Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 9932 | Data di udienza: 25 Maggio 2016

* VIA, VAS E AIA – Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – Concorrente interesse regionale – Integrazione con un componente designato dalle regioni interessate – Art. 9 d.P.R. n. 90/2007 – Mera facoltà – Rapporti tra VAS e VIA – Indagine sismica 3D con tecnica air-gun –  Permesso di ricerca per idrocarburi – Assenza di un piano energetico ambientale nazionale – Omessa sottoposizione a VAS e sottoposizione a VIA – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 26 Settembre 2016
Numero: 9932
Data di udienza: 25 Maggio 2016
Presidente: Stanizzi
Estensore: Russo


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – Concorrente interesse regionale – Integrazione con un componente designato dalle regioni interessate – Art. 9 d.P.R. n. 90/2007 – Mera facoltà – Rapporti tra VAS e VIA – Indagine sismica 3D con tecnica air-gun –  Permesso di ricerca per idrocarburi – Assenza di un piano energetico ambientale nazionale – Omessa sottoposizione a VAS e sottoposizione a VIA – Legittimità.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 26 settembre 2016, n. 9932


VIA, VAS E AIA – Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – Concorrente interesse regionale – Integrazione con un componente designato dalle regioni interessate – Art. 9 d.P.R. n. 90/2007 – Mera facoltà.

In tema di valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la nomina del rappresentante regionale ad integrazione della composizione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale  (art. 9 DPR n. 90/2007) è una mera facoltà, esercitabile o meno da parte dell’Ente,  e non si ripercuote sulla corretta composizione del collegio e sullo svolgimento della sua attività.  Al riguardo, infatti, il citato art. 9 del DPR 90/2007 – che fissa per le regioni il termine di 15 giorni dalla data del decreto di costituzione della Commissione per la designazione del proprio componente – non prevede l’esercizio di alcun potere sostitutivo in capo al Governo (cfr., art. 8 L. 131/2003).
 

VIA, VAS E AIA – Rapporti tra VAS e VIA – Indagine sismica 3D con tecnica air-gun –  Permesso di ricerca per idrocarburi – Assenza di un piano energetico ambientale nazionale – Mancata sottoposizione a VAS e sottoposizione a VIA – Legittimità.

 La VAS, introdotta dalla direttiva 42/2001/CE, è un processo giuridico-amministrativo attraverso cui vengono analizzati gli impatti significativi sull’ambiente globalmente inteso, che possono scaturire dall’attuazione di determinati piani e programmi. Nonostante presenti numerosi punti di contatto con la VIA, in merito a finalità, natura giuridica e specifici profili procedurali (come la partecipazione del pubblico e il regime di pubblicità), la VAS se ne discosta quanto ad ambito applicativo; quest’ultima, infatti, mira alla valutazione preventiva degli effetti sull’ambiente non tanto di attività progettuali, quanto di azioni pianificatorie e programmatiche, anticipando lo strumento della tutela ad una fase antecedente alla redazione e stesura del singolo progetto da realizzare. Con riferimento al progetto consistente nella effettuazione di una indagine sismica 3D con tecnica air-gun nell’ambito del permesso di ricerca per idrocarburi la VAS dovrebbe essere inquadrata nella più ampia tematica di un Piano energetico ambientale a livello nazionale, propedeutico ad altre decisioni operative; in assenza della predetta pianificazione nazionale che comporti l’espletamento della VAS, sono invece corretti l’esame eseguito singolarmente e la sottoposizione a VIA, in ottemperanza alla normativa in materia.  (cfr. Tar Lazio, Roma, II bis, n. 9265/2016, nel quale si evidenzia come lo Stato italiano abbia assunto in materia un orientamento particolarmente “precauzionale”, prescrivendo la sottoposizione alla procedura di VIA anche per le attività di mera prospezione  – attività qualificata dal legislatore statale come di interesse strategico, urgente ed indifferibile – , ontologicamente connotate da una durata intrinsecamente temporanea e dall’assenza di interventi sull’area a carattere permanente)

Pres. Stanizzi, est. Russo – Comune di Amendolara e altri (avv. Colasante) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 26 settembre 2016, n. 9932

