Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 316 | Data di udienza: 13 Febbraio 2019

* APPALTI – Bando di concorso per l’assegnazione di autorizzazioni per il servizi di noleggio con conducente – Preferenza determinata dall’età – Illogicità se il criterio è destinato a trovare applicazione nei confronti di persone giuridiche – Commissione giudicatrice – Natura di collegio perfetto – Conseguenze.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 8 Aprile 2019
Numero: 316
Data di udienza: 13 Febbraio 2019
Presidente: Daniele
Estensore: Goso


Premassima

* APPALTI – Bando di concorso per l’assegnazione di autorizzazioni per il servizi di noleggio con conducente – Preferenza determinata dall’età – Illogicità se il criterio è destinato a trovare applicazione nei confronti di persone giuridiche – Commissione giudicatrice – Natura di collegio perfetto – Conseguenze.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 8 aprile 2019, n. 316


APPALTI – Bando di concorso per l’assegnazione di autorizzazioni per il servizi di noleggio con conducente – Preferenza determinata dall’età – Illogicità se il criterio è destinato a trovare applicazione nei confronti di persone giuridiche.

In un bando di concorso avente ad oggetto l’assegnazione di autorizzazioni per il servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente, la preferenza determinata dall’età non può essere ritenuta, di per sé, irragionevole o iniqua, avuto riguardo alla condivisibile scelta di favorire l’ingresso degli operatori più giovani. Tale criterio è illogico, tuttavia, nella misura in cui è destinato a trovare applicazione nei confronti di una platea di potenziali concorrenti che non comprende solo persone fisiche, ma anche soggetti collettivi cui, per ovvie ragioni, esso non è riferibile. E’ perlomeno necessario, in tal caso, prevedere appositi correttivi o specificazioni onde non costringere la Commissione di gara ad inammissibili forzature (nella fattispecie concretatesi nella valutazione dell’età anagrafica del soggetto che aveva sottoscritto la domanda di partecipazione e che era il socio più anziano della società concorrente)
 

APPALTI – Commissione giudicatrice – Natura di collegio perfetto – Conseguenze.

Nella generalità delle procedure comparativo-selettive, la commissione giudicatrice è un collegio perfetto che, in quanto tale, deve operare nella pienezza della sua composizione ogni qual volta vengano adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei concorrenti. La violazione di tale regola di condotta comporta l’illegittimità della graduatoria e degli atti conseguenti.


Pres. Daniele, Est. Goso – E. s.n.c.(avv.ti Maoli e Bertolin) c. Comune di Vernazza (avv.ti Di Sibio e Rajola)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ - 8 aprile 2019, n. 316

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 8 aprile 2019, n. 316

Pubblicato il 08/04/2019

N. 00316/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 433 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Nord Est s.n.c. di Scattina Cesare e Basso Vincenzo, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Maoli ed Emanuele Bertolin, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via Corsica, 2;

contro

Comune di Vernazza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Di Sibio e Teresa Rajola, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria;

nei confronti

Jacopo Carro, Nicola Bonansea, Pietro Malagamba e Giandomenico Perazzo, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Macera, domiciliati ex lege presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria;
Antonio Villa, Sarah Basso e Manuela Moggia, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del bando di concorso 23/4/2018, prot. n. 1924, pubblicato all’albo pretorio comunale dal 23/4 al 25/5/2018, avente ad oggetto “l’assegnazione di n. 6 (sei) autorizzazioni per il servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente mediante natante a motore e n. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di locazione di natanti senza conducente, nonché per l’assegnazione di n. 8 (otto) posti riservati ai servizi all’interno del Porticciolo di Vernazza”;

dell’avviso pubblico 11/5/2018, prot. n. 2145, con il quale il Comune ha reso nota l’intenzione di “acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate all’assegnazione, ai fini dell’esercizio delle attività di noleggio di natanti con finalità ricreative o per usi turistici … di tutti i posti barca – ricompresi nelle zone B e D del Porticciolo di Vernazza – che dovessero risultare vacanti in esito all’approvazione della graduatoria del bando indetto per n. 6 (sei) autorizzazioni all’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea con natanti”;

del provvedimento sindacale di nomina e convocazione della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione al bando 23/4/2018, prot. n. 1924 (non conosciuto);

del provvedimento sindacale di nomina e convocazione della Commissione di esame delle domande di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui all’avviso 11/5/2018, prot. n. 2145 (non conosciuto);

