* DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA, VAS E AIA – Centrali termoelettriche – Art. 5, c. 2, lett. c-bis, L. n. 400/88 – Procedura di VIA – Valutazioni contrastanti emerse da amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella procedura – Superamento del dissenso – Deferimento della decisione al Consiglio dei Ministri – Procedimento di VIA – Fase endoprocedimentale del procedimento di autorizzazione unica – Partecipazione della Regione – Rifiuto dell’intesa – Limiti – Centrali termoelettriche alimentati con carbon fossile di nuova generazione allocati in impianti industriali dismessi – Concetto di “dismissione”.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2014
Numero: 2212
Data di udienza: 10 Gennaio 2014
Presidente: Bianchi
Estensore: Brandileone
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA, VAS E AIA – Centrali termoelettriche – Art. 5, c. 2, lett. c-bis, L. n. 400/88 – Procedura di VIA – Valutazioni contrastanti emerse da amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella procedura – Superamento del dissenso – Deferimento della decisione al Consiglio dei Ministri – Procedimento di VIA – Fase endoprocedimentale del procedimento di autorizzazione unica – Partecipazione della Regione – Rifiuto dell’intesa – Limiti – Centrali termoelettriche alimentati con carbon fossile di nuova generazione allocati in impianti industriali dismessi – Concetto di “dismissione”.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 26 febbraio 2014, n. 2212
DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA, VAS E AIA – Centrali termoelettriche – Art. 5, c. 2, lett. c-bis, L. n. 400/88 – Procedura di VIA – Valutazioni contrastanti emerse da amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella procedura – Superamento del dissenso – Deferimento della decisione al Consiglio dei Ministri.
L’art. 5, c. 2, lett. c-bis) della L. n. 400/88 prevede, nei casi di valutazioni contrastanti emerse da amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella procedura di VIA, il deferimento della decisione della questione al Consiglio dei Ministri ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. Tale disposizione si inserisce nell’ambito del meccanismo di superamento del dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale nella conferenza di servizi previsto dall’art. 14-quater della L. n. 241 del 1990, così come modificato dall’art. 12, comma 1, della L. n. 340 del 2000 e poi dall’art. 49, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. 122 del 2010 (fattispecie relativa alla VIA correlata ad una centrale termoelettrica, la cui autorizzazione unica è disciplinata dalla L. n. 55/2002, che, in quanto normativa speciale, prevale sulle disposizioni procedimentali applicabili in via ordinaria – cfr..TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 32824 del 14.10.2010)
Pres. Bianchi, Est. Brandileone – Consorzio di Produttori di Bergamotti Biologici B. (avv.ti Cailea e Vadalà) c. Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e S. s.p.a. (avv.ti Cuppone, Papa e Pericu)
DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA, VAS E AIA – Centrali termoelettriche – Procedimento di VIA – Fase endoprocedimentale del procedimento di autorizzazione unica – Partecipazione della Regione – Rifiuto dell’intesa – Limiti.
Nell’ambito del rilascio di autorizzazioni a costruire centrali termoelettriche la partecipazione regionale non è affatto indispensabile nel procedimento di VIA, che, costituisce una fase endoprocedimentale del procedimento di autorizzazione unica, e nel quale l’apporto della Regione è circoscritto alla fase della Conferenza di Servizi, con la conseguenza che il provvedimento regionale di rifiuto dell’intesa non può essere preclusivo della formulazione del parere di VIA. Il ruolo assegnato alla Regione nell’ambito della procedura di VIA statale non comporta la. formulazione dell’intesa “forte” (necessaria, invece, ai fini del rilascio. dell’autorizzazione unica), ma il suo apporto risulta circoscritto in sede di VIA alla fase istruttoria, non esistendo un potere di co-decisione tra Stato e Regione sulla VIA di competenza statale. Infatti il procedimento autorizzatorio di cui alla Legge n.55/02 si articola in due sub-procedimenti diversi: l’uno (la Valutazione di Impatto Ambientale), condotto dal MATTM e considerato dalla L. n.55/02 “parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio” (art.1, comma 2); l’altro, finalizzato alla formulazione dell’intesa da parte della Regione interessata, che “va considerata come un ‘intesa “forte”, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento”, secondo l’interpretazione risultante dalla sentenza n. 6/2004 della Corte Costituzionale, come confermata dalla giurispmdenza ministrativa (ex plurimis, Cons. di Stato, sez. VI, n.3502 del 04.06.2004).
Pres. Bianchi, Est. Brandileone – Consorzio di Produttori di Bergamotti Biologici B. (avv.ti Cailea e Vadalà) c. Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e S. s.p.a. (avv.ti Cuppone, Papa e Pericu)
DIRITTO DELL’ENERGIA – VIA, VAS E AIA – Centrali termoelettriche alimentati con carbon fossile di nuova generazione allocati in impianti industriali dismessi – Concetto di “dismissione”.
Il combinato disposto delle disposizioni normative di cui all’art. 27, c. 27 della L. 99/2009 e 5 bis del d.l. n. 5/2009, in tema di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione allocati in impianti industriali dismessi, nell’evidente proposito di realizzare una diversificazione delle fonti di energia primaria, è finalizzato a promuovere nel sistema energetico nazionale l’utilizzo del carbone quale combustibile a basso costo per la produzione di energia elettrica. In tale quadro, il concetto di “dismissione” ha come presupposto la previa progettazione e realizzazione dell’impianto, ma non richiede che questo sia anche entrato in funzione, bensì solo che esso non sia più utilizzato per le attività per le quali è stato realizzato; il che non esclude la possibilità di utilizzazioni diverse da quelle originarie.
