* APPALTI – Art. 97, c. 5 d.lgs. n. 50/2016 – Violazione dei minimi salariali retributivi – Esclusione – Accertamento – Verifica di anomalia dell’offerta.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 8 Aprile 2019
Numero: 307
Data di udienza: 6 Marzo 2019
Presidente: Pupilella
Estensore: Morbelli
Premassima
* APPALTI – Art. 97, c. 5 d.lgs. n. 50/2016 – Violazione dei minimi salariali retributivi – Esclusione – Accertamento – Verifica di anomalia dell’offerta.
Massima
TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 8 aprile 2019, n. 307
APPALTI – Art. 97, c. 5 d.lgs. n. 50/2016 – Violazione dei minimi salariali retributivi – Esclusione – Accertamento – Verifica di anomalia dell’offerta.
La norma di cui all’art. 97, comma 5, lett. d) d.lgs. 50/16 prevede l’esclusione non già nel caso di violazione del costo del lavoro indicato nelle tabelle di cui al decreto ministeriale, ma soltanto per la violazione dei minimi salariali retributivi indicati nelle dette tabelle. Si tratta di una norma in linea con la giurisprudenza pregressa in materia di tabelle indicanti il costo del lavoro, la quale, da un lato, ha ammesso la derogabilità delle indicazioni risultanti dalle tabelle, qualora l’impresa fornisca idonea giustificazione, mentre, dall’altro lato, ha costantemente escluso la derogabilità dei minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, precludendo la giustificazione delle relative violazioni (C.S. III 2 aprile 2015 n. 1743). Ove però l’offerta non sia sospettata di anomalia non è previsto alcun accertamento sul rispetto dei minimi salariali obbligatori in relazione all’appalto, accertamento che è previsto solo in caso di verifica di anomalia dell’offerta.
Pres. Pupilella, Est. Morbelli – C. Società Cooperativa per Azioni e altro (avv.ti Cremonini e Coli) c. Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – La Spezia (Avv. Stato), G. s.r.l. (avv. Mauceri) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 8 aprile 2019, n. 307SENTENZA
Pubblicato il 08/04/2019
N. 00307/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2018, proposto da:
Coopservice Società Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo dell’ati con Sicuritalia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Cremonini, Paolo Coli, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Cremonini in Genova, corso Aurelio Saffi 7/2,;
contro
Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – La Spezia, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Provincia di La Spezia non costituito in giudizio;
G.I.Vi. S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/3;
per l’annullamento
previa concessione di provvedimenti cautelari,
del provvedimento di aggiudicazione (decreto del Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale n. 165/2018 del 10 ottobre 2018) in favore di G.I.VI. s.r.l. (Istituto di Vigilanza "La Lince" della G.I.VI. s.r.l., nel seguito anche "La Lince" o "GIVI") della procedura aperta bandita dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (in acronimo AdSP) per l’affidamento dell’"Accordo Quadro per servizi di vigilanza armata dell’ambito di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale" (CIG 7547113AA9);
della comunicazione 12 ottobre 2018 prot. 15407, mediante la quale AdSP ha dato notizia ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta di cui sopra, ne ha trasmesso copia, ha fissato la data di conclusione del periodo di stand still, ha trasmesso copia dei verbali di gara;
dei provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicatrice, dal R.U.P. e comunque dalla Stazione Appaltante nella procedura aperta di cui sopra mediante i quali la Commissione ha ammesso o comunque non ha escluso dalla gara La Lince e ha attribuito punteggi all’offerta da questa presentata, inserendola nella graduatoria finale;
in parte qua, dei verbali formati dalla Commissione Giudicatrice e comunque degli atti tutti formati dalla Commissione Giudicatrice, dal R.U.P. e da AdSP in relazione alla procedura aperta di cui sopra;
dei provvedimenti di attribuzione dei punteggi all’Offerta Economica e all’Offerta Tecnica presentate da La Lince assunti dalla Commissione Giudicatrice nella procedura di gara di cui sopra;
degli atti di verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e del costo della manodopera in capo a La Lince;
