* APPALTI – Requisiti di ammissione – Collegamento all’oggetto dell’appalto – Art. 68, c. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Fattispecie: prestazioni ambientali e certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 14067 – Bando di gara – Clausole che soggiacciono all’onere della immediata impugnazione – Clausole per le quali l’interesse al ricorso nasce con gli atti che ne facciano applicazione- Fattispecie: mancata predisposizione dei criteri motivazionali.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2017
Numero: 598
Data di udienza: 23 Giugno 2017
Presidente: Pupilella
Estensore: Vitali
Premassima
* APPALTI – Requisiti di ammissione – Collegamento all’oggetto dell’appalto – Art. 68, c. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Fattispecie: prestazioni ambientali e certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 14067 – Bando di gara – Clausole che soggiacciono all’onere della immediata impugnazione – Clausole per le quali l’interesse al ricorso nasce con gli atti che ne facciano applicazione- Fattispecie: mancata predisposizione dei criteri motivazionali.
Massima
TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 10 luglio 2017, n. 598
APPALTI – Requisiti di ammissione – Collegamento all’oggetto dell’appalto – Art. 68, c. 1 d.lgs. n. 50/2016 – Fattispecie: prestazioni ambientali e certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 14067
L’astratta previsione del possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 14067 quale requisito di ammissione, non specificamente collegata – ex art. 68 comma 1 e allegato XIII d.lgs. n. 50/2016 – ad un “livello” minimo della prestazione ambientale richiesta, eccede l’oggetto dell’appalto ed è priva di rilevanza e di pertinenza rispetto al servizio posto in gara, determinando soltanto una restrizione della concorrenza, irragionevole ed incongrua perché non legata al “livello” delle specifiche tecniche richieste
APPALTI – Bando di gara – Clausole che soggiacciono all’onere della immediata impugnazione – Clausole per le quali l’interesse al ricorso nasce con gli atti che ne facciano applicazione- Fattispecie: mancata predisposizione dei criteri motivazionali.
Soggiacciono all’onere della immediata impugnazione le sole clausole che impediscano la partecipazione o impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta, mentre per le altre previsioni, comprese quelle concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, l’interesse al ricorso nasce con gli atti che ne facciano applicazione, quali l’esclusione o l’aggiudicazione definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata (cfr. Cons. di St., III, 7.3.2016, n. 921). Segnatamente, poiché la mancata predisposizione dei criteri motivazionali relativi ad un singolo elemento di valutazione non rende impossibile la formulazione dell’offerta, riverberandosi soltanto in un maggiore onere motivazionale gravante sulla commissione di gara (Cons. di St., n. 921/2016 cit.; T.A.R. Piemonte, I, 27.3.2017, n. 414), è evidente come si tratti di una di quelle censure per le quali l’interesse al ricorso nasce soltanto con gli atti che ne facciano applicazione, quale l’aggiudicazione definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata.
Pres. Pupilella, Est. Vitali – V. s.r.l. (avv.ti Ammattatelli, Vittoria e Alfieri) c. ACAM Ambiente s.p.a. (avv. Lolli)
Allegato
Titolo Completo
TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 10 luglio 2017, n. 598SENTENZA
TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 10 luglio 2017, n. 598
Pubblicato il 10/07/2017
N. 00598/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2017, proposto da:
V.R.E.N.T. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ammattatelli, Fabrizio Vittoria e Armando Alfieri, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Liguria;
contro
ACAM Ambiente s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lolli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessio Centanaro in Genova, Galleria Mazzini 3;
per l’annullamento
della determinazione dell’amministratore unico di ACAM Ambiente s.p.a. 15.3.17, n. 34, finalizzata all’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del “noleggio a lungo termine n. 63 autoveicoli senza conducente per la raccolta domiciliare dei rifiuti” per un importo stimato pari ad €. 8.564.500, IVA esclusa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ACAM Ambiente s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 4.5.2017 la società VRENT s.r.l., azienda specializzata nel settore del noleggio a breve, medio e lungo termine di veicoli adibiti al servizio di igiene ambientale, agisce per l’annullamento della gara mediante procedura aperta indetta con la determinazione dell’amministratore unico di ACAM Ambiente s.p.a. 15.3.17, n. 34, finalizzata all’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del “noleggio a lungo termine n. 63 autoveicoli senza conducente per la raccolta domiciliare dei rifiuti” per un importo stimato pari ad €. 8.564.500, IVA esclusa.
