* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Errori materiali riportati negli strumenti urbanistici – Assenza di specifica disciplina regionale in ordine all’iter di correzione – Impossibilità di correzione – Esclusione – Discordanza tra statuizione normativa e rappresentazione cartografica – Prevalenza della statuizione normativa – Delibera tesa ad emendare gli errori – Valenza meramente ricognitiva – Natura di variante – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 28 Novembre 2013
Numero: 1439
Data di udienza: 21 Novembre 2013
Presidente: Balba
Estensore: Ponte
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Errori materiali riportati negli strumenti urbanistici – Assenza di specifica disciplina regionale in ordine all’iter di correzione – Impossibilità di correzione – Esclusione – Discordanza tra statuizione normativa e rappresentazione cartografica – Prevalenza della statuizione normativa – Delibera tesa ad emendare gli errori – Valenza meramente ricognitiva – Natura di variante – Esclusione.
Massima
TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 28 novembre 2013, n. 1439
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Errori materiali riportati negli strumenti urbanistici – Assenza di specifica disciplina regionale in ordine all’iter di correzione – Impossibilità di correzione – Esclusione.
L’assenza di disciplina regionale specifica in ordine all’iter di correzione degli errori materiali riportati negli strumenti urbanistici non può certo invocarsi quale causa di impossibilità di correzione, in quanto è nei principi generali la possibilità ed il dovere della p.a. – regolatrice del settore – di intervenire nella cura circa la piena efficacia e comprensione dei propri atti, specie laddove si tratti di fondamentali atti di governo quali quelli di programmazione e pianificazione territoriale.
Pres. Balba, Est. Ponte – G.G. (avv. Mauceri) c. Regione Liguria (avv.ti Sommariva e Crovetto)
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Strumenti urbanistici – Discordanza tra statuizione normativa e rappresentazione cartografica – Prevalenza della statuizione normativa – Delibera tesa ad emendare gli errori – Valenza meramente ricognitiva – Natura di variante – Esclusione.
In caso di discordanza tra chiara statuizione normativa dello strumento urbanistico e sua rappresentazione cartografica, deve essere data prevalenza alla prima, cosicchè la delibera tesa ad emendare errori di trasposizione cartografica delle previsioni urbanistiche, ha valenza meramente ricognitiva delle previsioni urbanistiche, e non costituisce variante bisognevole di specifica motivazione (oltre la ricostruzione degli elementi di errore) e di riedizione dell’iter, non apportando modifiche di carattere sostanziale al piano (cfr. ex multis Cons. Stato, IV, n. 944 del 1992 e Tar Toscana n. 15822012).
Pres. Balba, Est. Ponte – G.G. (avv. Mauceri) c. Regione Liguria (avv.ti Sommariva e Crovetto)
Allegato
Titolo Completo
TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 28 novembre 2013, n. 1439SENTENZA
TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 28 novembre 2013, n. 1439
N. 01439/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00504/2007 REG.RIC.
N. 01048/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2007, proposto da:
Giuseppe Gullotti, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via Palestro 2/3;
contro
Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Michela Sommariva, Marina Crovetto, con domicilio eletto presso Marina Crovetto in Genova, via Fieschi, 15; Comune di Cipressa;
nei confronti di
Emilio Gibertini;
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2008, proposto da:
Giuseppe Gullotti, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via Palestro 2/3;
contro
Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Castagnoli, Michela Sommariva, con domicilio eletto presso Michela Sommariva in Genova, via Fieschi 15; Comune di Cipressa;
nei confronti di
Emilio Gibertini, Giuseppe Mancardi, Caterina Oreggia; Societa’ Immobiliare Hambury Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Maurizio Torchia, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, via Corsica,21/18-20;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 504 del 2007:
delibera di approvazione variante urbanistica.
