Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto processuale amministrativo Numero: 1156 | Data di udienza: 12 Luglio 2012

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Art. 143, c. 1, lett. a) r.d.  n. 1775/1933 – Incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giurisdizione del giudice amministrativo – Impugnazione di un atto applicativo esulante dalla giurisdizione del G.A. – Atto presupposto avente carattere di generalità e astrattezza – Impugnazione innanzi al G.A. – Possibilità – Esclusione – Singole controversie aventi ad oggetto l’applicazione di canoni idrici – Giurisdizione dell’A.G.O.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 3 Settembre 2012
Numero: 1156
Data di udienza: 12 Luglio 2012
Presidente: Di Sciascio
Estensore: Goso


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Art. 143, c. 1, lett. a) r.d.  n. 1775/1933 – Incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giurisdizione del giudice amministrativo – Impugnazione di un atto applicativo esulante dalla giurisdizione del G.A. – Atto presupposto avente carattere di generalità e astrattezza – Impugnazione innanzi al G.A. – Possibilità – Esclusione – Singole controversie aventi ad oggetto l’applicazione di canoni idrici – Giurisdizione dell’A.G.O.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ –  3 settembre 2012, n.  1156


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Acque pubbliche – Giurisdizione del TSAP – Art. 143, c. 1, lett. a) r.d.  n. 1775/1933 – Incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche – Fattispecie.

Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143, c. 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933, i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche. Tale disposizione va interpretata nel senso che sussiste la giurisdizione di legittimità in unico grado del TSAP solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, quando essi concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse ovvero, ancora, a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza (Cass. civ., sez. un., 6 novembre 2011, n. 23300; 8 aprile 2009, n. 8509; 14 giugno 2006, n. 13692; 21 giugno 2005, n. 13293; 13 gennaio 2003, n. 337). Esula pertanto dalla giurisdizione del TSAP la controversia vertente sulla legittimità di atti riguardanti l’applicazione di canoni demaniali per l’attraversamento aereo di corpi idrici mediante condotti di fibre ottiche, i quali non incidono, neppure in via mediata, sul regime delle acque pubbliche.

Pres. Di Sciascio, Est. Goso – E. s.p.a. (avv.ti Cintioli, Ielo e Colonna) c. Provincia di Genova (avv.ti Scaglia e Manzone), Regione Liguria (avv.ti Crovetto e  Castagnoli) e G. s.p.a. (avv.ti Rocca, Costamagna e Principato)

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giurisdizione del giudice amministrativo – Impugnazione di un atto applicativo esulante dalla giurisdizione del G.A. – Atto presupposto avente carattere di generalità e astrattezza – Impugnazione innanzi al G.A. – Possibilità – Esclusione.

Nel caso in cui la controversia su un atto applicativo esuli  dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non può ipotizzarsi che lo stesso giudice possa conoscere soltanto dell’atto presupposto avente carattere di generalità ed astrattezza, dunque ex se non immediatamente lesivo, in quanto i principi che regolano l’impugnazione cumulativa dell’atto amministrativo generale insieme al provvedimento che ne fa applicazione richiedono che spetti al giudice amministrativo conoscere dell’uno e dell’altro provvedimento. (cfr., fra le ultime, T.A.R Sardegna, sez. II, 27 gennaio 2012, n. 65).

Pres. Di Sciascio, Est. Goso – E. s.p.a. (avv.ti Cintioli, Ielo e Colonna) c. Provincia di Genova (avv.ti Scaglia e Manzone), Regione Liguria (avv.ti Crovetto e  Castagnoli) e G. s.p.a. (avv.ti Rocca, Costamagna e Principato)


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Singole controversie aventi ad oggetto l’applicazione di canoni idrici – Giurisdizione dell’A.G.O.

Spetta all’Autorità giurisdizionale ordinaria la cognizione delle singole controversie aventi ad oggetto l’applicazione dei canoni idrici in relazione a specifici rapporti concessori, nell’ambito delle quali il giudice ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi (Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1915).

Pres. Di Sciascio, Est. Goso – E. s.p.a. (avv.ti Cintioli, Ielo e Colonna) c. Provincia di Genova (avv.ti Scaglia e Manzone), Regione Liguria (avv.ti Crovetto e  Castagnoli) e G. s.p.a. (avv.ti Rocca, Costamagna e Principato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 3 settembre 2012, n. 1156

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ –  3 settembre 2012, n.  1156