di tutti gli atti formati dalla Commissione Giudicatrice dal RUP e dalla stazione appaltante resistente mediante i quali o sul presupposto dei quali si sono ritenuti affidabili, congrui e attendibili l’offerta presentata da La Lince nonché il costo della manodopera da questa indicato e, conseguentemente, non si è dato luogo ad esclusione dalla procedura di gara della medesima La Lince;
– del Disciplinare di Gara, della lex specialis di Gara, dei provvedimenti assunti dalla Commissione Giudicatrice in forza dei quali si è violato illegittimamente il tetto massimo del 30 per cento per il punteggio economico;
– della attestazione 01 giugno 2018 prot. 15218 resa dall’Ufficio Provinciale Collocamento Mirato di La Spezia dei Servizi per il Lavoro della Provincia della Spezia secondo la quale G.I.VI. s.r.l. non sarebbe soggetta agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili in quanto "ha una base di computo al di sotto dei 15 dipendenti";
– in ogni caso, del contratto, che, medio tempore, fosse stipulato da AdSP con GIVI in relazione all’appalto per cui è giudizio;
– in parte qua, di tutti gli atti da essi presupposti o a essi successivi comunque inerenti l’illegittima aggiudicazione della gara di cui sopra in favore di GIVI;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – La Spezia e di G.I.Vi. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 2 novembre 2018 all’ Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e alla controinteressata, la società Coopservice Società Cooperativa per Azioni, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, i provvedimenti in epigrafe relativi alla gara e alla successiva aggiudicazione dell’ Accordo Quadro per servizi di vigilanza armata dell’ambito di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale".
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione di legge. Violazione degli articoli 95 comma 10, 97 e 23 comma 16 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Violazione degli articoli 17 e 23 del Disciplinare di Gara. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della omessa o comunque carente istruttoria, dell’errore sui presupposti di fatto, della carente motivazione. Omesso accertamento della non congruità, non serietà, inattendibilità dell’offerta di GIVI per quanto attiene la determinazione dei costi della sicurezza. Omessa indicazione nell’offerta economica degli effettivi costi della sicurezza, in quanto gli oneri della sicurezza indicati dall’aggiudicataria sarebbero incongrui rispetto alle caratteristiche e all’entità dell’appalto; da altro punto di vista la stazione appaltante avrebbe omesso di estendere la verifica sul costo del personale agli oneri della sicurezza;
2) Violazione di legge. Violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68. Violazione dell’articolo 80 comma 5 lettera i) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Illegittima e non veridica attestazione, rilasciata dalla Provincia della Spezia con atto prot. 15218 in data 01 giugno 2018, del non essere GIVI "soggetta agli obblighi previsti dalla legge 68/1999". Mancato assolvimento da parte di GIVI dell’obbligo inerente le assunzioni obbligatorie. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Esclusione di GIVI dalla procedura di gara in conseguenza della mancanza di un requisito generale accertata in sede di verifica dei requisiti, in quanto la dichiarazione resa da GiVI s.r.l. di non essere sottoposta agli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 non sarebbe veritiera;
3) Violazione dell’articolo 95 comma 10 e dell’articolo 97 del Codice dei Contratti. Violazione degli articoli 17 e 23 del Disciplinare di Gara. Omesso accertamento della non congruità della indicazione dei costi della manodopera indicati nella offerta economica di GIVI. Omessa indicazione, nella offerta economica, degli effettivi costi della manodopera da sostenersi da parte di GIVI. Totale omissione della indicazione dei costi per la manodopera afferenti il personale impiegato nella Centrale Operativa, costi considerati dal D.M. 21 marzo 2016 tra i "costi derivanti da disposizioni di legge", in quanto, l’aggiudicataria non avrebbe indicato i costi del personale impiegato nella centrale operativa;
