Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, VIA VAS AIA Numero: 620 | Data di udienza: 21 Febbraio 2013

DIRITTO DELL’ENERGIA – Istanze dirette all’installazione di impianti fotovoltaici – Unicità del progetto (ai fini della verifica di compatibilità ambientale)  – Elementi indiziari o sintomatici – Punto di connessione (Si ringrazia il dott. Claudio Marinazzo per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 21 Marzo 2013
Numero: 620
Data di udienza: 21 Febbraio 2013
Presidente: Cavallari
Estensore: Esposito


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Istanze dirette all’installazione di impianti fotovoltaici – Unicità del progetto (ai fini della verifica di compatibilità ambientale)  – Elementi indiziari o sintomatici – Punto di connessione (Si ringrazia il dott. Claudio Marinazzo per la segnalazione)



Massima

 

TAR LECCE, Sez. 1^ – 21 marzo 2013, n. 620


DIRITTO DELL’ENERGIA – Istanze dirette all’installazione di impianti fotovoltaici – Unicità del progetto (ai fini della verifica di compatibilità ambientale)  – Elementi indiziari o sintomatici – Punto di connessione.

L’amministrazione deve evitare comportamenti surrettizi dei privati che, mediante una artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati ad eludere la applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto ad un’altra, diversamente improntata a criteri di maggiore celerità procedimentale. In particolare, in presenza di più istanze dirette alla installazione di impianti fotovoltaici, l’amministrazione competente può legittimamente trarre la conclusione di trovarsi al cospetto di un unico progetto, con la conseguenza di assoggettare il medesimo a verifica di compatibilità ambientale in caso di superamento delle soglie di potenza previste dalla normativa di settore: il collegamento funzionale tra le istanze può ben desumersi da alcuni elementi indiziari o sintomatici dell’unicità dell’operazione imprenditoriale, quali la unicità dell’interlocutore che ha curato i rapporti con l’amministrazione, la medesimezza della società alla quali vanno imputati gli effetti giuridici della domanda di autorizzazione e, per finire, la unicità del punto di connessione. E questo perché, pur potendosi considerare rilevante l’obiettivo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, appare altrettanto meritevole di tutela l’interesse ad una corretta valutazione dell’impatto ambientale degli impianti di cui si discute, al fine di non sacrificare oltre ogni ragionevole limite il bene ambientale nel suo complesso. (Tar Lecce, sez. I, 16 aprile 2010, n. 926; 17 settembre 2011, n. 1113; 16 luglio 2012, n. 1307).

Pres. Cavallari, Est. Esposito – E. s.r.l. (avv.ti Sandulli e Massa) c. Comune di San Donaci (avv. Quinto)


Allegato


Titolo Completo

TAR LECCE, Sez. 1^ - 21 marzo 2013, n. 620

SENTENZA

TAR LECCE, Sez. 1^ – 21 marzo 2013, n. 620

N. 00620/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01319/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2012, proposto da:
Ecopower IV Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Alessandra Sandulli e Federico Massa, con domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, via Montello 13/A;

contro

Comune di San Donaci, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Garibaldi 43;

per l’annullamento

nei limiti dell’interesse della ricorrente, della Determinazione del Responsabile del Servizio – IV° Settore – Urbanistica n. 309 del 25/06/2012, di annullamento in via di autotutela della DIA n. 24 del 16/10/07 e successiva variante acquisita il 7/5/08 in capo ad Ecopower s.r.l.; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donaci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Federico Massa e Pietro Quinto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente, il 16 ottobre 2007, ha presentato al comune di San Donaci la d.i.a. per la “costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della potenza nominale di 954.720 Wp …”.

Successivamente, il 7 maggio 2008, la società ricorrente ha presentato una Variante alla denuncia di inizio attività “in riferimento al nulla osta rilasciato in data 21-02-2008, n° protocollo 1999, alla convenzione in fase di ratifica con il Comune per il sito di cui sopra, all’istanza di autorizzazione paesaggistica del 29-04-2008 …”.