Pres. Bianchi, Est. Brandileone – Consorzio di Produttori di Bergamotti Biologici B. (avv.ti Cailea e Vadalà) c. Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e S. s.p.a. (avv.ti Cuppone, Papa e Pericu)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ - 26 febbraio 2014, n. 2212SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 26 febbraio 2014, n. 2212
N. 02212/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06876/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6876 del 2013, proposto da:
Consorzio di Produttori di Bergamotti Biologici “BIOASSOBERG” , Associazione “Preziosa Zavettieri”, Società Cooperativa Agricola “Satyroi”, Società Cooperativa “La Ginestra” , Società Cooperativa “Naturaliter” , Società Cooperativa “San Leo”, Associazione “Pame Ambro” , Azienda Agroturistica “Il Bergamotto” , Associazione AIAB Calabria , Società Cooperativa Sociale Onuls I-CHORA, Associazione “Gruppo Archeologico Valle dell’Amendolea” , GAL – Area Grecanica S.c.a r.l. , PUCAMBU’ , Agenzia per lo Sviluppo del Turismo Rurale della Calabria Grecia S.C.a.R.L., COOPERATIVA SOCIALE LA NOSTRA VALLE , CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI REGGIO CALABRIA, ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CALABRIAMAICA , in persona dei Presidenti e legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi , dagli avvti Domenico Cailea e Domenico Vadalà con elezione di domicilio presso Io studio dell’vv. Fabrizio Gallo, sito a Roma, in Via dei Corridori nr. 48;
contro
a) Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, ed il MINISTERO DEI BENI CULTURALI E LE ATTIVITA’ CULTRALI, in persona dei Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, presso la cui sede sono domiciliati in Via dei Portoghesi nr. 12 – Roma;
b) SEI SALINE ENERGIE IONICHE S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via G. Uberti nr.37- Milano., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Cosimo Cuppone, dall’Avv. Ambrogio Papa e dal.Prof. Avv. Gitiseppe Pericu ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Cuppone&Pminers in Piazza d’Ara Coeli n. l – 00186 Roma;
nei confronti di
1) Comune di Montebello Ionico, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore,con sede in Via Portovegno n. 26, 89064 – Montebello Jonico (RC);
2) Comune di Melito Porto Salvo, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viale delle Rimembranze, 89063 – Melito Porto Salvo (RC);
3) Comune di Condofuri, in persona del suoSindaco e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Croce, 89030 – Condofuri (RC);
4)Comune di Motta San Giovanni, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pasquale Alecce n.1, 89065 – Motta S. Giovanni (RC); 5) Regione Calabria, inpersona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Sensales n. 20, 88100 – Catanzaro.
Non costituiti in giudizio –
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Ambiente del 5.4.2013 , pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 24.4.2013 ,,con cui si è decretata : “la compatibilità ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale al successivo esercizio relativamente al progetto proposto dalla Società S.EI. S.p.A., ….. concernente la realizzazione di una Centrale termoelettrica alimentata a carbone, di potenza elettrica complessiva di 1320 Mwe, da localizzare in Comune di Montebello Jonico (RC), località Saline foniche e relative opere connesse”, nonché degli atti presupposti e/o preparatori quali il Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. del15 giugno 2012, che ha decretato “la compatibilità ambientale e l’autorizzazione al successivo esercizio relativamente al progetto proposto dalla Società S.E.I. S.p.A., concernente la realizzazione di una Centrale termoelettrica alimentata a carbone, di potenza elettrica complessiva di 1320Mwe, da ubicarsi nella località Saline foniche nel Comune di Montebello Jonico (RC) e relative opere connesse … “, il Parere nr. 559 del21 Ottobre 2010 espresso, dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale VIA-VAS,_a seguito di istruttoria congiunta VIA-AIA. nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, istruttorio conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Soc Sei Saline Energie Ioniche Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’Istanza del 18 Giugno 2008, la Società S.E.I. S.pA. al Ministero dello Sviluppo Economico formulava, ai sensi della L.n. 55 del 9 aprile 2002, relativa al rilascio dell’AUTORIZZAZIONE UNICA per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.
L’appartenenza del progetto della centrale e opere connesse alle categorie di impianti di cui all’Allegato II, art. 2 e arto 4 del D.lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 (1, “Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300Mw”; 2. “elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150ku e con un tracciato di lunghezza superiore ai 15 km”) assoggetta il progetto alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di competenza statale, Inoltre, in quanto rientrante nel campo di applicazione dell’Allegato V del D.lgs. 18 febbraio 2005, n,59, il progetto è soggetto alla acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sempre di competenza statale.
Pertanto, il 19 giugno 2008, la S.E.I. S.pA. formulava, ai sensi del D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 (il C.d. secondo correttivo al Codice dell’Ambiente, di cui al D.lgs. 152/2006) e del D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 (c.d. Decreto AIA), richiesta di provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale(VIA) e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Il 17/09/2008, il Ministero dello Sviluppo Economico convocava, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi della legge 9 aprile 2002 n. 55, la prima riunione della Conferenza di Servizi.
In relazione alle posizioni ed osservazioni emerse nel corso di detta conferenza nonché a seguito . di richiesta di integrazione di documentazione formulata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Società proponente Sei S.pA. chiedeva al Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 24 comma 9 del d.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs, 4/2008, una sospensione temporale di 60 giorni della procedura di VIA per “ricalibrare” il progetto, richiesta accolta dallo stesso Ministero.
Con note di Gennaio-Febbraio 2009, la SEI Spa trasmetteva le integrazioni al progetto originario
A seguito di tali integrazioni, il Ministero dell’Ambiente” esprimeva “la necessità di effettuare, contestualmente all’inoltro della restante documentazione progettuale, un supplemento di informazione del pubblico”.
Con nota prot. N. 35731 del 23/03/2009, il Ministero dello Sviluppo Economico comunicava l’acquisizione, agli atti della Conferenza di Servizi, del D.G.R. n. 666 del 6 ottobre 2008 con cui la Giunta della Regione Calabria, con riferimento all’opera di cui trattasi , delibera di non accordare l’intesa prevista dalla legge nr. 55/2002 precisando come tale comunicazione “costituisce preavviso, nei confronti della Società proponente, dei motivi• ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi e per gli effetti dell’arto w-bis della Legge 07/08/1990, n. 241”.
Il 8 giugno 2010, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esprime il proprio parere contrario alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Sei S.pA .. Tale parere negativo viene ulteriormente ribadito in data 28/03/2011 a seguito di richiesta, formulata dalla SEI, di riesame del predetto parere.
Con parere 559 del 21.10.2010 la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, manifesta il proprio assenso circa la compatibilità ambientale del progetto.
