Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1004 | Data di udienza: 11 Gennaio 2012

* APPALTI – Requisiti generali di partecipazione – False dichiarazioni – Annotazione nel casellario informatico – Autonoma capacità lesiva – Sanzione ulteriore alle misure ex art. 6, c. 11, d.lgs. n. 163/2006 – Contraddittorio con l’interessato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 30 Gennaio 2012
Numero: 1004
Data di udienza: 11 Gennaio 2012
Presidente: Lundini
Estensore: Sapone


Premassima

* APPALTI – Requisiti generali di partecipazione – False dichiarazioni – Annotazione nel casellario informatico – Autonoma capacità lesiva – Sanzione ulteriore alle misure ex art. 6, c. 11, d.lgs. n. 163/2006 – Contraddittorio con l’interessato.



Massima

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 30 gennaio 2012, n. 1004


APPALTI – Requisiti generali di partecipazione – False dichiarazioni – Annotazione nel casellario informatico – Autonoma capacità lesiva – Sanzione ulteriore alle misure ex art. 6, c. 11, d.lgs. n. 163/2006 – Contraddittorio con l’interessato.

L’annotazione nel casellario informatico della circostanza che la società ricorrente aveva reso una falsa dichiarazione in ordine al possesso di uno dei requisiti generali di partecipazione ad una pubblica gara ha una sua autonoma capacità lesiva in quanto preclude all’impresa annotata di partecipare a gare pubbliche per il periodo di un anno decorrente dalla data di inserimento nel casellario della suddetta annotazione, come precisato nelle determinazioni dell’Autorità nn. 6/2004 e 1/2005 (in analogia alla fattispecie che dà vita alla causa di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lett. h) del D.P.R. 554/99, oggi art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006); conseguentemente, per la razionalità e logicità del sistema, l’annotazione non può essere considerata, quando comporti tale preclusione, altro che una sanzione ulteriore disposta dalla Autorità di Vigilanza accanto alle misure previste dall’art. 6 comma 11, del D.lvo n. 163/2006, e, pertanto, può essere legittimamente adottata solo a seguito di un procedimento che assicuri il contraddittorio dell’interessato e la valutazione da parte dell’Autorità del presupposto per procedere all’annotazione, in particolare in relazione alla falsità delle dichiarazioni.


Pres. f.f. Landini, Est. Sapone – I. s.p.a. (avv. Fazzi) c. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 30 gennaio 2012, n. 1004

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 30 gennaio 2012, n. 1004

N. 01004/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.53 del 2010 proposto dalla spa IMPRESA SCUTO MICHELE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gisella Fazzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanni Magnano di San Leo in Roma, Via dei Gracchi n.187;

contro

l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;
Comune di Acicastello, in persona del Sindaco pro-tempore, non rappresentato in giudizio;

per ottenere:

I) l’annullamento:

1) del provvedimento prot. n.66985/09 del 17 novembre 2009 con cui l’intimata Autorità ha comunicato alla società ricorrente che a seguito della segnalazione da parte del comune di Acicastello del 14.11.2009 è stata inserita l’annotazione a carico della stessa nel Casellario Informatico presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici;

2) della citata annotazione avente ad oggetto l’esclusione dalle gare indette dal citato comune per:

a) la realizzazione di opere di urbanizzazione dell’abitato di Ficarazzi: Viabilità sud-orientale di collegamento con le attrezzature pubbliche in attuazione del PRG e opere di infrastrutture e protezione civile;

b) l’esecuzione di lavori di riqualificazione del Lungomare di Ciclopi;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale:

II) la condanna delle intimate amministrazioni in via solidale dei danni conseguenti all’adozione degli impugnati provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorita’ per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal comune di Acicastello per l’affidamento dei lavori di consolidamento del locale lungomare risultandone aggiudicataria.

Tuttavia, avendo la stazione appaltante appurato che a carico dell’aggiudicataria risultavano violazioni definitivamente accertate relative agli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e tasse, ha disposto la revoca della menzionata aggiudicazione ed ha comunicato l’adozione della stessa all’intimata Autorità, la quale ne ha disposto l’iscrizione nel Casellario Informatico delle Imprese ai sensi dell’art.27 del DPR n.34/2000.

