Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 559 | Data di udienza: 9 Giugno 2017

* APPALTI – Valutazione delle offerte – Punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni – Commissione – Integrazione del bando mediante sottoparametri di valutazione – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 23 Giugno 2017
Numero: 559
Data di udienza: 9 Giugno 2017
Presidente: Pupilella
Estensore: Morbelli


Premassima

* APPALTI – Valutazione delle offerte – Punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni – Commissione – Integrazione del bando mediante sottoparametri di valutazione – Limiti.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 23 giugno 2017, n. 559


APPALTI – Valutazione delle offerte – Punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni.

Nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità (Cons. di St., V, 20.9.2016, n. 3911);
 


APPALTI – Commissione – Integrazione del bando mediante sottoparametri di valutazione – Limiti.

Alla commissione è inibito integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso che non siano stati resi noti ai potenziali offerenti, tramite adeguata pubblicità, al momento in cui presentarono le offerte (Cons. di St., III, 10.1.2013, n. 97; id., V, 1.10.2010, n. 7256). La individuazione di una griglia di sottoparametri di valutazione della qualità successivamente all’apertura delle offerte tecniche integra pertanto un’evidente inversione procedimentale, che, oltre a violare palesemente i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, costituisce sicura spia dell’eccesso di potere.


Pres. Pupilella, Est. Morbelli – H. s.p.a. (avv. Turco) c. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Alisa- Area Centrale Regionale D’Acquisto (avv. Piciocchi)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 23 giugno 2017, n. 559

SENTENZA

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 23 giugno 2017, n. 559

Pubblicato il 23/06/2017

N. 00559/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2017, proposto da:
Hill- Rom. S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Turco, con domicilio eletto presso lo studio Evita Bovolato in Genova, via San Vincenzo, N.77;

contro

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Alisa- Area Centrale Regionale D’Acquisto, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Torino 30/18;

nei confronti di

Malvestio Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziano Ferrante, con domicilio eletto presso il suo studio in Chieti, via C. Battisti 13;
Linet Italia S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

a) della Determinazione del Direttore dell’Area dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria n. 146 del 12.04.2017 di aggiudicazione definitiva della “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di arredi sanitari e presidi medicali – gara n. 6540733” Lotti n. 13 (doc.1), relativamente al Lotto n.1, aggiudicato definitivamente alla ditta Malvestio S.p.A., comunicata con nota dell’A.Li.Sa prot. n. 5383 del 12.04.2017 (doc. 2);

b) del Verbale III – Apertura delle buste contenenti l’offerta economica, Verbale di proposta di aggiudicazione, seduta pubblica del 13.03.2017 (doc. 3);

c) del Verbale di verifica offerte tecniche e conformità della campionatura, quarta seduta riservata della Commissione giudicatrice del 6.03.2017 (doc. 4);

d) del Verbale di verifica offerte tecniche e conformità della campionatura, Terza seduta riservata della Commissione giudicatrice del pomeriggio 23.02.2017 (doc. 5);

e) del Verbale di verifica offerte tecniche e conformità della campionatura, Seconda seduta riservata della Commissione giudicatrice del 23.02.2017 (doc. 6);

f) del Verbale di verifica offerte tecniche e conformità della campionatura, prima seduta riservata della Commissione giudicatrice del 31.01.2017 (doc. 7)

g) del Verbale della Seconda seduta pubblica del 16.01.2017, Verbale di verifica della conformità agli atti di gara della documentazione tecnica (doc.8);

h) del Verbale della prima seduta pubblica del 30.11.2016, Verbale di verifica della regolarità della documentazione amministrativa (doc.9);

i) per quanto occorrer possa e nei limiti del ricorso, del Capitolato tecnico (doc. 10) e del Disciplinare di gara (doc. 11);

l) per quanto occorrer possa e nei limiti del ricorso, della Determinazione n. 86 del 20.12.2016 di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice (doc. 12);

m) per quanto occorrer possa e nei limiti del ricorso, della Determinazione n. 17 del 20.12.2016 di “Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di arredi sanitari e presidi medicali occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. Ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) – Lotti n. 13 – gara n. 6540733. Importo quadriennale presunto di gara Euro 4.714.807,00 (IVA esclusa)” (doc. 13);

n) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni.

