Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 2085 | Data di udienza: 1 Febbraio 2017

* APPALTI – Intese restrittive della concorrenza – Condotte rilevanti ex art. 80, c. 5 d.lgs. n. 50/2016 – Non rientrano.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 7 Febbraio 2017
Numero: 2085
Data di udienza: 1 Febbraio 2017
Presidente: Anastasi
Estensore: De Carlo


Premassima

* APPALTI – Intese restrittive della concorrenza – Condotte rilevanti ex art. 80, c. 5 d.lgs. n. 50/2016 – Non rientrano.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ bis – 7 febbraio 2017, n. 2085


APPALTI – Intese restrittive della concorrenza – Condotte rilevanti ex art. 80, c. 5 d.lgs. n. 50/2016 – Non rientrano.

I comportamenti anti-concorrenziali non rientrano nel novero delle condotte rilevanti ex art. 80 c.5 lett. c) D.lgs. 50/2016 (TAR Campania, Salerno, nr. 10/2017). E che non si tratti di una svista del legislatore si ricava dal fatto che le ipotesi di cui alla lett. d) della direttiva 2014/24, relativa agli accordi intesi a falsare la concorrenza non sono state riprodotte, nell’ambito del vigente ordinamento nazionale.

Pres. Anastasi, Est. De Carlo – L. s.p.a. (avv.ti Loiodice, Loiodice, Pappalepore, Pinto e Procacci) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ bis – 7 febbraio 2017, n. 2085

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ bis – 7 febbraio 2017, n. 2085

Pubblicato il 07/02/2017

N. 02085/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13875/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13875 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ladisa Spa in proprio e Mandataria Rti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dagli avv.ti Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Vito Aurelio Pappalepore, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Loiodice & Associati in Roma, via Ombrone, 12 Pal B);


contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Elior Ristorazione Spa in proprio e Mandataria Rti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Anania, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14, Sc A, Int 4;
Dussmann Service Srl in proprio e Mandataria Rti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Moscuzza, Michele Perrone, Filippo Martinez, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Associato Martinez & Partners in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 21;

per l’annullamento

con il ricorso principale:

– del provvedimento di ammissione alla “gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa per l’anno 2017”, pubblicato in data 27.10.2016, nella parte in cui ha ammesso alla gara per il Lotto n. 2, il R.T.I. Elior Ristorazione s.p.a., nonché nella parte in cui, per il medesimo Lotto 2, ha ammesso il R.T.I. Dussmann Service s.r.l.;

– del presupposto verbale n. 594 del 5.10.2016 di apertura in seduta pubblica delle offerte pervenute;

– del presupposto verbale n. 3/16/1°div del 27.10.2016 di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte che hanno presentato offerta;

– di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorchè non conosciuto;

Con atto per motivi aggiunti notificato il 16.12.2016 e depositato il 19.12.2016:

– del decreto n. 330 del 16 novembre 2016 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali – I Reparto – l^ Divisione ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore del RTI ELIOR RISTORAZIONE s.p.a., relativamente al lotto n. 2, della procedura aperta per l’appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei

connessi servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa per l’anno 2017;

– della nota reg. 2016 0020024 del 16.11.2016 del Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali – I Reparto – 1^ Divisione, che ha comunicato alla ricorrente l’avvenuta aggiudicazione del lotto in esame in favore del RTI Elior Ristorazione S.p.A.;

– della non conosciuta nota con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali ha comunicato che l’aggiudicazione del Lotto n. 2 a favore del RTI ELIOR RISTORAZIONE s.p.a. è diventata efficace ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ha disposto di dare corso all’esecuzione anticipata del servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2017;

– della non conosciuta nota con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e Servizi Generali ha comunicato l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto del servizio al RTI aggiudicatario della procedura aperta alle stesse condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara;

– di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto;

nonché per la conseguenziale declaratoria di inefficacia del contratto di appalto relativo al Lotto 2 laddove, eventualmente, stipulato con il RTI ELIOR RISTORAZIONE s.p.a., ai fini del subentro della ricorrente RTI Ladisa s.p.a. nell’aggiudicazione e nell’esecuzione del medesimo contratto, ai sensi dell’art. 122 c.p.a.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, di Soc Elior Ristorazione Spa in proprio e Mandataria Rti, di Soc Dussmann Service Srl in proprio e Mandataria Rti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, quale mandataria di un R.T.I., ha partecipato alla gara indetta dal Ministero della Difesa con il bando pubblicato in GUUE il 23.7.2016 e in GURI il 27.7.2016 e successivamente rettificato con avvisi pubblicati in GUUE il 14.9.2016 e in GURI il 16.9.2016.

