* APPALTI – Offerta anomala – Art. 97 d.lgs. n. 50/2016 – Meccanismo dell’esclusione automatica di cui al comma 8 – Espressa previsione nel bando – Necessità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2016
Numero: 1240
Data di udienza: 15 Dicembre 2016
Presidente: Daniele
Estensore: Ponte
Premassima
* APPALTI – Offerta anomala – Art. 97 d.lgs. n. 50/2016 – Meccanismo dell’esclusione automatica di cui al comma 8 – Espressa previsione nel bando – Necessità.
Massima
TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 15 dicembre 2016, n. 1240
APPALTI – Offerta anomala – Art. 97 d.lgs. n. 50/2016 – Meccanismo dell’esclusione automatica di cui al comma 8 – Espressa previsione nel bando – Necessità.
In tema di giudizio di anomalia dell’offerta, il comma 8 dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016, allo scopo di evitare che la verifica di anomalia possa riguardare un numero di offerte così elevato da eccedere la capacità di intervento dell’amministrazione, consente alle stazioni appaltanti di introdurre nella lex specialis il meccanismo dell’esclusione automatica; tuttavia, trattandosi di meccanismo che limita il confronto concorrenziale e incide potenzialmente sulla par condicio delle imprese partecipanti, la stazione appaltante può intraprendere la procedura di esclusione automatica, unicamente a condizione che lo faccia risultare dal bando in modo inequivoco, ossia con riferimento palese a tale disposizione. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui si proceda a sorteggio ex comma 2 (e quindi in ogni ipotesi di scelta del criterio del prezzo più basso), atteso che il fine delle due disposizioni (comma 2 e comma 8) ) è all’evidenza distinto, come confermato dal dato letterale che non lega le due ipotesi, con ciò imponendosi l’espressa predeterminazione della possibile esclusione automatica.
Pres. Daniele, Est. Ponte – Impresa edile D. s.r.l. (avv. Mauceri) c. A.R.T.E. – Azienda Regionale Territoriale Per L’Edilizia della Provincia di Genova (avv.ti Taccogna e Cocchi)
Allegato
Titolo Completo
TAR LIGURIA, Sez. 1^ - 15 dicembre 2016, n. 1240SENTENZA
TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 15 dicembre 2016, n. 1240
Pubblicato il 15/12/2016
N. 01240/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00930/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 930 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa Edile Dolcecasa del Geom. C. Verderame Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Mauceri C.F. MCRCRD51D25D969Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/3;
contro
A.R.T.E. – Azienda Regionale Territoriale Per L’Edilizia della Provincia di Genova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gerolamo Taccogna C.F. TCCGLM70L02D969Q, Luigi Cocchi C.F. CCCLGU46T19D969E, con domicilio eletto presso Gerolamo Taccogna in Genova, via Macaggi 21/8;
S.U.A.R. – Stazione Unica Appaltante Regione Liguria, Regione Liguria non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Tecnoedile Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi C.F. NSLDNL61C49D969R, Alessio Anselmi C.F. NSLLSS83A06D969Q, Andrea Macchiavello C.F. MCCNDR88B15D969Y, con domicilio eletto presso Daniela Anselmi in Genova, via Corsica 19/10;
per l’annullamento
provvedimento di esclusione da gara per aggiudicazione in appalto della procedura negoziata per i lavori di manutenzione straordinaria sui progetti degli edifici di proprietà del comune di genova siti in via elio vittorini civv. dal 17 al 27 e via cesare pavese civv. dal 14 al 24 – cup: b34b15000220004, cig: 6813441561
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.R.T.E. – Azienda Regionale Territoriale Per L’Edilizia della Provincia di Genova e di Tecnoedile Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
– rilevato che, come concordemente concluso anche dalla parti sul punto, sussistono i presupposti per la definizione della controversia con una c.d. sentenza breve, a fronte dell’unicità della questione di diritto controversa;