Successivamente l’odierna istante ha partecipato ad altre due gare indette dal ripetuto comune ed in epigrafe descritte, ma ne è stata esclusa ” in quanto pur avendo dichiarato il legale rappresentante l’insussistenza della causa di esclusione previste dall’art.75, comma 1, lett.h) del DPR n.554/1999, l’impresa risulta avere un’annotazione del casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. inserita entro l’anno di pubblicazione del bando in oggetto, per false dichiarazioni rilasciate alla stazione appaltante in oggetto in merito al pagamento delle imposte e tasse ( art.75, comma1, lett.g) del DPR n.554/1999)”.

Anche l’adozione dei suddetti provvedimenti di esclusione è stata oggetto di segnalazione alla resistente Autorità, la quale nel disporre la contestata annotazione, in cui, dopo l’indicazione degli estremi dei citati provvedimenti di esclusione, è stato fatto presente che:

a) gli stessi erano stati assunti in quanto nei confronti della ricorrente sussistevano gli estremi previsti dall’art.38, comma 1, lett.h) del D.lgvo n.163/2006, il quale prevedeva l’esclusione dalla gare aventi ad oggetto appalti pubblici di imprese “che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio”;

b) l’annotazione era iscritta nel casellario informatico ai sensi dell’art.27, comma 2, lett.s) del DPR n.34 /2000, il quale prevedeva tra i dati da inserire nel casellario sono inseriti per ogni impresa qualificata anche “eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all’art. 10, comma 1- quater , della legge”.

Avverso la gravata annotazione sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) Illegittimità derivata – Illegittimità diretta per difetto dei presupposti;

2) Violazione delle garanzie procedimentali previste dall’Autorità di Vigilanza nelle proprie determinazioni nn.10/2003 e n.1/2008.

Si è costituita l’intimata Autorità contestando nel merito la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2012 il ricorso è stato assunto in decisione.

Da accogliere è il secondo motivo di doglianza, con cui è stata contestata l’annotazione in questione nella parte in cui è stato fatto presente che la società ricorrente aveva reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, in quanto l’Autorità l’ha disposta senza aver previamente assicurato il contraddittorio nei confronti della società ricorrente al fine di esaminare eventuali controdeduzioni onde procedere ad una autonoma valutazione in ordine all’eventuale configurazione del mendacio anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

Al riguardo il Collegio sottolinea, in linea con la propria precedente giurisprudenza in materia (nn. 11068 e 11090/2009; n. 6640/2010; n.5281/2001), che:

a) l’annotazione nel casellario informatico della circostanza che la società ricorrente aveva reso una falsa dichiarazione in ordine al possesso di uno dei requisiti generali di partecipazione ad una pubblica gara ha una sua autonoma capacità lesiva in quanto preclude all’impresa annotata di partecipare a gare pubbliche per il periodo di un anno decorrente dalla data di inserimento nel casellario della suddetta annotazione, come precisato nelle determinazioni dell’Autorità nn. 6/2004 e 1/2005 (in analogia alla fattispecie che dà vita alla causa di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lett. h) del D.P.R. 554/99, oggi art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006) ( Tar Lazio, sez.III, n. 12586/2009);

b) conseguentemente, per la razionalità e logicità del sistema, l’annotazione non può essere considerata, quando comporti tale preclusione, altro che una sanzione ulteriore disposta dalla Autorità di Vigilanza accanto alle misure previste dall’art. 6 comma 11, del D.lvo n. 163/2006, e, pertanto, può essere legittimamente adottata solo a seguito di un procedimento che assicuri il contraddittorio dell’interessato e la valutazione da parte dell’Autorità del presupposto per procedere all’annotazione, in particolare in relazione alla falsità delle dichiarazioni.

La proposta azione impugnatoria deve, pertanto, essere accolta, con conseguente annullamento della gravata determinazione ed assorbimento dell’altra censura dedotta.

Da rigettare è invece la proposta azione risarcitoria stante la genericità della sua formulazione in ordine agli elementi costitutivi della stessa.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo rigetta, giusta quanto precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Lundini, Presidente FF
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
        
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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