4) Inattendibilità e incongruità delle spiegazioni rese da GIVI in data 24 settembre 2018 e 02 ottobre 2018. Ostensione di dati cognitivi incongrui. Inaffidabilità dei dati dichiarati in ordine ai costi della manodopera. Violazione degli articoli 95 e 97 del Codice dei Contratti. Violazione degli articoli 17 e 23 del Disciplinare di Gara. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà della motivazione, in quanto il costo per il servizio di video sorveglianza e pronto intervento sarebbe ampiamente sottostimato, del pari sarebbe sottostimato il numero di guardie particolari giurate necessarie allo svolgimento del servizio, e il costo del portiere, inoltre i dati relativi alle figure professionali impiegate dall’aggiudicataria e espressi nei giustificativi sono contrastanti con quelli indicati nell’offerta tecnica che comprende un numero di figure professionali, specie di livello elevato, non indicati nei giustificativi;
Violazione di legge. Violazione del disposto dell’articolo 95 comma 10 bis d.lgs. 18 aprile 2016 n. 56. Omessa fissazione di un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento, in quanto i metodi di calcolo del punteggio indicati nella lex specialis di gara non prevedono e garantiscono un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento con conseguente violazione delle norme rubricate che prevedono il rapporto tra punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica;
Violazione dell’articolo 32 comma 7 del Codice. Violazione dell’articolo 85 comma 5 e 6 del Codice. Violazione dell’articolo 71 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione, in quanto la stazione appaltante non avrebbe svolto istruttoria adeguata sul possesso da parte della aggiudicataria dei requisiti generali.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Con memoria depositata in data 6 novembre 2018 la ricorrente ha dato atto del venir meno dell’interesse alla decisione del motivo n. 6 del ricorso.
Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e la controinteressata.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2019 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso gli atti di gara e la conseguente aggiudicazione dell’accordo quadro per servizi di vigilanza armata dell’ambito di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure orientale.
Il primo motivo non è fondato.
A tal riguardo occorre rilevare come la ricorrente contesti l’adeguatezza dell’importo degli oneri di sicurezza indicato dalla aggiudicataria.
A tal riguardo occorre rilevare come l’offerta della ricorrente non sia risultata sospetta di anomalia di talchè la stazione appaltante non ha proceduto alla relativa verifica di anomalia.
La stazione appaltante ha provveduto soltanto alla verifica di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/16, che stabilisce: “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.
La norma impone che, anche ove l’offerta non sia assoggettata a verifica di anomalia, le stazioni appaltanti verifichino il rispetto di quanto previsto dal successivo art. 95, comma 5 lett. d) che a sua volta stabilisce l’obbligo di esclusione dell’offerta nel caso in cui: “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16”.
A sua volta l’art. 23, comma 16, d.lgs. 50/16 stabilisce: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”.
Orbene la norma di cui all’art. 97, comma 5, lett. d) d.lgs. 50/16 prevede l’esclusione non già nel caso di violazione del costo del lavoro indicato nelle tabelle di cui al decreto ministeriale, ma soltanto per la violazione dei minimi salariali retributivi indicati nelle dette tabelle.
Si tratta di una norma in linea con la giurisprudenza pregressa in materia di tabelle indicanti il costo del lavoro, la quale, da un lato, ha ammesso la derogabilità delle indicazioni risultanti dalle tabelle, qualora l’impresa fornisca idonea giustificazione, mentre, dall’altro lato, ha costantemente escluso la derogabilità dei minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, precludendo la giustificazione delle relative violazioni (C.S. III 2 aprile 2015 n. 1743).
Ove l’offerta non sia sospettata di anomalia non è previsto alcun accertamento sull’entità degli oneri di sicurezza in relazione all’appalto, accertamento che è previsto solo in caso di verifica di anomalia dell’offerta.