Con nota del 18 Aprile 2011, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiedeva l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lettera c-bis) della legge n. 400 del 1988.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.6.2012 veniva decretata la compatibilità ambientale e l’autorizzazione al successivo esercizio relativamente alla realizzazione della Centrale a Carbone.
Detto decreto non veniva vistato dalla Corte dei Conti.
Il Ministero dell’Ambiente, con decreto del 5.4.2013, sul presupposto che il Consiglio dei Ministri ( sostanziatosi formalmente con il DPCM del 15.6.2012) ha inteso:” condividere la posizione espressa dal Ministero dell’Ambiente .. .in merito alla questione della compatibilità ambientale del progetto in epigrafe ed ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del medesimo con le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale nell’assemblea plenaria del 21 ottobre 2010″, ha decretato la ” compatibilità ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale al successivo esercizio relativamente al progetto proposto dalla Società S.E.I. S.pA., concernente la realizzazione di una Centrale termoelettrica alimentata a carbone, di potenza elettrica complessiva di 1320 Mwe, da localizzare in Comune di Montebello Jonico (RC), località Saline Ioniche e relative opere connesse.
Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi di gravame:
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 D.LGS. 152 DEL 3 APRILE 2006 (CODICE DELL’AMBIENTE).COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008 CC.D. SECONDO CORRETTIVO). VIOLAZIONEDELL’ART. 26 D.LGS. 42/2004 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO). VIOLAZIONE E FALSA APPUCAZIONE DELL’ART. 5. COMMA 2 LETTERA C-BIS, L. 400/1g88. ECCESSO DI POTERE. SOTTO IL PROFILO DELL’ABUSO DI POTERE. INCOMPETENZAASSOLUTA. VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO.IRRAGIONEVOLEZZA ED CONTRADDITTORIETA’ TRA PIU’ ATTI.
Nel caso in esame manca qualsiasi pronuncia di concerto tra il MATTM ed il MiBAC in ordine all’adozione di provvedimento VIA” ed “è stato del tutto inapplicato il dispositivo del! ‘art. 26 del D.Lgs. 42/2006, laddove prescrive la conclusione negativa della procedura di valutazione ambientale qualora il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si pronuncia negativamente sulla realizzazione del progetto”, non essendo possibile un intervento del Consiglio dei Ministri “considerato che era ed è la legge stessa a determinare gli effetti in ipotesi di conflitto Ira i due Ministeri” .
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. L L. ss/2002 E ART. 27. COMMA 24.LETT. C), L. gg/2oog. VIOLAZIONE ART. s. COMMA 10 D.LGS. 59/2005.
Nel fare riferimento al parere negativo espresso dalla Regione Calabria nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica della. Centrale, si lamenta che l’Amministrazione “nel dare il via libera al progetto, non ha “ volutamente inteso tenere conto della netta posizione contraria della Regione Calabria, contravvenendo, con ciò, a quella “intesa forte” che la Corte Costituzionale ha indicato come necessaria … principio … applicabile anche alle fasi endo-procedimentali del procedimento autorizzatorio principale”.
3. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 11 D.LGS. 59/2005 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART 36 COMMA 4, LETT. C. DEL D.LGS. 152/2006 MODIFICATO CON D.LGS. 4/2008.
Si lamenta l’illegittimità del D.P.C.M. per violazione dell’art. 5, comma 11, del D.Lgs. 59/2005, laddove prevede che “1 ‘autorità competente acquisisce le prescrizioni di competenza dei Sindaci ai sensi degli arti. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934” .
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 27 , COMMA 27 L. 99/2009 . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 BIS L. 33/2009 ANCHE IN RELAZIONE ALLA L. R. 24/2008. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 L. 10/n.19
Si lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 27,comma 27, L. 99/2009, asserendo che il sito dell’Ex Liquichimica, ove sarà collocata la Centrale, non può essere considerato area industriale dismessa.
5. VIOLAZIONE ART. 3. COMMA 1 LETTERA A). ART. 4. COMMA 1. ART. 5 COMMA 12 DEL D.LGS. 59/2005 (ANCHE IN RELAZIONE AL D.M. 1.10.2008 PER L’INDIVIDUAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.3- TER E 3-0UATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006. N. 152 , COME MOD. DAL D.LGS 4/2008. ECCESSO DI POTERE SOTIO IL PROFILO DI CARENZA ISTRUTIORIA. ERRATA E/0 INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE, IRRAZIONALITA’ ILLOGICITA’ E CONTRADDITIORIETA’ DELL’ATTO. TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATI!. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Si deduce la violazione dei i principi di prevenzione e di precauzione su cui è improntato il procedimento di VIA.
6. VIOLAZIONE ART. 2. ART. 3-0UATER DEL D.LGS. 152/2006 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 412oo8 . VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SVILUPPO SOSTENIBILE.
Si deduce la violazione del principio di sviluppo sostenibile e l’atto impugnato sarebbe espressione di un’erronea valutazione del rapporto tra l’utilità socio-economica dell’iniziativa imprenditoriale e relativi sacrifici ambientali .
7• VIOLAZIONE ART. 3-TER. E 4 DEL D.LGS. 152/2006 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008. VIOLAZIONE ART. 191 TRATTATO DI LISBONA EX. ART. 174, COMMA 2 TCE. VIOLAZIONE DELL’ART. 32 COSTITUZIONE.
Si deduce la violazione del principio di precauzione, assumendo che non sia stata approfondita l’istruttoria in ordine ai potenziali effetti dannosi sulla salute.
Si costituiscono in giudizio le Amministrazioni resistenti, che nel controdedurre alle censure di gravame chiedono la reiezione del ricorso e la parte controinteressata eccepisce l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto, ai sensi degli art. degli art. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, l’interesse a stare in giudizio deve essere dimostrato caso per caso, al fine di consentire l’accertamento di un titolo legittimante in capo alle associazioni ricorrenti mentre nel caso di specie; i ricorrenti non hanno giustificato l’omogeneità della missione statutaria perseguita con l’oggetto del giudizio, e in molti casi•questa non appare immediatamente comprensibile; né hanno provato l’effettiva rappresentatività e il concreto ruolo di tutela dell’interesse sostanziale legato all’area di localizzazione della Centrale che si assume leso, ad esempio attraverso la presentazione di . osservazione ai progetti, ai procedin1enti culminati con gli atti poi impugnati, da cui pur potrebbe evincersi il riconoscimento, da parte della competente autorità amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18.4.2012, n.2234).
