* RIFIUTI – Impianti di smaltimento – Comune confinante a quello in cui è localizzata una discarica – Legittimazione ad impugnare atti autorizzativi – Mero criterio della vicinitas – Insufficienza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 4 Ottobre 2011
Numero: 7682
Data di udienza: 7 Luglio 2011
Presidente: Sandulli
Estensore: Mangia
Premassima
* RIFIUTI – Impianti di smaltimento – Comune confinante a quello in cui è localizzata una discarica – Legittimazione ad impugnare atti autorizzativi – Mero criterio della vicinitas – Insufficienza.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 4 ottobre 2011, n. 7682
RIFIUTI – Impianti di smaltimento – Comune confinante a quello in cui è localizzata una discarica – Legittimazione ad impugnare atti autorizzativi – Mero criterio della vicinitas – Insufficienza.
In tema di atti autorizzativi relativi ad impianti di smaltimento di rifiuti, il comune confinante a quello in cui è localizzata una discarica non è legittimato a ricorrere sulla base del mero dato della vicinitas, dovendo dimostrare il pregiudizio effettivamente subito attraverso la produzione di elementi e/o dati di carattere oggettivo, idonei ad attestare l’effettiva sussistenza di tale pregiudizio. (cfr., tra le altre, C.d.S., 16 aprile 2003, n. 1948).
Pres. Sandulli, Est. Mangia – Comune di San Giovanni Incarico (avv. De Santis) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter - 4 ottobre 2011, n. 7682SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ ter – 4 ottobre 2011, n. 7682
N. 07682/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09770/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9770 del 2010, integrato da motivi aggiunti, inizialmente introdotto dinanzi al TAR Lazio, Sez. Staccata di Latina, ed in seguito rimesso per competenza al TAR Lazio, Roma, proposto da:
Comune di San Giovanni Incarico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Dario R. De Santis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ermelinda Cosenza, situato in Roma, p.zza S. Giovanni in Laterano n. 48;
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Chieppa ed elettivamente domiciliata presso il difensore nella sede dell’Avvocatura dell’Ente, situata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
il Presidente della Regione Lazio, in qualità di legale rappresentante del Commissario delegato per il Superamento dell’Emergenza Ambientale nel Settore dei Rifiuti nel Lazio;
il Presidente del Consiglio dei Ministri;
l’Arpa Lazio, in persona del legale rappresentante p.t.;
l’Arpa Lazio – Sezione Provinciale di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t.;
nei confronti di
Mad s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Pizzutelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro Silvestri, situato in Roma, via Carlo Poma n. 2;
per l’annullamento,
previa sospensiva dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
– della determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio del 7.4.2010, n. 1990, pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio il 7.5.2010 e conosciuta solo dopo tale pubblicazione;
– di ogni atto annesso, connesso, conseguente e presupposto, compresi anche il decreto commissariale n. 23 del 22 febbraio 2007 e s.m.i., conosciuto solo in quanto e per quanto menzionato nella prefata determinazione, l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0015 del 28 dicembre 2009 e la nota dell’ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Frosinone, prot. n. 0012619 del 19 febbraio 2010;
quanto ai motivi aggiunti:
– dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio dell’1 luglio 2010 n. 5, avente ad oggetto “impianti di discarica per rifiuti non pericolosi. Deroga ai limiti di concentrazione per il parametro DOC di cui alla tabella 5 dell’art. 6 del D.M. 3 agosto 2005. Proroga ordinanza del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
– degli atti annessi, connessi, conseguenti e presupposti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Mad s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 6 luglio 2010 e depositato il successivo 21 luglio 2010, il ricorrente impugna la determinazione con cui, in data 7 aprile 2010, il Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio ha riclassificato la discarica per rifiuti non pericolosi gestita dalla controinteressata MAD come “discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero di biogas” ed autorizzato “la medesima MAD a derogare ai valori limite fissati nella tabella 5 del D.M. 3/08/2005 e s.m.i.” limitatamente a determinati parametri (precisamente, DOC, cloruri, fluoruri e solfati), nonché atti presupposti, specificamente indicati (tra cui l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0015 del 28 dicembre 2009, di deroga ai limiti di concentrazione per il parametro DOC);
– con successivi motivi aggiunti, notificati in data 27 ottobre 2010 e depositati il 15 novembre 2010, impugna l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio dell’1 luglio 2010 n. 5, avente ad oggetto “Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi. Deroga ai limiti di concentrazione per il parametro DOC di cui alla tabella 5 dell’art. 6 del D.M. 3 agosto 2005. Proroga ordinanza del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
Rilevato che:
– con memoria depositata in data 30 dicembre 2010 (ed anche in atti successivi), la controinteressata MAD ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse e di legittimazione attiva all’impugnativa del Comune di San Giovanni Incarico, adducendo – in particolare – che la discarica da lei gestita “ricade nel territorio di altro Comune, quello di Roccasecca” ed il predetto Comune non “ha dedotto o tanto meno provato la sussistenza di specifici pregiudizi che esso comune possa subire”;
– a supporto della fondatezza dell’eccezione formulata la MAD ha, altresì, richiamato la decisione del Consiglio di Stato n. 5713 del 2 ottobre 2006. In tale occasione, infatti, il giudice amministrativo – nel decidere un appello riguardante una sentenza emessa in ordine alla legittimità dell’ordinanza del Commissario delegato n. 2/2002 di localizzazione della discarica in questione – ebbe modo di rilevare il difetto di legittimazione all’impugnazione del Comune ricorrente;
Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata sia fondata, tenuto conto che non si ravvisano motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto dal Consiglio di Stato con la sopra richiamata decisione, la quale risulta basata su rilievi che si attagliano anche al caso di specie, e precisamente:
– la discarica – oggetto di riclassificazione – è collocata nel Comune di Roccasecca e non nel Comune ricorrente;
– ciò detto, il Comune ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il pregiudizio effettivamente subito dall’area di competenza, “posto che il criterio della vicinitas non è considerato sufficiente dalla consolidata giurisprudenza amministrativa” (cfr., tra le altre, C.d.S., 16 aprile 2003, n. 1948);
– nel caso di specie, l’assolvimento di detto onere è mancato. In particolare, la ricorrente si è limitata – in sede di ricorso introduttivo ma anche negli atti in seguito prodotti – ad addurre il criterio della “vicinitas”, astenendosi dal produrre elementi e/o dati di carattere oggettivo, idonei ad attestare l’effettiva sussistenza di un pregiudizio (tanto più ove si consideri che la nota del Servizio Igiene di Frosinone – pur attestando un inconveniente igienico – non consente di procedere a valutazioni di carattere soggettivo utili al fine di definire la questione in esame, atteso che attribuisce l’inconveniente de quo non alla discarica di Roccasecca ma al differente impianto di Colfelice);
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada dichiarato inammissibile;
Ritenuto, da ultimo, che – tenuto conto delle peculiarità della vicenda – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9770/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)