* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Informazione ambientale – D.Lgs. n. 195/2005 – Actio ad exhibendum proposta contro soggetto privato non concessionario di pubblico servizio (gestore di una discarica) – Inammissibilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 30 Gennaio 2012
Numero: 966
Data di udienza: 19 Gennaio 2012
Presidente: Sandulli
Estensore: Morabito
Premassima
* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Informazione ambientale – D.Lgs. n. 195/2005 – Actio ad exhibendum proposta contro soggetto privato non concessionario di pubblico servizio (gestore di una discarica) – Inammissibilità.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 30 gennaio 2012, n. 966
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Informazione ambientale – D.Lgs. n. 195/2005 – Actio ad exhibendum proposta contro soggetto privato non concessionario di pubblico servizio (gestore di una discarica) – Inammissibilità.
Ai sensi dell’art.23 della legge n.241 del 1990, il diritto di accesso di cui all’art. 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi; mentre, con riguardo all’informazione ambientale, il d.lgs. n.195 del 2005 all’art.3 prevede che “L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”; ne deriva l’inammissibilità del ricorso ad exhibendum (art. 116 c.p.a.) avverso il silenzio serbato da un soggetto non qualificabile né come ente pubblico, né come concessionario di pubblico servizio (nella specie, soggetto gestore di una discarica).
Pres. Sandulli, Est. Morabito – C. Onlus (avv.ti Giacomelli e Liccardi) c. G. s.r.l. (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 30 gennaio 2012, n. 966SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 30 gennaio 2012, n. 966
N. 00966/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09684/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9684 del 2011, proposto da:Codici Onlus – Centro Per i Diritti del Cittadino- in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Ivano Giacomelli e Daniela Liccardi, con domicilio eletto presso la sede nazionale Codici in Roma, via G. Marconi, 94;
contro
Giovi s.r.l., in persona del l.r. p.t., non costituita in giudizio
per l’annullamento
SILENZIO-RIFIUTO SULLA RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI – (ART. 116 C.P.A.)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con l’actio ad exhibendum in epigrafe parte ricorrente si è gravata avverso il silenzio rifiuto serbato dalla Giovi s.r.l. (che è la società che gestisce la discarica in Roma, loc. Malagrotta) in ordine all’istanza, dalla stessa ricorrente fatta pervenire (con Racc. A/R) alla Giovi s.r.l. il 12.9.2011, di accedere alle informazioni ambientali ed agli atti relativi alla concretizzazione, o meno, degli adempimenti alla stessa s.r.l. Giove prescritti dalla Regione Lazio, con Ordinanza presidenziale n.2 del 30.6.2011;
Considerato che, ex art.23 della legge n.241 del 1990, Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi; mentre, con riguardo all’informazione ambientale, il d.lgs. n.195 del 2005 all’art.3 prevede che “L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”;
Considerato che, sulla base delle disposizioni legislative sopra estese, il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio deve ritenersi inammissibile in quanto – (ed a prescindere dall’approfondire ogni ulteriore questione in ordine all’omesso deposito, da parte dell’associazione ricorrente, dell’autorizzazione ad agire) – la Giove s.r.l. non è un ente pubblico e non risulta concessionaria di un pubblico servizio; ed in ogni caso tale eventuale natura di concessionaria di un pubblico servizio non è stata né dichiarata né documentata dalla parte ricorrente;
Considerato che all’odierna udienza camerale è stata, ai sensi dell’art.73 del C.p.a., comunicata al procuratore dell’associazione ricorrente e debitamente verbalizzata la sussistenza della predetta ragione di inammissibilità del gravame e che a fronte di tale comunicazione il citato difensore non ha chiesto termine a difesa;
Considerato che non v’è luogo a pronuncia sulle spese di lite non essendosi l’intimata società costituita in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), dichiara, per le ragioni esplicitate in parte motiva, inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)