Censura la immediata lesività della legge di gara e, a sostegno del gravame, deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 – Lesione dei principi di proporzionalità, trasparenza e massima partecipazione alle gare pubbliche e tutela della concorrenza nell’ambito della fissazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale – Eccesso di potere per sproporzione, illogicità, irragionevolezza e sviamento – Violazione dei principi di economicità ed efficacia per illegittima ingiustificata restrizione del numero di operatori ammessi a presentare offerte.
La legge di gara fissa – in tesi, irragionevolmente – quale criterio di ammissibilità a dimostrazione della capacità tecnica il possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 14067 (art. 5 comma 2 lett. c del capitolato speciale), requisito che eccede l’oggetto dell’appalto e del quale la ricorrente è sprovvista.
La ISO/TS 14067 è lo standard ISO emanato nel 2013 che si propone di migliorare la chiarezza e la coerenza delle attività di quantificazione, reporting e comunicazione della Carbon Footprint di prodotto (CFP, o impronta di carbonio), che rappresenta la quantità di emissioni di gas ad effetto serra generate lungo il ciclo di vita di un prodotto/servizio: essa avrebbe carattere generale e sarebbe irrilevante rispetto alla tipologia di servizio posto in gara e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, tant’è che lo stesso D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla citata certificazione, all’art. 93, si limita a prevedere che, nei contratti per lavori, servizi o forniture, il possesso della certificazione ISO 14067 relativa all’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto costituisce un requisito premiale per ottenere una riduzione del 15 % delle garanzie fideiussorie.
La richiesta del possesso di tale certificazione sarebbe dunque assolutamente illogica, non proporzionata ed incoerente rispetto alle esigenze sottese alla tipologia del servizio in gara, anche in considerazione della circostanza che il numero di operatori economici abilitati all’erogazione del servizio posto in gara è già di per sé molto ristretto.
2. Violazione e falsa applicazione degli art. 60 e 95 e segg. D.Lgs. 50/16; Lesione dei principi di proporzionalità, trasparenza e tutela della concorrenza nell’ambito della fissazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale – Eccesso di potere per sproporzione, illogicità, irragionevolezza e sviamento.
La legge di gara, assegnando genericamente 10 punti (pari a circa il 17% del totale punteggio tecnico) a non meglio precisate “proposte migliorative e/o integrative senza variazione di costo” (lett. “v” della tabella di cui all’art. 6 del disciplinare tecnico), omettendo qualsiasi indicazione analitica sugli specifici profili oggetto di valutazione e rimettendo alla discrezionalità della commissione il giudizio circa la loro funzionalità alle esigenze tecnico/organizzative della stazione appaltante, renderebbe impossibile la redazione di un’offerta seria, realmente competitiva e sufficientemente ponderata nella sua convenienza tecnico-economica.
Si è costituita in giudizio ACAM Ambiente s.p.a., controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
In particolare, la resistente obietta che la stazione appaltante ha discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di accesso, con il solo limite della manifesta irragionevolezza; che le caratteristiche, in termini di ripercussioni sul clima, di un prodotto o di un servizio per il suo intero ciclo di vita ben possono integrare una specifica tecnica; che la maggiore o minore precisione dei criteri di valutazione si riflette in un maggiore o minore onere motivazionale sulla commissione, ma non è valutabile come vizio della lex specialis se non in casi di incomprensibilità del criterio.
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è in parte fondato, sotto il primo dei profili dedotti.
1. Giova premettere come, ai sensi dell’art. 68 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, “le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell’allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi”.
A sua volta, l’allegato XIII al codice dei contratti pubblici definisce come possibili specifiche tecniche “i livelli” della prestazione ambientale e delle ripercussioni sul clima.
