Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 4245 | Data di udienza: 28 Febbraio 2013

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici –  Condizioni per l’accesso agli incentivi – Normativa nazionale di riferimento – Disposizioni regionali e determinazioni assunte dall’amministrazione comunale – Rilevanza – Esclusione – Impianti fotovoltaici con integrazione architettonica – Serre – Definizione ex d.m. 06/08/10 – Impianto privo di tamponature laterali – Qualifica di serra – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 29 Aprile 2013
Numero: 4245
Data di udienza: 28 Febbraio 2013
Presidente: Taglienti
Estensore: Francavilla


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici –  Condizioni per l’accesso agli incentivi – Normativa nazionale di riferimento – Disposizioni regionali e determinazioni assunte dall’amministrazione comunale – Rilevanza – Esclusione – Impianti fotovoltaici con integrazione architettonica – Serre – Definizione ex d.m. 06/08/10 – Impianto privo di tamponature laterali – Qualifica di serra – Esclusione.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 29 aprile 2013, n. 4245


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici –  Condizioni per l’accesso agli incentivi – Normativa nazionale di riferimento – Disposizioni regionali e determinazioni assunte dall’amministrazione comunale – Rilevanza – Esclusione.

Le condizioni per potere accedere agli incentivi previsti in materia di impianti fotovoltaici sono solo quelle previste dalla normativa nazionale di riferimento (nella specie, tenendo conto della collocazione temporale della fattispecie oggetto di causa, dal d. lgs. n. 387/2003 e dal d. m. del 19/02/07). Pertanto, non possono rilevare a tal fine, le disposizioni di legge regionali (nella specie, l.r. Lazio n. 34/96, relativa alla disciplina urbanistica per la costruzione di serre) e le determinazioni assunte dall’amministrazione comunale e dalla commissione edilizia nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, trattandosi di norme ed atti concernenti il profilo edilizio ed urbanistico della fattispecie ma non automaticamente applicabili al settore degli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Pres. f.f. Taglienti, Est. Francavilla – H.A. (avv.ti Giordano e Licata) c. G.S.E. s.p.a. (avv.ti Fiorentini, Mariani, Fadel e Pugliese) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Incentivi – Impianti fotovoltaici con integrazione architettonica – Serre – Definizione ex d.m. 06/08/10 – Impianto privo di tamponature laterali – Qualifica di serra – Esclusione.

Gli artt. 4 e 6 del d. m. del 19/02/07,  prevedono che agli impianti fotovoltaici venga riconosciuta una tariffa incentivante diversa a seconda della tipologia degli stessi. In particolare, al fine di favorire un minore consumo di territorio ed una maggiore integrazione degli impianti rispetto al contesto architettonico ed urbanistico preesistente, è stabilita un’incentivazione maggiore per quei manufatti che, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1° lettera b3) del d. m. del 19/02/07, rientrano nella tipologia di “impianto fotovoltaico con integrazione architettonica” tale intendendosi “l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione”. Con riferimento alle serre, la Guida operativa del G.S.E. e l’articolo 20 del decreto ministeriale del 06/08/10, recante disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale del 19/02/07, prevedono che “rientrano nelle tipologie di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile”. Non può pertanto essere qualificato come serra, ai fini del riconoscimento del descritto regime incentivante, un impianto privo di idonee tamponature laterali (nella specie, nella relazione tecnica era indicato che “i quattro lati verranno stagionalmente chiusi con telo in PVC oppure policarbonato alveolare”).

Pres. f.f. Taglienti, Est. Francavilla – H.A. (avv.ti Giordano e Licata) c. G.S.E. s.p.a. (avv.ti Fiorentini, Mariani, Fadel e Pugliese) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 29 aprile 2013, n. 4245

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ ter – 29 aprile 2013, n. 4245

N. 04245/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08303/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8303 del 2012, proposto da
HHOSHANG ARKEDAR, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola Valle Quaranta, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 187 presso lo studio degli avv.ti Massimo Giordano ed Antonella Licata che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

– G.S.E. – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 45 presso lo studio dell’avv. Stefano Fiorentini che, unitamente agli avv.ti Luciano Mariani, Maria Antonietta Fadel ed Antonio Pugliese, lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. G.S.E./P20120037002 del 24/02/12 con cui il G.S.E. ha decretato che l’impianto fotovoltaico della ditta ricorrente è di tipo “non integrato” ai sensi dell’art. 2 comma 1° lettera b1) del d. m. del 19/02/07;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici – Gse Spa e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 02/10/12 e depositato il 17/10/12 l’Azienda Agricola Valle Quaranta, nella persona del titolare Hooshang Arkedar, si è costituita in giudizio davanti a questo Tribunale a seguito di opposizione presentata dal G.S.E. s.p.a. avverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla medesima Azienda nei confronti del provvedimento prot. n. G.S.E./P20120037002 del 24/02/12 con cui il G.S.E. ha decretato che l’impianto fotovoltaico della ditta ricorrente è di tipo “non integrato” ai sensi dell’art. 2 comma 1° lettera b1) del d. m. del 19/02/07.

Il Ministero dello sviluppo economico, costituitosi con comparsa depositata il 23/10/12, ha concluso per la reiezione del gravame.

Anche il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a., s.p.a., costituitosi in giudizio con memoria depositata il 09/11/12, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 28 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

L’Azienda Agricola Valle Quaranta, nella persona del titolare Hooshang Arkedar, impugna il provvedimento prot. n. G.S.E./P20120037002 del 24/02/12 con cui il G.S.E. ha decretato che l’impianto fotovoltaico della ditta ricorrente è di tipo “non integrato” ai sensi dell’art. 2 comma 1° lettera b1) del d. m. del 19/02/07.

Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione ed errata applicazione dell’art. 2 comma 1° e dell’Allegato 3 del d. m. del 19/02/07, dell’art. 20 del d. m. del 06/08/10, dell’art. 1 l. r. n. 34/96 ed eccesso di potere in quanto l’impianto fotovoltaico realizzato sarebbe qualificabile come serra fotovoltaica come confermato dal permesso di costruire rilasciato dall’amministrazione comunale e dal disposto dell’art. 1 l. r. n. 34/96.

Il motivo è infondato.

Deve, innanzi tutto, essere evidenziato che le condizioni per potere accedere agli incentivi previsti in materia di impianti fotovoltaici sono solo quelle previste dalla normativa nazionale di riferimento e, quindi, tenendo conto della collocazione temporale della fattispecie oggetto di causa, dal d. lgs. n. 387/2003 e dal d. m. del 19/02/07.

Pertanto, non può essere condiviso quanto evidenziato nella censura circa la dedotta rilevanza dell’art. 1 l. r. n. 34/96 e delle determinazioni assunte dall’amministrazione comunale e dalla commissione edilizia nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire perché si tratta di norme ed atti concernenti il profilo edilizio ed urbanistico della fattispecie ma non automaticamente applicabili al settore degli incentivi per la realizzazione di impianti ftovoltaici.

Gli artt. 4 e 6 del d. m. del 19/02/07, poi, prevedono che agli impianti fotovoltaici venga riconosciuta una tariffa incentivante diversa a seconda della tipologia degli stessi.

In particolare, al fine di favorire un minore consumo di territorio ed una maggiore integrazione degli impianti rispetto al contesto architettonico ed urbanistico preesistente, è stabilita un’incentivazione maggiore per quei manufatti che, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1° lettera b3) del d. m. del 19/02/07, rientrano nella tipologia di “impianto fotovoltaico con integrazione architettonica” tale intendendosi “l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione”.

Con riferimento specifico all’ipotesi oggetto di causa, la Guida operativa del G.S.E. e l’articolo 20 del decreto ministeriale del 06/08/10, recante disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale del 19/02/07, prevedono che “rientrano nelle tipologie di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile”.

Dall’esame dell’impianto realizzato dalla ricorrente emerge che lo stesso non può essere qualificato come serra, in base alle disposizioni citate, per mancanza di idonee chiusure laterali.

In particolare, nella relazione tecnica descrittiva del 12/08/10, prodotta nell’interesse della ricorrente nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, è indicato che “i quattro lati verranno stagionalmente chiusi con telo in PVC oppure policarbonato alveolare”.

Dagli accertamenti fotografici effettuati nel corso del verbale di sopralluogo emerge, poi, che la struttura era priva di tamponature laterali.

Ne consegue che il manufatto, per la mancanza di chiusure inserite nella struttura dell’impianto, non può essere qualificato come serra; in particolare, nella fattispecie le chiusure non risultano stabilmente presenti nell’impianto ma sono legate all’occasionale posizionamento di teli laterali.

In sostanza, per come configurata, la struttura realizzata dalla ricorrente non si diversifica in maniera significativa dagli impianti deputati al solo sollevamento dei moduli fotovoltaici.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce il difetto di motivazione e d’istruttoria perché le circostanze indicate nel provvedimento impugnato non sarebbero mai state contestate nel corso del procedimento e non sarebbero veritiere e, comunque, il G.S.E. non avrebbe tenuto conto delle determinazioni assunte dagli organi coinvolti nel procedimento edilizio.

La censura è infondata.

Contrariamente a quanto dedotto nel gravame, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato con riferimento alla non ascrivibilità del manufatto alla categoria della “serra fotovoltaica” in ragione della mancanza di idonee chiusure laterali.

L’impianto motivazionale in esame risulta conforme al disposto dell’art. 2 l. n. 241/90 specie se si considera che, come in precedenza precisato, alla fattispecie non risulta applicabile la normativa regionale in materia edilizia ed urbanistica la cui considerazione è stata correttamente pretermessa ai fini della qualificazione del manufatto.

Per quanto concerne, poi, i prospettati vizi di difetto d’istruttoria e di contraddittorio procedimentale, gli stessi risultano, in concreto, smentiti dalla correttezza sostanziale dell’atto impugnato, di cui si è dato atto e che preclude l’annullamento giurisdizionale dello stesso così come previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90.

A ciò va, comunque, aggiunto che nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/90, inviato con nota prot. n. G.S.E. / P20110088267 del 02/12/11, il G.S.E. ha specificamente contestato la mancanza di idonee chiusure laterali come circostanza ostativa ai fini della qualificazione dell’impianto come “integrato”, in piena coerenza con l’iter logico – argomentativo seguito dal successivo provvedimento di diniego del 24/02/12, di talchè la ricorrente ha potuto interloquire sul punto nel pieno rispetto del contradditorio procedimentale.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento nonché i vizi di violazione degli artt. 10 e 10 bis l. n. 241/90 e dei principi di imparzialità, giusto procedimento e buona amministrazione e il difetto d’istruttoria perché l’amministrazione non avrebbe consentito un’idonea partecipazione procedimentale dell’esponente ed avrebbe errato nell’adozione del provvedimento impugnato.

La censura è inaccoglibile e, sul punto, si richiama quanto in precedenza già precisato circa la correttezza sostanziale del provvedimento impugnato e l’insussistenza dei vizi di difetto d’istruttoria e di contraddittorio.

In questa sede si evidenzia, poi, che la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento non comporta l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto l’art. 5 comma 2° l. n. 241/90 si limita a stabilire che in quest’ipotesi tale qualifica spetta al funzionario preposto all’unità organizzativa competente senza che ciò comporti l’illegittimità del provvedimento finale.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda e della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente FF
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
                 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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