Pertanto, nella specie, non essendo l’offerta sospettata di anomalia, la stazione appaltante non era tenuta a richiedere né l’aggiudicataria a fornire giustificazioni relativamente agli oneri della sicurezza ovvero a qualsivoglia altro costo diverso dal rispetto dei minimi salariali risultanti dal CCNL.
Il motivo si appalesa, pertanto, infondato.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la dichiarazione relativa all’esenzione dell’obbligo del rispetto delle previsioni di cui alla l. 68/99 sia illegittima e erronea.
Il motivo è irricevibile per tardività.
Le controparti eccepiscono che, ai sensi dell’art. 120, comma 2 – bis d.lgs. 104/10, il ricorso sarebbe tardivo in quanto l’impugnativa dell’ammissione dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere proposta entro i trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del verbale di ammissione sul sito della stazione appaltante, pubblicazione avvenuta in data 9 agosto 2018. Inoltre, dal momento che alla seduta dell’8 agosto 2018 era presente anche il legale rappresentante della ricorrente, quest’ultima era perfettamente in grado di conoscere il profilo di illegittimità della ammissione in oggi dedotto con il secondo motivo di ricorso.
La ricorrente sostiene che, in realtà, la valutazione sostanziale in ordine al possesso del requisito di regolarità in materia di assunzioni di disabili sarebbe stata effettuata soltanto nella fase di verifica dei requisiti di talchè in relazione a tale profilo la valutazione della stazione appaltante sarebbe intervenuta soltanto in tale fase.
Tale tesi non è condivisibile.
La ricorrente contesta la circostanza che la aggiudicataria potesse godere dell’esenzione dall’obbligo di assunzione dei disabili in ragione della natura dell’attività svolta, assimilabile a quella di polizia.
Orbene, nella propria domanda l’aggiudicataria ha espressamente dichiarato “di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 in quanto attività equiparata ai servizi di polizia. Il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi per il quale l’Istituto non è tenuto poiché base di computo inferiore a 15 dipendenti” (doc n. 11 prod. ricorrente 7.11.2018).
Nella prima seduta di gara dell’ 8 agosto 2018 è stata disposta l’ammissione della aggiudicataria previa “verifica della regolarità formale e sostanziale della documentazione contenuta e richiesta nel bando di gara e nel disciplinare” (doc n. 14 prod. ricorrente 7.11.2018).
A tale seduta era presente il legale rappresentante della ricorrente.
Il verbale è stato poi pubblicato sul sito della stazione appaltante (doc. n. 1 prod. controinteressata 12 novembre 2018).
Da quanto sopra consegue che la decisione in ordine all’ammissione o meno della aggiudicataria è avvenuta già alla prima seduta in cui la questione relativa all’assunzione del personale ai sensi della l. 68/99 era già chiara. La successiva verifica del possesso dei requisiti si è limitata a confermare la posizione dell’amministrazione.
La ricorrente, fin dalla pubblicazione del verbale, era in grado di rendersi conto della sussistenza della illegittimità poi denunciata con il ricorso.
Ne consegue la tardività del motivo.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la mancata indicazione del costo della centrale operativa.
La prospettazione del motivo è analoga a quella del primo motivo onde in linea di prima approssimazione valgono le considerazioni colà svolte.
Da altro punto di vista il d.m. 21 marzo 2016 non prevede più, a differenza del precedente 8 luglio 2009, tra i costi obbligatori per legge quelli relativi alla centrale operativa.
Ne la replica della ricorrente sul punto coglie nel segno; invero, se i costi derivanti dalla legge non possono essere cambiati per effetto di atti diversi dalla legge o dal regolamento nondimeno verosimilmente i costi derivanti dalla centrale operativa sono stati, dal d.m. 21 marzo 2016, “spalmati” su altre voci di costo.
Di certo la concorrente non aveva l’onere di indicare specificamente tali costi onde l’infondatezza del motivo.