L’oggetto dell’appalto è il servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa, per la durata di un anno, dall’01.01.2017 al 31.12.2017, per un importo complessivo di €131.371.684,27 Iva esclusa.

La gara è suddivisa in 10 autonomi lotti, suddivisi per aree geografiche, a ciascuno dei quali era assegnato un distinto CIG.

Ogni concorrente poteva partecipare a tutti i lotti, e senza alcun limite di aggiudicazione. Per i raggruppamenti temporanei, l’art. 3.5 del disciplinare imponeva a pena di esclusione la partecipazione nella medesima composizione per ogni lotto di partecipazione, con facoltà per le imprese raggruppate o raggruppande di variare, a seconda dei lotti, il ruolo di mandataria/mandante e la percentuale di ripartizione dell’esecuzione del contratto.

Il presente ricorso è esclusivamente il lotto n. 2 da svolgersi nelle regioni di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Alla gara, hanno presentato offerta sei concorrenti:

– il RTI costituito formato da Dussmann Service S.r.l. quale mandataria e dalle mandanti La Cascina Global Service S.r.l., Vivenda S.p.a., Cocktail Service S.r.l., Consorzio Nazionale Servizi s.c., Compass Group Italia S.p.a, Vegezio S.r.l.;

– il RTI costituito formato da Ladisa S.p.a. quale capogruppo mandataria e dalle mandanti B+ Cooperativa Sociale, Bioristoro Italia S.r.l., Cimas S.r.l., Cucina&Sapori Cooperativa Sociale, Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l., Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., P.A. S.r.l. Food e Servizi, Pastore S.r.l., Ristora Food & Service S.r.l., Serist — Servizi Ristorazione S.r.l., S.l.e.m. S.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l;

– il RTI costituito formato da Elior Ristorazione S.p.a. quale capogruppo mandataria e dalle mandanti Gemeaz Elior S.p.a., Innova S.p.a. e Gemos Società Cooperativa;

– il RTI costituendo formato da Sodexo Italia S.p.a., in qualità di capogruppo mandataria mandataria, e da Impresa Sangalli Giancarlo & C S.r.l., quale mandante;

– il RTI costituendo formato da Cir Food s.c., in qualità di capogruppo mandataria, e da Camst soc. coop. a si., quale mandante;

– il RTI costituendo formato da Serenissima Ristorazione s.p.a. in qualità di capogruppo mandataria, e da Euroristorazione s.r.l. quale mandante.

Con provvedimento datato 27.10.2016 la Stazione appaltante ammetteva alla gara per il lotto n. 2 tutti i sei RTI offerenti.

Successivamente l’Amministrazione procedeva all’apertura e valutazione delle offerte tecniche e, poi, di quelle economiche.

All’esito della successiva seduta pubblica del 14.11.2016 la graduatoria finale risultava la seguente:

1) RTI Elior Ristorazione;

2) RTI Ladisa;

3) RTI Dussmann Service;

4) RTI Sodexo Italia;

5) RTI Serenissima Ristorazione;

6) RTI Cir Food.

Con decreto in data 16.11.2016 la Stazione Appaltante disponeva l’aggiudicazione definitiva del Lotto 2 al RTI Elior Ristorazione.

Il primo motivo di ricorso contesta l’ammissione del RTI Elior che andava escluso per aver violato l’art. 48, D.lgs. 50/2016, gli artt. 3.2 e 3.5 del disciplinare di gara.

