Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno ambientale Numero: 1114 | Data di udienza: 18 Luglio 2013

* DANNO AMBIENTALE – Artt. 311 e ss. d.lgs. n. 152/2006 – Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale – Ordinanza di un Comune volta a conseguire la rivalsa per gli oneri anticipati in materia ambientale – Ricorso – Giurisdizione – G.O.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 29 Luglio 2013
Numero: 1114
Data di udienza: 18 Luglio 2013
Presidente: Caruso
Estensore: Peruggia


Premassima

* DANNO AMBIENTALE – Artt. 311 e ss. d.lgs. n. 152/2006 – Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale – Ordinanza di un Comune volta a conseguire la rivalsa per gli oneri anticipati in materia ambientale – Ricorso – Giurisdizione – G.O.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 29 luglio 2013, n. 1114


DANNO AMBIENTALE – Artt. 311 e ss. d.lgs. n. 152/2006 – Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale – Ordinanza di un Comune volta a conseguire la rivalsa per gli oneri anticipati in materia ambientale – Ricorso – Giurisdizione – G.O.

Il legislatore, con gli artt. 311 seguenti del d.lvo 3.4.2006, n. 152, ha introdotto l’azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale, con lo scopo di regolamentare un settore dell’ordinamento in cui gli esborsi pubblici a tali titoli diventano sempre più onerosi, delineando la legittimazione del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per il recupero di tali somme. La formulazione delle norme in esame appare assai precisa nell’individuare le attività che l’organo statale deve compiere, allorché intende rivalersi sui soggetti presunti responsabili di fatti di inquinamento che concretano la nozione di danno ambientale; in tal senso non sembra possibile estendere analogicamente anche al comune la potestà prevista specificamente dalle norme in rassegna, dal che deriva l’inapplicabilità della norma (art. 316 del d.lvo 3.4.2006, n. 152) che prevede che l’ordinanza del ministero sia ricorribile al giudice amministrativo competente per il territorio in cui si è verificato il danno. Sicchè sussiste la giurisdizione del g.o. sul ricorso avverso l’ordinanza del comune volta a conseguire la rivalsa per gli oneri anticipati in materia ambientale (S.U. 10.12.2012, n. 22382)

Pres. Caruso, Est. Peruggia – S. s.r.l. (avv.ti Alberti e Maoli) c. Comune di La Spezia (avv.ti Carrabba,  Furia e Puliga)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 29 luglio 2013, n. 1114

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 29 luglio 2013, n. 1114

N. 01114/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2010, proposto dalla Stock Containers srl con sede a La Spezia in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati professor Piergiorgio Alberti e Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso il primo a Genova in via Corsica 2;

contro

Comune di La Spezia in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Ettore Furia e Marcello Puliga, con domicilio presso la segreteria del tar adito;

per l’annullamento

del provvedimento 14.2.2009, n. 122071 del comune di La Spezia

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di La Spezia
visti gli atti e le memorie depositate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Stock Containers srl si ritiene lesa dal provvedimento 14.2.2009, n. 122071 del comune di La Spezia, per il cui annullamento ha notificato l’atto 10.2.2010, depositato il 18.2.2010, con cui lamenta:

violazione degli artt. 17 del d.lvo 5.2.1997, n. 22, dell’art. 253 del d.lvo 3.4.2006, n. 152, dell’art. 33 della legge 6.12.1971, n. 1034, degli artt. 3 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, difetto dell’istruttoria e della motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento.

Invalidità derivata.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lvo 5.2.1997, n. 22, dell’art. 8 del d.m. 25.10.1999, n. 471, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia grave e manifesta.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lvo 5.2.1997, n. 22, dell’art. 8 del dm 471 del 1999 sotto distinto profilo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dell’istruttoria, ingiustizia grave e manifesta.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 9.12.1998, n. 426, dell’art. 15 del dm 471 del 1999, incompetenza.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia grave e manifesta.

Violazione degli artt. 3, 4 e 7 della legge 7.8.1990, n. 241, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto dell’istruttoria e della motivazione.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e seguenti del rd 14.4.1910, n. 639, dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto dell’istruttoria e della motivazione.

Violazione dell’art. 17 del d.lvo 5.2.1997, n. 22, dell’art. 253 del d.lvo 3.4.2006, n. 152, dell’art. 33 della legge 6.12.1971, n. 1034, eccesso di potere per difetto dell’istruttoria e della motivazione, perplessità, indeterminatezza dell’oggetto, illogicità.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 17 del d.lvo 5.2.1997, n. 22, dell’art. 253 del d.lvo 3.4.2006, n. 152, eccesso di potere per difetto dell’istruttoria e della motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e degli artt. 14 e 17 del d.lvo 5.2.1997, n. 22.

Il comune di La Spezia si è costituito in causa con memoria con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

L’atto impugnato contiene la richiesta che il comune di La Spezia ha rivolto all’interessata perché effettui il pagamento della somma di euro 158.824,50 a titolo di “…ulteriore somma … dovuta per le spese sostenute successivamente per gli interventi di contenimento e gestione percolato nonché per interventi di messa in sicurezza e di emergenza … inerenti la discarica per rifiuti speciali tipo 2b in località Ruffino via Pitelli…”

In fatto va premesso che la società interessata è proprietaria di un fondo ubicato a La Spezia nella località Ruffino-Pitelli su cui è da tempo ubicata una discarica di categoria 2 tipo B per lo smaltimento di rifiuti speciali; l’impianto è da anni inattivo, cosa che ha consigliato all’amministrazione comunale di disporre degli accertamenti che hanno poi comportato l’adozione del provvedimento impugnato.

