Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 411 | Data di udienza: 21 Aprile 2017

* APPALTI – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Art. 63 d.lgs. n. 50/2016 – Presupposti – Norme di stretta interpretazione – Complementarità della fornitura – Motivazione – Aggiudicazione avvenuta con procedura negoziata senza bando fuori dai casi consentiti – Annullamento – Dichiarazione di inefficacia del contratto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2017
Numero: 411
Data di udienza: 21 Aprile 2017
Presidente: Pupilella
Estensore: Vitali


Premassima

* APPALTI – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Art. 63 d.lgs. n. 50/2016 – Presupposti – Norme di stretta interpretazione – Complementarità della fornitura – Motivazione – Aggiudicazione avvenuta con procedura negoziata senza bando fuori dai casi consentiti – Annullamento – Dichiarazione di inefficacia del contratto.



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 9 maggio 2017, n. 411


APPALTI – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Art. 63 d.lgs. n. 50/2016 – Presupposti – Norme di stretta interpretazione.

Il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (già art. 57 del d.lgs. n. 163/2006) rappresenta un’eccezione ai principi generali di pubblicità e di massima concorrenzialità tipici della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore, e sono di stretta interpretazione (Cons. di St., V, 3.2.2016, n. 413);
 

APPALTI – Complementarità della fornitura – Motivazione.

In caso di complementarietà della fornitura, effettuata dal fornitore originario rispetto ad impianti già esistenti (art. 63 comma 3 lett. b d.lgs. n. 50/2016), è comunque onere dell’amministrazione dimostrare che il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.
 


APPALTI – Aggiudicazione avvenuta con procedura negoziata senza bando fuori dai casi consentiti – Annullamento  – Dichiarazione di inefficacia del contratto.

Ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. b) c.p.a., in caso aggiudicazione definitiva avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti, il giudice che annulla l’aggiudicazione dichiara anche l’inefficacia del contratto.

Pres. Pupilella, Est. Vitali – R. s.r.l. (avv.ti Fumagalli, Ranalli e Piciocchi) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 9 maggio 2017, n. 411

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 9 maggio 2017, n. 411

Pubblicato il 09/05/2017

N. 00411/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2017, proposto da:
Rochem Marine s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Fumagalli, Marco Ranalli e Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Genova, corso Torino 30/18;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

nei confronti di

Rochem Technical Services Italy s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Alberto Quaglia e Andrea Michetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Roma, 4/3;

per l’annullamento, previa sospensiva

del provvedimento con il quale l’amministrazione resistente, in esito ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ha aggiudicato alla società Rochem Technical Services Italy s.r.l., unico soggetto invitato, la fornitura di “acquisizione di parti di rispetto, a quantità indeterminata, per impianti di dissalazione/trattamento per UU.NN.” (CIG 6863758847).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Rochem Technical Services Italy s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Considerato che il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (già art. 57 del d.lgs. n. 163/2006) rappresenta un’eccezione ai principi generali di pubblicità e di massima concorrenzialità tipici della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore, e sono di stretta interpretazione (Cons. di St., V, 3.2.2016, n. 413);

Rilevato come, dai documenti versati in atti (contratto n. 183 del 15 dicembre 2011, allegato 11 alle produzioni 15.12.2011 di parte ricorrente; docc. 13 e 14 delle produzioni 5.4.2017 di parte ricorrente) emerge evidenza dell’affidamento alla ricorrente Rochem Marine s.r.l., da parte della Marina Militare, di forniture aventi ad oggetto impianti di dissalazione analoghi a quelli cui si riferiscono le parti di rispetto oggetto della fornitura per cui è causa, e dunque la prova sia della presenza sul mercato dell’operatore concorrente, sia della sua conoscenza da parte della Marina Militare;

Ritenuto pertanto che debba escludersi il ricorrere dei presupposti richiamati nella motivazione della decisione di ricorrere all’affidamento diretto mediante procedura negoziata senza gara (cfr. l’atto autorizzativo n. 5868 del 10.11.2016), costituiti dall’assenza di concorrenza “per motivi tecnici” (art. 63 comma 2 lett. b n. 2 del d. lgs. n. 50/2016), e dal carattere “complementare” della fornitura effettuata dal fornitore originario rispetto ad impianti già esistenti (art. 63 comma 3 lett. b d.lgs. n. 50/2016);

Considerato che la motivazione dell’affidamento impugnato non contiene alcun riferimento ad uno specifico marchio industriale ed alla conseguente tutela di diritti esclusivi (art. 63 comma 2 lett. b n. 3 del d. lgs. n. 50/2016), sicché nessuna rilevanza assume nella presente controversia il fatto che Rochem Technical Services Italy s.r.l. sarebbe esclusivista per il mercato italiano dei sistemi prodotti sotto il nome Rochem dalla ditta tedesca Rochem Technical Service GmbH, facente parte del Rochem Group AG;

Considerato altresì, che, in caso di complementarietà della fornitura (art. 63 comma 3 lett. b d.lgs. n. 50/2016), è comunque onere dell’amministrazione dimostrare che il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

Considerato che tale prova non è stata fornita dall’amministrazione, posto che – come detto – l’atto autorizzativo n. 5868 del 10.11.2016 non fa riferimento né ad uno specifico marchio industriale, né ad un particolare fornitore, né a determinate caratteristiche degli impianti cui si riferiscono le parti di rispetto da acquisire;

Ritenuto pertanto che sia fondata la dedotta violazione degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 63 del d.lgs. n. 50/2016, per avere l’amministrazione della difesa aggiudicato la fornitura senza previa consultazione di altri operatori economici, in violazione dei limiti al ricorso alla procedura negoziata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. b) c.p.a., in caso aggiudicazione definitiva avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti, il giudice che annulla l’aggiudicazione dichiara anche l’inefficacia del contratto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di affidamento della fornitura e dichiara l’inefficacia del contratto stipulato il 21.12.2016.

Condanna il Ministero della Difesa e la controinteressata Rochem Technical Services Italy s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Angelo Vitali
        
IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella
        
        
IL SEGRETARIO
 

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