* APPALTI – Rito superaccelerato – Impugnazione immediata delle ammissioni, in fase antecedente al sorgere della lesione concreta e attuale data dall’aggiudicazione – Finalità dell’innovazione – Ricorso proposto nei confronti dell’operatore non utilmente collocatosi in graduatoria rispetto al ricorrente – Ammissibilità – Motivi di esclusione – Art. 80, c. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 – Fase della verifica delle dichiarazioni – Circostanze di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. c) – Requisiti morali – Elenco esemplificativo di cui alle linee guida ANAC n. 6/2016 – Misure di straordinaria e temporanea gestione d’impresa ex art. 32, c. 1, lett. b) d.l. n. 90/2014 – Non sono comprese.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 7 Febbraio 2017
Numero: 2092
Data di udienza: 1 Febbraio 2017
Presidente: Anastasi
Estensore: Patatini
Premassima
* APPALTI – Rito superaccelerato – Impugnazione immediata delle ammissioni, in fase antecedente al sorgere della lesione concreta e attuale data dall’aggiudicazione – Finalità dell’innovazione – Ricorso proposto nei confronti dell’operatore non utilmente collocatosi in graduatoria rispetto al ricorrente – Ammissibilità – Motivi di esclusione – Art. 80, c. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 – Fase della verifica delle dichiarazioni – Circostanze di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. c) – Requisiti morali – Elenco esemplificativo di cui alle linee guida ANAC n. 6/2016 – Misure di straordinaria e temporanea gestione d’impresa ex art. 32, c. 1, lett. b) d.l. n. 90/2014 – Non sono comprese.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ bis – 7 febbraio 2017, n. 2092
APPALTI – Rito superaccelerato – Impugnazione immediata delle ammissioni, in fase antecedente al sorgere della lesione concreta e attuale data dall’aggiudicazione – Finalità dell’innovazione – Ricorso proposto nei confronti dell’operatore non utilmente collocatosi in graduatoria rispetto al ricorrente – Ammissibilità.
Il legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici, derogando al principio dettato dall’art. 100 c.p.c, secondo cui “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, ed innovando rispetto alla granitica giurisprudenza amministrativa in merito, ha onerato tutti i partecipanti ad una gara, dell’impugnazione immediata delle ammissioni in una fase antecedente al sorgere della lesione concreta e attuale data dall’aggiudicazione, in ragione dell’impossibilità a far valere poi i profili inerenti all’illegittimità di tali determinazioni mediante un successivo ricorso incidentale, proposto per paralizzare quello principale con cui sia stata impugnata l’aggiudicazione; ciò, nella precipua ottica di cristallizzare e rendere intangibile la fase di gara relativa agli operatori economici ammessi a partecipare, ovvero, in altri termini, “a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara” (parere Consiglio di Stato, 1 aprile 2016, n. 855), in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione, evitando così un possibile annullamento dell’affidamento per un vizio a monte della procedura. Ne deriva che il ricorso va ritenuto ammissibile anche laddove proposto nei confronti dell’operatore economico non utilmente collocatosi in graduatoria rispetto al ricorrente stesso, ritenendo sussistente un suo interesse simile, simmetrico e simultaneo, a contestare l’ammissione dell’altro concorrente, per non incorrere nella successiva preclusione.
APPALTI – Motivi di esclusione – Art. 80, c. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 – Fase della verifica delle dichiarazioni.
Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, art. 80, d.lgs. n. 50/2016, come chiarito nella comunicazione ANAC del 26 ottobre 2016, le stazioni appaltanti richiedono alle imprese concorrenti l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.
APPALTI – Circostanze di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 – Requisiti morali – Elenco esemplificativo di cui alle linee guida ANAC n. 6/2016 – Misure di straordinaria e temporanea gestione d’impresa ex art. 32, c. 1, lett. b) d.l. n. 90/2014 – Non sono comprese.
Nel testo delle linee guida ANAC n. 6/2016, relative alle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), l’originaria previsione (invece contenuta nel documento di consultazione pubblicato dall’ANAC nel mese di giugno 2015),delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ex art. 32 comma 1, lett. b), d.l. n. 90/2014, è stata significativamente espunta dall’elenco esemplificativo delle situazioni da tenere in considerazione al fine di valutare l’integrità morale del concorrente.
