* RIFIUTI – Potere di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e 192, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 – Sovrapponibilità – Esclusione – Provvedimenti adottati sulla base di entrambe le previsioni – Prevalenza alla disciplina di cui all’art. 192.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 5 Luglio 2016
Numero: 7686
Data di udienza: 11 Maggio 2016
Presidente: Stanizzi
Estensore: Mangia
Premassima
* RIFIUTI – Potere di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e 192, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 – Sovrapponibilità – Esclusione – Provvedimenti adottati sulla base di entrambe le previsioni – Prevalenza alla disciplina di cui all’art. 192.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 5 luglio 2016, n. 7686
RIFIUTI – Potere di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e 192, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 – Sovrapponibilità – Esclusione – Provvedimenti adottati sulla base di entrambe le previsioni – Prevalenza alla disciplina di cui all’art. 192.
Il potere di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 non è sovrapponibile a quello di cui all’art. 192, c. 3 d.lgs. n. 152/2006i, atteso che il potere di cui all’art. 50 in argomento riveste carattere atipico e residuale (ossia è esercitabile – in presenza dei presupposti all’uopo prescritti – esclusivamente nei casi in cui risulti impossibile intervenire mediante l’adozione di atti tipici), mentre il potere contemplato nell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 riveste carattere “ordinario” ed è, altresì, connotato da natura “sanzionatoria”, atteso che, per il suo esercizio a carico dei soggetti obbligati in solido, impone l’imputazione a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge (cfr., ex multis, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1118). In tutti i casi in cui un provvedimento risulti adottato sulla base del richiamo di entrambe le previsioni in esame, dovrà pertanto attribuirsi prevalenza alla disciplina di cui al citato art. 192, posto che la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di essa si presta di per sé a rendere inutile o – è meglio dire – inattuabile il ricorso alla prescrizione dell’art. 50 (cfr., da ultimo, anche TAR Puglia, Lecce, 12 aprile 2016, n. 602)
Pres. Stanizzi, Est. Mangia – Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Ardea (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 5 luglio 2016, n. 7686SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 5 luglio 2016, n. 7686
N. 07686/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07266/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7266 del 2015, proposto da:
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Comune di Ardea, in persona del Sindaco p.t., n.c.;
per l’annullamento,
previa sospensiva,
dell’ordinanza del Comune di Ardea n. 16 del 12 marzo 2015, avente ad oggetto la rimozione di una discarica abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi in via Monti di Santa Lucia snc quota 184/M, nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 maggio 2015 e depositato il successivo 10 giugno 2015, la ricorrente impugna l’ordinanza con cui, in data 12 marzo 2015, il Comune di Ardea le ha ordinato di provvedere con urgenza, “per motivi igienico – sanitari”, alla pulizia di un’area di sua proprietà, ubicata nel territorio comunale in via Monti di Santa Lucia snc, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi ex art. 192-255 e 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Ai fini dell’annullamento la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
1) VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3 DEL MEDESIMO ATTO NORMATIVO, per omessa previa comunicazione dell’avvio del procedimento, tenuto, peraltro, conto che dall’ordinanza gravata non è dato comprendere “quali siano stati i motivi di urgenza che abbiano reso oggettivamente impossibile” la comunicazione di cui si discute.
2) VIOLAZIONE DELL’ART. 192, COMMA 3, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, IN RELAZIONE ALL’ART. 3 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E AGLI ARTT. 7, COMMA 2, 8, 12, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766, NONCHE’ CONTESTUALE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER CONTRADDITTORIETA’ E/O PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, in ragione della mancata indicazione degli “identificativi catastali” dell’area, della carenza di ogni riferimento agli accertamenti effettuati e, ancora, dell’impossibilità di qualificare la ricorrente “quale proprietaria del sito” (rivestendo – ai sensi di legge – la veste di mero “gestore” e risultando, peraltro, pendenti diversi contenziosi sulla titolarità dell’area).
3) VIOLAZIONE DELL’ART. 192, COMMA 3, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, E DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, atteso che il Comune di Ardea ha emesso il provvedimento nei confronti esclusivamente della ricorrente e non anche del responsabile (nonostante quest’ultimo fosse stato individuato secondo anche quanto riportato “sull’organo di stampa locale Il Caffè di Pomezia” del 26 marzo 2015).
IV) VIOLAZIONE DELL’ART. 192, COMMA 3, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, SOTTO ALTRO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, a causa dell’omissione da parte del Comune di qualsiasi verifica “in merito all’imputabilità del fatto illecito, a titolo di colpa o dolo, in capo all’Agenzia”.
V) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, poiché non è stata tenuta in alcun conto la circostanza che l’area è soggetta a sequestro, specie ai fini dell’assegnazione del termine per provvedere (pari a 15 giorni “a decorrere dalla notifica”).
L’Amministrazione intimata non si è costituita.
Con ordinanza n. 3449 del 31 luglio 2015 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica dell’11 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza con cui, in data 12 marzo 2015, il Comune di Ardea le ha ordinato di provvedere con urgenza a ripulire un’area ritenuta di proprietà della predetta, mediante la rimozione di rifiuti ed il “ripristino dello stato dei luoghi”, sulla base del richiamo di quanto prescritto degli art. 5 (leggasi, 50) del DLgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006.
A tali fini la ricorrente denuncia, tra l’altro, il vizio di violazione di legge e, in particolare, del citato art. 192 in quanto afferma che l’Amministrazione ha essenzialmente “fatto valere contra legem una responsabilità oggettiva del proprietario”, ossia si è del tutto astenuta dall’effettuare qualsiasi accertamento istruttorio “in merito all’imputabilità del fatto illecito, a titolo di colpa o dolo, in capo all’Agenzia”.
Tale censura è meritevole di condivisione.
2. Come si è già avuto modo di porre in evidenza, il provvedimento impugnato risulta essere stato adottato dal Sindaco di Ardea nell’esercizio dei poteri allo stesso conferiti dall’art. 5 (leggasi, art. 50) del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che:
– l’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 – al comma 5, oggetto di espresso richiamo nel provvedimento impugnato – attribuisce specificamente al “sindaco, quale rappresentante della comunità locale”, il potere di adottare, “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”, “ordinanze contingibili e urgenti”;
– l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, poi, il potere del Sindaco di disporre, con “ordinanza”, le operazioni necessarie per la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento di rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti di chi abbia violato i divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, “in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base ad accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”, fissando, tra l’altro, “il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;
– secondo l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza in materia, i poteri di cui si discute non sono – comunque – sovrapponibili, atteso che il potere di cui all’art. 50 in argomento riveste carattere atipico e residuale (ossia è esercitabile – in presenza dei presupposti all’uopo prescritti – esclusivamente nei casi in cui risulti impossibile intervenire mediante l’adozione di atti tipici), mentre il potere contemplato nell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 (in precedenza disciplinato dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997) riveste carattere “ordinario” ed è, altresì, connotato da natura “sanzionatoria”, atteso che, per il suo esercizio a carico dei soggetti obbligati in solido, impone l’imputazione a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge (cfr., ex multis, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1118).
Premesso che le considerazioni che precedono inducono inequivocabilmente ad attribuire prevalenza, in tutti i casi in cui un provvedimento risulti adottato – come nell’ipotesi in trattazione – sulla base del richiamo di entrambe le previsioni in esame, alla disciplina di cui al citato art. 192, posto che la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di essa si presta di per sé a rendere inutile o – è meglio dire – inattuabile il ricorso alla prescrizione dell’art. 50 (cfr., da ultimo, anche TAR Puglia, Lecce, 12 aprile 2016, n. 602), diviene, pertanto, doveroso rilevare che l’art. 192 in argomento non configura affatto un’ipotesi di “responsabilità oggettiva” dei soggetti (tra cui figura anche il “proprietario”) che – ancorché non autori dell’illecito ambientale – sono passibili di essere chiamati a rispondere “in solido” delle violazioni commesse e, dunque, impone che, ai fini dell’adozione dell’ordinanza anche nei confronti di tali soggetti, l’autorità procedente non possa prescindere dall’individuazione a carico dei medesimi dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e, anzi, debba procedere a specifici accertamenti in ordine alla sussistenza di quest’ultimo, in contraddittorio, peraltro, con gli interessati (cfr., tra l’altro, C.d.S., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 15 marzo 2016, n. 253; TAR Basilicata, 12 marzo 2016, n. 243; TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 5405/2013).
Ciò detto, sussistono validi elementi per affermare che la censura inerente alla violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 è palese, atteso che, dalla formulazione del provvedimento impugnato, non è dato in alcun modo evincere che il Comune abbia proceduto in base ad accertamenti e/o verifiche investenti – in qualche modo – l’elemento soggettivo della colpa in capo alla ricorrente (in contraddittorio, peraltro, con quest’ultima).
3. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della ricorrente in € 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7266/2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna il Comune di Ardea al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore della ricorrente in € 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l’intervento dei Magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)