della determinazione degli uffici Tecnico Comunale LL.PP. – Economato Finanze 30/5/2018, n. 34, con la quale è stato approvato il “verbale della Commissione di esame delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di n. 6 (sei) autorizzazioni per il servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente mediante natante a motore e n. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di locazione di natanti senza conducente, nonché per l’assegnazione dei posti riservati ai servizi all’interno del Porticciolo di Vernazza e relativa graduatoria”;

del verbale della predetta Commissione in data 28/5/2018 (non conosciuto);

delle note 31/5/2018, prot. nn. 2540 e 2541, ricevute nei giorni successivi, con le quali il Presidente della predetta Commissione ha comunicato “i risultati dell’esame” delle domande presentate dalla ricorrente in data 24/5/2018 (prot. nn. 2395 e 2396);

della determinazione degli uffici Tecnico Comunale LL.PP. – Economato Finanze 30/5/2018, n. 35, con la quale è stato approvato il “verbale della Commissione di esame delle domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse finalizzata all’assegnazione, ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio di natanti con finalità ricreative o per usi turistici disciplinato dal vigente Codice della Navigazione da Diporto, di tutti i posti barca – ricompresi nelle zone B e D del porticciolo di Vernazza – che dovessero risultare vacanti in esito all’approvazione della graduatoria del Bando indetto per n. 6 autorizzazioni all’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea con natanti (atto del 23.4.18, prot. 1924) e relativa graduatoria”;

del verbale della predetta Commissione in data 28/5/2018 (non conosciuto);

delle note 31/5/2018, prot. nn. 2552 e 2553, ricevute nei giorni successivi, con le quali il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, Settore Demanio, ha comunicato alla ricorrente che “il suo nominativo non è stato inserito nella formata graduatoria” relativa alla citata manifestazione di interesse, e “come disposto dalla Commissione di esame delle manifestazioni d’interesse con verbale in data di ieri, la invita a fornire l’ulteriore documentazione richiamata nel verbale stesso entro cinque giorni dal ricevimento della presente, al fine di consentire la formazione della graduatoria per l’assegnazione di due posti barca disponibili nella zona D (gavitelli) del Porticciolo di Vernazza”;

della determinazione degli uffici Tecnico Comunale LL.PP. – Economato Finanze 18/6/2018, n. 41, con la quale è stato approvato il “II verbale della Commissione di esame delle domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse finalizzata all’assegnazione, ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio di natanti con finalità ricreative o per usi turistici disciplinato dal vigente Codice della navigazione da diporto – ricompresi nelle zone B e D del porticciolo di Vernazza – relativa ai n. 2 (due) posti ancora da assegnare e relativa graduatoria”;

del verbale della predetta Commissione in data 15/6/2018 (non conosciuto);

della nota 18/6/2018, prot. n. 2894, con la quale il Presidente della predetta Commissione ha comunicato che, in base al punteggio (36) assegnato alla manifestazione di interesse presentata dalla ricorrente il 24/5/2018 (prot. n. 2391) e integrata il successivo 12/6/2018, la stessa “è stata inserita al n. 4 della formulata seconda graduatoria e che, pertanto, allo stato è preclusa l’assegnazione di posti barca a suo favore”;

della nota 18/6/2018, prot. n. 2895, con la quale il Presidente della predetta Commissione ha comunicato alla ricorrente l’esclusione “dalla formata seconda graduatoria” con riferimento alla manifestazione di interesse presentata dalla ricorrente il 24/5/2018 (prot. n. 2392) e integrata il successivo 12/6/2018;

di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

dei provvedimenti del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, Settore LL.PP. – Demanio 28/6/2018, mai comunicati alla ricorrente, con i quali sono stati assegnati, per la durata di 6 anni, i posti barca ricompresi nelle zone B e D del Porticciolo di Vernazza, ai fini dell’esercizio dell’attività di locazione natanti senza conducente, a seguito del bando di concorso 23/4/2018;

dei provvedimenti del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, Settore LL.PP. – Demanio 28/6/2018, mai comunicati alla ricorrente, con i quali sono stati assegnati, per l’anno 2018, i posti barca ricompresi nelle zone B e D del Porticciolo di Vernazza, ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio natanti con finalità ricreative o per usi turistici, a seguito dell’avviso pubblico 11/5/2018;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vernazza;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Jacopo Carro, Nicola Bonansea, Pietro Malagamba e Giandomenico Perazzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando del 23 aprile 2018, il Comune di Vernazza aveva indetto due distinte procedure comparative per l’assegnazione di n. 8 posti barca nel locale porticciolo e delle correlate autorizzazioni per il noleggio di imbarcazioni.