Pres. Anastasi, Est. De Carlo – E. s.p.a. (avv. Anania) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ bis – 7 febbraio 2017, n. 2092SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ bis – 7 febbraio 2017, n. 2092
Pubblicato il 07/02/2017
N. 02092/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13905/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13905 del 2016, proposto da:
Elior Ristorazione s.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo del RTI costituito con Gemeaz Elior s.p.a., Innova s.p.a. e Gemos Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Anania, C.F. NNARCR65D16G273L, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14, Sc A, Int. 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ladisa s.p.a. in proprio e quale mandataria del RTI costituito con B+ Cooperativa Sociale, Bioristoro Italia s.r.l., Cimas s.r.l., Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Le Palme Ristorazione & Servizi s.r.l., Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., P.A. s.r.l. Food e Servizi, Pastore s.r.l., Ristora Food & Service s.r.l., Serist Servizi Ristorazione s.r.l., S.l.e.m. s.r.l., Turrini Ristorazione s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, C.F. LDCLDA41E20L328N, Isabella Loiodice, C.F. LDCSLL67B47L328X, Vito Aurelio Pappalepore, C.F. PPPVTI62S04A662Y, Michelangelo Pinto, C.F. PNTMHL73S27A662R, e Pasquale Procacci, C.F. PRCPQL83P11L109L, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Loiodice in Roma, via Ombrone, 12, Pal. B;
Dussmann Service s.r.l., in qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con La Cascina Global Service s.r.l., Vivenda s.p.a., Cocktail Service s.r.l., Consorzio Nazionale Servizi s.c., Compass Group s.p.a., Vegezio s.r.l. (Mandanti), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, C.F. MRTFPP69R10G273B, e Davide Moscuzza, C.F. MSCDVD74E26L682N, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Martinez & Partners in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 21;
per l’annullamento
– del provvedimento di ammissione delle ditte controinteressate alla gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei servizi connessi accessori presso gli enti/distaccamenti e reparti del Ministero della Difesa per l’anno 2017 – (lotto 10);
– dei verbali delle operazioni di gara e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, di Ladisa s.p.a e di Dussmann Service s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando pubblicato in GUUE il 23 luglio 2016 e in GURI il 27 luglio 2016, il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali ha indetto una procedura aperta, condotta con il Sistema telematico di negoziazione di Consip s.p.a., per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero stesso, per la durata di un anno, per un importo complessivo di € 131.371.684,27 (Iva esclusa).
La gara è stata suddivisa in 10 autonomi lotti, distinti per aree geografiche, ciascuno con un distinto CIG, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto del presente ricorso è esclusivamente il lotto n. 10 (CIG 676069914F), relativo al servizio da svolgersi nelle Regioni Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con un importo a base d’asta di € 17.077.935,16 (Iva esclusa).
Alla gara per il lotto in questione, hanno presentato offerta tre concorrenti:
– il RTI costituito, odierno ricorrente, formato da Elior Ristorazione s.p.a., quale capogruppo mandataria, e dalle mandanti Gemeaz Elior s.p.a., Innova s.p.a. e Gemos Società Cooperativa;
– il RTI costituito, formato da Ladisa s.p.a., quale capogruppo mandataria, e dalle mandanti B+ Cooperativa Sociale, Bioristoro Italia s.r.l., Cimas s.r.l., Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Le Palme Ristorazione & Servizi s.r.l., Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., P.A. s.r.l. Food e Servizi, Pastore s.r.l., Ristora Food & Service s.r.l., Serist Servizi Ristorazione s.r.l., S.l.e.m. s.r.l., Turrini Ristorazione s.r.l;
– il RTI costituito, formato da Dussmann Service s.r.l., quale mandataria, e dalle mandanti La Cascina Global Service s.r.l., Vivenda s.p.a., Cocktail Service s.r.l., Consorzio Nazionale Servizi s.c., Compass Group Italia s.p.a, Vegezio s.r.l..
All’esito della verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante ha ammesso tutte le concorrenti con provvedimento datato 27 ottobre 2016, pubblicato in pari data sul proprio sito web.
L’Amministrazione ha successivamente proceduto all’apertura e valutazione delle offerte tecniche e, poi, di quelle economiche; all’esito della successiva seduta pubblica del 14 novembre 2016, la graduatoria finale è risultata essere la seguente:
1) RTI Ladisa;
2) RTI Elior Ristorazione;
3) RTI Dussmann Service.
Quindi, con decreto n. 336 del 16 novembre 2016, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 10 in favore del RTI Ladisa.