– atteso che, in via preliminare, per un verso non si applica l’eccezionale rito previsto ex art. 120 comma 2 bis cod proc amm avverso le cause di esclusione per mancanza di requisiti, non potendo per la stessa natura speciale del medesimo processo estendersi oltre i casi ivi previsti;
– rilevato che, per un altro verso non è conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 Cost. l’opzione ermeneutica a mente della quale sia da ritenersi non impugnabile un provvedimento di esclusione diverso da quelli di cui al predetto art. 120 comma 2 bis cit., trattandosi di provvedimento immediatamente lesivo e definitivo rispetto alla situazione giuridica soggettiva facente capo all’impresa esclusa;
– ritenuto che, nel merito, il ricorso sia prima facie fondato in relazione alla dedotta violazione della norma di cui all’art. 97 comma 8 d.lgs. 50\2016;
– atteso che, infatti, sia in termini letterali sia di conformità ai principi di origine sovranazionale in ordine alla necessità di garantire il confronto procedimentale ed il connesso contraddittorio sulla effettiva consistenza dell’anomalia, va ribadito il principio già espresso, anche da questo Tribunale (cfr. ad es. sent n. 1431\2014);
– considerato che la regola generale introdotta dal legislatore, allo scopo di uniformarsi al chiaro indirizzo da tempo enunciato dalla Corte di giustizia, impone alle stazioni appaltanti di assoggettare le offerte sospettate di anomalia – individuate ora attraverso il meccanismo di cui al nuovo art. 97 cit – ad un giudizio che investa la loro attendibilità e serietà, ossia che accerti la reale possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte;
– rilevato che, pur se il comma 8, allo scopo di evitare che la verifica di anomalia possa riguardare un numero di offerte così elevato da eccedere la capacità di intervento dell’amministrazione, consente alle stazioni appaltanti di introdurre nella lex specialis il meccanismo dell’esclusione automatica, tuttavia, trattandosi di meccanismo che limita il confronto concorrenziale e incide potenzialmente sulla par condicio delle imprese partecipanti, la stazione appaltante può intraprendere la procedura di esclusione automatica, unicamente a condizione che lo faccia risultare dal bando in modo inequivoco, ossia con riferimento palese a tale disposizione;
– atteso che tale opzione interpretativa si impone, analogamente a quanto sopra già evidenziato in sede preliminare e processuale, in quanto le eccezionali deroghe alle regole ed ai principi vanno intesi in termini rigorosi e restrittivi;
– considerato che nel caso specie è pacifico come la lettera di invito non prevedesse in alcun modo espresso l’esclusione automatica;
– atteso che, a fronte di tali elementi, non è accoglibile la tesi proposta dalla stazione appaltante in quanto in definitiva comportante l’effetto – contrario ai principi predetti oltre che alla lettera della norma – per cui ogni volta che si procede al sorteggio ex comma 2 (e quindi in ogni ipotesi di scelta del criterio del prezzo più basso) non potrebbe che – specie in alcune ipotesi del medesimo comma 2 – procedersi all’esclusione automatica;
– rilevato che, diversamente, il fine delle due disposizioni (comma 2 e comma 8) è all’evidenza distinto, come confermato dal dato letterale che non lega le due ipotesi, con ciò imponendosi l’espressa predeterminazione della possibile esclusione automatica;
– atteso che, incidentalmente, va evidenziato come in ogni caso l’esclusione automatica non potrebbe ex sé escludere la sindacabilità della relativa esclusione, dovendo la disciplina in questione essere sempre intesa alla luce dei medesimi principi costituzionali predetti;
– rilevato che la conseguenza delle considerazioni sin qui svolte è la necessità – in assenza della espressa previsione nella legge di gara – dello svolgimento della verifica di anomalia negli ordinari termini di contraddittorio con l’impresa interessata;
– ritenuto che, pertanto, il ricorso in esame vada accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;
– considerato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Davide Ponte
IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele
IL SEGRETARIO