quanto al ricorso n. 1048 del 2008:
provvedimento avente ad oggetto approvazione di una ulteriore variante alla specificazione d’ambito del piano territoriale della costa relativa al prusst del ponente ligure. richiesta risarcimento danni.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria e di Regione Liguria e di Societa’ Immobiliare Hambury Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
– che, in via preliminare, occorre disporre la riunione dei gravami di cui in epigrafe per l’evidente connessione sia soggettiva che oggettiva dei ricorsi;
– che nella prima direzione, soggettiva, assume rilievo l’identità anche formale delle parti;
– che nella seconda direzione, oggettiva, emerge all’evidenza l’omogeneità delle censure dedotte nonché la connessione fra due successive varianti tese a correggere errori dello stesso accordo pianificatorio;
Considerato:
– che la presente controversia ha ad oggetto la legittimità delle delibere di cui in epigrafe, recanti rettifica ad errori contenuti in presunta variante alla specificazione d’ambito del piano territoriale della costa relativa al Prusst del ponente ligure, in specie laddove concernenti specificamente l’area di proprietà dell’odierno ricorrente;
– che le contrapposte prospettazioni, da un lato delle parti resistenti e dall’altro della parte ricorrente, sono state chiaramente illustrate dalle difese e risultano così contrapposte: o si tratta di mera correzione di errori rispetto ad una volontà pianificatoria già evidente e contenuta negli atti approvati all’esito del complesso e completo iter precedente, e allora entrambi i ricorsi sono all’evidenza inammissibili per difetto di interesse concreto ed attuale in quanto la lesione alle aspirazioni urbanistiche del ricorrente deriva dalla delibera conclusiva del predetto iter n. 18 del 2004, non impugnata né tempestivamente all’epoca né ora; ovvero non si tratta di mera correzione per cui la modifica pianificatoria, o nuova disciplina, ora approvata andava sottoposta ai passaggi procedimentali pacificamente mancanti, e allora i ricorsi andrebbero esaminati nel merito con relativa fondatezza prima facie;
– che dall’attenta analisi dell’ampia documentazione prodotta emerge la piena fondatezza della prima opzione ermeneutica, con conseguente necessario accoglimento dell’eccezione preliminare formulata dalle difese resistenti;
– che sul punto assumono rilievo dirimente, nella ricostruzione della disciplina e della volontà pianificatoria, gli atti di approvazione della specificazione d’ambito di cui alla delibera 18\2004 ed allegati;
– che in relazione all’intervento 8.60 af in questione, proprio in specificazione circa il solo parziale accoglimento della proposta comunale – in specie sul l2c, per il quale il Comune proponeva l’estensione fino alla torre e l’edificabilità nei termini di cui alla relativa documentazione -, gli allegati all’approvazione evidenziano il seguente passaggio, cui nulla occorre aggiungere a fini esplicativi essendo chiaro il tenore letterale, il fine perseguito e la congruità rispetto all’area stessa: “…che sia assentibile anche l’ampliamento a levante fino al confine con la strada Aurelia mentre non si ritiene opportuno ampliare l’area fino a ponente fino a Torre dei marmi comprendendola nell’ambito. Non si ritiene opportuno inserire in una zona a destinazione essenzialmente turistica, in cui la motivazione principale per intervenire è data dal passaggio di turisti, la destinazione commerciale di ampie dimensioni richiesta dal comune…”;
– che nel medesimo atto segue la chiara disciplina approvata, che non comprende l’area specifica in questione e la relativa volumetria auspicata e proposta dal comune;
– che tali elementi trovano ulteriore e piena conferma nelle risposte a specifica osservazione di privato nonché – e ciò appare ulteriormente dirimente – nel verbale di conferenza istruttoria del 31\3\2004, con la presenza e la condivisione di tutte la amministrazioni coinvolti in specie del Comune di Cipressa (presente nella persona del Sindaco);
– che tali chiari elementi appaiono, chiaramente e senza alcun travisamento di fatti rilevanti ovvero di manifesta irrazionalità, correttamente ricostruiti nelle delibere impugnate di correzione dei predetti errori, cosicchè l’errore originario è costituito unicamente nell’allegare l’errata cartografia, cioè quella proposta comunale e non quella approvata all’esito del complesso iter;