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 26 settembre 2016, n. 9932

Pubblicato il 26/09/2016

N. 09932/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10357/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10357 del 2015, proposto da:
Comune di Amendolara, Comune di Policoro, Comune di Rocca Imperiale, Comune di Roseto Capo Spulico, Comune di Trebisacce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Colasante C.F. CLSPLA84R16G878P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Oderisi Da Gubbio N.78;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen. Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale via e Vas, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen. Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Puglia non costituite in giudizio;

nei confronti di

Soc Enel Longanesi Developments Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Caturani C.F. CTRCSR62E16B354X, Giuseppe De Vergottini C.F. DVRGPP36R18G702Z, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, Via Antonio Bertoloni, 44;

per l’annullamento dei seguenti atti :

a). il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (MIBAC) del 12.6.2015, n. 122, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto consistente nella effettuazione di una indagine sismica 3D nell’ambito del permesso di ricerca per idrocarburi denominato convenzionalmente “d79FR.NP” nel Mar Ionio settentrionale, presentato dalla Società Enel Longanesi Developments srl, con sede in Roma, Via Dalmazia 15, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate;

b). il parere della regione Puglia di cui alla delibera di GR 532 del 26.3.2014;

c). il parere della regione Calabria n. 0328556 del 22.10.2013;

d). i pareri della Commissione tecnica di valutazione dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 1410 del 20.12.2013; n. 1567 del 18.7.2014; n. 1669 del 28.11.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Soc Enel Longanesi Developments Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti :

a). il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (MIBAC) del 12.6.2015, n. 122, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto consistente nella effettuazione di una indagine sismica 3D nell’ambito del permesso di ricerca per idrocarburi denominato convenzionalmente “d79FR.NP” nel Mar Ionio settentrionale, presentato dalla Società Enel Longanesi Developments srl, con sede in Roma, Via Dalmazia 15, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate;

b). il parere della regione Puglia di cui alla delibera di GR 532 del 26.3.2014;

c). il parere della regione Calabria n. 0328556 del 22.10.2013;

d). i pareri della Commissione tecnica di valutazione dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 1410 del 20.12.2013; n. 1567 del 18.7.2014; n. 1669 del 28.11.2014.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Sull’omessa richiesta di parere alla Regione Basilicata e sulla illegittima acquisizione dei pareri della Regione Puglia e della Regione Calabria;

2). Sulla mancata integrazione della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS con il rappresentante della Regione Basilicata;

3). Sui vizi della pubblicazione sui quotidiani dell’annuncio relativo al deposito della documentazione per la pubblica consultazione;

4). Sul mancato esperimento della procedura di VAS ovvero, in subordine, sulla elusione della ratio del procedimento VIA in ragione della mancata considerazione degli effetti di altri progetti.

Prima di affrontare l’esame delle censure dedotte e sopra riportate, il Collegio reputa opportuno precisare, in punto di fatto, seppur sinteticamente, il contenuto del progetto di cui al provvedimento impugnato, e le relative caratteristiche, rilevanti sotto il profilo giuridico.

In punto di fatto, il progetto di cui all’istanza riguarda l’acquisto e la successiva interpretazione di dati esistenti e l’eventuale completamento della copertura geofisica esistente con un rilievo in 3D di 350 km2 con tecnica air-gun, per una durata totale di sei settimane. La distanza dalla costa è nel suo punto più prossimo di 17 miglia nautiche dal Comune di Gallipoli.

L’area interessata si colloca al di fuori della fascia di tutela di cui all’art. 6 comma 7 del D.lgs. 152/2006.

Inoltre, l’area interessata ha una distanza minima dalle coste della Regione Puglia oltre le 12 miglia marine e ricade totalmente all’esterno delle aree di divieto di cui all’art. 2 comma 3 lett. h) del D.lgs. 128/2010.

Il progetto in questione non riguarda né la ricerca di idrocarburi né, tanto meno, l’estrazione e coltivazione degli stessi. Il Collegio ritiene di precisare tale dato alla luce della facile tendenza a confondere l’attività di prospezione con quella di ricerca, che sono, in realtà, nettamente distinte sia su un piano fattuale sia sotto un profilo giuridico.