DIRITTO
Si prescinde dall’esame della sollevata eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame data la palese infondatezza de ricorso.
Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 26 del D.lgs. n. 42/2006 secondo cui, in caso di parere negativo reso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali “la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente”, con la conseguenza che il contrasto tra il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali non poteva essere risolto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, letto c-bis) della L. n. 400/88.
Il motivi è infondato.
Ed invero il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato legittimamente adottato a seguito dell’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, letto c-bis) della L. n. 400/88, che prevede, nei casi di valutazioni contrastanti emerse da amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella procedura di VIA, il deferimento della decisione della questione al Consiglio dei Ministri ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.
Tale disposizione si inserisce nell’ambito del meccanismo di superamento del dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale nella conferenza di servizi previsto dall’art. 14-quater della L. n. 241 del 1990, così come modificato dall’art. 12, comma 1, della L. n. 340 del 2000 e poi dall’art. 49, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. 122 del 2010.
Il nuovo comma 3 dell’art. 14-quater della L. n. 241 del 1990, cosÌ come sostituito dall’art. Il, comma l, della L. n. 15 del 2005, dall’art. 49, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010, e successivamente modificato dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 70 del 2011, disciplina infatti il superamento del dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in sede di conferenza di servizi, prevedendo che, a fronte di tale dissenso, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La previsione, ai sensi del comma 3 dell’art. 14-quater della L. n. 241 del 1990, di una particolare procedura nel caso di dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute, rappresenta la “conclusione” del procedimento previsto specificamente, dall’art. 14-bis, comma 2, della L. n. 241/1990, nel testo di cui all’art. 10 della L. n. 340/2000, per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. Alla luce della medesima ratio, il comma 5 dell’art. 14-quater della L. n. 241/1990 dispone che, nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo, trova applicazione l’art. 5, comma 2, lett. c-bis) della L. n. 400 del 1988, secondo cui “il Presidente può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra le amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”.: norma quest’ultima avente un ambito generale di applicazione, essendo preordinato a risolvere ogni eventuale divergenza valutativa insorta tra Amministrazioni in merito alla definizione di qualsivoglia atto e/o provvedimento amministrativo, a prescindere dal ruolo che le predette Amministrazioni rivestano nei relativi procedimenti.
E giustamente evidenzia la difesa erariale che, in fattispecie analoga a quella in esame, concernente l’impugnazione del DPCM del 16 maggio 2003 e gli atti relativi alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di approvazione del tratto meridionale dell’autostrada A31 “Valdastico”, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 129 del 18 gennaio 2006, ha ritenuto legittimo il DPCM impugnato, qualificando il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e il successivo decreto ministeriaIe di autorizzazione unica, come “atti di alta amministrazione, in quanto riguardanti l’attuazione del programma del Governo e pertanto implicanti marcati profili di valutazione politica, ed in quanto tali impugnabili soltanto ove il relativo esercizio del potere discrezionale sia affetto ictu oculi dal vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, ovvero dell’irragionevolezza della scelta adottata” (cfr. anche sentenze n. 1020/2010, e n. 1674/2013).
Di conseguenza, per quanto riguarda il caso in esame relativo alla VIA correlata a centrali – correttamente, il Decreto impugnato ha precisato che “le determinazioni assunte dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 maggio 2011 ed il conseguente D.P.C.M. emanato in data 15 giugno 2012 … prendono luogo del mancato concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; posto che il sub-procedimento VIA, in cui è stato acquisito il parere negativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si inserisce nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica disciplinato dalla L.55/2002, quale normativa speciale dettata in materia di centrali termoelettriche, che prevale sulle disposizioni procedimentali applicabili in via ordinaria (cfr..TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 32824 del 14.10.2010 che in relazione all’art. 26 del D.Lgs.42/2004, ha già statuito che “Del pari, non ha gran senso il richiamo all’art. 26 del D/g. 22 gennaio 2004 11. 42”, che “recede rispetto alla speciale procedura d’autorizzazione unica ex art. l,c. l del DL 7/2002, convertito in L. 55/2002” ).-
Ne consegue che, il D.P.C.M., “avvedendosi” del fatto della sussistenza di un •conflitto tra Ministeri, ha legittimamente provveduto a comporlo, applicando una ”precisa. disposizione di legge”, ossia l’art. 5, comma 2, lettera c-bis, della L. n. 400/1988 .
Né hanno rilevanza le osservazioni. relative alla c.d. “vicenda procedurale” del D.P.C.M., asseritamente “non vistato dalla Corte dei Conti e successivamente ritenuto ….atto presupposto o meglio come posizione da condividere espressa dallo stesso Ministero” (v. memoria l4.12.2013 di parte ricorrente p. 7), dato che come ribadito dalla stessa Presidenza del Conssiglio nella nota DAGL 00017 P 4.3.6.1/8 del 13.03.2013 (richiamata nel Decreto), il D.P.C.M. è stato adottato ai soli fini della composizione del conflitto emerso in sede di VIA, non essendo, quindi, per sua natura assoggettabile alla registrazione da parte della Corte dei Conti, configurandosi il D.P.C.M. quale necessario atto presupposto del successivo Decreto, ossia del provvedimento ministeriale con cui è stata conclusa la procedura di VIA della Centrale.
La infondatezza del primo motivo di gravame comporta del pari anche quella del secondo motivo di gravame con il quale è dedotta la violazione dell’art. l della legge 55/2002 per il mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione Calabria, che, a dire di parte ricorrente, costituirebbe ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento: e ciò alla stregua della giurisprudenza amministrativa e costituzionale formatasi in materia di Autorizzazione Unica in ordine natura “forte” dell’intesa regionale.
Ed invero osserva il Collegio che tale doglianza si basa sull’erroneo presupposto della necessaria partecipazione regionale nell’ambito del rilascio di autorizzazioni a costruire, mentre, al contrario la richiamata partecipazione non è affatto indispensabile nel procedimento di VIA, che, costituisce una fase endoprocedimentale del procedimento di autorizzazione unica, e nel quale l’apporto della Regione è circoscritto alla fase della Conferenza di Servizi, con la conseguenza che il provvedimento regionale di rifiuto dell’intesa non può essere preclusivo della formulazione del parere di VIA: e ciò in quanto il provvedimento conclusivo di VIA è stato legittimamente adottato secondo il meccanismo di superamento del dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientali in ipotesi di opere sottoposte a VIA.
