Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 915 | Data di udienza: 17 Ottobre 2018

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Provvedimento concernente l’obbligo di concorrere alle spese per le operazioni di pulizia e smaltimento dei materiali di sovralluvionamento – Controversie – Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 21 Novembre 2018
Numero: 915
Data di udienza: 17 Ottobre 2018
Presidente: Pupilella
Estensore: Vitali


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Provvedimento concernente l’obbligo di concorrere alle spese per le operazioni di pulizia e smaltimento dei materiali di sovralluvionamento – Controversie – Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 21 novembre 2018, n. 915


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Provvedimento concernente l’obbligo di concorrere alle spese per le operazioni di pulizia e smaltimento dei materiali di sovralluvionamento – Controversie – Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

 Il provvedimento concernente l’obbligo di concorrere alle spese per le operazioni di pulizia e smaltimento dei materiali di sovralluvionamento, costituisce provvedimento di polizia demaniale idraulica attinente al buon regime delle acque pubbliche ex art. 2 R.D. 25.7.1904, n. 523, adottato dall’autorità amministrativa preposta alla materia in ragione della porzione di territorio interessata (art. 93 L.R. Liguria 21.6.1999, n. 18). Donde la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. b) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Pres. Pupilella, Est. Vitali – Condominio di via F. (avv.ti Rosso e Forino) c. Comune di Genova (avv. Masuelli)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 21 novembre 2018, n. 915

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 21 novembre 2018, n. 915

Pubblicato il 21/11/2018

N. 00915/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2012, proposto da
Condominio di via Fereggiano 30, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Rosso e Michele Forino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via A. Cecchi, 2/16;

contro

Comune di Genova, rappresentato e difeso dall’avvocato Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio eletto presso gli uffici della civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi 9;

per l’annullamento

del provvedimento 22.8.2012, prot. 256393, concernente l’obbligo di concorrere alle spese per le operazioni di pulizia e smaltimento dei materiali di sovralluvionamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 14.11.2012 il Condominio di via Fereggiano n. 30, ubicato in fregio al torrente omonimo, sul quale è collocata una passerella pedonale che ne costituisce l’unica via di accesso, ha impugnato il provvedimento 22.8.2012, prot. 256393, con cui il comune di Genova, nell’informare dell’avvio di operazioni di pulizia e allontanamento dei detriti dall’alveo del torrente, ha comunicato che il condominio dovrà concorrere alle relative spese in qualità di frontista di sponda sinistra, ai sensi degli artt. 868 e 917 cod. civ..

A sostegno del gravame ha dedotto sei motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93 L.R. n. 18/93, anche in relazione agli artt. 2 e 12 R.D. n. 523/04 – Difetto assoluto di presupposto – Travisamento.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta – Violazione della distinzione fra modalità di azione amministrativa iure imperii e facoltà di agire iure privatorum.

3. Violazione dell’art. 10 R.D. n. 523/1904 e dell’art. 868 cod. civ. anche in relazione all’art. 11 delle preleggi e agli artt. 2, 12 e 14 D.P.R. n. 8/72 – Difetto assoluto di presupposto.

4. Violazione dell’art. 10 R.D. n. 523/1904 e dell’art. 917 cod. civ. anche in relazione all’art. 11 delle preleggi e agli artt. 2, 12 e 14 D.P.R. n. 8/72 – Difetto assoluto di presupposto.

5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 – Difetto assoluto di istruttoria con riferimento a presunti obblighi dei concessionari.

6. Violazione degli art. 7 e segg. L. n. 241/90 – Omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e conseguente mancata possibilità di fornire apporti procedimentali.

Si è costituito in giudizio il comune di Genova, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della carenza di immediata lesività del provvedimento (che rimanda a successivi atti la quantificazione delle spese e del concorso alle stesse) e del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (rientrando la controversia nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche), nel merito controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, “appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell’autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall’autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 […].

Nel caso di specie, si tratta di un provvedimento concernente le spese relative ad un intervento di manutenzione dell’alveo di un corso d’acqua pubblico, cioè di un provvedimento di polizia demaniale idraulica attinente al buon regime delle acque pubbliche ex art. 2 R.D. 25.7.1904, n. 523, adottato dall’autorità amministrativa preposta alla materia in ragione della porzione di territorio interessata (art. 93 L.R. Liguria 21.6.1999, n. 18).

Donde la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. b) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, giudice che si indica ai sensi dell’art. 11 comma 1 c.p.a. e dinanzi al quale potrà essere riproposto il giudizio.

In considerazione dell’assoluta novità della questione, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Indica nel Tribunale superiore delle acque pubbliche il giudice fornito di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Angelo Vitali
        
IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella
        
        
IL SEGRETARIO

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