L’impianto è stato realizzato e connesso alla rete elettrica il 30 settembre 2011.

A seguito di una comunicazione della procura di Brindisi, con la quale è stato informato il Comune che l’impianto in questione insisteva su una particella contigua a quella di altri quattro impianti, della potenza di circa 1 Mw ciascuno, tutti situati su un’area agricola appartenente alla medesima società, il Comune ha avviato un’indagine interna e ha poi avviato il procedimento di autotutela.

Il Comune, poi, con provvedimento del 25 giugno 2012 ha annullato in via di autotutela la d.i.a., poiché l’impianto è facente parte di una serie di altri quattro impianti riconducibili ad un unico centro di interessi, il cui frazionamento è stato dettato dalla volontà di eludere le disposizioni dell’art. 12 del d.lgs. 397/03, che impone l’autorizzazione unica per l’opera di potenza superiore a 20 Kw (all’epoca 1 MW); inoltre, è stata ravvisata la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: Violazione dell’art. 27 l.r. 1/2008 anche in riferimento all’art. 7, comma 1, l.r. 31/2008; violazione dell’art. 5.02 delle NTA del PUTT in riferimento all’art. 5.01 delle medesime NTA, e violazione dell’art. 23 l.r. 20/2001 e dell’art. 152 d.lgs. 490/1999; eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione anche con riferimento ad atti del procedimento; errore nei presupposti; violazione degli artt. 1, 3 e 21 nonies l. 241/1990; violazione degli artt. 3, 11, 41, 42, 97 e 117, comma 1 Cost.; violazione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento; violazione degli artt, 6 TUE, 10 e 41 Carta di Nizza, 1 prot. add. 1 CEDU.

Deduce la ricorrente: che la normativa applicabile alla d.i.a. si limita a fissare un limite di potenza per i singoli impianti senza porre alcun limite alla correlazione tra più impianti; che elemento imprescindibile per l’unicità degli impianti è l’esistenza di un unico punto di connessione; che l’unica normativa che ha disciplinato le condizioni per verificare l’unicità degli impianti è la l.r. 31/2008, successiva alla d.i.a. in questione; che la l.r. 31/2008 ha disciplinato la fase transitoria facendo salvi gli effetti delle d.i.a. perfezionate prima della entrata in vigore della nuova normativa; che gli impianti ritenuti riconducibili a unità hanno diversi punti di connessione; che l’autorizzazione paesaggistica non era richiesta in quanto l’impianto rientra tra le opere indifferibili e urgenti ex art. 1 l. 10/1991; che comunque l’autorizzazione è stata rilasciata; che la società ricorrente ha rappresentato esattamente i luoghi e quindi non sussiste il presupposto posto a base del provvedimento di autotutela; che l’amministrazione non ha effettuato la comparazione degli opposti interessi e ha violato il principio del legittimo affidamento.

Il Comune, con controricorso del 15 settembre 2012, ha rilevato: che il d.lgs. 387/2003 ha previsto l’autorizzazione unica quale modalità ordinaria per assentire gli impianti di energia rinnovabile; che la l.r. 31/2008 non ha innovato ma ha solo dato attuazione a quanto già stabilito dal legislatore nazionale; che l’autonomia dei punti di connessione è una conseguenza tecnica obbligata dalla scelta di presentare cinque separate richieste di connessione; che il Comune non ha mai rilasciato l’autorizzazione paesaggistica; che vi è stata un’inesatta rappresentazione dei luoghi; che gli elaborati tecnici allegati alle singole d.i.a. non riportano gli impianti confinanti ma indicano i terreni come liberi e/o asserviti.

Le parti hanno poi depositato ulteriori memorie.