Nel caso in esame il ruolo assegnato alla Regione nell’ambito della procedura di VIA statale non comporta la. formulazione dell’intesa “forte” (necessaria, invece, ai fini del rilascio. dell’autorizzazione unica), ma il suo apporto risulta circoscritto in sede di VIA alla fase istruttoria, non esistendo un potere di co-decisione tra Stato e Regione sulla VIA di competenza statale.
Infatti il procedimento autorizzatorio di cui alla Legge n.55/02 si articola in due sub-procedimenti diversi: l’uno (la Valutazione di Impatto Ambientale), condotto dal MATTM e considerato dalla L. n.55/02 “parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio” (art.1, comma 2); l’altro, finalizzato alla formulazione dell’intesa da parte della Regione interessata, che “va considerata come un ‘intesa “forte”, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento”, secondo l’interpretazione risultante dalla sentenza n. 6/2004 della Corte Costituzionale, come confermata dalla giurispmdenza ministrativa (ex plurimis, Cons. di Stato, sez. VI, n.3502 del 04.06.2004).
Alla Regione Calabriaè stata regolarmente garantita l’effettiva possibilità di partecipare al procedimento di VIA e correttamente l’Autorità centrale ha preso atto della volontà della Regione di non fornire alcun contributo istruttorio ed ha, quindi, concluso la procedura di VIA con un provvedimento espresso, in conformità a quanto disposto dall’art. 25, comma 3 bis, del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale “Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo [Regione e soggetti interessati competenti in materia ambientale) non si siano espresse nei termini iv i previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l’autorità competente procede comunque a norma dell’articolo 26”, ossia “conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale” (cfr. art. 25, comma 3 bis ed art. 26, comma l, D.Lgs. 152/2006).
Peraltro, in ordine a quanto asserito da parte ricorrente circa la “mancata considerazione sul merito in ordine alle osservazioni critiche espresse dalla regimze Calabria” in sede di Conferenza di Servizi, preliminare del procedimento autorizzativo ex L: 55/2002, giustamente parte controinteressata osserva come tali considerazioni – di per sé irri)evanti, in quanto formulate “fuori procedimento VIA)- siano state comunque oggetto di espressa valutazione da parte della Commissione Tecnica VIA-VAS (cfr. pp. 9-10 del parere della Commissione Tecnica VIA-VAS), che ha ravvisato: (a) l’indifferenza della qualificazione di un progetto come prioritario; (b) la mancata considerazione da parte della Regione delle risultanze dell’istruttoria; (c) il carattere non ostativo del parere regionale, in considerazione del fatto che il proponente si è avvalso della facoltà (art. 27, comma 32, L. 99/2009) di beneficiare della sopravvenuta disciplina dell’intesa regionale di cui all’art. 27, comma 24, lett c. Della L. 99/2009.
Riguardo alla considerazione di cui alla precedente lettera (c), l’innovativa disciplina procedimentale introdotta dalla L. 99/2009 ha previsto che “L ‘eventuale rifiuto regionale dell’intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruii oria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeri al e di intesa” (art. l, comma 2, L. 55/02, come modificato dall’mi. 27, L. 99/2009), con la conseguenza che , in conformità alla L. 99/2009, l’intesa o l’eventuale rifiuto di intesa per la realizzazione di centrali termoelettriche viene rilasciata dalla Regione solo dopo la Conferenza di Servizi conclusiva e sulla base di una proposta che lo stesso MiSE formula tenendo conto dell’istruttoria svolta.
Ne deriva che il diniego di intesa: della Regione Calabria, non rispondendo ai parametri .introdotti dalla L. 99/2009 (in quanto è stato formulato ben prima della conclusione dell’istruttoria, senza alcuna proposta ministeriale e senza indicazione delle ragioni specifiche del dissenso), deve ritenersi irrilevante sia ai fini della procedura di Autorizzazione Unica della Centrale, sia (a maggior ragione) ai fini dell’endoprocedimento di VIA. nel quale la Regione non ha alcun potere di co-decisione.
Infondato risulta, altresì, il terzo motivo di gravame con il quale parte ricorrente lamenta l’illegittimità del D.P.C.M. per violazione dell’art. 5, comma 11, del D.Lgs. 59/2005, laddove prevede che “l’autorità competente acquisisce le prescrizioni di competenza dei Sindaci ai sensi degli arti. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934″per la mancata acquisizione delle prescrizioni di competenza dei Sindaci, ai sensi degli arti. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934.
Osserva infatti il Collegio, che la formulazione delle prescrizioni di cui alle citate norme costituisce una facoltà del Sindaco, il cui mancato esercizio non comporta affatto l’invalidità dell’ AIA (cfr. T.A.R. Toscana, sent.n. 569/2011).
Prive di giuridica consistenza risultano le doglianze contenute nel quarto motivo di gravame, relative alla erronea qualificazione dell’area di Saline Joniche come “zona industriale dismessa”, con conseguente inapplicabilità dell’art. 27 della L. 99/2009 ai sensi della quale la società S.E.I. S.p.A. ha presentato la propria istanza d realizzazione dell’impianto.
Trattasi, infatti, del sito dell’ex Liquichimica, che secondo parte ricorrente, non essendo mai entrato in funzione, non potrebbe essere ritenuto dismesso.
Preliminarmente, è necessario chiarire che l’art. 27, comma 27, L. 99/2009 prevede che “agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione. se allocati in impianti industriali dismessi …. ” si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis del decretolegge 10 febbraio 2009. n. 5 convertito; con modijìcazioni, dalla legge 9aprile 2009, n. 33″.
Il richiamato art. 5 bis del D.L. 5/2009 prescrive, tra l’altro, che “Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l’alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali … “.
Il combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, nell’evidente proposito di realizzare una diversificazione delle fonti di energia primaria, è finalizzato a promuovere nel sistema energetico nazionale l’utilizzo del carbone quale combustibile a basso •costo per la produzione di energia elettrica.
