Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 1794 | Data di udienza: 31 Ottobre 2012

INQUINAMENTO ACUSTICO – Potere di ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 – Generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità ed igiene pubblica  – Differenza – Immissioni eccedenti la normale tollerabilità – Art. 844 c.c. – Ordinario strumento di intervento – Configurabilità – Esclusione – Rilievi fonometrici-  Art. 2, c. 1, lett. b) L. n. 447/95 – Definizione di ambiente abitativo – Bagno – Rientra – Pianificazione acustica – Finalità – Rapporti con la pianificazione urbanistico-edilizia.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 15 Novembre 2012
Numero: 1794
Data di udienza: 31 Ottobre 2012
Presidente: Petruzzelli
Estensore: Conti


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Potere di ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 – Generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità ed igiene pubblica  – Differenza – Immissioni eccedenti la normale tollerabilità – Art. 844 c.c. – Ordinario strumento di intervento – Configurabilità – Esclusione – Rilievi fonometrici-  Art. 2, c. 1, lett. b) L. n. 447/95 – Definizione di ambiente abitativo – Bagno – Rientra – Pianificazione acustica – Finalità – Rapporti con la pianificazione urbanistico-edilizia.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 15 novembre 2012, n. 1794


INQUINAMENTO ACUSTICO – Potere di ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 – Generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità ed igiene pubblica  – Differenza.

L’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 non può essere riduttivamente inteso come una mera  riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma  deve essere logicamente e sistematicamente interpretato nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione; conseguentemente l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dalla norma in esame deve ritenersi normalmente consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n° 447/1995 )- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti;  in siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica.

Pres. Petruzzelli, Est. Conti – L. s.r.l. (avv. Ballerini) c.Comune di Pisogne (avv.ti Fontana, Ferrari e Fontana)

INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissioni eccedenti la normale tollerabilità – Art. 844 c.c. – Ordinario strumento di intervento – Configurabilità – Esclusione.

In tema di inquinamento acustico, non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento, sul piano amministrativo, la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità (cfr. T.A.R. Lecce, 11.1.2006, n. 488).


Pres. Petruzzelli, Est. Conti  – L. s.r.l. (avv. Ballerini) c.Comune di Pisogne (avv.ti Fontana, Ferrari e Fontana)

INQUINAMENTO ACUSTICO – Rilievi fonometrici-  Art. 2, c. 1, lett. b) L. n. 447/95 – Definizione di ambiente abitativo – Bagno – Rientra.

 L’art. 2 c. 1 lett. b) della L. 26.10.1995 n. 447 definisce “ambiente abitativo”: <<ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane,…>>, sicché anche il locale bagno rientra a pieno titolo fra quelli ove deve essere rispettato il limite del rumore e dove quindi è possibile effettuare i rilievi fonometrici.

Pres. Petruzzelli, Est. Conti – L. s.r.l. (avv. Ballerini) c.Comune di Pisogne (avv.ti Fontana, Ferrari e Fontana)


INQUINAMENTO ACUSTICO – Pianificazione acustica – Finalità – Rapporti con la pianificazione urbanistico-edilizia.

La pianificazione acustica non si esaurisce in un’attività di programmazione dell’assetto territoriale in senso stretto, essendo diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio – che pure costituisce un aspetto connesso e correlato – ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 13/13/2005 n. 3969). La stessa L.r. Lombardia 13/2001, all’art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il “coordinamento” tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l’integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione.

Pres. Petruzzelli, Est. Conti  – L. s.r.l. (avv. Ballerini) c.Comune di Pisogne (avv.ti Fontana, Ferrari e Fontana)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 15 novembre 2012, n. 1794

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 15 novembre 2012, n. 1794

N. 01794/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2003, proposto da:
Soc. L. Tempini & C. Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;

contro

Comune di Pisogne, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco Fontana, Italo Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio eletto presso Gianfranco Fontana in Brescia, via Diaz, 28;

nei confronti di

A.R.P.A. – Agenzia Reg.Le per la Protezione Ambientale;

per l’annullamento

avverso ord. sind. 2.7.2003 n. 13, che ordina di presentare progetto di bonifica acustica e di provvedere alla sua realizzazione ed atti connessi

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisogne;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 29.9.2003 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 8.10.2003 Tempini & C. SRL impugna l’ordinanza n. 13 in data 2.7.2003 del Sindaco di Pisogne, con cui le è stato ordinato di presentare, entro 30 giorni, un progetto di bonifica acustica per ricondurre le emissioni nell’ambito dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione e di provvedere alla realizzazione dei lavori, entro 90 giorni dall’approvazione del piano da parte della conferenza dei servizi. La ricorrente chiede altresì la disapplicazione del piano di zonizzazione acustica comunale.