Con il quarto motivo la ricorrente evidenzia sia come alcuni costi siano ampiamente sottostimati, ed in particolare il costo per il servizio di video sorveglianza nonché per il numero di guardie necessarie allo svolgimento del servizio, sia che nelle relative giustificazioni faccia difetto la rappresentazione del costo di alcune figure professionali la cui attività sarebbe stata oggetto di offerta.
Il motivo non è fondato.
Anche in questo caso valgono le considerazioni in ordine alla natura estremamente circoscritta della verifica del rispetto dei minimi salariali obbligatori rispetto a quella relativa alla verifica di anomalia. La prospettazione del motivo non appare, pertanto, meritevole di accoglimento.
In ogni caso, le giustificazioni relative alle singole voci contestate appaiono persuasive.
Per quanto attiene al costo del servizio “S06 b videosorveglianza e pronto intervento in caso di allarme” l’aggiudicataria ha dimostrato di potersi valere di economie di scala, tra le quali segnatamente il numero di pattuglie e la prossimità rispetto alla infrastruttura portuale, che le consentono di intervenire in un tempo medio molto inferiore a quello richiesto dal capitolato.
Da altro punto di vista l’aggiudicataria, in qualità di gestore uscente, ha rilevato un numero di interventi di questo tipo nell’arco dell’anno pari a 8.
Alla luce di tali circostanze il valore dei costi espressi pertanto non appare ingiustificato.
Per quanto attiene al numero di guardie particolari giurate necessarie allo svolgimento del servizio occorre rilevare come la contestazione sia inammissibile, attinendo la censura all’offerta piuttosto che alla giustificazione della stessa.
Con altra censura la ricorrente lamenta che l’aggiudicataria abbia utilizzato il divisore previsto dal CCNL in luogo di quello previsto dalle tabelle allegate al d.m. 21 marzo 2016, per individuare il numero di guardie particolari giurate necessarie allo svolgimento del servizio.
La censura non coglie nel segno.
La ricorrente, infatti, non dimostra – come, invece, avrebbe dovuto – il mancato rispetto dei minimi salariali obbligatori previsti dal CCNL, gli unici che nel contesto della verifica posta in essere dalla stazione appaltante potevano condurre all’esclusione della aggiudicataria.
Ne consegue l’infondatezza della censura.
Per quanto attiene alle figure di senior security manager, port facility security officier e responsabile dell’innovazione tecnologica occorre rilevare come queste figure non siano state indicate come destinate a svolgere ruoli nell’appalto de quo quanto piuttosto a collaborare nella redazione del piano di sicurezza sulla cui base è stata formulata l’offerta.
Ne consegue, anche per questo profilo, l’infondatezza della censura
Con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta che la strutturazione del bando di gara sarebbe soltanto formalmente rispettosa del rapporto tra il punteggio dell’offerta economica e di quella tecnica; rapporto che sarebbe rispettato soltanto nell’ipotesi – del tutto teorica – che un concorrente conseguisse il massimo dei punti dell’offerta tecnica in tutti e tre i parametri.
Il motivo è infondato.
L’art. 95, comma 10-bis, d.lgs. 50/16 stabilisce, tra l’altro, che: “la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
La circostanza che la norma sia riferita alla stazione appaltante e alla redazione del bando di gara non impedisce poi che le concrete vicende della competizione possano determinare un’incidenza diversa del punteggio economico rispetto a quello tecnico. Non per questo un bando che sia formalmente rispettoso del limite suddetto dovrebbe incorrere ex post nella declaratoria di illegittimità.
Da altro punto di vista l’amministrazione ha rilevato come il bando sia stato ricalcato sulla base del bando tipo Bando Tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n° 1228 del 22 novembre 2017 e delle Linee Guida n. 10 approvate con Delibera ANAC n° 462 del 23 maggio
2018.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4000, 00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
L’ESTENSORE
Luca Morbelli
IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella
IL SEGRETARIO