La suddetta ratio legis è tra l’altro, confermata dalla stessa Corte Costituzionale, laddove ha• precisato !’ambito di applicazione oggett!vo dell’art. 27, comma 27, della .L. 99/2009, configurandolo quale “generale clausola derogatoria della legislazione regionale”, espressione di una precisa “scelta di promozione di una particolare fonte energetica” (CorteCostituzionale, n.278/2010).
Sulla base delle suesposte premesse giuridiche ritiene il Collegio cge la disciplina di cui all’art. 27, comma 27, della L. 99/2009 è riferibile anche alla fattispecie in esame, in quanto parte controinteressata ha tempestivamente provveduto a richiedere, ai sensi dell’art. 27,. comma 32, L. 99/2009, l’applicazione al procedimento autorizzativo della Centrale delle disposizioni di cui all’art. 27, L. 99/2009.
E come giustamente evidenziato dalla difesa erariale, tali censure si fondano su una errata rappresentazione del concetto di “dismissione”, che ha come presupposto la previa progettazione e realizzazione dell’impianto, ma non richiede che questo sia anche entrato in funzione, bensì solo che esso non sia più utilizzato per le attività per le quali è stato realizzato; il che non esclude la possibilità di utilizzazioni diverse da quelle originarie.
La conseguenza naturale della dismissione delle aree industriali, fenomeno emerso negli anni Settanta nei Paesi maggiormente industrializzati, è proprio la riutilizzazione a fini di riqualifIcazione di aree degradate e di recupero funzionale delle infrastrutture esistenti.
Pertanto, nella specie, è applicabile la deroga alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti, e quindi ai limiti di localizzazione in esse previsti, stabilita dall’art. 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modifIcazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, applicabile, ai sensi dell’art. 27 della L. 99/2009, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione se allocati in impianti industriali dismessi.
In stretto collegamento con l’indicata doglianza parte ricorrente nutre “il legittimo dubbio sulla accuratezza degli studi e delle indagini svolte nella fase di redazione e studio del progetto” in ragione della presunta sussistenza di un vincolo idrogeologico sull’area di Centrale.
In particolare, si lamenta che (i) il “riposizionamento” di parte della Centrale eseguito da SEI S.p.A. non potrebbe non avere incidenza sugli studi e sulle indagini già svolte; (ii) non risulterebbe che tale variante sia stata sottoposta alla procedura di informazione; (iii) in presenza di siffatto vincolo non sarebbe possibile procedere ad alcuna edificazione ..
Dette osservazioni sono prive dei presupposti di fatto e di diritto.
Ed invero controdeduceo giustamente parte controintererssata che , come attestato nel parere della Commissione Tecnica VIA-VAS (p. 8; 15):
– soltanto una “porzione limitata della Centrale (lato ovest dell’area di stoccaggio carbone) ricadeva in zona sottoposta a vincolo idrogeologico “prima della modifica progettuale risultante dalle integrazioni presentate dal proponente”; attualmente, “il vincolo idrogeologico è rispettato dal nuovo posizionamento delle sezioni dell’impianto della Centrale”, non sussistendo. pe1tanto. alcuna preclusione alla realizzazione dell’iniziativa energetica di SEI S.p.A.;
– SEI S.p.A. ha correttamente adempiuto gli obblighi informativi richiesti dal MA TTM, posto che la “pubblicazione della documentazione integrativa. con il conseguente deposito per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 31(07/2009 sul quotidiano “la Stampa” e “la Gazzetta del Surf’.
Parimenti infondate nei presupposti di fatto e diritto risultano le censure con • riferimento alla mancata valutazione di opzioni altemative alla realizzazione della Centrale: la Commissione VIA, infatti, non si è limitata a . “recepire tout-court la valutazione espressa dalla Società provata SEI S.p.A.” (p. 15 della memoria depositata il 4.12.2013), ma, come giustamente controdedotto dalla controinteressata, ha puntualmente esaminato e valutato possibili scenari alternativi da localizzare sul sito, sia con riferimento all’impiego di fonti primarie diverse, sia in relazione a ipotesi alternative di reimpiego del sito, tenuto anche conto dell’alternativa zero (cfr. parere n. 559/2010, pag. 10 ss.).
Con il quinto motivo di gravame parte ricorrente deduce la violazione dei principi di prevenzione e di precauzione nell’ambito del procedimento di VIA-AIA, e la carenza ed inadeguatezza dell’attività istruttoria svolta sul progetto sottoposto al vaglio della Commissione tecnica.
Anche tali censure sono, oltre che inammissibili ( in quanto attinenti essenzialmente a valutazioni tecnico-discrezionali complesse o all’applicazione di “concetti giuridici indeterminati” come quello di “migliore tecnologia disponibile” e investono proprio il nucleo delle scelte amministrative, come . tale insindacabil in sede giurisdizionale ) infondate nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, osserva e chiarisce correttamente la difesa erariale che:
a) sono state valutate tutte le osservazioni del pubblico, nonché quelle risultanti dal verbale della Conferenza dei servizi del 17.00.2008: nel parere n. 559 del 21.10.2010 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale – VIAIV AS -;
b) la Commissione tecnica ha valutato che il Proponente ha fornito le controdeduzioni a tutte le predette osservazioni, e che la maggior parte delle controdeduzioni risultano adeguate, mentre per quelle ritenute carenti sono state imposte precise prescrizioni;
c) il Proponente ha fornito le integrazioni richieste dalla stessa Commissione tecnica VIA- VAS, comprensive delle integrazioni richieste dalla Commissione istruttoria per l’AIA IPPC, e che è stata valutata la completezza delle singole integrazioni.
Ne consegue che non è ravvisabile alcun vizio nell’applicazione delle “migliori tecnologie disponibili” né sotto il profilo della prevenzione né in relazione alle linee-guida di cui al D.M. 1.10.2008.
Nell’ambito del procedimento di VIA, infatti, sono stati adeguatamente bilanciati tutti gli interessi coinvolti – ambiente, salute. attività produttive, tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e della sostenibilità delle nuove tecnologie.
