Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 12208 | Data di udienza: 12 Ottobre 2016

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Art. 153 d.lgs. n. 152/2006 – Disciplina speciale – Applicabilità della disciplina in materia di uso delle strade e del canone di cui all’art. 27 Cod. Strada – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 6 Dicembre 2016
Numero: 12208
Data di udienza: 12 Ottobre 2016
Presidente: Stanizzi
Estensore: Fratamico


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Art. 153 d.lgs. n. 152/2006 – Disciplina speciale – Applicabilità della disciplina in materia di uso delle strade e del canone di cui all’art. 27 Cod. Strada – Esclusione.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 6 dicembre 2016, n. 12208


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Art. 153 d.lgs. n. 152/2006 – Disciplina speciale – Applicabilità della disciplina in materia di uso delle strade e del canone di cui all’art. 27 Cod. Strada – Esclusione.

Ai sensi dell’art. 153 d.lg. 12 aprile 2006, n. 152, il servizio idrico integrato è soggetto a una disciplina speciale che esclude la possibilità di applicare alle relative infrastrutture la disciplina generale prevista in materia di uso delle strade e il canone previsto dall’articolo 27 d.lg. n. 285 del 1992, dato che il diritto del gestore a utilizzare le infrastrutture pubbliche costituenti la rete deriva non da un provvedimento comunale di concessione o autorizzazione ma dall’affidamento del servizio e dalla convenzione di gestione (che ne definisce il contenuto individuando gli obblighi del gestore).


Pres. Stanizzi, Est. Fratamico – Acea s.p.a. (avv.ti Satta e Romano) c. Comune di Trevignano Romano (avv. Borioni)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 6 dicembre 2016, n. 12208

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ bis – 6 dicembre 2016, n. 12208


Pubblicato il 06/12/2016

N. 12208/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2016 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2016, proposto da:
ACEA Spa, in persona del legale rappresentante p.t., mandataria di ACEA ATO 2 s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Arturo Satta C.F. STTFPP40B02D969D ed Anna Romano C.F. RMNNNA65L63D612E, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Satta Romano & Associati in Roma, Foro Traiano, 1/A;

contro

Comune di Trevignano Romano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Borioni C.F. BRNPLA66B05H501G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci, 21;

per l’annullamento

dei provvedimenti di concessione n. 1/2015 e n. 2/2015 del Comune di Trevignano Romano, nella parte in cui impongono il pagamento dei canoni patrimoniali non ricognitori per l’anno 2015 e del Regolamento comunale istitutivo del canone patrimoniale non ricognitorio del Comune stesso, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 31.07.2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trevignano Romano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 18.01.2016 ACEA s.p.a., mandataria con rappresentanza di ACEA ATO 2 s.p.a., gestore del Servizio Idrico Integrato, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, i provvedimenti di concessione n. 1 e 2 del 10.11.2015 (ricevuti il 19.11.2015) del Comune di Trevignano Romano, nella parte in cui le imponevano il pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio per l’anno 2015, il Regolamento comunale istitutivo del canone patrimoniale non ricognitorio del Comune stesso, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 31.07.2015, ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto: 1) esenzione di ACEA ATO 2 s.p.a. dal pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio alla luce della Convenzione di gestione del Servizio idrico integrato; 2) illegittimità del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio del Comune di Trevignano Romano; 3) difetto di motivazione dei provvedimenti concessori nn. 1 e 2 del 10 novembre 2015 adottati dall’Ufficio Gestione del Territorio ed Investimenti del Comune di Trevignano Romano.

Si è costituito in giudizio il Comune di Trevignano Romano, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione e il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla richiesta di pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio e, nel merito, in ogni caso, l’infondatezza delle pretese avversarie.

Alla camera di consiglio del 3.02.2016 la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva, chiedendo che ogni questione fosse esaminata congiuntamente al merito.

All’udienza pubblica del 12.10.2016 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre i 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio della deliberazione del Consiglio Comunale di Trevignano Romano n. 40 del 31.07.2015.

Contestualmente, devono essere, inoltre, precisati i parametri della giurisdizione amministrativa, essendo stato eccepito dall’Amministrazione resistente il difetto di giurisdizione sull’impugnazione degli atti con i quali alla ricorrente è stato richiesto il versamento del canone concessorio non ricognitorio.

Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento espresso in analoga controversia dalla V Sezione del Consiglio di Stato nella decisione del 28 giugno 2016, n. 2917.

In tale pronuncia, il supremo Giudice amministrativo ha premesso che, tra i regolamenti amministrativi, si devono distinguere i regolamenti insuscettibili di produrre autonoma lesione sulla sfera giuridica altrui, che non devono formare oggetto di immediata impugnativa autonoma, dai regolamenti contenenti disposizioni immediatamente lesive, che vanno subito impugnati ad evitare la stabilizzazione dei relativi effetti.

Le disposizioni dei primi, in particolare, non producono una lesione attuale degli interessi coinvolti e sono caratterizzate da generalità e astrattezza inidonee a incidere direttamente sugli interessi giuridici dei destinatari; un tale effetto presuppone, infatti, l’adozione anche del provvedimento di attuazione, tale da rendere concreta la possibile lesione, così determinando l’insorgere dell’interesse a ricorrere.

Sul versante processuale ne consegue che l’impugnazione di tale tipo di regolamenti è soggetta all’ordinario termine decadenziale decorrente, però, dal momento dell’adozione dell’atto applicativo.