Le procedure in questione erano volte, più precisamente, al rilascio di n. 6 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico in regime di noleggio con conducente e di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del noleggio di natanti senza conducente.

Con successivo avviso pubblico del 11 maggio 2018, il Comune ha promosso l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini dell’assegnazione, limitatamente alla stagione corrente, dei posti barca che dovessero risultare vacanti all’esito della prima procedura onde esercitarvi l’attività di noleggio di natanti “con finalità ricreative o per usi turistici”.

Le due autorizzazioni per l’esercizio del noleggio di natanti senza conducente sono state assegnate all’esito della procedura indetta con il bando.

Per quanto concerne gli altri sei posti barca, essendo andata deserta la prima procedura, si è resa necessaria l’acquisizione delle manifestazioni di interesse previste dall’avviso pubblico.

Per ognuna delle due procedure, Nord Est s.n.c., già operante nel settore del noleggio di imbarcazioni all’interno del porticciolo di Vernazza, ha presentato domande per l’assegnazione di due posti barca, senza risultare assegnataria di alcuna postazione.

Infatti, le sue domande si sono classificate al quarto posto della graduatoria relativa al noleggio senza conducente, a fronte dei due posti messi a concorso.

Nella graduatoria formata sulla base delle manifestazioni di interesse sollecitate con avviso pubblico, è stata inserita una sola domanda della Società Nord Est (l’altra è stata esclusa per carenze della documentazione), anche in questo caso in posizione non utile ai fini dell’assegnazione del posto barca.

Con ricorso notificato il 22 giugno 2018 e depositato il successivo 27 giugno, la Società interessata ha impugnato, per le ragioni che saranno esaminate in parte motiva, il bando e l’avviso pubblico suddetti nonché gli altri atti delle due procedure comparative indicati in epigrafe.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Vernazza, eccependo l’inammissibilità dei ricorso per difetto di interesse e, comunque, l’infondatezza delle dedotte censure di legittimità.

Resistono al ricorso anche i signori Jacopo Carro, Nicola Bonansea, Pietro Malagamba e Giandomenico Perazzo, nella loro qualità di assegnatari di posti barca all’esito delle contestate procedure comparative.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 8 agosto 2018 e depositato il giorno successivo, Nord Est s.n.c. ha impugnato i provvedimenti di assegnazione dei posti barca di cui si controverte.

In prossimità dell’udienza di trattazione, parte ricorrente ha depositato una breve memoria a sostegno delle proprie tesi difensive.

Ha controdedotto il Comune di Vernazza con memoria di replica.

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 13 febbraio 2019 e, previa trattazione orale, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1) E’ contestata la legittimità degli atti con cui il Comune di Vernazza, mediante le procedure comparative di cui si è fatto cenno nelle premesse, ha provveduto all’assegnazione di posti barca nel locale porticciolo e delle relative autorizzazioni per il noleggio di imbarcazioni.

2) Sono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate in via preliminare dalla difesa comunale.

2.1) Con una prima eccezione, il Comune di Vernazza afferma che la ricorrente sarebbe priva di interesse all’impugnazione in quanto già assegnataria, presso il porto di Monterosso al Mare, del numero massimo di autorizzazioni assentibili nell’ambito del Parco delle Cinque Terre, giusta le previsioni regolamentari di livello locale.

Nelle domande presentate al Comune di Vernazza, peraltro, erano state indicate le stesse imbarcazioni che la Nord Est s.n.c. utilizza presso il porto di Monterosso al Mare.

Non è stata allegata, tuttavia, l’esistenza di specifiche disposizioni della legge di gara ostative alla partecipazione dei concorrenti che, come nel caso della ricorrente, fossero già titolari di autorizzazioni al noleggio di imbarcazioni presso altri porti delle Cinque Terre, eventualmente anche in numero pari al massimo consentito.

Nulla avrebbe impedito alla ricorrente, pertanto, di rinunciare alle autorizzazioni già conseguite per il porto di Monterosso al Mare, qualora fosse risultata vincitrice delle procedure comparative espletate dal Comune di Vernazza.