Quanto alle linee guida riguardanti le migliori tecnologie disponibili, controdeduce in modo corretto parte controinteressata cge trattasi di canoni flessibili che, come tali, non vanno eseguiti tout court ma adeguati alle peculiarità dell’impianto e del sito in cui si colloca, nei limiti delle conoscenze tecniche e della relativa sostenibilità (TAR Lazio- Roma, sez. II, 14 ottobre 2010, n. 32824). In tale contesto, la Commissione tecnica ha correttamente esaminato le opzioni tecnologiche adottate dalla Società e considerato le alternative disponibili, comparando gli effetti combinati di ciascuna tecnologia sotto il profilo economico, logistico e ambientale e infine ha valutato che il sistema proposto dalla Società risulta essere quello che attualmente meglio soddisfa i diversi criteri (parere n.559/2010, pag. 28).
Né nella specie è rinvenibile un vizio di istruttoria, e di contraddittorietà, che si evincerebbe a dire di parte ricorrente dall’apposizione al provvedimento autorizzativo di numerose prescrizioni, indicazioni, suggerimenti.
Ed invero la presenza di molteplici prescrizioni all ‘interno del provvedimento di VIA ed AIA è indice e garanzia dell’avveriuta ponderazione da parte dell’Amministrazione di tutti gli aspetti di incidenza dell’opera sull’ambiente, anche nel senso che la positiva valutazione di impatto ambientale è subordinata al rispetto di condizioni vincolanti e all’esito favorevole dei successivi controlli sul relativo adempimento in fase di esecuzione del progetto (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 8 agosto 2006, n. 7098).
D’altra parte sotto il profilo istruttorio fondatamente parte controinteressata osserva che:
1) in relazione alla sismicità, tale aspetto è stato accuratamente valutato dalla Commissione tecnica, che ha esaminato la classificazione sismica della zona interessata e la composizione dei vari fattori di rischio, peraltro stimati in eccesso dal Proponente in via prudenziale, e ha correttamente valutato che il rischio si riduce nel momento in cui la progettazione dei manufatti della Centrale sia effettuata nel rispetto della normativa antisismica (parere n.559/2010, pag. 26 e 77);
2) in ordine alle valutazioni relative ai SIC, ciascuno di essi è stato specificamente esaminato, tenuto conto delle distanze dall’area di insediamento dell’impianto (parere n. 559/2010, pag. 22 ss) e in esito a tale verifica, correttamente svolta, la Commissione. ha valutato che l’opera in oggetto non interessa direttamente nessuno di essi, conducendo in ogni caso per tutti una valutazione di incidenza, con particolare attenzione a quello meno distante: e la prescrizione di misure di mitigazione non è sintomo di illegittimità, anzi è espressione del potere conformativo dell’amministrazione per la migliore tutela ambientale. (Con riferimento alla campagna archeologica, è stata riscontrata l’assenza di emergenze archeologiche).
3) in merito alle emissioni inquinanti ed ai rischi di deposito e accumulo dei metalli pesanti la Commissione VIA ed AIA li ha valutati e accettati perché mantenuti al di sotto dei limiti di legge ed ha inoltre adeguatamente tenuto conto del rischio di frane e valutato la relativa pericolosità, ha verificato che l’area di insediamento della Centrale non risulta esposta a detto rischio, se non in misura moderata (parere n. 559/201 O, pag. 20 ss., 78 ss.) e correttamente ha prescritto misure precauzionali di annullamento di potenziali interferenze, in funzione di maggior tutela. Né sussiste alcun dubbio in merito alla localizzazione dell’impianto in un sito di natura industriale, come rilevato nel parere tecnico (pag. 28 ss.).
Con il sesto motivo di gravame si deduce che. il provvedimento impugnato violi il principio di sviluppo sostenibile e• sia espressione di un’erronea valutazione del rapporto tra l’utilità socio-economica dell’iniziativa imprenditoriale e relativi sacrifici ambientali (ricorso pag. 33 e 37).
Le doglianze entrano nel merito della comparazione di interessi pubblici effettuata dalla Commissione VIA ed AIA, caratterizzata da peculiare complessità per la necessità di mediazione fra interessi articolati e• variegati che coinvolge interessi costituzionalmente protetti ( dall’ambiente e dallo sviluppo sostenibile e come tali insindacabili da parte del giudice amministrativo se non per evidenti vizi di illogicità ed arbitrarietà manifesta.
D’altra parte in punto di fatto parte controinteressata pone in evidenza come:
a) la Commissione VIA ed AIA abbia analizzato l’incidenza del progetto della Centrale e dell’Elettrodotto sulle aree protette, sulla Rete Natura 2000, sulle zone umide di importanza internazionale (Ramsar), sulle aree di interesse avifaunistico, alla luce della normativa nazionale e regionale . In particolare, ha rilevato che l’ASI di Saline Joniche e •il sito di insediamento della centrale non sono interessate da aree protette, neppure nella zona circostante (5 km di raggio) (parere n. 559/2010, pag. 21 ss);
b) siano stati puntuahnente esaminati i SIC e ZPS presenti nella provincia di Reggio Calabria sia con riferimento alla Centrale che all’Elettrodotto e si è riscontrato che l’opera in oggetto non interessa direttamente nessuno dei SIC (parere n. 559/2010, pag. 22-23) ( Né sussistono interazioni del!’ area ASI e del sito di insediamento della Centrale e delle opere connesse, nonché dell’area ristretta e vasta di indagine (rispettivamente 5 e 10 km di raggio), con zone umide di importanza internazionale);.
c) la Commissione VIA ed AIA abbia valutato che nel complesso gli impatti sulla .componente fauna e in particolare avifauna (cui si deve l’istituzione .della ZPS) sia da ritenersi di entità limitata, e in ogni caso tale da non influenare la struttura dei popolamenti ornitici presenti e/o di passaggio nella ZPS denominata “. Costa ‘Viola”, tenuto anche conto della vastità del ZPS • in relazione al tracciato degli elettrodotti;
d) la Commissione VIA ed AIA abbia poi considerato che, data l’esigua entità dell’intervento all’interno della ZPS e l’opportuna disponibilità di habitat adeguati alle necessità delle diverse specie, l’influenza dell’opera in progetto non è tale da alterare lo stato di . conservazione degli habitat e che gli impatti sulla componente fauna e avifauna sono di entità limitata (parere n. 559/2010, pag. 87).
