sospensione è espressamente prescritto dall’art. 21quater, comma 2, l. n. 241 del 1990 e succ. mod. (“L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”).
In particolare, l’affermazione contenuta nell’atto impugnato secondo la quale la sospensione dei lavori è disposta nell’attesa della definizione del giudizio penale in corso, seppure certa sull’an risulta incerta sul quando ed espone il destinatario sine die all’incertezza circa la legittimità del suo ius aedificandi nonchè rende indeterminata l’efficacia temporale della sospensione ; inoltre, nel caso in esame non tiene conto degli interessi contrapposti della parte privata, che si vede interrotti i lavori senza alcuna indicazione sulla messa in sicurezza di alcune opere.
Per di più va evidenziato che, come risulta in atti, a seguito della segnalazione da parte del direttore dei lavori della pericolosità della sospensione dei lavori di tale specie, con scavi ancora in corso e non ricoperti, è stata successivamente adottata la D.D. n. 12 del 14 gennaio 2011, prot. n. QG/905, con cui è stata disposta la ripresa dei lavori per le sole opere necessarie per la messa in sicurezza; ciò dimostra la carenza di adeguata istruttoria in sede di assunzione dell’atto impugnato, come censurato da parte ricorrente, risultando necessario intervenire con ulteriore determinazione per evitare la situazione di pericolo e garantire la messa in sicurezza delle opere stesse.
Quanto ai profili di violazione del procedimento e ai censurati vizi istruttori, riguardo l’ulteriore elemento presupposto, indicato in premessa dell’atto impugnato, circa l’acquisizione del parere dell’ARDIS e la mancata menzione dello stesso nel titolo edilizio, parte ricorrente eccepisce l’inerzia del Comune, atteso l’ordinario onere gravante sullo stesso di conoscere la situazione della sussistenza dei vincoli, con relativa acquisizione dagli enti competenti dei pareri necessari, ai fini dell’adozione del provvedimento autorizzatorio.
A tale proposito, va posto in rilievo che la tardiva comunicazione da parte del Consorzio interessato dell’acquisito parere favorevole dell’ARDIS non può qualificarsi presupposto essenziale ai fini dell’adozione dell’atto di sospensione dei lavori, degradando comunque ad elemento secondario, attesa la sussistenza del principio generale nella fase procedimentale di ogni necessaria acquisizione degli elementi istruttori da parte della PA . Del resto, risulta menzionata nello stesso atto impugnato la preventiva conoscenza da parte dell’Amministrazione del parere dell’ARDIS, sia pure successivamente all’adozione del provvedimento autorizzatorio – comunque adottato sulla base di atti legittimamente rilasciati dalle amministrazioni competenti – senza motivare in ordine alle ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico.
Le considerazioni che precedono confermano il difetto di istruttoria e di motivazione e la mancata comparazione degli interessi nell’adozione della determinazione dirigenziale impugnata , con conseguente illegittimità della stessa.
In definitiva, dalla suesposta fondatezza dei primi tre motivi di ricorso deriva l’accoglimento dello stesso, con assorbimento di ogni altro motivo e profilo di gravame non espressamente esaminato in quanto ritenuto ininfluente e irrilevante ai fini della decisione; conseguentemente, va annullato l’atto impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio in favore del Consorzio ricorrente per la somma complessiva di Euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)