Il RTI Elior Ristorazione s.p.a. ha prodotto in gara un atto pubblico costitutivo del raggruppamento nel quale ha indicato le percentuali per l’esecuzione e per la partecipazione al raggruppamento in relazione all’intero appalto, così ripartite: Elior Ristorazione 45,17%, Gemeaz Elior s.p.a. 36,95%, Innova s.p.a. 16,36%, Gemos Società Cooperativa 1,52%.

Nella domanda di partecipazione il RTI Elior Ristorazione s.p.a., anziché indicare doverosamente le quote di esecuzione del servizio che saranno eseguite, in ciascun lotto, dai singoli operatori raggruppati, ha riportato per tutti i lotti le medesime quote economiche di esecuzione espresse in percentuale sull’importo complessivo del servizio (cioè sull’importo di tutti e 10 i lotti in gara), già indicate nell’atto costitutivo: Elior Ristorazione 45,17%, Gemeaz Elior s.p.a. 36,95%, Innova s.p.a. 16,36%, Gemos Società Cooperativa 1,52%.

Ma, pur essendo unica la domanda di partecipazione, il RTI Elior ha inequivocabilmente inteso partecipare a 10 lotti che costituiscono altrettante gare autonome.

Ne consegue che, al fine di osservare le disposizioni di legge e di disciplinare, la controinteressata avrebbe dovuto specificare, lotto per lotto, le differenti quote percentuali di esecuzione dell’appalto facenti capo alle singole imprese raggruppate e non limitarsi ad indicare le percentuali di esecuzione relative all’importo complessivo della procedura.

Il riparto per quote percentuali deve essere necessariamente integrato con la indicazione —in sede di offerta- degli “Enti/Distaccamenti/Reparti del Ministero della Difesa di propria competenza”, appunto perché il criterio di riparto ipotizzato non è in quota percentuale (tutti fanno tutto pro quota in ciascuna struttura), ma appunto per struttura, posto che “ciascuna impresa eseguirà interamente e sotto la propria responsabilità nei limiti della percentuale sopra indicata, il servizio di ristorazione e servizi complementari affidati”.

Non avendo provveduto ad indicare tali elementi in relazione a ciascuno dei 10 lotti cui ha partecipato, il RTI Elior Ristorazione s.p.a. ha, quindi, apertamente violato un obbligo sancito a pena di esclusione dall’art. 48 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 3.5 del disciplinare di gara.

Le quote di esecuzione indicate nel documento di partecipazione dalla controinteressata non possono ritenersi identiche in ciascuno dei 10 lotti; matematicamente, oltre che logicamente, impossibile ritenere che possano essere rispettate le medesime percentuali di esecuzione del servizio, come dichiarate, in ciascun lotto.

Ogni impresa, infatti, ha una diversa articolazione territoriale e possiede centri di cottura in un lotto e non in un altro, pertanto non si comprende come sia possibile ritenere che le percentuali dichiarate possano applicarsi in modo uniforme in ciascun lotto.

Esse non possono che rappresentare soltanto una media delle quote di esecuzione riferita in percentuale all’importo complessivo dei servizi da svolgersi nei 10 lotti.

Inoltre la domanda di partecipazione prodotta dal RTI non contiene neppure, in alternativa, un’indicazione descrittiva, per ciascun lotto, delle singole prestazioni facenti capo ai propri componenti, ma solo un’indicazione estremamente generica. Da ciò consegue l’impossibilità per la Stazione Appaltante, di poter verificare ex ante, il sostanziale rispetto delle percentuali di riparto di esecuzione dichiarate in sede di gara e la loro corrispondenza con le prestazioni che le imprese associate andranno effettivamente a svolgere nei singoli lotti. Le carenze riscontrate nella presente censura non sono suscettibili neppure di sanatoria attraverso il c.d. soccorso istruttorio ex art. 83 D. Lgs. n. 50/2016.

Il secondo motivo chiama in causa il RTI Dussman che andava escluso per la violazione dell’art. 80, comma 6 D.lgs. 50/2016.

La mandante CNS (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.) del RTI è incorsa in un grave illecito professionale sanzionato dall’AGCM, suscettibile di determinare la sua esclusione.

CNS ha, infatti, reso in gara un’informativa separata dalla Domanda di partecipazione nella quale faceva presente che l’Autorità Garante per la Concorrenza aveva affermato che CNS avrebbe posto in essere con altri soggetti intese dirette a restringere la concorrenza contrarie all’art. 101 TFUE, contro tale atto era stato presentato ricorso al questo TAR che aveva trattenuto in decisione all’udienza del 6.7.2016, ma comunque la fattispecie non è da ricondursi ad alcuna delle cause ostative ex ad. 80 D. Lgs. 50/2016.

Tale dichiarazione è parzialmente reticente poiché omette di notiziare la Stazione appaltante del fatto che il provvedimento dell’AGCM non si è limitato a compiere un’affermazione ma ha sanzionato l’illecito comportamento della ditta con una sanzione pari ad € 56.190.090.

CNS omette di precisare che la pratica restrittiva della concorrenza, per la quale è stata sanzionata, aveva per oggetto (e quale effetto) di condizionare, attraverso l’eliminazione del reciproco confronto e la ripartizione dei lotti da aggiudicarsi nel limite massimo fissato dalla lex specialis, gli esiti della gara indetta da Consip s.p.a. nel 2012 per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della P.A.

La particolare gravità dell’addebito che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad escludere il RTI ovvero, quantomeno, a motivare adeguatamente la decisione di ammettere il concorrente al prosieguo della gara (che, quindi, è illegittima anche per carenza di motivazione); c) l’aver tentato di influenzare, con una dichiarazione reticente e/o parzialmente omissiva del mandante CNS, proprio la decisione del committente Ministero della Difesa sull’esclusione o l’ammissione del RTI al prosieguo della gara.

La vicenda del pregresso illecito professionale è stata menzionata solo in un atto distinto e separato dalla Domanda di partecipazione e dal DGUE.

In questi ultimi due atti, che costituiscono la sede naturale in cui effettuare tali dichiarazioni, la mandante CNS ha, invece, falsamente dichiarato di non aver commesso gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c).

Anche la Dussmann Service s.r.l. ha omesso di dichiarare pregressi illeciti professionali; nell’ambito di una gara di appalto indetta dal Ministero dell’Interno nei 2012, infatti, la Dussmann ha dichiarato falsamente di avere la disponibilità di taluni centri di cottura collocati presso strutture dell’Arma dei Carabinieri in forza di contratto di appalto, mentre alla data di presentazione dell’offerta era già intervenuta in favore di altro soggetto l’aggiudicazione provvisoria, con il conseguente subentro nella gestione delle cucine, della gara per il servizio di mensa dell’Arma dei Carabinieri.

Con sentenza del TAR Lazio 2921/2013 passata in giudicato, in relazione a tale non veritiera dichiarazione resa in sede di offerta, è stata annullata l’aggiudicazione in capo a Dussmann dell’appalto bandito dal Ministero dell’Interno ed è stata accertata la mala fede di quest’ultima.

Infine, Dussman Service s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche per violazione del principio del clare loqui, per aver omesso di notiziare la Stazione appaltante della esclusione disposta dal Comune di Pescara con provvedimento assunto dalla Commissione di gara nella seduta riservata dell’8.2.2016 per aver reso “una dichiarazione non veritiera”; circostanza che la odierna deducente ha appreso dall’esame della sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, n.198/2016, che ha respinto il ricorso proposto dalla Dussman Service s.r.l. avverso il predetto provvedimento di esclusione.

Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa, gli RTI Dussman e Elior Ristorazione Spa +3 che concludevano per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 1.2.2017 il ricorso andava in decisione.

DIRITTO

La ricorrente ritiene che il RTI Elior Ristorazione non dovesse essere ammessa alla gara per aver omesso di indicare nella domanda di partecipazione le parti del servizio che sarebbero state svolte da ognuna delle imprese facenti parte del raggruppamento, essendosi limitato a specificare la percentuale della partecipazione individuale nell’ambito dell’intera gara.

La suddivisione tra le imprese associate è stata formulata dal RTI controinteressato in termini identici per tutti i lotti fissando le quote economiche di esecuzione sull’importo complessivo del servizio: Elior Ristorazione 45,17%, Gemeaz Elior 36,95%, Innova 16,36%, Gemos Soc. Cooperativa 1,52%.