N. 01156/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01003/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E-Via S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Cintioli, Domenico Ielo e Michele Colonna, con domicilio eletto presso lo studio legale Bonelli Erede Pappalardo in Genova, via delle Casaccie, 1;

contro

Provincia di Genova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Scaglia e Valentina Manzone, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Genova, piazzale Mazzini, 2;
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Crovetto e Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
G.E.C. Gestione Esazioni Convenzionate S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Rocca, Chantal Costamagna e Giuseppe Principato, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Genova, via Granello, 3/14;

per l’annullamento

della nota della Provincia di Genova – Direzione pianificazione generale e di bacino – Servizio piano di bacino del 24 maggio 2011, prot. n. 63718, e dei relativi allegati, notificata a E-Via il 1° giugno 2011;

delle formule riportate in corrispondenza dei codici I05, I06, I07 e I08 della tabella B allegata alla delibera della Giunta regionale della Liguria del 18 novembre 2005, n. 1412, “Articoli 91 e 101, L.R. n. 18/1999. Definizione dei canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico e modalità di pagamento dei canoni relativi al demanio idrico”,

di tutti gli atti connessi, collegati o consequenziali,

nonché, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

della nota della G.E.C. S.p.a. Gestione Esazioni Convenzionate – ingiunzione di pagamento n. 20111216905255320 000 notificata a E-Via il 30 novembre 2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Genova, della Regione Liguria e di G.E.C. Gestione Esazioni Convenzionate S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso giurisdizionale notificato il 16 settembre 2011 e depositato il 28 settembre 2011, E-Via S.p.a. ha impugnato la nota in data 24 maggio 2011, successivamente pervenutale, con cui la Provincia di Genova ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 423.834,99, a titolo di indennità di occupazione di aree del demanio idrico negli anni 2001-2006.

La Società ricorrente aveva provveduto, infatti, ad installare molteplici reti di comunicazione elettroniche (fibre ottiche) nel territorio della Provincia di Genova, per lo più collocandole lungo strade statali che, in alcuni tratti, passano al di sopra di beni del demanio idrico: l’intimata Amministrazione pretende, appunto, che l’odierna ricorrente versi l’ammontare dei canoni demaniali corrispondenti all’attraversamento aereo dei corsi d’acqua.

L’interessata deduce l’infondatezza della pretesa in questione, affermando, in estrema sintesi, che la stessa potrebbe trovare giustificazione laddove gli attraversamenti del demanio idrico non siano inseriti in manufatti già esistenti, mentre nella contraria ipotesi, ricorrente nella fattispecie, essa non avrebbe alcun fondamento giuridico, dal momento che l’installazione delle infrastrutture all’interno di strutture preesistenti non grava di alcun peso la proprietà demaniale.

L’impugnativa giurisdizionale investe anche la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1412 del 18 novembre 2005, avente ad oggetto la definizione dei canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico, nella parte in cui prevede l’applicazione di un canone per gli attraversamenti aerei, cioè senza infissione di pali o mensole, di suolo demaniale con fibre ottiche.

Questi, in dettaglio, i motivi di gravame:

I) (Con riferimento alla parte della nota del 24 maggio 2011 relativa alla richiesta di canoni dal 2001 fino al 16 settembre 2003:) nullità, e comunque illegittimità, per violazione per mancata applicazione dell’art. 23 della Costituzione e violazione per falsa applicazione dell’art. 101 della l.r. Liguria 21 giugno 1999, n. 18.

II) (Con riferimento alla delibera della Giunta regionale della Liguria del 18 novembre 2005, n. 1412, e alla nota della Provincia di Genova relativa alla richiesta di canoni dal 16 settembre 2003:) violazione dei commi 1 e 5 dell’art. 91 del d.lgs. n. 259 del 2003.

III) (Per i canoni richiesti dal 16 settembre 2003:) illegittimità della nota della Provincia di Genova del 24 maggio 2011 e della tabella B in parte qua allegata alla delibera della Giunta regionale n. 1412 del 2005. Violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003.

IV) Violazione dell’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003.

V) (In via subordinata:) violazione per falsa applicazione della l.r. 21 giugno 1999, n. 18; violazione per mancata applicazione degli artt. 88, comma 10, e 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003.

In conclusione, l’esponente insta per l’annullamento dei provvedimenti impugnati e per l’accertamento della non debenza dei canoni demaniali pretesi dalla Provincia di Genova.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 27 gennaio 2012 e depositato il 7 febbraio 2012, E-Via S.p.a. ha impugnato l’ingiunzione di pagamento conseguentemente emessa da G.E.C. S.p.a., concessionaria della riscossione delle entrate della Provincia di Genova, reiterando le censure proposte con il ricorso introduttivo.

Si sono costituite in giudizio la Provincia di Genova, la Regione Liguria e G.E.C. S.p.a.

La difesa provinciale eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e l’inammissibilità del ricorso; nel merito, argomenta nel senso dell’infondatezza dell’impugnativa.

La Regione Liguria contrasta nel merito la prospettazione di parte ricorrente.

G.E.C. S.p.a., infine, propone anch’essa un’eccezione inerente il difetto di giurisdizione e, nel merito, prende posizione limitatamente alla legittimità del’ingiunzione di pagamento.

Parte ricorrente ha controdedotto con memoria di replica.

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

La difesa della Provincia di Genova eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto, controvertendosi circa l’applicazione di canoni concessori relativi a beni del demanio idrico, la vicenda riguarderebbe la materia delle acque pubbliche “ampiamente intese” e sarebbe rimessa, pertanto, alla competenza giurisdizionale del Tribunale delle acque pubbliche, giusta le previsioni di cui agli artt. 140 e 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (senza che venga meglio specificato, peraltro, se il giudice competente vada individuato nel Tribunale superiore o in quello regionale delle acque pubbliche).

