* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – d.P.R. n. 719/1958 – Classificazione di un prodotto come “bibita” – Elemento essenziale – Presenza di acqua – Prodotti costituiti esclusivamente da derivati d’uva – Assoggettamento alla legislazione vitivinicola.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2011
Numero: 7681
Data di udienza: 8 Giugno 2011
Presidente: Riggio
Estensore: Cogliani
Premassima
* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – d.P.R. n. 719/1958 – Classificazione di un prodotto come “bibita” – Elemento essenziale – Presenza di acqua – Prodotti costituiti esclusivamente da derivati d’uva – Assoggettamento alla legislazione vitivinicola.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 3 ottobre 2011, n. 7681
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – d.P.R. n. 719/1958 – Classificazione di un prodotto come “bibita” – Elemento essenziale – Presenza di acqua – Prodotti costituiti esclusivamente da derivati d’uva – Assoggettamento alla legislazione vitivinicola.
In forza degli artt. 1 e 2 del d.P.R.n. 719/1958, elemento essenziale per la classificazione di un prodotto con il nome di “bibita” sia la presenza di “acqua potabile od acqua minerale naturale”. Ne deriva che prodotti costituiti esclusivamente da derivati d’uva sono assoggettai non alla normativa richiamata, ma alla legislazione vitivinicola (cfr. artt. 8 e 13 della L. n. 82/2006, sicchè è a quest’ultima disciplina che l’amministrazione deve fare riferimento al fine di imporre le prescrizioni per l’imbottigliamento e la commercializzazione.
Pres. Riggio, Est. Cogliani – D. s.p.a. (avv.ti D’Arienzo e Cocchi) c. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 3 ottobre 2011, n. 7681SENTENZA
N. 07681/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09752/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9752 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc. Donelli Vini S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio D’Arienzo e Simona Cocchi, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via del Casale Strozzi, 31;
contro
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e, ove occorra, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi Ministri p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Gattatico, Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Milano, Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Parma, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Istituto Superiore di Sanita’, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Comando Centrale Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS, n.c.;
nei confronti di
ove occorra, Associazione Unionalimentari – Confapi, Unione Nazionale Piccola e Media Industria Alimentare, nonchè Confapi – Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, non costituite;
per l’annullamento
del provv.to n. 0034371/09 emesso dal Min. lavoro e salute in data 29/07/2009 ed avente ad oggetto: “violazione art. 17 dpr 19.5.1958 “Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi”, nonche’ degli atti presupposti;
nonché, con i motivi aggiunti notificati in data 2.4.2010,
della nota del Dipartimento per la sanità pubblica e veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Ufficio II, Ministero della Salute 7.1.2010, prot. 490, indirizzata alla Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, avente ad oggetto “Donelli vini. Invio istanza di accesso e istanza di annullamento in autotutela”;
della nota del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio IV, 3.9.2009, prot. 0039938;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e di Ministero dell’Interno e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante impugnava il provvedimento del 29.7.2009, con cui, a seguito della segnalazione dei NAS di Parma in ordine a talune bibite analcoliche per bambini/ragazzi dalla stessa prodotte, ritenuta la violazione dell’art. 17, d.P.R. 19.5.1956, che dispone il divieto in ogni caso dell’uso di bottiglie con chiusura mediante tappo cosiddetto a pallottola, disponeva, per ragioni di sicurezza dei consumatori, il divieto di commercializzazione ed il ritiro dal mercato.
L’istante censurava il predetto provvedimento, nonché i verbali di accertamento, i pareri e le comunicazioni ministeriali connessi, deducendo i seguenti profili di illegittimità:
1 – violazione o falsa applicazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 e del principio di avvio del procedimento, nonché violazione dell’art. 3, l. n. 241 cit., difetto di motivazione e di istruttoria;
2 – violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 17 e 37, d.P.R. n. 719 del 1958, del d.lgs. n. 206 del 2005 con specifico riferimento all’art. 107 ed ancora dell’art. 3, l. n. 241 cit., difetto di motivazione, di istruttoria e dei presupposti, poiché erroneamente era fatta applicazione del d.P.R. n. 719 menzionato , concernente invero solo le bibite (ovvero i prodotti in cui viene fatto uso di acqua – a differenza di quanto avviene nei prodotti della società istante);
3 – violazione o falsa applicazione degli artt. 17 e 37, d.P.R. n. 719 cit., del d.lgs. n. 206 cit., dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, difetto di motivazione, di istruttoria e violazione della par condicio, poiché i tappi c.d. a pallottola sono caratterizzati da una biglia di vetro inserita nel collo della bottiglia, con evidenti aspetti di pericolosità, mentre i tappi usati dalla ricorrente sono tappi a fungo con gabbietta, dunque privi di rischi;
4 – violazione o falsa applicazione del d.P.R. n. 162 del 1065, del d.lgs. n. 206 dei principi e della normativa comunitaria e della Corte di Giustizia, dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, difetto di istruttoria e di motivazione, per la mancata valutazione della circolare n. 135 del 1988, da ritenersi non abrogata, pur dopo l’abrogazione del d.P.R. n. 162 del 1965 , che dimostra la liceità dell’uso del tappo a fungo con gabbietta ;
5 – violazione ancora dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 719 del 1958, del d.lgs. n. 206 del 2005, nonché illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, di istruttoria e dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dell’art. 41 Cost. e della par condicio, ove si debba ritenere che il provvedimento impugnato trovi la propria ratio anche nell’evidenziato utilizzo del fondo concavo, poiché il divieto in questo caso è da riferirsi unicamente all’ipotesi del riutilizzo;
6 – violazione delle norme sopra richiamate ed eccesso di potere nelle descritte figure sintomatiche anche in relazione alla circostanza che il divieto è stato applicato a solo alcuni dei prodotti di Donelli;
7 – violazione di legge ed eccesso di potere come sopra precisati in ragione della mancanza di alcuna pericolosità nei tappi utilizzati dalla ricorrente;
8 – violazione di legge ed eccesso di potere anche per la mancata considerazione del fatto che solo parte della produzione è indirizzata ai giovani;
9 – violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento al difetto di istruttoria reso evidente dalla circostanza che il Ministero della Salute ha dovuto integrare l’istruttoria compiuta (cfr. parere del 24.9.2009 e comunicazione del 7.10.2009).