La controversia ha pertanto per oggetto l’accertamento e la riscossione delle entrate patrimoniali di cui il comune assume essere creditore in forza dell’attività svolta nella discarica in danno del soggetto concretamente obbligato; in tal senso il legislatore ha introdotto l’azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale (artt. 311 seguenti del d.lvo 3.4.2006, n. 152) con lo scopo di regolamentare un settore dell’ordinamento in cui gli esborsi pubblici a tali titoli diventano sempre più onerosi.

Va ancora segnalato che tra il comune di La Spezia, la ricorrente ed altri soggetti è da tempo in corso un variegato contenzioso, che ha per oggetto l’adempimento da parte dei gestori e proprietari della discarica degli obblighi loro incombenti per il risanamento del sito, nonché per il pagamento dei costi sostenuti dall’amministrazione civica che ha eseguito in loro danno le attività considerate necessarie.

Parte del contendere è stato radicato avanti a questo tribunale amministrativo, mentre risulta dagli atti allegati che altre liti pendono avanti al tribunale ordinario. In proposito non può affermarsi che sono state introdotte avanti al giudice amministrativo tutte le cause in cui si contestano le modalità imposte dalla p.a. per contenere l’inquinamento che deriva all’ambiente dai percolamenti originanti dalla discarica, posto che questo collegio si è pronunciato con la sentenza 21.11.2005, n. 1487 anche in ordine alla richiesta del comune volta ad ottenere il ristoro dei costi sostenuti per porre rimedio all’inottemperanza palesata dalla ricorrente agli obblighi assunti in quanto proprietaria del sito. In altre occasioni la ricorrente ha invece impugnato le ingiunzioni di pagamento avanti al giudice ordinario, e risulta allegato che il tribunale di La Spezia ha sospeso i giudizi ai sensi dell’art. 295 cpc in attesa delle pronunce del giudice amministrativo.

In tale situazione parte ricorrente ha adombrato essa stessa la possibile sussistenza di una problematica attinente la giurisdizione (pagina 8 del ricorso introduttivo), sì che la questione appare ricompresa nell’oggetto del contendere, e non si deve conseguentemente dar corso alle attività previste dall’art. 73 comma 3 del d.lvo 2.7.2010, n. 104.

Tanto premesso, il collegio osserva che la giurisprudenza che si condivide considera generale l’attribuzione al giudice ordinario della cognizione quando si controverte sul recupero delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici (ad esempio s.u. 9.11.2009, n. 23667 e s.u. cass., 1.10.2009, n. 21049, e sotto altra prospettiva, cons. Stato, 5.6.2013, n. 3111); in tale contesto vengono fatte salve le distinte previsioni normative che riconoscono invece tali attribuzioni al giudice tributario, al giudice amministrativo od alla corte di conti.

Va pertanto verificato se la significativa innovazione ricordata ha apportato un mutamento alle regole generali che dovrebbe seguire un comune che ritiene di essere creditore di una somma di denaro per il titolo dedotto in causa.

Il legislatore ha delineato con gli artt. 311 e seguenti del d.lvo 3.4.2006, n. 152 la legittimazione del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per il recupero delle somme che lo Stato ha sborsato per porre riparo ai danni ambientali causati da taluno: le norme si soffermano sulla natura e sull’ampiezza dell’azione, sull’attività istruttoria da compiere per giungere alla quantificazione della richiesta che si avanza nei confronti dell’allegato trasgressore (art. 312 del d.lvo citato), sull’atto con cui la ripetizione della somma diventa efficace (artt. 313 e 314 che menzionano l’ordinanza e ne delineano il contenuto) nonché sulle le modalità con cui è possibile ricorrere avverso tale atto (art. 316).

Il problema che ci si deve porre consiste nell’individuazione dell’eventuale natura generale delle disposizioni ora citate, ovvero nella loro qualificazione come di stretta interpretazione.

La giurisprudenza che ha trattato sino ad ora tali questioni non ha avuto dubbi nel ritenere di competenza del g.o. la domanda di un comune volta (s.u. 10.12.2012, n. 22382) a conseguire la rivalsa per gli oneri anticipati in materia ambientale.

Oltre a ciò la formulazione delle norme in esame appare assai precisa nell’individuare le attività che l’organo statale deve compiere, allorché intende rivalersi sui soggetti presunti responsabili di fatti di inquinamento che concretano la nozione di danno ambientale; in tal senso non sembra possibile estendere analogicamente anche al comune la potestà prevista specificamente dalle norme in rassegna, dal che deriva l’inapplicabilità della norma (art. 316 del d.lvo 3.4.2006, n. 152) che prevede che l’ordinanza del ministero sia ricorribile al giudice amministrativo competente per il territorio in cui si è verificato il danno.

Ne deriva che va declinata l’adita giurisdizione, e che la differente soluzione che viene data al caso in questione rispetto alla determinazione assunta con la sentenza 21.11.2005, n. 1487 deriva essenzialmente dal mutamento del quadro normativo intervento dopo la pubblicazione di tale pronuncia.

Tale circostanza impone altresì la compensazione delle spese occorse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Dichiara inammissibile il ricorso per essere competente il giudice ordinario alla sua cognizione, e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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