Col presente ricorso, il raggruppamento ricorrente impugna, ai sensi dell’art. 120, comma 2bis, c.p.a., il provvedimento di ammissione delle altre ditte in gara, odierne controinteressate, formulando avverso il predetto atto, le seguenti censure:
I. motivi nei confronti del RTI Ladisa,
a) Violazione e falsa applicazione dell’art.80 d.lgs. n. 50/2016; violazione art. 4.4.1 e 4.1.1.1. del disciplinare (omessa dichiarazione di precedente incidente sull’integrità e affidabilità del concorrente); carenza dei requisiti di partecipazione alla gara, in quanto la mandante Serist non avrebbe dichiarato di aver subito la revoca dell’aggiudicazione di un appalto (affidamento del servizio di mensa scolastica del Comune di Quartucciu) per mancata comprova di un requisito dichiarato in sede di partecipazione, cui ha fatto seguito anche la segnalazione all’ANAC.
I predetti provvedimenti, impugnati innanzi al Tar Sardegna, sono stati confermati con sentenza n. 469/2016, passata in giudicato.
Secondo la ricorrente, quindi, l’impresa era tenuta a rendere una completa dichiarazione ai sensi dell’art. 80, d.lgs. n. 50/2016, affinché la stazione appaltante potesse valutarne la gravità e rilevanza.
b) Violazione e falsa applicazione dell’art.80 d.lgs. n. 50/2016; violazione art. 4.4.1 e 4.1.1.1. del disciplinare (omessa presentazione di dichiarazione in ordine all’assenza di condanne penali in capo ad alcuni soggetti previsti dal citato art. 80); carenza dei requisiti di partecipazione alla gara, in quanto sarebbe stata omessa la dichiarazione richiesta a pena di esclusione dall’art. 4.1.1.1 del disciplinare, da parte di alcune mandanti (Cimas s.r.l., Nuova Cucina siciliana soc. coop., Serist s.r.l.).
II. motivi nei confronti del RTI Dussmann:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art.80 d.lgs. n. 50/2016; violazione art. 4.4.1 e 4.1.1.1. del disciplinare (sussistenza di precedente incidente sull’integrità e affidabilità del concorrente); difetto assoluto di motivazione; carenza dei requisiti di partecipazione alla gara, in quanto la mandante CNS risulta essere stata sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale avrebbe accertato che il detto operatore, congiuntamente ad altri, ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, contraria all’art.101 TFUE.
Pur avendo il CNS effettivamente dichiarato di aver subito detta sanzione, precisando altresì di aver proposto ricorso al Tar Lazio, la Stazione Appaltante non avrebbe preso in esame la questione al fine di valutarne la rilevanza e disporne l’esclusione.
Sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia il provvedimento di commissariamento, nel gennaio 2015, di CNS, avvenuto ai sensi dell’art.32, comma 1, lett. b del d.l. 90/2014, che è stato invece del tutto omesso in sede di dichiarazione.
b) Violazione e falsa applicazione dell’art.80 d.lgs. n. 50/2016; violazione art. 4.4.1 e 4.1.1.1. del disciplinare (omessa presentazione di dichiarazione in ordine all’assenza di condanne penali in capo ad alcuni soggetti previsti dal citato art. 80); carenza dei requisiti di partecipazione alla gara, in quanto le ditte componenti il RTI controinteressato avrebbero omesso le dichiarazioni richieste a pena di esclusione dal disciplinare di gara.
Per resistere al gravame, si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e le imprese controinteressate, insistendo sull’infondatezza delle censure mosse.
Con memoria notificata e depositata in data 9 gennaio 2017, la Ladisa s.p.a. ha eccepito l’inammissibilità del presente gravame per carenza di interesse, atteso che il raggruppamento ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in ragione delle false e omesse dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara in ordine ad un requisito essenziale, relativamente alla mandante Gemeaz Elior, come risultante dalle sentenze rese dal Tar Sardegna, n. 292/2013, e dal Tar Puglia, n. 677/2011.
Alla camera di consiglio del 1 febbraio 2017, durante la quale sono stati trattati anche gli altri analoghi giudizi proposti sia dal medesimo ricorrente, che dalle altre ditte, avverso le ammissioni relative a tutti i 10 lotti in gara, la causa è passata in decisione – previa rinuncia dell’istanza cautelare incidentalmente avanzata – e in data 2 febbraio 2017 è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 120, comma 9, c.p.a., il dispositivo di sentenza n. 1695/2017.
DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, risultato secondo in graduatoria, contesta in questa sede l’ammissione tanto della società Ladisa, aggiudicataria del lotto, quanto di Dussmann s.r.l., che lo segue in graduatoria, in ragione delle preclusioni imposte dal nuovo rito super accelerato delineato dall’art. 120, commi 2bis e 6bis, c.p.a, come introdotti dal d.lgs. n. 50/2016.
1.1. Il legislatore, invero, derogando al principio dettato dall’art. 100 c.p.c, secondo cui “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, ed innovando rispetto alla granitica giurisprudenza amministrativa in merito, ha onerato tutti i partecipanti ad una gara, dell’impugnazione immediata delle ammissioni in una fase antecedente al sorgere della lesione concreta e attuale data dall’aggiudicazione, in ragione dell’impossibilità a far valere poi i profili inerenti all’illegittimità di tali determinazioni mediante un successivo ricorso incidentale, proposto per paralizzare quello principale con cui sia stata impugnata l’aggiudicazione; ciò, nella precipua ottica di cristallizzare e rendere intangibile la fase di gara relativa agli operatori economici ammessi a partecipare, ovvero, in altri termini, “a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara” (parere Consiglio di Stato, 1 aprile 2016, n. 855), in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione, evitando così un possibile annullamento dell’affidamento per un vizio a monte della procedura.
1.2. Ne deriva che il presente ricorso va, preliminarmente, ritenuto ammissibile anche laddove proposto nei confronti dell’operatore economico non utilmente collocatosi in graduatoria rispetto al ricorrente stesso, ritenendo sussistente un suo interesse simile, simmetrico e simultaneo, a contestare l’ammissione dell’altro concorrente, per non incorrere nella successiva preclusione.
2. In tale ottica, non può inoltre accogliersi l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla difesa Ladisa, la quale tramite memoria notificata, ha formulato motivi “escludenti” nei confronti del RTI Elior.
Rileva il Collegio che tale memoria non può invero considerarsi quale ricorso incidentale (non essendo diretto, sia pure a fini paralizzanti, all’annullamento di un atto, ossia l’ammissione del RTI Elior); ma anche qualora si volesse valorizzarne il contenuto sostanziale, e dunque considerarlo tale, lo stesso sarebbe irricevibile, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni decorrenti, non già dalla notifica del ricorso principale – come è regola generale ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, comma 2 e art. 42 c.p.a. – bensì dalla conoscenza del provvedimento di ammissione mediante la pubblicazione del provvedimento della stazione appaltante, ex art. 120, comma 2bis, c.p.a. (avvenuta, nelle specie, in data 27 ottobre 2016).
Invero, in ragione della decadenza sancita dal legislatore, sopra vista, anche per l’impresa di cui si contesti la legittimazione alla gara opera da subito la presunzione, o anticipazione, dell’interesse a contestare in giudizio l’ammissione dell’impresa che muova detta contestazione.
3. Ragioni di opportunità infine, oltre alle considerazioni finora svolte, inducono inoltre a respingere la richiesta di riunione del presente ricorso con quello proposto dalla Ladisa avverso, tra le altre, l’ammissione dell’odierno ricorrente (RG. 13887/2016).
4. Può ora passarsi all’esame del merito delle questioni, rammentando che, in tema di contenzioso relativo alle procedure di affidamento di pubblici servizi, la sentenza è redatta “in forma semplificata”, potendo, quindi, consistere “in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” (artt. 120, comma 6, e 74, c.p.a.).
5. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto alla luce delle seguenti considerazioni.
6. Col primo motivo di doglianza riferito al RTI Ladisa, si contesta l’omessa menzione da parte della mandante Serist della circostanza di aver subito la revoca dell’aggiudicazione di un appalto da parte del Comune di Quartucciu per mancata comprova di un requisito dichiarato in sede di partecipazione.
Tale circostanza configurerebbe l’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c), c.p.a., relativa a gravi illeciti professionali di cui si sia reso colpevole l’operatore economico.
Come già rilevato nella pronuncia n. 1963/2017, l’assunto ricorrente non può tuttavia condividersi.
La norma sopra richiamata prescrive, infatti, che sia la stazione appaltante a dimostrare con mezzi adeguati tale condizione, rimettendo, a tal fine, a delle specifiche linee guida dell’ANAC, il compito di precisare “quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c)” (comma 13, art. citato).
Con delibera 16 novembre 2016, n. 6, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha quindi previsto che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del codice, la verifica della sussistenza delle cause di esclusione, previste dall’art. 80, comma 5, lett. c), sia condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10 del codice (punto 4.3), evidenziando altresì, al successivo punto, che gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, mediante l’utilizzo del DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario informatico gestito dall’Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.