– che in ogni caso, costituisce applicazione di principi generali il riconoscimento della prevalenza della parte narrativa (oltretutto, come nella specie, di carattere plurimo e reiterato, sia nell’indicazione delle linee di scelta urbanistica sia nella risposta alle osservazioni) sulla cartografia;
– che quest’ultima nell’originaria e lesiva delibera risulta palesemente ripresa dalla proposta comunale la quale, peraltro, è chiaramente indicata sin dall’origine come accolta in parte, essendo disattesa espressamente proprio sulla parte in questione di interesse dell’odierno ricorrente;
– che in definitiva, quale che sia la volontà interna degli organi, in ogni caso dagli atti già di cui alla delibera del 2004 emerge all’evidenza la volontà pianificatoria di escludere l’area in questione dall’auspicato riconoscimento di volumetria edificatoria;
– che l’interpretazione in tal senso rileva sia adottando il canone ermeneutico classico, letterale, che quello funzionale e strumentale all’obiettivo perseguito, a fronte della corretta ricostruzione dei caratteri dell’area (come emerge dai brani sopra riportati) e del fine turistico ed ambientale preminente;
– che infatti, in disparte di ogni considerazione ulteriore, la chiara indicazione pianificatoria degli atti del 2004 trova pieno conforto nei caratteri e nella consistenza dell’area stessa, per cui i limiti di sindacato tipici delle scelte urbanistiche non appaiono comunque superabili nel caso de quo;
– che in linea di diritto la soluzione trova ulteriore pieno conforto nell’opinione giurisprudenziale condivisa dal Collegio;
– che, per un verso, l’assenza di disciplina regionale specifica in ordine all’iter di correzione non può certo invocarsi quale causa di impossibilità di correzioni di errori evidenti, in quanto è nei principi generali la possibilità ed il dovere della p.a. – regolatrice del settore – di intervenire nella cura circa la piena efficacia e comprensione dei propri atti, specie laddove si tratti di fondamentali atti di governo quali quelli di programmazione e pianificazione territoriale;
– che, per un altro verso, nella specie assume rilievo applicativo il principio per cui, in caso di discordanza tra chiara statuizione normativa dello strumento urbanistico e sua rappresentazione cartografica, deve essere data prevalenza alla prima, cosicchè la delibera tesa ad emendare errori di trasposizione cartografica delle previsioni urbanistiche, ha valenza meramente ricognitiva delle previsioni urbanistiche, e non costituisce variante bisognevole di specifica motivazione (oltre la ricostruzione degli elementi di errore) e di riedizione dell’iter, non apportando modifiche di carattere sostanziale al piano (cfr. ex multis Cons. Stato, IV, n. 944 del 1992 e Tar Toscana n. 1582\2012);
– che, conseguentemente, in tali casi il corretto trasferimento cartografico delle prescrizioni del piano su carta tecnica si accompagna all’assenza di qualsiasi facoltà di porre in essere modifiche a quanto stabilito dal Piano, restando infatti salva solo la possibilità di correggere eventuali errori materiali contenuti nelle tavole delle cartografie regionali;
– che, per principio consolidato e fondamentale, tali errori materiali devono intendersi limitati a palesi discordanze rispetto alla situazione dei luoghi ed agli indirizzi generali di tutela nonché alla normativa di piano, rilevabili “ictu oculi” da chiunque, restando escluso l’esercizio di poteri discrezionali da parte delle amministrazioni;
– che tali elementi nel caso di specie si ritrovano in pieno: il contrasto tra parte narrativa, normativa e deliberativa con la cartografia allegata erroneamente, in quanto presa dalla proposta comunale solo in parte approvata; la manifesta evidenza di tale contrasto ed errore, sulla scorta della mera lettura degli atti e della delibera conclusiva del completo iter approvativo dell’intesa pianificatoria;
– considerato che sussistono giusti motivi, a fronte del reiterato errore materiale imputabile agli uffici regionali, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)