Nella pubblica udienza del 21 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. La ricorrente contesta la valutazione di unicità degli impianti, data dall’Amministrazione, ritenendo che la normativa applicabile alla DIA di cui è causa non conteneva “alcun riferimento ad una astratta riconducibilità ad unum di più impianti” e che comunque la normativa sopravvenuta ha individuato quale elemento imprescindibile per individuare un’unicità di più impianti un unico punto di connessione.

È da rilevare anzitutto che, in relazione ai requisiti necessari per individuare l’unicità dell’impianto, questo Tribunale ha più volte osservato che l’amministrazione deve evitare comportamenti surrettizi dei privati che, mediante una artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati ad eludere la applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto ad un’altra, diversamente improntata a criteri di maggiore celerità procedimentale.

In particolare, è stato ritenuto che in presenza di più istanze dirette alla installazione di impianti fotovoltaici, l’amministrazione competente può legittimamente trarre la conclusione di trovarsi al cospetto di un unico progetto, con la conseguenza di assoggettare il medesimo a verifica di compatibilità ambientale in caso di superamento delle soglie di potenza previste dalla normativa di settore, e che il collegamento funzionale tra le istanze può ben desumersi da alcuni elementi indiziari o sintomatici dell’unicità dell’operazione imprenditoriale, quali la unicità dell’interlocutore che ha curato i rapporti con l’amministrazione, la medesimezza della società alla quali vanno imputati gli effetti giuridici della domanda di autorizzazione e, per finire, la unicità del punto di connessione.

E questo perché, pur potendosi considerare rilevante l’obiettivo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, appare altrettanto meritevole di tutela l’interesse ad una corretta valutazione dell’impatto ambientale degli impianti di cui si discute, al fine di non sacrificare oltre ogni ragionevole limite il bene ambientale nel suo complesso. (Tar Lecce, sez. I, 16 aprile 2010, n. 926; 17 settembre 2011, n. 1113; 16 luglio 2012, n. 1307).

Posti questi principi, è da rilevare che, seppur è vero che solo la normativa sopravvenuta alla presentazione della DIA ha stabilito i parametri per identificare l’unicità degli impianti, è da rilevare che la disciplina legislativa, applicabile al caso di specie, ha previsto due procedure diverse in relazione alle diverse potenze degli impianti, effettuando a monte (così come correttamente rilevato dalla difesa comunale) una valutazione sugli interessi in gioco e stabilendo quale procedura ordinaria quella dell’Autorizzazione Unica.

In sostanza, non si può ritenere che, mancando la specificazione dei presupposti in base ai quali l’impianto deve essere considerato unico, il legislatore non aveva già stabilito il divieto di parcellizzazione, proprio perché la stessa necessità di ricorrere alla procedura di Autorizzazione Unica in caso di superamento di determinate soglie di potenza delinea la volontà del legislatore di evitare che determinati impianti, che in sostanza si possono qualificare come una cosa sola, possano essere autorizzati mediante una procedura semplificata quale la d.i.a.

La normativa sopravvenuta, laddove ha individuato i parametri per definire l’unicità dell’impianto, non ha introdotto nuovi limiti ma si è limitata a specificare i presupposti in base ai quali l’impianto deve essere considerato unico.

Nel caso di specie, si rilevano una serie di indici da reputare idonei a deporre per la unitarietà dell’intervento. In particolare gli impianti sono anzitutto caratterizzati dallo loro stretta contiguità, la proprietà degli impianti è da ricondurre al medesimo ente societario e il punto di connessione Enel può essere ritenuto unico per tutti gli impianti in considerazione.