Applicando tale criterio al caso in esame, fermo restando che i gravi illeciti professionali, ai fini dell’esclusione in questione, devono comunque essere posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente – circostanza allo stato non provata, ne deriva che non poteva imporsi alcun obbligo dichiarativo in capo alla Serist, atteso che alla vicenda contestata non ha fatto seguito alcuna annotazione sul detto casellario.
Quanto agli ulteriori motivi di doglianza, va rilevato che, oltre ad essere smentiti dalla stessa produzione di parte della controinteressata (all. 10, 11 e 12), deve ritenersi sufficiente, ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, art. 80, quanto autodichiarato dai legali rappresentanti delle imprese mediante il modello DGUE e l’Annesso 1, senza che sia anche necessario specificare il nominativo dei singoli soggetti.
Come chiarito infatti nella comunicazione ANAC del 26 ottobre 2016, nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono alle imprese concorrenti l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.
7. Col secondo motivo di ricorso, riferito al RTI Dussmann, si deduce l’illegittimità dell’ammissione del predetto raggruppamento in ragione dei gravi illeciti professionali asseritamente commessi dall’impresa mandante CNS, relativi all’intesa restrittiva della concorrenza accertata dall’Agcm e al commissariamento per il completamento dell’esecuzione di due contratti d’appalto con Ama s.p.a., oltre alla mancata dichiarazione di precedenti penali per alcuni sindaci delle imprese componenti il gruppo.
Con riferimento al provvedimento dell’Agcm, va evidenziato che il Tar Salerno, con sentenza n. 20/2017, allo stato non impugnata, ha già affermato che il predetto provvedimento non possa comportare l’esclusione di CNS dalle gare, ai sensi del più volte citato art. 80.
Alle motivazioni del giudice campano, cui integralmente si rinvia, va aggiunto che il Consorzio ha comunque adottato, prima della partecipazione alla presente gara, diversi provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, ponendo così in essere le misure di “self cleaning” di cui al comma 7, del medesimo articolo.
Ove tali misure siano ritenute sufficienti, l’operatore è ammesso alla gara senza bisogno di una espressa motivazione al riguardo, essendo viceversa prevista dal comma 8, una “motivata” comunicazione solo per il caso di esclusione.
Da qui, dunque, l’infondatezza della censura, anche con riferimento al denunciato difetto motivazionale.
Del pari, non può affermarsi la sussistenza di alcun obbligo di dichiarazione circa l’avvenuto commissariamento disposto dal Prefetto di Roma ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), d.l. n. 90/2014, in ragione della non riconducibilità di detta condizione all’elenco di cui all’art. 80, comma 5, lett. c.
Ciò in ragione sia dello stato, ancora sub iudice, del provvedimento prefettizio, impugnato innanzi questo Tar con ricorso RG. n. 4564/2015, i cui fatti causativi sono anch’essi oggetto di accertamento giudiziale in sede penale, sia della rinnovata iscrizione di CNS nella c.d. “white list”, di cui alla l. n. 190/2012, avvenuta in epoca precedente all’indizione della presente gara.
A ciò si aggiunga, per completezza del discorso, il dato – a parere del Collegio, piuttosto significativo – della scomparsa, nel testo delle linee guida n. 6/2016 relative alle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), dell’originaria previsione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ex art. 32 citato, dall’elenco esemplificativo delle situazioni da tenere in considerazione al fine di valutare l’integrità morale del concorrente, invece originariamente contenuta nel documento di consultazione pubblicato dall’ANAC nel mese di giugno 2015, in vista dell’adozione delle predette linee guida.
Sulle pretese mancate dichiarazioni ex art. 80 relative ad alcuni sindaci cessati dalle imprese mandanti, valga infine quanto detto sopra per Ladisa.
Nella fattispecie, le società hanno correttamente compilato e inserito nella documentazione amministrativa il rispettivo DGUE, imposto dalla stessa lex specialis, autocertificando l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 con riferimento a tutti i soggetti contemplati dal successivo comma 3, ivi inclusi, quindi, i sindaci cessati, ciò alla luce tanto del principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria (n. 16/2014) alla stregua del quale “la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative… non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici”, quanto del sopra visto comunicato ANAC del 26 ottobre 2016 che in tal senso dispone.
8. Conclusivamente, in ragione di quanto sopra esposto, il ricorso va pertanto respinto.
9. La particolarità e novità della vicenda giustificano, nella specie, l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Paola Patatini
IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO