Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 1338 | Data di udienza: 5 Dicembre 2016

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) – Uso della modalità telematica – Impossibilità di esercitare un diritto – Predisposizione di misure di “salvataggio”.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 26 Gennaio 2017
Numero: 1338
Data di udienza: 5 Dicembre 2016
Presidente: Savoia
Estensore: Pisano


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) – Uso della modalità telematica – Impossibilità di esercitare un diritto – Predisposizione di misure di “salvataggio”.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ bis – 26 gennaio 2017, n. 1338


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) – Uso della modalità telematica – Impossibilità di esercitare un diritto – Predisposizione di misure di “salvataggio”.

Il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (c.d. C.A.D) prevede il diritto del cittadino all’uso della telematica nei rapporti con l’amministrazione, prescrivendo però (art.12) che la digitalizzazione non debba costituire strumento di discriminazione, sicchè implicitamente si desume che l’amministrazione che si avvale dello strumento telematico sia comunque tenuta ad apprestare “strumenti di salvataggio” quando l’uso della modalità telematica non renda possibile l’esercizio del diritto dell’utente (nella specie, il ricorrente era stato escluso dalla partecipazione alle prove di ammissione al corso di laurea in medicina per mancato versamento nei termini della tassa di partecipazione alla prova).

Pres. Savoia, Est. Pisano – F.D.G. (avv.ti Delia, Bonetti e Cantelli) c. Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ bis - 26 gennaio 2017, n. 1338

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ bis – 26 gennaio 2017, n. 1338

Pubblicato il 26/01/2017

N. 01338/2017 REG.PROV.COLL.
N. 15175/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15175 del 2015, proposto da:
Francesco Damiano Graziano, rappresentato e difeso dagli avvocati Santi Delia C.F. DLESNT79H09F158V, Michele Bonetti C.F. BNTMHL76T24H501F, Umberto Cantelli C.F. CNTMRT51B23H501K, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bonetti&Delia in Roma, via S. Tommaso D’Aquino, 47;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Federico II di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;

nei confronti di

Maria Elena Montini non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento a mezzo del quale il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alle prove di ammissione al corso di laurea in medicina inglese per l’a.a. 2015/2016 per mancato versamento nei termini della tassa di partecipazione alla prova

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Federico II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ex art.74 c.p.a, sussistendone i presupposti di legge;

Ritenuto che il ricorso deve essere accolto;

Considerato, in particolare, che il tardivo versamento della tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione, ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio e costituisce, pertanto, una irregolarità sanabile, di tal che, è da ritenere che, ricorrendone i presupposti, l’amministrazione debba consentirne la regolarizzazione” (T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 28 giugno 2006, n. 5308; in termini T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 4 luglio 2007, n. 1592);

che, anche a voler ritenere imprescindibile il previo requisito del pagamento della tassa di iscrizione, la clausola in questione deve essere ritenuta illegittima, nella parte in cui non prevede un sistema di pagamento alternativo al pagamento con modalità telematiche, nel caso in cui il Sistema Informativo non lo renda possibile;

che, infatti, l’adempimento degli incombenti di cui alle prescrizioni del bando sopra descritte è atto garantire o il corretto funzionamento della procedura telematica prescelta, nella piena soddisfazione dei concorrenti interessi pubblico e privato (con la modalità telematica, infatti, si assicura la celerità della procedura e la possibilità anche per gli utenti di accedervi on line), ma tale finalità non può certo ritenersi prevalente rispetto all’interesse ad intraprendere l’ambito corso di studi, avendo lo studente superato il test di preselezione;

che, se da un lato il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (c.d. C.A.D) prevede il diritto del cittadino all’uso della telematica nei rapporti con l’amministrazione, dall’altro prescrive (art.12) che la digitalizzazione non costituisca strumento di discriminazione, sicchè implicitamente si desume che l’amministrazione che si avvale dello strumento telematico sia comunque tenuta ad apprestare “strumenti di salvataggio” quando l’uso della modalità telematica non renda possibile l’esercizio del diritto dell’utente 8specie quando, come nel caso di specie, si tratti di un diritto costituzionalmente tutelato);

che nel caso di specie, il ricorrente, sin dalla data del 27 luglio 2015, aveva chiesto all’Ateneo di regolarizzare la sua posizione pagando detta tassa, evidenziando che ciò non era possibile attraverso il sistema informatico, che non riusciva a completare la procedura di iscrizione per il superamento del termine del 23 luglio;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del bando di concorso, art. 6, ultimo periodo, nella parte in cui prevede che “la mancanza dell’iscrizione e/o del pagamento effettuati, solo ed esclusivamente, secondo le modalità indicate nel portale Universitalv (www.universitalvdt) comporterà la non ammissione alla prova di selezione e, comunque, l’esclusione dalla procedura stessa” (D.R. 2596 del 17 luglio 2015), e la consequenziale graduatoria del Corso di Laurea in Medicina Inglese nella parte in cui non comprende parte ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’art. 6, ultimo periodo, nella parte in cui prevede che “la mancanza dell’iscrizione e/o del pagamento effettuati, solo ed esclusivamente, secondo le modalità indicate nel portale Universitalv (www.universitalvdt) comporterà la non ammissione alla prova di selezione e, comunque, l’esclusione dalla procedura stessa” (D.R. 2596 del 17 luglio 2015), e la consequenziale graduatoria del Corso di Laurea in Medicina Inglese nella parte in cui non comprende parte ricorrente.

Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/oo).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Ines Simona Immacolata Pisano
        
IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia
 

        
IL SEGRETARIO
 

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