* ASSOCIAZIONI E COMITATI – Comitato – Impugnazione degli atti lesivi degli interessi da esso tutelati – Legittimazione – Presupposti – VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente – Nomina un via preventiva, generale ed astratta – Non è richiesta.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 15 Luglio 2015
Numero: 971
Data di udienza: 1 Luglio 2015
Presidente: Pedron
Estensore: Gambato Spisani
Premassima
* ASSOCIAZIONI E COMITATI – Comitato – Impugnazione degli atti lesivi degli interessi da esso tutelati – Legittimazione – Presupposti – VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente – Nomina un via preventiva, generale ed astratta – Non è richiesta.
Massima
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 15 luglio 2015, n. 971
ASSOCIAZIONI E COMITATI – Comitato – Impugnazione degli atti lesivi degli interessi da esso tutelati – Legittimazione – Presupposti.
Un comitato, quale espressione spontanea del diritto dei cittadini di associarsi per uno scopo di interesse comune, può essere legittimato ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi da esso tutelati qualora possa dimostrare un apprezzabile radicamento sul il territorio e un’attività protratta nel tempo, sì da non configurarsi come promosso al solo scopo di impugnare, appunto, il provvedimento in questione: così da ultimo fra le molte C.d.S. sez. IV 19 febbraio 2010 n°1001, sez. IV 14 giugno 2007 n°3192 e, nella giurisprudenza della Sezione, sez. I 1 luglio 2010 n°2411 nonché, a contrario, sez. I 17 luglio 2013 n°683.
Pres. Pedron, Est. Gambato Spisani – Comitato Popolare “No al Cemento Selvaggio” (avv. Bianchi) c. Comune di Spino D’Adda (avv. De Rosa)
VIA, VAS E AIA – VAS – Autorità competente – Nomina un via preventiva, generale ed astratta – Non è richiesta.
L’autorità competente per la VAS può essere nominata in occasione dell’adozione del piano, non essendo prevista la nomina in via preventiva in base a criteri generali e astratti. L’art. 4 della l.r. Lombardia n. 12/2005 si limita infatti a richiedere che l’autorità competente stessa sia caratterizzata da “separazione rispetto all’autorità procedente”, “adeguato grado di autonomia” e “competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile”, requisiti tutti che non richiedono necessariamente la sua individuazione in via preventiva, generale e astratta, la quale, per inciso, di per sé non garantisce nulla, perché nulla vieterebbe di individuare in tal modo un’autorità che autonoma non è.
Pres. Pedron, Est. Gambato Spisani – Comitato Popolare “No al Cemento Selvaggio” (avv. Bianchi) c. Comune di Spino D’Adda (avv. De Rosa)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 15 luglio 2015, n. 971SENTENZA
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 15 luglio 2015, n. 971
N. 00972/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Elena Scotuzzi, con domicilio eletto presso Elena Scotuzzi in Brescia, Via Solferino, 28;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l’annullamento
del decreto 3 settembre 2014 n°02858 2014 cs, notificato al ricorrente il giorno 14 ottobre 2014, con il quale il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso il Ministero della Giustizia ha stabilito che la -OMISSIS- + STENT” da cui è stato riconosciuto affetto il ricorrente, assistente capo in congedo del Corpo di polizia penitenziaria, non è dipendente da causa di servizio;
del parere negativo del Comitato di verifica, posizione n°7922/2013 protocollo amministrazione richiedente n°54743/2013, espresso nell’adunanza n°161/2014 del giorno 26 maggio 2014;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2015 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS-, odierno ricorrente, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio dal dicembre 1998 presso la Casa circondariale di Brescia e addetto negli ultimi quindici anni in via continuativa all’Ufficio matricola, il 17 settembre 2008 subiva un ricovero ospedaliero con diagnosi di -OMISSIS-”, in relazione alla quale presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Su tale istanza, previa visita da parte della Commissione medica ospedaliera di Milano, riceveva parere negativo dal Comitato ministeriale di verifica per le cause di servizio, come da atto 29 ottobre 2010, che riteneva non ascrivibile a causa di servizio la infermità in questione; di seguito, riceveva dall’amministrazione preavviso di diniego, presentava in data 6 aprile 2010 proprie osservazioni, ma le vedeva comunque disattendere nel nuovo parere del Comitato in data 1 luglio 2010 e nel provvedimento finale, che impugnava avanti questo TAR, con ricorso rubricato al n°153/2011 R.G. e articolato in unico motivo di eccesso di potere, in cui deduceva l’illogicità del diniego, in quanto esso non avrebbe tenuto conto da un lato dello stress cagionatogli dalle pesanti condizioni del servizio prestato, caratterizzato da superlavoro e carenza di personale, dall’altro dalla mancanza di distinti fattori di rischio cardiaco personali.
Questo Giudice disponeva verificazione, affidata al Direttore del dipartimento di scienze mediche e chirurgiche dell’Università di Brescia, e con sentenza sez. I 30 ottobre 2012 n°1750 ne recepiva gli esiti ed accoglieva il ricorso; riteneva infatti, in sintesi estrema, manifestamente illogico da parte dell’amministrazione avere escluso categoricamente la dipendenza da causa di servizio della patologia in atto nel momento in cui risultava, come dalla citata verificazione, l’assenza di ogni altro fattore di rischio cardiaco diverso dallo stress psicofisico legato al lavoro svolto; di conseguenza, annullava l’impugnato diniego prescrivendo all’amministrazione stessa di riesaminare la fattispecie tenendo conto di tutto ciò.