Anche il codice del processo amministrativo, aggiunge l’eccepiente, nel rimettere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fa eccezione per quanto concerne le controversie relative a canoni, indennità e altri corrispettivi nonché quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche.

Per quanto si riferisce alla competenza giurisdizionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche, l’eccezione non può essere condivisa.

Si osserva, infatti, che appartengono alla cognizione diretta di tale organo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933, i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche.

Secondo l’orientamento costante della Suprema Corte, tale disposizione va interpretata nel senso che sussiste la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, quando essi concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse ovvero, ancora, a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza (Cass. civ., sez. un., 6 novembre 2011, n. 23300; 8 aprile 2009, n. 8509; 14 giugno 2006, n. 13692; 21 giugno 2005, n. 13293; 13 gennaio 2003, n. 337).

Nella presente vicenda giurisdizionale si controverte, invece, circa la legittimità di atti che, riguardando l’applicazione di canoni demaniali per l’attraversamento aereo di corpi idrici mediante condotti di fibre ottiche, non incidono, neppure in via mediata, sul regime delle acque pubbliche.

Ne discende che deve escludersi la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche per la presente controversia.

L’oggetto della presente controversia è, inoltre, palesemente estraneo alla competenza giurisdizionale del Tribunale regionale delle acque pubbliche, non essendovi coinvolta alcuna questione inerente la demanialità delle acque, i limiti delle stesse, i diritti relativi alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, l’occupazione di fondi in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque ovvero, infine, il risarcimento dei danni dipendenti da opere eseguite dalla pubblica amministrazione.

Non si verte, in altre parole, in alcuna delle materie elencate dall’art. 140 del r.d. n. 1775/1933.

Rimane da valutare se la presente controversia debba essere ascritta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

L’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., richiamato dalla difesa provinciale, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …”.

E’ noto che la riserva di giurisdizione a favore del giudice ordinario riguarda le controversie meramente patrimoniali in relazione alle quali l’amministrazione non esercita un potere amministrativo, mentre la giurisdizione spetta al giudice amministrativo nei casi in cui la pubblica amministrazione interviene mediante la spendita di poteri amministrativi.

E’ anche vero che, nel caso in esame, la ricorrente non si limita a contestare il provvedimento con cui si chiede il pagamento dei canoni demaniali, ma impugna anche il regolamento o atto amministrativo generale (la deliberazione di giunta n. 1412 del 18 novembre 2005) con il quale la Regione Liguria ha individuato il presupposto dei canoni in questione, assumendo, in sostanza, che l’amministrazione avrebbe indebitamente previsto l’obbligo di pagamento del canone in casi non configurati da alcuna disposizione di rango legislativo.

Non si contesta, pertanto, la mera quantificazione del corrispettivo determinato in base a norme sovraordinate, bensì direttamente la legittimità dell’atto a contenuto generale con cui l’amministrazione ha individuato i presupposti del canone e i soggetti tenuti al suo pagamento.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, però, nel caso in cui la controversia su un atto applicativo esuli (come si verifica nella presente fattispecie) dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non può ipotizzarsi che lo stesso giudice possa conoscere soltanto dell’atto presupposto avente carattere di generalità ed astrattezza, dunque ex se non immediatamente lesivo, in quanto i principi che regolano l’impugnazione cumulativa dell’atto amministrativo generale insieme al provvedimento che ne fa applicazione richiedono che spetti al giudice amministrativo conoscere dell’uno e dell’altro provvedimento.

Ammettere che il giudice amministrativo possa conoscere dell’atto generale presupposto, ma non anche del provvedimento applicativo, equivarrebbe, infatti, a consentire arbitrariamente che il giudice medesimo possa conoscere di materie o di situazioni soggettive non affidate dall’ordinamento alla sua giurisdizione (cfr., fra le ultime, T.A.R Sardegna, sez. II, 27 gennaio 2012, n. 65).

Proprio occupandosi della legittimità dei canoni idrici determinati con la citata deliberazione n. 1412/2005, il giudice amministrativo d’appello ha avuto modo di ribadire detti principi, enunciando la seguente massima: “Spetta invece all’Autorità giurisdizionale ordinaria la cognizione delle singole controversie aventi ad oggetto l’applicazione dei canoni di cui si tratta in relazione a specifici rapporti concessori, nell’ambito delle quali il giudice ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi” (Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1915).

Per tali ragioni, la competenza a conoscere della controversia introdotta con il ricorso principale va declinata in favore del giudice ordinario.

Analoga conclusione si impone in relazione al ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento conseguentemente emessa dalla Società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate provinciali.

Come eccepito concordemente dalle difese della Provincia e di G.E.C. S.p.a., infatti, la competenza a conoscere dell’opposizione avverso tale atto ingiuntivo spetta al giudice ordinario, giusta la previsione di cui all’art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, in definitiva, devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.

La causa potrà essere riproposta dinanzi al giudice ordinario nei termini e con le modalità previste dall’art. 11, cod. proc. amm.

Considerata la peculiarità della controversia, le spese del grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti, li dichiara entrambi inammissibili per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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