Del tutto destituita di fondamento risulta il settimo motivo di gravame relativo alla carente e insufficiente istruttoria in ordine ai potenziali effetti dannosi sulla salute. con violazione del principio di precauzione.
Ed invero giustamente riferisce e chiarisce la difesa erariale come la Commissione Tecnica per la Verifica di Impatto Ambientale, nel suo parere:
1) abbia analizzato e valutato analiticamente tutti gli aspetti del progetto presentato dal proponente afferenti alla conformità alle vane normative regionali, nonché alla pianificazione territoriale e paesistica della Regione Calabria, alla pianificazione urbanistica comunale, alla normativa e pianificazione europea e nazionale, considerando il progetto coerente con tali aspetti (la non coerenza con il PEAR Calabria è superata, alla luce dell’art. 27, comma 27, della legge n. 99/2009, dall’applicazione della deroga prevista dall’art. 5-bis del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in quanto il Proponente ha dichiarato tempestivamente di volersene avvalere);
2) abbia valutato che il progetto appare coerente con la normativa nazionale relativa alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche; che, con riferimento al rischio di frane, l’area di insediamento della Centrale non risulta esposta a rischio;
3) in relazione ai SIC della Rete Natura 2000 ricadenti nell’area interessata sia dalla realizzazione della Centrale che dell’elettrodotto, abbia valutato che l’opera non interessa direttamente nessuno di questi SIC, ma comunque è stata predisposta per tutti la Valutazione di Incidenza, con esito positivo, nel senso che sono state escluse incidenze derivanti dalla realizzazione del progetto per alcuni dei SIC interessati dalla Centrale, mentre per gli altri sono state previste misure di mitigazione e compensazione, essendo stato escluso che la realizzazione del progetto costituisca un elemento di rischio per l’integrità di tali SIC, in quanto in ogni caso il progetto risulta compatibile con i rispettivi obiettivi di conservazione; così come sono stati esclusi effetti negativi derivanti dalla realizzazione dell’elettrodotto tali da alterare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie per cui sono stati istituiti i SIC e la ZPS interessati.
4)in relazione al quadro di riferimento ambientale, abbia concluso per l’assenza di situazioni di superamento dei limiti di qualità dell’aria per tutti gli inquinanti esaminati. Purtuttavia ha ritenuto che, nonostante i contributi delle emissioni della Centrale alle concentrazioni di inquinanti, pur rimanendo all’interno dei limiti di legge, non sono del tutto trascurabili e pertanto la realizzazione della Centrale dovrà essere accompagnata ad un accurato sistema di monitoraggio della qualità dell’aria che consenta di adottare le eventuali misure di mitigazione che si dovessero rendere necessarie; e che tanto vale anche per l’impatto acustico;
5) in relazione al paesaggio, abbia valutato che l’area di insediamento della Centrale non interessa direttamente elementi strutturali del paesaggio di valore storico, ambientale o paesistico, e non determina quindi alcuna trasformazione degli stessi, nè determina alcuna modificazione o trasformazione dei beni culturali presenti nella zona attorno alla Centrale, in quanto la Centrale si mantiene all’interno del perimetro delle aree già trasformate e destinate ad un uso di tipo industriale o portuale.
6) con riferimento alla componente della salute pubblica, affermi espressamente che l’esame dei risultati ottenuti nei rilievi dello stato attuale di qualità dell’aria nell’area interessata e nelle simulazioni in fase di esercizio della Centrale, in relazione ad un potenziale rischio per la popolazione legato principalmente alle emissioni di gas e polveri in atmosfera e ai conseguenti livelli di concentrazione in aria, condotto non solo in relazione ai limiti di legge ma anche alla tipologia e alle raccomandazioni di enti e organizzazioni sanitarie, conduce a conclusioni tranquillizzanti.
7) relativamente all’ecosistema, abbia valutato che nel complesso gli impatti sulla componente fauna ed in particolare sull’avifauna dovuti alla presenza sul territorio dei sistemi di conduttori e dei sostegni sono da ritenersi di entità limitata, ed in ogni caso, tali da non influenzare la struttura dei popolamenti ornitici nella fascia di riferimento; che, considerando che la superficie coinvolta è limitata, la funzionalità ecosistemica globale non subirà alterazioni e ne deriva una stima del livello di impatto basso o trascurabile, anche in considerazione del fatto che l’opera in progetto è da considerarsi essenzialmente aerea, riducendo a sporadiche le situazioni in cui è interessato realmente l’ecosistema ed in particolare l’habitat;
8) in relazione all’opzione zero, abbia valutato che al fine del superamento “dell’alternativa zero”, in assenza di un piano energetico nazionale aggiornato, risulta significativo l’indirizzo espresso dal comma 27, art. 27 delta Legge n. 99/2009 che prevede la possibilità di deroga a disposizioni di legge nazionali e regionali che limitano localizzazione di centrali termoelettriche alimentate a carbon fossile di nuova generazione se allocate in impianti industriali dismessi purchè rispettino determinate specifiche prestazionali. Tale norma fornisce, unitamente ad alcune condizioni soddisfatte dal progetto in esame, una connotazione di carattere strategico alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a carbon fossile rispetto ad altre fonti di energia primaria e nel caso in esame l’impianto risponde ai summenzionati requisiti, collocandosi tra l’altro in un’area industriale oramai dismessa, e perchè possa considerarsi compiutamente soddisfatta l’opzione valutativa in merito all’alternativa zero,
Da ciò consegue che, in relazione a tutte le componenti esposte potenzialmente a rischio dalla realizzazione del progetto, sono state svolte tutte le verifiche tecniche necessarie per poi giungere alle relative valutazioni, punto per punto, che hanno condotto al provvedimento finale di compatibilità ambientale con prescrizioni, che è pure comprensIvo dell’obbligo di monitoraggio e di misure di compensazione.
Da ciò consegue come la verifica svolta dalla Commissione Tecnica VIA-VAS sia stato meticolosa ed approfondita, oltre che adeguatamente motivata, come risulta dalla particolareggiata relazione contenuta nel più volte citato parere.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione terza, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)