2.2) E’ infondata anche la seconda eccezione preliminare sollevata dalla difesa comunale, secondo cui la Società ricorrente non avrebbe titolo per esercitare il servizio pubblico di noleggio natanti con conducente, poiché nessuno dei soci risulta iscritto nell’apposito ruolo previsto dall’art. 8 della legge regionale Liguria n. 25 del 2007.

Non può escludersi, infatti, l’opzione di esercizio dell’attività mediante personale dipendente regolarmente iscritto nel ruolo suddetto e l’eccepiente non ha indicato, anche in questo caso, le disposizioni della legge di gara che avrebbero eventualmente prescritto il possesso del menzionato requisito da parte dei soci.

3) Nel merito, la ricorrente solleva un primo ordine di censure nei confronti del bando 23/4/2018.

3.1) In primo luogo, essa sostiene che tale atto sarebbe viziato per illegittimità derivata dai vizi che inficiano il regolamento comunale in materia di “servizio di trasporto pubblico non di linea con natanti”, già gravato con autonomo ricorso pendente dinanzi a questo Tribunale.

Si rammenta che, in base al principio di autosufficienza del processo amministrativo, l’atto introduttivo e gli eventuali motivi aggiunti devono contenere l’esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda.

Ne consegue l’inammissibilità del presente motivo di impugnazione dedotto per relationem, vale a dire mediante semplice richiamo alle censure dedotte con un diverso ricorso.

3.2) Afferma l’esponente, quindi, che le regole poste dal bando non sarebbero compatibili con la piccola realtà economica-imprenditoriale del porticciolo di Vernazza, derivandone la richiesta di requisiti di partecipazione sproporzionati o superflui.

Trattasi di rilievi inammissibili in quanto afferenti il merito delle scelte discrezionalmente operate dall’Amministrazione, tanto più che la ricorrente ha partecipato alle procedure indette con il bando senza sollevare eccezioni o riserve.

3.3) La terza censura è intesa a denunciare l’irragionevolezza delle previsioni del bando che favoriscono gli operatori più giovani e le imprese individuali a discapito delle persone giuridiche.

Era prevista, infatti, l’attribuzione di uno specifico punteggio in rapporto all’età anagrafica del concorrente, da un massimo di 10 punti per gli operatori con meno di 30 anni a un minimo di 5 punti per quelli aventi più di 50 anni.

Un punteggio differenziato era previsto anche in relazione alla “figura giuridica” del concorrente: 10 punti per le ditte individuali, 7 punti per i consorzi e le cooperative, 5 punti per le società.

Avendo riguardo alla tipologia di attività commerciale esercitata dai concorrenti e alla condivisibile scelta di favorire l’ingresso degli operatori più giovani, la preferenza determinata dall’età non può essere ritenuta, di per sé, irragionevole o iniqua.

Tale criterio è illogico, tuttavia, nella misura in cui è destinato a trovare applicazione nei confronti di una platea di potenziali concorrenti che non comprende solo persone fisiche, ma anche soggetti collettivi cui, per ovvie ragioni, esso non è riferibile.

Perlomeno, sarebbero stati necessari appositi correttivi o specificazioni onde non costringere la Commissione di gara ad inammissibili forzature, nella fattispecie concretatesi nella valutazione dell’età anagrafica del soggetto che aveva sottoscritto la domanda di partecipazione e che era il socio più anziano della Nord Est s.n.c.

Appare intrinsecamente illogica, in secondo luogo, la scelta di differenziare il punteggio in relazione alla forma giuridica dei concorrenti, giustificata negli scritti difensivi del Comune con l’esigenza di favorire i “piccoli imprenditori” in quanto garantirebbero “una personale gestione del servizio che ordinariamente corrisponde ad una maggiore professionalità rispetto ad una società commerciale”.

Tale posizione non può essere condivisa, poiché l’esercizio dell’attività in forma aggregata o individuale non refluisce, di norma, sulla qualità del servizio.

In ogni caso, il diverso trattamento potrebbe eventualmente trovare giustificazione con riguardo ai limiti dimensionali dell’impresa, ma non appare logico qualora riferito, come nella fattispecie, anche a soggetti collettivi di piccole dimensioni, come tali caratterizzati dall’intuitus personae.

3.4) Il bando di gara, pertanto, va dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che le graduatorie siano formate sulla base dei punteggi relativi alla “figura giuridica del richiedente” e alla “età anagrafica del richiedente”.

4) Vanno esaminate, a questo punto, le censure sollevate nei confronti dei provvedimenti di approvazione della graduatoria formata sulla base del bando suddetto e dei consequenziali atti di assegnazione di 2 posti barca.

