Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 10880 | Data di udienza: 12 Ottobre 2016

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica – Autorizzazione unica – D.L. n. 239/2003 – Corrispettivo richiesto dal Comune per l’attraversamento del sottosuolo – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 3 Novembre 2016
Numero: 10880
Data di udienza: 12 Ottobre 2016
Presidente: Stanizzi
Estensore: Andolfi


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica – Autorizzazione unica – D.L. n. 239/2003 – Corrispettivo richiesto dal Comune per l’attraversamento del sottosuolo – Illegittimità.



Massima

 

TAR LAZIO, Sez. 2^  bis – 3 novembre 2016, n. 10880


DIRITTO DELL’EENRGIA – Reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica – Autorizzazione unica – D.L. n. 239/2003 – Corrispettivo richiesto dal Comune per l’attraversamento del sottosuolo – Illegittimità.

La speciale disciplina recata dal decreto legge numero 239 del 2003, prevedendo una autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica, esclude la legittimità delle concessioni amministrative rilasciate dai comuni il cui territorio è attraversato dalla rete. Non essendo necessaria alcuna concessione per l’attraversamento del sottosuolo delle strade situate nel territorio comunale, non può essere ritenuto legittimo neppure il corrispettivo richiesto dal comune per una concessione amministrativa inutile. La ragione giuridica di tale disciplina può essere agevolmente ravvisata nell’esigenza che la costruzione e l’esercizio della rete di trasmissione elettrica nazionale non trovi ostacolo nell’esercizio del potere concessorio da parte delle amministrazioni comunali, dovendosi tutelare il prevalente interesse generale alla trasmissione dell’energia elettrica su tutto il territorio nazionale.

Pres. Stanizzi, Est. Andolfi – Terna Rete Elettrica Nazionale Spa (avv.ti Esposito, Covone, Carbone, Di Stefano)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 3 novembre 2016, n. 10880

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Sez. 2^  bis – 3 novembre 2016, n. 10880

Pubblicato il 03/11/2016

N. 10880/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03592/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3592 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Terna Rete Elettrica Nazionale Spa, in persona del legale rappresentante p.t. e Terna Rete Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Mario Esposito C.F. SPSMRA71C01D612C, Francesca Covone C.F. CVNFNC70M63A783X, Maurizio Carbone C.F. CRBMRZ55L30F839L, Filippo Di Stefano C.F. DSTFPP56H24F839B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Esposito in Roma, via Lattanzio, 66;


contro

Comune di Rieti, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Borioni C.F. BRNPLA66B05H501G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci, 21;

per l’annullamento

della nota prot. 2016-0004180-gen pervenuta il 21.01.16 avente ad oggetto: nuova regolamentazione comunale per la disciplina delle occupazioni delle strade e delle pertinenze per la concessione di interventi nel suolo, sottosuolo e soprassuolo, per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio e regolamentazione del periodo transitorio – diffida ad adempiere e atto di costituzione in mora e della deliberazione del consiglio comunale n. 83 del 9.9.2015 di approvazione del regolamento per la disciplina delle occupazioni delle strade e pertinenze, per la concessione di interventi nel suolo, sottosuolo e soprassuolo e per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio ex art. 27, c. 7 e 8 , d. lgs. n. 285/1992;

nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:

della nota del Comune di Rieti n. prot. 2016-00019107-GEN del 17.3.2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Le società Terna Rete Elettrica Nazionale società per azioni e Terna Rete Italia società a responsabilità limitata, con ricorso notificato al Comune di Rieti il 21 marzo 2016, impugnano la nota comunale pervenuta il 21 gennaio 2016 con cui è stato chiesto ad esse di regolarizzare le occupazioni di strade comunali precedentemente assentite dal comune o da altro proprietario, per asserita illegittimità di tali occupazioni in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice della strada, decreto legislativo numero 285 del 1992; viene chiesto, inoltre, di fornire al Comune tutti i parametri tecnici delle dimensioni dei cavi che occupano il sottosuolo e il soprassuolo e, nelle more dell’effettuazione del calcolo esatto, di pagare a titolo di acconto l’importo del canone di concessione non ricognitorio relativo a 29 annualità, quantificato nella somma di EUR 2.488.200.