Tanto premesso, -OMISSIS- impugna nella sede presente gli atti successivi, meglio indicati in epigrafe, con i quali l’amministrazione, in dichiarata ottemperanza alla predetta sentenza, ha nuovamente escluso che la patologia di cui egli soffre dipenda da causa di servizio, “in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso” (doc. 1 ricorrente, copia diniego; doc. 2 ricorrente, copia parere, da cui la citazione); a sostegno, il ricorrente deduce unico motivo di violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n°241, nel senso che la motivazione del diniego sarebbe solo apparente, non tenendo in nessun conto quanto emerso nel precedente giudizio di annullamento e valorizzato dalla relativa sentenza.
Ha resistito l’amministrazione, con memoria formale 16 gennaio, relazione 15 maggio e memoria 29 maggio 2015, ed ha chiesto che il ricorso sia respinto, sostenendo l’esclusiva competenza del Comitato nella materia in questione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.
2. Come già ampiamente argomentato nella sentenza 1750/2012 citata in premesse, si controverte nella presente sede dell’istituto della causa di servizio disciplinato dalle norme del D.P.R. 29 ottobre 2001 n°461, applicabile all’epoca dei fatti originari. In sintesi, il pubblico dipendente il quale, ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento, abbia “subìto lesioni o contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti” può presentare una apposita domanda per far accertare che esse dipendono da “causa di servizio”, e nell’ipotesi affermativa ha titolo per ottenere una prestazione periodica di rendita, il cd. “trattamento pensionistico di privilegio”, nonché una somma di danaro una tantum, il cd. “equo indennizzo”, come risulta dal citato art. 2, in particolare dai commi 4 e 7.
3. Ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento stesso, la domanda in questione è istruita a cura di due distinti organi tecnici: in prima battuta, la Commissione medica di cu all’art. 6; in seconda e definitiva battuta il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’art. 10; al parere di tale ultimo organo l’amministrazione è tenuta ad attenersi, trattandosi di parere conforme ai sensi dell’art. 14, e il relativo accertamento è unico, ovvero a norma dell’art. 12 “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”.
4. Con ciò, si risponde al rilievo dell’amministrazione resistente, per cui ogni apprezzamento in materia sarebbe appunto di competenza di detto comitato: ciò comporta, trattandosi come si è detto di parere conforme, che l’impugnazione vada estesa, come fatto nella specie, al parere stesso; non comporta certo che il parere sia insindacabile.
5. Sul punto, costante giurisprudenza afferma infatti che in materia di causa di servizio l’Amministrazione è titolare di “poteri autoritativi e discrezionali”, dato che le relative prestazioni rivestono natura indennitaria. Il pubblico dipendente, infatti per ottenerle non versa alcun contributo o premio assicurativo, e pertanto, nel contenzioso relativo al riconoscimento della causa di servizio è titolare non di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo: in tali termini, per tutte, C.d.S. sez. III 7 marzo 2012 n°1296.
6. Tali poteri discrezionali, peraltro, sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa di legittimità nelle forme loro proprie, ovvero nei soli casi di irragionevolezza ovvero incongruità – v. sul punto per tutte C.d.S. sez. II parere 7 giugno 2011 n°731- senza che in particolare si possa sostituire, con apprezzamento che sconfinerebbe nel merito, un nuovo giudizio a quello già espresso dall’amministrazione: sul punto specifico, per tutte la recente C.d.S. sez. III 15 marzo 2012 n°1462.
7. E’ poi pacifico che a fronte di una discrezionalità tecnica, quale è quella che, come nella specie, si esercita in base alla scienza medica, il giudice possa effettuare il proprio sindacato, nei limiti descritti, in base alle categorie proprie di quella scienza – come affermato in generale, fra le molte, da C.d.S. sez. VI 13 settembre 2012 n°4873- mediante gli strumenti istruttori della verificazione ovvero della consulenza tecnica d’ufficio. L’esito sarà poi quello proprio della giurisdizione generale di legittimità su interessi, ovvero l’eventuale annullamento degli atti illegittimi.
8. Di tali principi, ha fatto applicazione la più volte citata sentenza 1750/2012 della Sezione, la quale, come detto in premesse, ha annullato il precedente diniego del beneficio pronunciato nei confronti dell’odierno ricorrente e, quanto al proprio effetto conformativo, ha astretto l’amministrazione non già a concedere puramente e semplicemente il beneficio richiesto, ma ad eliminare l’illogicità riscontrata. In altre parole, pronunciandosi in sede di riesame dell’affare, l’amministrazione avrebbe potuto sì riconoscere la causa di servizio, ma anche negarla, dovendo però spiegare compiutamente perché nel caso concreto l’unico fattore di rischio cardiaco apparentemente riscontrato fosse stato, in realtà, irrilevante nel produrre l’infermità denunciata.
9. Viceversa, il Comitato investito del riesame nulla di tutto ciò ha fatto, essendosi limitato alla motivazione stereotipa riportata in premesse, per cui non ci sarebbero elementi per modificare il precedente giudizio. Il parere e l’atto che lo recepisce vanno quindi annullati, e l’amministrazione dovrà riesaminare l’affare supportando qualunque decisione ritenga adottare con una motivazione compiuta, corretta e congrua secondo i dettami della scienza medica, la quale prenda le mosse dagli esiti della verificazione recepita dalla sentenza 1750/2012 e li recepisca ovvero li respinga, ma in ogni caso spiegandone le ragioni.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto 3 settembre 2014 n°02858 2014 cs del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso il Ministero della Giustizia e il conforme parere 26 maggio 2014 del Comitato ministeriale di verifica per le cause di servizio. Condanna l’amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, spese che liquida in € 2.000 (duemila/00) complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)