Nel caso in esame è evidente che la prescrizione regolamentare contestata non presenta alcuna idoneità ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva dei destinatari, individuabili soltanto per categorie astratte, poiché l’effetto concreto, che rende attuale l’interesse all’impugnazione, è dato dall’adozione del provvedimento di attuazione, che stabilisce la somma dovuta a titolo di canone non ricognitorio e ne pretende il pagamento in capo alla ricorrente (Avviso di scadenza del canone patrimoniale non ricognitorio – anno 2015, doc. n. 1 della ricorrente)

Nella medesima decisione il Consiglio di Stato ha, inoltre, confermato l’insussistenza della giurisdizione amministrativa sulle controversie aventi ad oggetto la impugnazione delle richieste di pagamento del canone, emesse ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo numero 285 del 1992.

La giurisdizione amministrativa sussiste, dunque, solo in relazione alla contestazione del Regolamento, mentre l’impugnazione dei provvedimenti nn. 1 e 2 del 10.11.2015, nella parte relativa all’intimazione di pagamento, pur rilevante per la valutazione della tempestività del ricorso, è ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario; la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di canone integra, infatti, un atto paritetico di mera quantificazione del debito vantato dall’Amministrazione sulla base di criteri predeterminati in modo vincolante.

In conclusione, deve, dunque, come anticipato, essere rigettata l’eccezione di irricevibilità/inammissibilità del ricorso per tardività, mentre deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario, sull’impugnazione degli atti nn. 1 e 2 del 10.11.2015 nella parte relativa alla richiesta di versamento del canone.

Quanto al merito, il ricorso avverso il Regolamento è fondato e meritevole di accoglimento nella parte relativa all’assoggettamento al canone non ricognitorio previsto dall’articolo 27 d.lg. n. 285 del 1992 del gestore del servizio idrico integrato, che si pone in contrasto con la disciplina di tale servizio e dei rapporti tra il soggetto concedente (cioè l’Autorità d’Ambito di cui fanno parte i Comuni in esso compresi) e il soggetto concessionario e gestore del servizio.

L’articolo 153 d.lg. 12 aprile 2006, n. 152 stabilisce, infatti, che “le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”; in pratica con questa speciale disposizione da un lato si prevede che le infrastrutture del servizio (che, tra l’altro, non sono di proprietà del gestore ma sono preesistenti e sono di proprietà dello stesso Comune) sono concesse in uso gratuito al gestore e dall’altro si fa rinvio per la regolamentazione dei rapporti con il gestore (e in particolare per gli oneri a cui questi è tenuto in corrispondenza dell’uso delle infrastrutture) alla Convenzione di gestione e al relativo disciplinare.

Il Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione per l’ATO 2, prevede, poi, con specifico riguardo agli oneri derivanti dall’occupazione dei suoli e sottosuoli comunali proprio che “l’affidamento comporta l’uso gratuito del soprassuolo, del suolo e del sottosuolo di proprietà dei Comuni e della Provincia, incluse le aree pubbliche destinate al traffico di superficie e sotterraneo dei Comuni ed ogni altro terreno, costruzione e superficie di proprietà dei Comuni occorrenti per tutte le attività oggetto dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato”(art. 22.9 comma 5).

Né potrebbe ritenersi (come evidenziato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, cfr. TAR Lazio, Latina, Sez. I, 1.08.2016 n. 523) “che l’obbligo di corrispondere il canone non ricognitorio possa porsi, per così dire, a latere della Convenzione, dato che il sistema di gestione del servizio idrico è impostato sul principio secondo cui la tariffa del servizio spettante al gestore (che a sua volta corrisponde un canone concessorio) deve coprire i costi assicurandogli un’adeguata remunerazione per la sua attività; di conseguenza il sistema postula che la Convenzione di gestione che disciplina i diritti e obblighi delle parti sia la fonte esclusiva di questi ultimi, cioè regoli in modo compiuto ed esclusivo gli obblighi delle stesse, così stabilendo un quadro di riferimento che assicuri il complessivo equilibrio della gestione (che sarebbe alterato dalla introduzione –a latere e in aggiunta a quanto stabilito dalla convenzione di gestione – di ulteriori obblighi a carico del gestore in dipendenza dell’utilizzazione della infrastruttura di rete)”.

In definitiva il servizio idrico integrato è soggetto a una disciplina speciale che esclude la possibilità di applicare alle relative infrastrutture la disciplina generale prevista in materia di uso delle strade e il canone previsto dall’articolo 27 d.lg. n. 285 del 1992, dato che il diritto del gestore a utilizzare le infrastrutture pubbliche costituenti la rete deriva non da un provvedimento comunale di concessione o autorizzazione ma dall’affidamento del servizio e dalla convenzione di gestione (che ne definisce il contenuto individuando gli obblighi del gestore);

Conclusivamente – e assorbita ogni altra censura – il ricorso avverso il Regolamento va accolto, con conseguente annullamento della disciplina dettata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 31.07.2015 nei limiti dell’interesse della ricorrente.

Per la particolarità e la complessità della controversia, sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando,

– dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla impugnazione delle richieste di pagamento del canone contenute nei provvedimenti nn. 1 e 2 del 10.11.2015, in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario;

– per il resto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla, nei limiti dell’interesse della ricorrente, il Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio del Comune di Trevignano Romano, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 31.07.2015;

– compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Ofelia Fratamico
        
IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi
        

IL SEGRETARIO
 

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