Sono stati individuati quali vincitori della procedura comparativa i signori Giandomenico Perazzo e Sarah Basso che avevano conseguito, rispettivamente, 45 e 42 punti complessivi, mentre le due domande presentate dalla Società ricorrente si sono collocate al quarto posto con 34 punti.

A prescindere dall’applicazione degli illegittimi criteri afferenti l’età anagrafica e la forma giuridica dei concorrenti, gli atti impugnati sono viziati in quanto la Commissione di gara ha operato in assenza di uno dei suoi componenti.

L’art. 6 del bando prevedeva, infatti, che l’esame delle domande e la formazione della graduatoria fossero rimessi ad una Commissione costituita da quattro soggetti: il Sindaco, il responsabile del Servizio demanio, il Comandante del Corpo di polizia municipale e il Comandante dell’Autorità marittima locale.

Ognuno di essi poteva essere sostituito da un delegato.

Le operazioni della Commissione, avviate e portate a compimento nella stessa seduta del 28 maggio 2018, sono state svolte alla presenza di soli tre componenti in quanto, come si evince dal verbale, non era presente il Comandante dell’Autorità marittima locale o suo delegato.

E’ appena il caso di richiamare il consolidato principio secondo cui, nella generalità delle procedure comparativo-selettive, la commissione giudicatrice è un collegio perfetto che, in quanto tale, deve operare nella pienezza della sua composizione ogni qual volta vengano adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei concorrenti.

La palese violazione di tale regola di condotta comporta l’illegittimità della graduatoria e dei conseguenti atti di assegnazione di posti barca per noleggio senza conducente.

5) L’avviso pubblico 11/5/2018 per l’assegnazione dei residui sei posti barca è fatto oggetto di rilievi di legittimità analoghi a quelli sollevati nei confronti del bando predetto.

Per le ragioni esposte sub 3.3), pertanto, tale atto deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede l’attribuzione di specifici punteggi per l’età anagrafica e per la forma giuridica dei concorrenti.

In fatto, si rileva come una delle domande di partecipazione presentate dalla Società ricorrente si fosse collocata all’ultimo posto della graduatoria con 36 punti, preceduta dalla domanda del signor Antonio Villa che, avendo conseguito 39 punti, occupava l’ultima posizione utile ai fini dell’assegnazione dei posti barca messi a concorso.

In parte qua, l’applicazione dei criteri dichiarati illegittimi è risultata decisiva ai fini dell’esito della procedura, essendo stati attribuiti complessivamente 10 punti alla ricorrente per l’età anagrafica e la forma giuridica, contro i 15 punti che il controinteressato ha conseguito per gli stessi due criteri.

Ne consegue il parziale annullamento della graduatoria finale e dei conseguenti atti di assegnazione dei posti barca, limitatamente alla posizione e all’interesse della ricorrente.

6) La seconda domanda presentata dalla Nord Est s.n.c. è stata esclusa per carenze della documentazione prescritta dalla legge di gara, atteso che il certificato di idoneità non riportava gli estremi del natante e, comunque, si trattava dello stesso certificato allegato alla domanda della concorrente Sarah Basso.

Sono infondate le censure sollevate nei confronti di tale determinazione espulsiva.

In primo luogo, non è vero che l’Amministrazione procedente, a fronte delle riscontrate carenze documentali, avrebbe omesso il doveroso esercizio del soccorso istruttorio: come si evince dal verbale della Commissione di gara, infatti, l’attivazione di tale strumento ha consentito alla ricorrente di depositare documentazione integrativa con nota del 12 giugno 2018, tuttavia non rivelatasi sufficiente a dimostrare la regolarità della domanda.

Ciò premesso, le ragioni definitivamente poste a fondamento dell’esclusione resistono alle censure di legittimità dedotte dalla ricorrente in quanto, a fronte di due domande di partecipazione (quella della Nord Est s.n.c. e quella della signora Sarah Basso) contenenti copia del medesimo certificato di idoneità, non era oggettivamente possibile l’individuazione del natante che sarebbe stato utilizzato per lo svolgimento del servizio dai due concorrenti.

7) Non dovendosi affrontare altre questioni rilevanti ai fini dell’esito dell’impugnativa, la causa è decisa nel merito nei termini suindicati.

8) La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte e, per l’effetto, annulla gli atti con essi impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente
Richard Goso, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario

L’ESTENSORE
Richard Goso
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele
        
      
IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!