Si costituivano i Ministeri precisati in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.
In conformità a quanto già deciso in analoga fattispecie (ordinanza n. 4523 del 2009), con ordinanza cautelare n. 5926 del 2009 era accolta l’istanza di sospensione, fatto salvo tuttavia l’obbligo della ricorrente di informare i consumatori sulla necessità di idonee cautele nella manovra di apertura delle bottigliette, ove effettuata da minorenni.
Con successivi motivi aggiunti la società ricorrente impugnava le note 7.1.2010 e 3.9.2009 conosciute in data 5.2.2010, per i medesimi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere già precisati con l’atto introduttivo e per illegittimità derivata.
All’udienza di discussione dell’8.6.2011, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 – Preliminarmente deve rilevarsi che il provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del ricorso è chiaramente motivato sotto i due distinti profili di violazione dell’art. 17, d.P.R. n. 719 del 1958, concernenti “il fondo concavo” delle bottiglie e l’”apertura con tappo a pallottola”.
Le censure contenute in ricorso e nei successivi motivi aggiunti sono dirette a contestare da un lato l’applicabilità ai prodotti della società istante della prescrizione di cui al comma 1 dell’art. 17 cit. e dall’altro l’errore nei presupposti del provvedimento assunto in considerazione della diversità del tappo utilizzato dalla ricorrente dal c.d. tappo a pallottola. Tuttavia, in primo luogo, i provvedimenti impugnati sono gravati per erroneità del presupposto di diritto in relazione alla non corretta applicabilità alla fattispecie del d.P.R n. 178 del 1958.
2 – In disparte ogni altra valutazione circa la difformità dei tappi utilizzati rispetto a quelli vietati dalla norma posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio, nonche’ la non riutilizzabilità delle bottiglie ai fini dell’applicabilità dell’art. 17 comma 1, appare del tutto assorbente il secondo motivo di ricorso. Infatti, si deve notare che il d.P.R. n. 178 sopra menzionato reca il “Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi”. Gli artt. 1 e 2 definiscono esattamente l’ambito di applicazione della disciplina: il primo con riferimento alle acque gassate ed il secondo con la descrizione dei prodotti che debbono intendersi “bibite analcoliche” gassate e non. Queste ultime sono quelle bevande “preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale” contenente una o più delle sostanze elencate di seguito dalla norma.
Orbene, seppure tra i componenti appaiono i succhi di frutta, appare evidente che elemento essenziale per la classificazione con il nome di “bibita” sia la presenza di acqua.
Nella fattispecie che occupa, i prodotti della ricorrente risultano essere costituiti esclusivamente da derivati d’uva. Ne consegue che essi sono assoggettati necessariamente alla legislazione vitivinicola e non al d.P.R. n. 719 del 1958.
Nella specie, pur non potendosi far richiamo alla circolare del Ministero dell’Industria n. 135 del 1988, che con riferimento alle bevande non spumanti ammetteva il confezionamento in bottiglie con tappo a fungo con gabbietta, poiché essa era chiaramente – come rilevato dall’Amministrazione – riferita all’esplicazione della normativa contenuta nell’art. 8, d.P.R. n. 162 del 1965, ora abrogato, va rilevato che la disciplina di cui al d.P.R. n. 162 risulta ora sostituita dalla l. 20 febbraio 2006, n.82, che reca le “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”. Tale legge trova applicazione anche con riferimento ai succhi d’uva (cfr. artt. 8 e 13).
Ne consegue che l’amministrazione avrebbe dovuto far riferimento a siffatta disciplina al fine di imporre le prescrizioni per l’imbottigliamento e la commercializzazione.
Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto deve essere annullato il provvedimento n. 3437/09 impugnato, fatte salve le ulteriori prescrizioni di competenza dell’amministrazione a tutela dei consumatori minorenni.
3 – Non può essere, invece, riconosciuta natura provvedimentale agli atti gravati con i motivi aggiunti, che costituiscono note meramente interne ed infraprocedimentali.
Ne consegue che i motivi aggiunti debbono essere dichiarati inammissibili.
In ragione della particolarità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Dichiara inammissibili i motivi aggiunti. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)