Infatti, seppur è vero che gli impianti hanno diversi punti di connessione, è anche vero che tutti gli impianti si allacciano – attraverso lo stesso tracciato seguito dai singoli elettrodotti – alla rete di distribuzione in un punto di inserimento che è sostanzialmente e fisicamente unico perché le varie cabine elettriche, in ciascuna delle quali è posizionato il punto di connessione dei singoli impianti, sono tutte localizzate nel medesimo luogo (ciò si ricava dalle planimetrie versate in atti dal Comune, le quali evidenziano che la rete di adduzione di ogni impianto segue un unico percorso e che il punto di inserimento, per ciascuno di essi, si colloca nello stesso luogo, al termine della servitù di passaggio, nell’intersezione con la strada comunale Monticello). In sostanza, le cabine elettriche, e il conseguente punto di connessione, pur essendo fisicamente separate, costituiscono un unicum.

2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si contesta l’asserita mancanza dell’autorizzazione paesaggistica.

In primo luogo, è da considerare se nel caso in esame la necessità dell’autorizzazione paesaggistica debba considerarsi esclusa ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, per il quale “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, e dell’art. 5.02.1.07 Nta del Putt, per il quale “1. L’autorizzazione paesaggistica non va richiesta:…1.07- …per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali”.

È giurisprudenza costante di questa Sezione, confermata dal Consiglio di Stato, quella per cui l’art. 12 citato ritiene indifferibili e urgenti solo gli impianti autorizzati ai sensi del comma 3, cioè solo gli impianti che sono in possesso dell’Autorizzazione Unica, e quindi, proprio il fatto che l’impianto in questione è privo di questa autorizzazione conduce a ritenere lo stesso come non indifferibile e urgente (Cons. St., sez. V, 10 settembre 2012, n. 4780).

D’altronde, lo stesso art. 12 prevede, al comma 3 , che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.”, stabilendo così la necessità del rilascio del parere paesaggistico.

Non può poi ritenersi, come sostiene la difesa della ricorrente, che il provvedimento comunale del 28 maggio 2008 debba essere considerato un parere paesaggistico favorevole, perché il provvedimento in questione esprime espressamente parere favorevole “dal lato urbanistico”, senza quindi esprimere alcunché da un punto di vista paesaggistico.

3. Con l’ultimo motivo di ricorso, la ricorrente contesta i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ritenendo che è stata resa una esatta rappresentazione dei luoghi e che comunque è stato leso il principio dell’affidamento.

La giurisprudenza, ha osservato che in sede di adozione di un atto in autotutela la comparazione tra interesse pubblico e quello privato è necessaria nel caso in cui l’esercizio dell’autotutela discenda da errori di valutazione dovuti all’amministrazione pubblica, non già quando lo stesso è dovuto a comportamenti del soggetto privato che hanno indotto in errore l’autorità amministrativa (Tar Salerno, sez. II, 24 gennaio 2013, n. 171). L’elemento soggettivo dell’affidamento che l’ordinamento tutela richiede che il privato difenda un’utilità ottenuta nella plausibile convinzione di averne titolo, quindi maturato in buona fede. All’opposto, non merita protezione l’aspirazione all’intangibilità di un vantaggio che l’interessato ha ottenuto con colpa (Tar Trento, sez. I, 14 dicembre 2011, n. 310).

Pertanto, proprio in applicazione dei principi sopra riportati, nel caso in esame non è possibile ravvisare alcun affidamento da tutelare, posto che la ricorrente ha posto in essere un comportamento surrettizio mediante una artificiosa parcellizzazione degli interventi.

Infatti, seppur è vero che la ricorrente ha rappresentato la situazione dei luoghi così com’era al momento delle DIA (e quindi ha rappresentato che adiacente all’impianto vi erano tutte aree agricole), è anche vero che la stessa era ben consapevole che la stessa non poteva ritenersi aderente alla realtà, proprio perché gli impianti in questione devono essere considerati quale impianto unico in base agli elementi sopra delineati: gli impianti sono anzitutto caratterizzati dallo loro stretta contiguità, la proprietà degli impianti è da ricondurre al medesimo ente societario, è unico l’interlocutore che ha curato i rapporti con l’amministrazione, così come il punto di connessione.

4. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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