Unitamente all’atto di ingiunzione, le ricorrenti impugnano la deliberazione del consiglio comunale di Rieti numero 83 del 9 settembre 2015, di approvazione del regolamento per la disciplina delle occupazioni delle strade e pertinenze, per la concessione di interventi nel suolo, sottosuolo e soprassuolo, per la razionale gestione dei cantieri temporanei stradali e per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio di cui all’articolo 27, commi 7 e 8 del decreto legislativo numero 285 del 1992.

Il comune di Rieti si costituisce per resistere al ricorso, eccependone la tardività e l’infondatezza.

Sopravviene la nota comunale del 17 marzo 2016 con cui il Comune di Rieti ridetermina il canone concessorio non ricognitorio asseritamente dovuto dalla società per azioni Terna in euro 344,50 per anno e calcola l’ammontare dovuto per il periodo di 29 anni in euro 9990,50.

Le ricorrenti impugnano, con motivi aggiunti, anche questo atto per illegittimità derivata e violazione di legge, collocandosi la nota nella medesima attività procedimentale impugnata con il ricorso introduttivo, della quale ripeterebbe i vizi.

All’udienza pubblica del 12 ottobre 2016, il ricorso è trattato e posto in decisione.


DIRITTO

Con la domanda principale le società ricorrenti chiedono l’annullamento della nota comunale pervenuta il 21 gennaio 2016. Al riguardo deducono la inapplicabilità del regime concessorio dettato dal codice della strada alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto di energia elettrica; ai sensi dell’articolo 1 sexies del decreto-legge numero 239 del 2003, infatti, si tratterebbe di attività di preminente interesse statale soggetta a un’autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio delle stesse. L’autorizzazione unica, rilasciata dal ministero delle Attività produttive, di concerto con il ministero dell’Ambiente e previa intesa con le regioni interessate, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nullaosta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercitare tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali in conformità al progetto approvato.

Con la connessa e subordinata domanda di annullamento del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare numero 83 del 2015, le ricorrenti deducono l’illegittimità di tale regolamento perché in contrasto con le disposizioni sopra richiamate. Il regolamento sarebbe inoltre viziato per sviamento di potere, essendo dichiaratamente destinato a individuare risorse patrimoniali aggiuntive per la finanza comunale, surrettiziamente introducendo una illegittima tassazione del reddito d’impresa. Il regolamento, inoltre, disporrebbe illegittimamente il cumulo tra la tassa per l’occupazione di suoli e aree pubbliche e il canone patrimoniale non ricognitorio, senza tener conto del fatto che gli impianti della rete elettrica di trasmissione nazionale sono esenti anche dalla tassa per l’occupazione nelle aree pubbliche. La disciplina recata dal codice della strada sarebbe comunque incompatibile con la speciale regolamentazione della rete elettrica di trasmissione nazionale. Sarebbe illegittima anche la formula di calcolo del canone. Ricorrerebbe inoltre la violazione del principio di irretroattività dei regolamenti, oltre all’incompetenza della giunta di stabilire l’adeguamento dei canoni.

Il comune eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso, essendo impugnato un regolamento immediatamente lesivo, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento; inoltre la corrispondenza tra la ricorrente e l’amministrazione comunale dimostrerebbe che almeno dal 21 gennaio 2016 la società interessata aveva avuto piena conoscenza del regolamento avendo ricevuto le note comunali del 15 ottobre 2015 e del 30 novembre 2015. La difesa comunale critica le sentenze del Consiglio di Stato numero 2913 e seguenti del 28 giugno 2016 che hanno affermato opposti principi.