Sul punto la lex specialis deve essere interpretata in modo sistematico senza fermarsi ad esaminare una singola previsione e cercando di individuare quale sia l’interesse perseguito dalla stazione appaltante. Gli RTI possono partecipare a più lotti a condizione che non muti la composizione, allo scopo di mantenere la segretezza delle offerte, ma i ruoli possono mutare nei vari lotti.

Le disposizioni sulla partecipazione dei RTI, quindi, lasciano un ampio margine di discrezionalità nell’organizzazione interna del raggruppamento, con lo scopo di favorire la maggiore partecipazione alla gara in ossequio ai principi di libertà imprenditoriale del concorrente.

Trattandosi, peraltro, di RTI orizzontale, la garanzia della stazione appaltante deve rinvenirsi nell’impegno assunto da ogni impresa associata di svolgere una parte del servizio in contratto, risultando ininfluente che questa sia indicata in forma percentuale oppure nella descrizione dell’attività, sulla base dell’assunto che tutte le imprese svolgono la stessa prestazione.

Sul punto è bene citare un passaggio della motivazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 26/2012: “L’obbligo dovrà allora ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle rammentate finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate.”.

Nel caso di specie nessuna previsione di gara impediva ai concorrenti di partecipare all’aggiudicazione di più lotti indicando, per ciascun lotto, le medesime quote di esecuzione.

Peraltro, la contestazione avversaria circa l’impossibilità di rispettare le medesime percentuali di esecuzione del servizio in ciascun lotto introduce una questione che non riguarda un requisito di partecipazione ma il corretto adempimento delle obbligazioni contratte da valutare in sede esecutiva.

La censura, pertanto, non coglie nel segno e deve essere respinta.

Ada analoga conclusione deve giungersi quanto al secondo motivo di ricorso.

La ricorrente sostiene che il provvedimento sanzionatorio dell’Agcm, descritto in fatto, nei confronti della mandante Cns del 22.12.2015 integrerebbe un grave illecito professionale ex art. 80 c.5 lett. c) D.lgs. 50/2016 costituendo un tentativo di influenza indebita sul processo decisionale della stazione appaltante.

Per la ricorrente la ragione per cui il RTI Dussman doveva essere escluso va ricercata nella gravità della parziale omissione contenuta nella dichiarazione resa in gara da Cns, perché, pur dando atto del provvedimento dell’Autorità Garante per la Concorrenza, avrebbe illegittimamente sottaciuto la sanzione pecuniaria inflitta e l’oggetto della pratica asseritamente restrittiva della concorrenza contestatale.

Va ricordato, però, che la vicenda è ancora pendente innanzi al giudice amministrativo poiché la sentenza di questo TAR che aveva respinto il ricorso, pur diminuendo l’entità della sanzione, è ancora al vaglio del Consiglio di Stato.

Peraltro le Linee guida n. 6 dell’A.N.A.C. sui mezzi di prova adeguati ai fini dell’art. 80 c.5. lett. c) D.lgs. 50/2016 fanno riferimento a “provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”.

Non può poi sottacersi una recentissima sentenza del TAR Campania sezione staccata di Salerno nr. 10/2017 che ha escluso che i comportamenti anti-concorrenziali rientrino nel novero delle condotte rilevanti ex art. 80 c.5 lett. c) D.lgs. 50/2016.

E che non si tratti di una svista del legislatore si ricava dal fatto che le ipotesi di cui alla lett. d) della direttiva 2014/24, relativa agli accordi intesi a falsare la concorrenza non sono state riprodotte, nell’àmbito del vigente ordinamento nazionale.

In conclusione non vi sono ragioni adeguate per le quali la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il RTI Dussman.

Il ricorso va, in conclusione, respinto, ma si possono compensare le spese di giudizio in virtù della concorde volontà manifestata dalle parti in sede di discussione orale.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 

L’ESTENSORE
Ugo De Carlo
 

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi
        
        
IL SEGRETARIO

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