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Alisa- Area Centrale Regionale D’Acquisto e di Malvestio Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2017 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che, con ricorso notificato in data 12 maggio 2017 e depositato il successivo 17 maggio la società Hill Rom s.p.a. ha impugnato la determinazione del direttore dell’area centrale regionale di acquisto di ALISA – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria n. 146 del 12.04.2017, con cui sono stati approvati gli atti ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di arredi sanitari, lotto n. 1 (letto sanitario a movimentazione elettrica) gara n. 6540733, in favore della controinteressata Malvestio s.p.a.;

Considerato che, a sostegno del gravame, deduce che la lex specialis della gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del d.lgs n. 50/2016, sarebbe viziata da lacunosità, indeterminatezza, astrattezza e genericità dei pesi di valutazione della qualità tecnica (5 voci da 8 punti ciascuna, per un totale di 40 punti, senza l’indicazione di sottoparametri), e che la commissione avrebbe illegittimamente dettagliato i cinque pesi di valutazione secondo una griglia predisposta soltanto in una seduta (6.3.2017, verbale della quarta seduta riservata) successiva all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (16.1.2017, verbale della seconda seduta pubblica);

Considerato, quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, che la cosiddetta prova di resistenza è richiesta – ai fini della valutazione circa la sussistenza di un interesse concreto all’impugnazione – soltanto quando l’impugnazione dell’aggiudicazione non afferisca ad aspetti sostanziali o formali mirati alla rinnovazione della gara stessa (Cons. di St., III, 17.12.2015, n. 5696), e che, nel caso di specie, la ricorrente deduce proprio censure (con i primi due motivi di ricorso) mirate alla rinnovazione della gara stessa, onde la sicura sussistenza dell’interesse al ricorso, sub specie dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara;

Considerato che nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità (Cons. di St., V, 20.9.2016, n. 3911);

Considerato che l’affermazione secondo la quale i criteri di valutazione dovevano essere applicati alla luce delle caratteristiche tecniche obbligatorie non trova letterale riscontro nel capitolato tecnico, posto che: – il capitolato non riconduce ciascuna delle ventisei caratteristiche obbligatorie ai cinque criteri di valutazione; – alcuni degli elementi di valutazione utilizzati (p.e., la “quinta ruota”, in tema di manovrabilità) non appaiono affatto neppure tra le caratteristiche obbligatorie; – il capitolato non contiene comunque alcun criterio ponderale (in termini di maggior pregio o di debolezza dell’offerta) riferito a ciascuna di dette caratteristiche, criterio ponderale che dunque è stato indebitamente individuato dalla commissione;

Considerato che alla commissione è inibito di integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso che non siano stati resi noti ai potenziali offerenti, mediante adeguata pubblicità, al momento in cui presentarono le offerte (Cons. di St., III, 10.1.2013, n. 97; id., V, 1.10.2010, n. 7256);

Considerato altresì che la individuazione di una griglia di sottoparametri di valutazione della qualità successivamente all’apertura delle offerte tecniche integra un’evidente inversione procedimentale, che, oltre a violare palesemente i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, costituisce sicura spia dell’eccesso di potere;

Ritenuto pertanto che il ricorso sia fondato sotto entrambi i motivi dedotti, e che le spese di giudizio – che sono liquidate in dispositivo – debbano seguire come di regola la soccombenza nei confronti di ALISA, sussistendo i presupposti di legge per la compensazione tra le altre parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna ALISA – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, oltra al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere

L’ESTENSORE
Luca Morbelli
        
IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella
        
        
IL SEGRETARIO

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