Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo Numero: 5846 | Data di udienza: 6 Giugno 2012

* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Convenzione stipulata tra P.A. e aggiudicatario – Pretesa patrimoniale – Diritto soggettivo – Giurisdizione del G.O.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 26 Giugno 2012
Numero: 5846
Data di udienza: 6 Giugno 2012
Presidente: Tosti
Estensore: Mezzacapo


Premassima

* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Convenzione stipulata tra P.A. e aggiudicatario – Pretesa patrimoniale – Diritto soggettivo – Giurisdizione del G.O.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. II, 26 giugno 2012 n. 5846

 

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Convenzione stipulata tra P.A. e aggiudicatario – Pretesa patrimoniale – Diritto soggettivo – Giurisdizione del G.O.

 

La pretesa patrimoniale che origina da una convenzione stipulata fra l’aggiudicatario e l’Amministrazione costituisce una posizione giuridica soggettiva che ha consistenza di diritto soggettivo, in quanto sorta all’interno di una relazione giuridica di carattere paritario, priva – sul versante della pubblica amministrazione – dei tratti dell’autoritatività; pertanto, le relative controversie spettano alla giurisdizione del G.O., anche nella materia dei servizi pubblici.(Cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 marzo 2011, n. 627).

 
Pres. Tosti, Est. Mezzacapo – ASoc. Cooperativa Sociale Presenza Sociale a r.l. (avv. De Vincenti) c. Comune di Roma (avv. Murra)

Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. II, 26 giugno 2012 n. 5846

SENTENZA

 

 TAR LAZIO, Roma, Sez. II, 26 giugno 2012 n. 5846

 

 N. 05846/2012 REG.PROV.COLL.

N. 14818/1999 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 14818 del 1999, proposto da: 
Soc. Cooperativa Sociale Presenza Sociale a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo De Vincenti, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo De Vincenti in Roma, via Crescenzio, 76; 
 
contro
 
Comune di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Murra, domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; 
per
 
PAGAMENTO SOMME PER PRESTAZIONI EROGATE (L. 59.623.200) – RICORSO EX ART. 33 D.LGS. N. 80/98
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
Espone la ricorrente di aver stipulato, in qualità di aggiudicataria dei servizi di assistenza nella circoscrizione XVI del Comune di Roma, apposita convenzione in forza della quale fornisce interventi a caratterere socio-assistenziale. L’art. 11 della detta convenzione prevede in favore dell’affidataria del servizio un compenso di lire 24.500, oltre IVA, per ogni ora di programmazione, coordinamento e verifica per ogni utente. Tuttavia, espone la ricorrente, il Comune di Roma non ha provveduto al pagamento delle prestazioni contenute nella fatture specificamente richiamate in ricorso.
 
Di qui la proposizione del presente ricorso con il quale è chiesta la condanna del Comune di Roma al pagamento in favore della ricorrente della somma di lire 87.447.360, oltre interessi di legge.
 
Si è costituta in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2012 il ricorso viene ritenuto per la decisione, avendo ex art. 73 c.p.a. il Collegio reso edotte le parti – come da verbale di udienza – della prospettabilità di questione di giurisdizione.
 
Rileva, infatti, il Collegio la inammissibilità del proposto ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
 
La questione all’esame del Collegio è relativa a pretesa patrimoniale che origina dalla convenzione dalla ricorrente stipulata con la resistente amministrazione. Si è dunque in presenza di una posizione giuridica soggettiva che ha consistenza di diritto soggettivo, sorta all’interno di una relazione giuridica di carattere paritario, priva – sul versante della pubblica amministrazione – dei tratti dell’autoritatività. Com’è noto, le pretese di carattere puramente patrimoniale derivanti dalla conclusione e dall’esecuzione di un contratto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nella materia dei servizi pubblici (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 marzo 2011 , n. 627).
Deve anche rilevarsi, nella segnalata direzione della insussistenza in materia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in parte qua, dell’art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205 (C. cost. 6 luglio 2004, n. 204).
 
Ciò comporta il venir meno della specifica giurisdizione esclusiva su tutti i rapporti non esauriti, come quello in esame, ed anche il conseguente venir meno del potere del giudice amministrativo (cfr., tra le altre, le decisioni della Sezione n. 3805 del 2005; 28 aprile 2005, n. 1971; 4 novembre 2004, n. 7141; cfr. anche Cassazione, SS.UU., 6 luglio 2005, n. 14198).
 
Va rilevato, infine, che la riferita sopravvenienza normativa, dovuta all’intervento del Giudice delle leggi comporta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sullo specifico oggetto dedotto in contenzioso (anche se originariamente sussumibile nella previsione di cui all’art. 33 d.lgs. n. 80/1998), giacché l’arresto costituzionale dichiarativo della parziale illegittimità della disposizione succitata trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce e che, quindi, prevale sul contrario principio della perpetuatio jurisdictionis sancito dall’art. 5 c.p.c. (con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidatesi per esaurimento dei relativi rapporti).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Il giudizio dovrà essere riassunto dinanzi al suddetto giudice nel termine previsto dall’art. 11 del. D.LGS. n. 104/2010.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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