Orbene, la specifica tecnica ISO/TS 14067 costituisce il nuovo riferimento normativo univoco a livello internazionale per il calcolo e la misurazione, in termini di kg. di emissioni di CO2, della carbon footprint di prodotto (CFP), o impronta ambientale di prodotto, cioè dell’ammontare totale di gas ad effetto serra emessi direttamente o indirettamente da un’attività, un prodotto, un’azienda o una persona, che costituisce un indicatore dell’impatto che le attività umane hanno sui cambiamenti climatici.
Dunque, il possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 14067 rileva soltanto ai fini della validazione dei dati sull’impronta ambientale comunicati dal soggetto certificato, nel senso che tali dati si intendono calcolati in conformità e nel rispetto della specifica tecnica UNI ISO/TS 14067, ma nulla dice “sul livello” della rispettiva impronta climatica.
Il carattere astratto e “generale” della certificazione e la sua estraneità alle specifiche tecniche è confermato dal fatto che, a mente dell’art. 93 comma 7 del codice dei contratti pubblici, gli operatori economici che sviluppano un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 beneficiano della riduzione del 15 per cento dell’importo della garanzia, che costituisce – per l’appunto – un requisito per la partecipazione a “qualsiasi” gara.
Pertanto, come giustamente rilevato dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso, la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 14067 riveste un carattere neutro, nel senso che il suo possesso nulla dice circa “i livelli” della prestazione ambientale richiesta, ed è dunque indifferente rispetto alle specifiche tecniche propriamente dette.
In tal senso, la sua indicazione quale requisito di partecipazione avrebbe avuto un senso soltanto qualora fosse stata accompagnata dall’indicazione di un “valore o livello soglia” dell’impronta climatica richiesta quale specifica tecnica, giacché, in tal caso, soltanto il possesso della adeguata certificazione ex art. 87 d.lgs. n. 50/2016 avrebbe consentito la comparazione tra i dati comunicati dagli offerenti, tutti ugualmente validati e certificati, nel rispetto della par condicio.
Detto altrimenti, un’impresa certificata ben potrebbe avere un’impronta carbonica deteriore – per esempio, perché dispone di un parco mezzi più obsoleto – di quella sviluppata da un’impresa non certificata, ma che disponga però di mezzi nuovi e più moderni.
Stando così le cose, pare evidente al collegio come la astratta previsione del possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 14067 (art. 5 comma 2 lett. c del capitolato speciale) quale requisito di ammissione, non essendo specificamente collegata – ex art. 68 comma 1 e allegato XIII d.lgs. n. 50/2016 – ad un “livello” minimo della prestazione ambientale richiesta, ecceda l’oggetto dell’appalto e sia priva di rilevanza e di pertinenza rispetto al servizio posto in gara, determinando soltanto una restrizione della concorrenza, irragionevole ed incongrua perché non legata al “livello” delle specifiche tecniche richieste.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, soggiacciono all’onere della immediata impugnazione le sole clausole che impediscano la partecipazione o impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta, mentre per le altre previsioni, comprese quelle concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, l’interesse al ricorso nasce con gli atti che ne facciano applicazione, quali l’esclusione o l’aggiudicazione definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata (cfr. Cons. di St., III, 7.3.2016, n. 921, e tutta la giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, le censure della ricorrente si appuntano sulla genericità del criterio di valutazione e di attribuzione del punteggio relativo alle “proposte migliorative e/o integrative senza variazione di costo” (lett. “v” della tabella di cui all’art. 6 del disciplinare tecnico).
E poiché la mancata predisposizione dei criteri motivazionali relativi ad un singolo elemento di valutazione non rende certo impossibile la formulazione dell’offerta, riverberandosi soltanto in un maggiore onere motivazionale gravante sulla commissione di gara (Cons. di St., n. 921/2016 cit.; T.A.R. Piemonte, I, 27.3.2017, n. 414), è evidente come si tratti di una di quelle censure per le quali l’interesse al ricorso nasce soltanto con gli atti che ne facciano applicazione, quale l’aggiudicazione definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata.
Donde il difetto di interesse attuale e concreto a dedurre il motivo da parte dell’odierna ricorrente, che, non essendo in possesso del requisito di partecipazione illegittimamente richiesto, non ha neppure formulato la propria offerta.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna ACAM Ambiente s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Angelo Vitali
IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella
IL SEGRETARIO