Con la prima infatti si intende la “attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino” (cfr. art. 2 lett. g del DM 4 marzo 2011 e art. 2 lett. b del DM 25 marzo 2015), mentre con la seconda si fa riferimento a “l’insieme delle operazioni volte all’accertamento dell’esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99″ (cfr. art. 2 lett. h DM 4 marzo 2011 e art. 2 lett. c del DM 25 marzo 2015).

Le attività di prospezione sono soggette ad autorizzazione mediante il titolo non esclusivo, della durata di un anno, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 9/1991. Il permesso di ricerca, rilasciato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 9/1991, è un titolo esclusivo della durata di sei anni rinnovabile.

Sempre in punto di fatto nella vicenda sono intervenuti i seguenti atti :

a). in data 15.3.2013 la società proponente ha presentato al Ministero Ambiente l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

b). ai sensi dell’art. 24 DLGS 152/2006 la stessa proponente ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito della documentazione di VIA, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati sui quotidiani (La Repubblica e La Gazzetta del Mezzogiorno in data 8.7.2013);

c). in data 20.12.2013 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS ha rilasciato il parere positivo con prescrizioni n. 1410;

d). venivano successivamente acquisiti i pareri delle Regioni Calabria (n. 0328556 del 22.10.2013) e Puglia (delibera n. 532 del 26.3.2014);

e). con successivo parere n. 1567 del 18.7.2014 la Commissione tecnica di verifica ha confermato il precedente parere n. 1410/2013, replicando alle osservazioni della Regione Puglia;

f). in ultimo il Ministero Ambiente – con provvedimento DEC/2015/122 del 12.6.2015 – ha decretato la compatibilità ambientale del progetto.

Tanto precisato, il ricorso proposto non è meritevole di accoglimento.

Con il primo motivo di ricorso gli interessati sostengono che il decreto impugnato esprime un giudizio positivo di compatibilità ambientale per la prospezione di idrocarburi in mare mediante la tecnica dell’air gun, che è latrice di evidenti rischi ambientali.

La censura non è condivisibile.

In primo luogo si richiamano le seguenti considerazioni già espresse dalla Sezione su questione analoga (cfr., sentenza Tar Lazio, Roma, II bis, n. 9073/2016) :

a). quanto alla violazione del principio di precauzione in relazione alla tecnica air gun prevista dal progetto, il Collegio innanzi tutto rileva che le censure così come dedotte si presentano generiche e non forniscono, al di là di una chiara contrarietà aprioristica all’utilizzo di detta tecnologia, elementi utili a sostenere le argomentazioni esposte;

b). al riguardo va di contro rilevato, considerato che si è al cospetto dell’esercizio di discrezionalità tecnica, che l’analisi del decreto e degli atti ad esso presupposti conduce a riscontrare un’accurata valutazione da parte della CTVA dei potenziali rischi riconnessi all’intervento, consistente, peraltro, in una mera attività di ricerca geofisica (con esclusione, quindi, di qualsiasi attività di “perforazione del fondale marino” o di realizzazione di opere permanenti), e tale rilievo trova, del resto, conferma anche nell’imposizione – nel corpo dello stesso decreto – di copiose misure precipuamente volte non solo a minimizzare l’impatto ambientale ma anche a stabilire un continuo monitoraggio (ante operam, in corso d’opera e post operam) e un costante controllo delle eventuali ricadute dell’utilizzo della tecnica air gun sulla fauna marina e, più in generale, sull’habitat “specifico dell’areale di crociera proposto”, da effettuare, tra l’altro, in collaborazione con il Ministero vigilante e l’ISPRA;

c). a fronte delle motivate valutazioni di cui ai pareri e alle numerose prescrizioni di dettaglio imposte dai pareri stessi e dal provvedimento del Ministero la Regione non ha addotto elementi concreti per sostanziare l’asserita violazione del principio di precauzione, assumendo di fatto una posizione che, lungi dall’individuare soluzioni alternative (a dimostrazione di una carente istruttoria), condurrebbe nella sostanza al divieto tout court delle attività di cui al progetto in questione.

