Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 781 | Data di udienza: 11 Ottobre 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piccoli fabbricati amovibili con finalità ludiche – Edilizia libera.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 16 Ottobre 2017
Numero: 781
Data di udienza: 11 Ottobre 2017
Presidente: Daniele
Estensore: Peruggia


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piccoli fabbricati amovibili con finalità ludiche – Edilizia libera.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 16 ottobre 2017, n. 781


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piccoli fabbricati amovibili con finalità ludiche – Edilizia libera.

I piccoli fabbricati destinati al gioco dei bambini, amovibili e che non possono integrare la volumetria prevista dalle leggi urbanistiche e paesistiche, rientrano nel regime dell’edilizia libera (TAR Veneto 2008, n. 359 e TAR Abruzzo, L’Aquila, 135/2017).

Pres. Daniele, Est. Peruggia – Associazione G. onlus (avv.ti Barone e Capolicchio) c. Comune di Borzonasca e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ - 16 ottobre 2017, n. 781

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 16 ottobre 2017, n. 781

Pubblicato il 16/10/2017

N. 00771/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 634 del 2017, proposto dalla Associazione Gli Angeli Onlus con sede a Roma in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Barone e Silvia Capolicchio, con loro elettivamente domiciliata a Genova in via Cairoli 18/17 presso l’avvocato Luca Raffo;

contro

Comune di Borzonasca in persona del sindaco in carica
Ministero per i beni e le attività culturali in persona del ministro in carica
Città metropolitana di Genova in persona del sindaco metropolitano
Province di Imperia, Savona e La Spezia in persona dei rispettivi presidenti in carica;

per l’annullamento

del provvedimento 16.5.2017, n. 2634 del comune di Borzonasca

del provvedimento 16.5.2017, n. 2637 del comune di Borzonasca

del verbale 14.3.2017, n. 1360 del comune di Borzonasca

della nota 22.3.2017, n. 1530 del comune di Borzonasca

della nota 22.3.2017, n. 1531 del comune di Borzonasca

della nota 9.6.2017, n. 3000 del comune di Borzonasca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli Angeli onlus si ritiene lesa dagli atti riportati per il cui annullamento ha depositato in data 25.9.2017 l’atto in precedenza notificato con cui deduce censure in fatto e diritto. E’ proposta la domanda cautelare.

Il comune di Borzonasca non si è costituito in causa.

Il collegio può decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione.

Sono impugnati gli atti con cui il comune di Borzonasca ha ravvisato l’illegittimità della realizzazione di alcuni fabbricati, ne ha ordinato la demolizione per le violazioni urbanistica e paesistica accertate, ed ha respinto le istanze della parte volte ad ottenere la sanatoria degli illeciti contestati.

Gli atti documentano trattarsi di tre casette in legno prefabbricate della dimensione massima di metri 2,6 per 2,6 ciascuna erette sui fondi individuati al NCT fg. 70 e mappali 97, 797 e 798, e di sei casette di legno prefabbricate della dimensione massima di metri 2,6 per 2,6 sui fondi a NCT foglio 69, mapp. 467 e foglio 70 mappale 9.

La descrizione dei beni edificati in assenza di titolo convince della fondatezza della tesi sostenuta dall’associazione ricorrente, secondo cui si tratta di manufatti destinati al gioco dei bambini, amovibili e che non possono integrare la volumetria prevista dalle leggi urbanistiche e paesistiche.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza (tar Veneto 2008, n. 359 e tar Abruzzo, L’Aquila, 135/2017) citata nel ricorso introduttivo che ha ritenuto che i piccoli fabbricati realizzati per soddisfare esigenze ludiche e non aventi finalità lucrative rientrano nel regime dell’edilizia libera; la recente modifica apportata all’art. 6 del dpr 6.6.2001, n. 380 che ha innovato il comma 2 che si riferiva in uno dei suoi incisi alla fattispecie in questione non muta i termini della questione, posto che il potere amministrativo contestato è stato esercitato con riferimento a norme relative agli immobili o alle modificazioni del territorio che hanno una natura capace di apportare un duraturo impatto sul territorio stesso. E’ invece indubbio che i beni in questione non hanno possibilità alcuna di rientrare nel novero delle previsioni della norme applicate, dal che la fondatezza dei motivi proposti e il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo in ragione della minima rilevanza dei beni di che si tratta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),

Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, condannando il comune di Borzonasca al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere

L’ESTENSORE
Paolo Peruggia
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele
        
        
IL SEGRETARIO

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