Preliminarmente, quindi, deve essere esaminata l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso, notificato oltre la scadenza del termine di 60 giorni decorrente dal giorno in cui la società interessata ha acquisito piena conoscenza del regolamento, la cui natura di volizione-azione lo avrebbe reso immediatamente lesivo. Contestualmente, devono essere precisati i parametri della giurisdizione amministrativa, essendo stata eccepita dall’amministrazione resistente l’estraneità a tale giurisdizione della nota ingiuntiva del pagamento del canone.

Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento espresso in analoga controversia dal Consiglio di Stato, 5ª sezione, con sentenza 28 giugno 2016, numero 2917.

Con la richiamata decisione, il supremo Giudice amministrativo ha premesso che, tra i regolamenti amministrativi, si devono distinguere i regolamenti insuscettibili di produrre autonoma lesione sulla sfera giuridica altrui, che non devono formare oggetto di impugnativa autonoma nel termine decadenziale, dai regolamenti invece contenenti disposizioni immediatamente lesive e che vanno subito impugnati ad evitare la stabilizzazione dei relativi effetti.

Le disposizioni dei primi non producono, pertanto, una lesione attuale degli interessi coinvolti che, dal punto di vista processuale, si verifica soltanto con la loro effettiva applicazione; anche se la loro attuazione ha comunque una capacità lesiva che abilita gli interessati a impugnarle, ma solo in via facoltativa, senza attendere la loro compiuta attuazione provvedimentale.

In generale, i primi contengono previsioni coerenti con i caratteri di generalità e astrattezza inidonee a incidere direttamente sugli interessi giuridici dei destinatari; un tale effetto presuppone infatti l’adozione anche del provvedimento di attuazione, tale da rendere concreta la possibile lesione, così determinando l’insorgere dell’interesse a ricorrere. Sul versante processuale ne consegue che la loro impugnazione è soggetta all’ordinario termine decadenziale decorrente dal momento dell’adozione dell’atto applicativo.

Nel caso in esame è evidente che la prescrizione regolamentare contestata non presenta alcuna idoneità ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva dei destinatari, individuabili soltanto per categorie astratte, poiché l’effetto concreto, idoneo a rendere attuale l’interesse all’impugnazione, è l’adozione del provvedimento di attuazione che stabilisce la somma dovuta a titolo di canone non ricognitorio nel pretenderne il pagamento in capo ai concreti destinatari.

Con l’occasione, il Consiglio di Stato ha, inoltre, confermato l’insussistenza della giurisdizione amministrativa sulle controversie aventi ad oggetto la impugnazione degli avvisi di pagamento emessi ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo numero 285 del 1992.

In conclusione, la giurisdizione amministrativa sussiste solo in relazione alla contestazione del regolamento, mentre l’impugnazione dell’avviso di pagamento è compresa nella giurisdizione del giudice ordinario; la contestazione dell’avviso di pagamento integra un atto paritetico di mera quantificazione del debito vantato dall’amministrazione sulla base di criteri predeterminati in modo vincolante; l’avviso di pagamento è rilevante nel caso di specie solo ai fini della dimostrazione in fatto dell’interesse attuale all’impugnazione, stante il carattere non immediatamente lesivo delle norme regolamentari impugnate, la cui attitudine pregiudizievole si manifesta in modo completo solo quando l’amministrazione, ritenendo una particolare fattispecie compresa nella previsione regolamentare, faccia applicazione della nuova disciplina, quantificando la propria pretesa patrimoniale.

Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione del regolamento, mentre va dichiarato il difetto di giurisdizione sull’impugnazione dell’avviso di pagamento (nello stesso senso, anche Tar Lombardia, Milano, sezione 4ª, numero 2173 del 2015).