Con altro profilo si deduce che non è stato acquisito né richiesto il parere della Regione Basilicata ed è mancata l’integrazione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS con il rappresentante della Regione Basilicata.

La censura non merita condivisione.

È stato chiarito, in punto di fatto, dal Ministero resistente e da Enel Longanesi Developments srl, che sono state adottate tutte le necessarie iniziative volte alla partecipazione delle Regioni e dei Comuni interessati nel rispetto delle disposizioni di cui al DLGS n. 152/2006 e al successivo DPR n. 90/2007.

Il segmento procedimentale sottoposto al vaglio dell’adito Collegio riguarda unicamente la fase “endoprocedimentale” di un più ampio procedimento complesso, quale quello afferente il rilascio del “permesso di ricerca per idrocarburi” di cui agli artt. 10 e 23 del d.lgs. n. 152/2006; la suddetta “fase endoprocedimentale”– come affermato anche dalla Consiglio di Stato (cfr. sentenza 1779/2016) – rientra nella competenza statale nel cui ambito il parere regionale è reso ai soli fini istruttori e non è ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte delle competenti amministrazioni statali (id est. M.A.T.T.M. di concerto con il M.I.B.A.C.T) dovendosi escludere la sussistenza di un potere di codecisione della Regione.

L’art. 9 del D.P.R. n. 90/2007 prevede che : <Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale che accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da sessanta commissari, oltre il presidente e il segretario, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese Università, Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione è integrata da un componente designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti. A tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della Commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale>.

Il Ministero dell’Ambiente, nella memoria datata 21.4.2016, ha chiarito che <con nota n. DVA/2013/8644 dell’11.4.2013 ha chiesto al proponente, ai sensi dell’art. 23, comma 3, DLGS 152/2006 di trasmettere la documentazione di progetto alle Regioni Puglia, Calabria e Basilicata; il proponente ha trasmesso la documentazione di progetto alle Amministrazioni individuate e ha notiziato il Ministero dell’Ambiente (nota n. 145/2013); successivamente, il Ministero Ambiente, con nota DVA/2013/18008 del 31.7.2013, indirizzata alle Regioni, Province e Comuni che si affacciano sull’area costiera interessata dal progetto, ha comunicato l’esito positivo della procedibilità dell’istanza chiedendo alle stesse di verificare se il proponente avesse depositato la documentazione nelle modalità di cui all’art. 23, comma 3, DLGS 152/2006.

Nella stessa comunicazione è stato rappresentato che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS sarebbe stata integrata in sede di istruttoria con il Commissario regionale della Regione Puglia e con quello della Regione Calabria; mentre per la Regione Basilicata – constatata l’assenza della nomina del commissario regionale – il Ministero chiedeva espressamente, a mezzo posta elettronica certificata, all’Ente Regione di comunicare entro 15 giorni l’eventuale interesse della Regione per il riconoscimento dell’intesa di cui all’art. 9, comma 1, DPR 90/2007>.

Il Collegio ritiene che – come anche sostenuto in replica da Enel Longanesi Developments srl in data 4.5.2016 – la nomina del rappresentante regionale è una mera facoltà (esercitabile o meno da parte dell’Ente) e ovviamente non si ripercuote sulla corretta composizione del collegio e sullo svolgimento della sua attività.

Al riguardo, il citato art. 9 del DPR 90/2007 – che fissa per le regioni il termine di 15 giorni dalla data del decreto di costituzione della Commissione per la designazione del proprio componente – non prevede l’esercizio di alcun potere sostitutivo in capo al Governo (cfr., art. 8 L. 131/2003).

Peraltro, il Collegio ritiene che sia possibile richiamare, per analogia, anche i principi derivanti dalla L. 241/90.

Come noto, l’art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo), disciplina l’istituto della conferenza di servizi come strumento di semplificazione dell’azione amministrativa, ogni qual volta “sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti”, nell’ambito di un procedimento unitario.

Le modalità di confronto delle Amministrazioni interessate, poi, prevedono partecipazione diretta di “uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale”, con manifestazione dell’eventuale dissenso – “a pena di inammissibilità” – nella conferenza di servizi, con congrua motivazione e “specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso” (art. 14 quater, comma 1, L. n. 241/1990 cit.); in caso di impossibilità a partecipare, le amministrazioni convocate possono chiedere uno spostamento della seduta e sono dettate anche regole per una calendarizzazione concordata (art. 14 ter, comma 2 L. n. 241 cit.).

Orbene, nel caso di specie, nessuno di questi strumenti è stato utilizzato dalla Regione Basilicata (dissenso o richiesto di spostamento delle sedute della commissione) e la stessa risulta non aver riscontrato le richieste di partecipazione sopramenzionate.

Con ulteriore motivo di ricorso gli interessati lamentano vizi relativi alla pubblicazione sui quotidiani dell’annuncio relativo al deposito della documentazione per la pubblica consultazione e, in particolare, censurano la pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiorno che avrebbe rilevante diffusione regionale solo in Basilicata e Puglia ma non in Calabria.

Anche in relazione a questa prospettazione il Collegio concorda con le repliche delle controparti.

Pacificamente, il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno rientra nella previsione di cui all’art. 24 del DLGS n. 152/2006 ed è indimostrato che non sarebbe regolarmente distribuito e consultato anche nella Regione Calabria.

In ultimo, i ricorrenti lamentano che sarebbe stata erroneamente esperita la procedura di VIA e non quella di VAS (valutazione ambientale strategica) che la specifica del programma di lavori avrebbe richiesto.

Il Collegio ritiene non condivisibile l’affermazione.

Come noto, la VAS, introdotta dalla direttiva 42/2001/CE, è un processo giuridico-amministrativo attraverso cui vengono analizzati gli impatti significativi sull’ambiente globalmente inteso, che possono scaturire dall’attuazione di determinati piani e programmi.

Nonostante presenti numerosi punti di contatto con la VIA, in merito a finalità, natura giuridica e specifici profili procedurali (come la partecipazione del pubblico e il regime di pubblicità), la VAS se ne discosta quanto ad ambito applicativo; quest’ultima, infatti, mira alla valutazione preventiva degli effetti sull’ambiente non tanto di attività progettuali, quanto di azioni pianificatorie e programmatiche, anticipando lo strumento della tutela ad una fase antecedente alla redazione e stesura del singolo progetto da realizzare.

Nel Codice dell’ambiente, così come modificato dai correttivi del 2008 e del 2010, si fa riferimento ai rapporti VIA-VAS nell’articolo 10, comma 4, che recita: “la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale”.

Il Collegio ritiene – dunque in proposito – condivisibile l’osservazione che la VAS deve essere inquadrata nella più ampia tematica di un Piano energetico ambientale a livello nazionale, propedeutico ad altre decisioni operative; nel caso in questione, in assenza della predetta pianificazione nazionale che comporti l’espletamento della VAS, i progetti sono stati – correttamente – esaminati singolarmente e sottoposti alla VIA in ottemperanza con la normativa in materia.

Da ultimo, la Sezione si è già pronunciata su questione analoga affermando che <non è invero configurabile alcun obbligo di acquisizione della VAS. A tal fine deve evidenziarsi, infatti, in primo luogo, che lo Stato italiano ha assunto invero in materia un orientamento particolarmente “precauzionale”, prescrivendo la sottoposizione alla procedura di VIA anche per le attività di mera prospezione, ontologicamente connotate da una durata intrinsecamente temporanea e dall’assenza di interventi sull’area a carattere permanente. In secondo luogo, che l’obbligo dell’acquisizione della VAS presuppone l’esistenza di una pianificazione territoriale, assente nella fattispecie, e che in ogni caso l’attività di prospezione è stata qualificata dal legislatore statale come di interesse strategico, urgente ed indifferibile (cfr., Tar Lazio, Roma, II bis, n. 9265/2016)>.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando :

– Rigetta il ricorso.

– Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Maria Ada Russo
 

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi
        
        
IL SEGRETARIO

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