Nel merito il comune eccepisce la natura non ricognitoria del canone previsto dall’articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada, quale corrispettivo e controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico, nega che l’autorizzazione unica rilasciata al gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale escluda l’applicabilità delle disposizioni del codice della strada, non prevedendo l’uso gratuito dell’attraversamento del suolo; la difesa comunale riconosce che l’autorizzazione unica possa sostituire la concessione di cui agli articoli 25 e 28 del codice della strada ma nega che essa escluda la sottoposizione al canone patrimoniale non ricognitorio; qualora il legislatore avesse voluto affermare la gratuità dell’attraversamento dell’occupazione delle sedi stradali lo avrebbe fatto con norme specifiche, come accaduto per le infrastrutture idriche a rete, con l’articolo 153, comma 1, del decreto legislativo numero 152 del 2006 e per le reti di comunicazione elettronica con l’articolo 231, comma 3, del codice della strada che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al capo 5º del titolo 2º del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo numero 259 del 2003. Nel caso della rete elettrica di trasmissione nazionale, sussisterebbero tutti i presupposti per l’applicazione del canone non ricognitorio di cui all’articolo 27 del codice della strada, essendo presenti strutture come cabine, basamenti di sostegno delle condutture e simili che ricadono nella vera e propria sede stradale.

L’esame della disposizione legislativa pertinente dimostra l’infondatezza delle eccezioni comunali e, per converso, la fondatezza del ricorso.

Il decreto-legge 29 agosto 2003, numero 239, convertito in legge dalla legge numero 290 del 27 ottobre 2003, reca disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

L’articolo 1 sexies del decreto legge disciplina la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione delle reti nazionali di trasporto dell’energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Al comma 1, il decreto-legge dispone che la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un’autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata dal ministero delle Attività produttive di concerto con il ministero dell’Ambiente e previa intesa con le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nullaosta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari, costituendo titolo a costruire e a esercire tali infrastrutture, opere o interventi e ad attraversare i beni demaniali, in conformità al progetto approvato.

Tale dichiarazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e ha effetto di variante urbanistica (comma 2).

Deve essere ritenuto, quindi, che la speciale disciplina recata dal decreto legge numero 239 del 2003, prevedendo una autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica, escluda la legittimità delle concessioni amministrative rilasciate dai comuni il cui territorio è attraversato dalla rete. Non essendo necessaria alcuna concessione per l’attraversamento del sottosuolo delle strade situate nel territorio comunale, non può essere ritenuto legittimo neppure il corrispettivo richiesto dal comune per una concessione amministrativa inutile. La ragione giuridica di tale disciplina può essere agevolmente ravvisata nell’esigenza che la costruzione e l’esercizio della rete di trasmissione elettrica nazionale non trovi ostacolo nell’esercizio del potere concessorio da parte delle amministrazioni comunali, dovendosi tutelare il prevalente interesse generale alla trasmissione dell’energia elettrica su tutto il territorio nazionale.

Le considerazioni esposte sono assorbenti e determinano l’accoglimento del ricorso, limitatamente alla domanda subordinata di annullamento, nella parte lesiva della posizione soggettiva delle ricorrenti, del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare numero 83 del 2015, atteso che sulla domanda principale, avente ad oggetto l’annullamento della nota comunale pervenuta il 21 gennaio 2016, difetta la giurisdizione amministrativa.

Inammissibile per difetto di giurisdizione è, anche, il ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata impugnata la nota del comune di Rieti il 17 marzo 2016, di rideterminazione del canone concessorio e ingiunzione del relativo pagamento, trattandosi di atto paritetico rientrante nella giurisdizione civile.

Quanto alle spese processuali, se ne deve disporre la compensazione tra le parti, stante la complessità delle questioni dibattute.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

Dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, sull’impugnazione della nota comunale numero di protocollo 4180 del 2016, pervenuta il 21 gennaio 2016.

Accoglie la domanda subordinata proposta con il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla, nei limiti indicati in motivazione, il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare numero 83 del 2015.

Dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, sul ricorso per motivi aggiunti.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Antonio Andolfi
        
IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi
 

IL SEGRETARIO
 

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