La Tempini & C. SRL, in punto di fatto, rappresenta:

– di operare nel settore della produzione del materiale refrattario per acciaierie e fonderie;

– che l’immobile in passato era classificato dal PRG come zona C di espansione residenziale, ma che, con variante al PRG, è divenuto zona D1 produttiva di ristrutturazione e completamento;

– che con deliberazione 30.11.1995 n. 83 il consiglio comunale ha adottato il piano di zonizzazione acustica, poi approvato con del. 30.11.1998 n. 60, che classifica l’area in questione come classe III, area di tipo misto;

– che, a seguito di sopralluogo ARPA del 9.3.2003, si è rilevato il superamento del limite differenziale e, per il solo periodo diurno, anche di quello assoluto, sicché, con l’atto qui impugnato, è stato impartito l’ordine di presentare un piano di bonifica.

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

1) Violazione di legge (art. 54 D.Lgs. n. 267/00). Incompetenza. Eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta violazione del principio di proporzionalità; negando che ricorressero i presupposti per l’adozione di un’ ordinanza sindacale contingibile ed urgente, dato che il mero superamento dei limiti non costituisce di per sé emergenza, sicché sarebbe stato competente a provvedere il responsabile del servizio e non già il sindaco, inoltre la richiesta di predisporre un piano di bonifica sarebbe sproporzionata rispetto alla ridotta entità della violazione addebitata.

2) Violazione di legge per errata e falsa applicazione di legge (legge n. 447/95 e DPCM 14.11.97). Eccesso di potere per istruttoria carente ed errata e falsità dei presupposti; contestando le modalità di svolgimento dei rilievi (a finestre aperte e nel bagno) senza aver tenuto conto che, al momento in cui è stato effettuato il rilievo, essendo eccezionalmente in secca il torrente Tufere, si era determinato un notevole abbassamento del rumore residuo, così modificando il valore del livello differenziale.

3) Violazione di legge per errata e falsa applicazione di legge (legge regionale n. 13/01) e di regolamento (deliberazione Giunta regionale 12.7.02 n. 7/97776). Disapplicazione di presupposto regolamento; contrastando la classificazione acustica della zona, in quanto non più coerente con la riconduzione dell’ambito in zona urbanistica D1 operato con la variante al PRG del 2001.

In data 19.5.2004 si costituiva in giudizio l’intimato Comune di Pisogne.

Detta Amministrazione, il 23.8.2005, depositava articolata memoria di contestazione, in fatto ed in diritto, delle tesi della ricorrente con allegata documentazione.

In data 26.4.2010 la ricorrente depositava in giudizio nuova istanza di fissazione d’udienza

Con decreto n. 1125 Sez. 2° del 21.12.2011 veniva decretata – ai sensi del l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) del c.p.a. – la perenzione del ricorso (Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza).

Con atto notificato il 24.1.2012 e depositato in data 13.2.2012 e sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore (e notificato alla controparte), la ricorrente dichiarava di avere ancora interesse alla trattazione della causa, chiedendo la revoca del decreto di perenzione.

Con decreto Sez. 2° n. 305/12 del 29.3.2012 veniva revocato il decreto n. 1125 del 2011 e disposta la reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito della Sez. I, competente per materia.

Veniva quindi fissata la pubblica udienza del 31.10.2012, in vista della quale il Comune resistente ha effettuato il 21.9.2012 il deposito di documenti comprovanti l’approvazione del nuovo PGT “che classifica in classe 3 il fabbricato adibito ad opificio ed in classe 2 il piazzale e le aree di sua pertinenza, così introducendo una disciplina più rigorosa di quella previgente e pur tuttavia non impugnata nei termini di legge”.

Non sono stati prodotte memorie difensive dalle parti.

All’esito della discussione alla pubblica udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso all’esame, Tempini & C. SRL (d’ora in poi Tempini) impugna l’ordinanza in data 2.7.2003 del Sindaco di Pisogne, con cui – richiamati: il piano di zonizzazione acustica e le rilevazioni fonometriche eseguite dall’ARPA di Brescia in data 9.6.2003 e la relativa relazione tecnica del 19.6.2003 e rilevato che nelle due differenti condizioni in cui sono stati eseguiti i rilievi si è accertato che sono superati i livelli di emissione previsti da piano di zonizzazione (area di tipo misto con limite diurno di 50 dba e limite notturno di 60 dba) – si è ordinato alla ditta di presentare, entro 30 giorni, un progetto di bonifica acustica per ricondurre le emissioni nell’ambito dei limiti stabiliti da piano di zonizzazione e di provvedere, entro 90 giorni dall’approvazione del piano da parte della conferenza dei servizi, alla realizzazione dei lavori.

Va rilevato che la relazione ARPA in data 11.6.2003 (doc. n. 6 della ricorrente) evidenzia che i rilievi sono stati effettuati, a seguito di richiesta in data 2.10.2002 del Comune di Pisogne, presso l’abitazione Zanardini, ubicata in classe III del piano di zonizzazione acustica, in due differenti condizioni di funzionamento degli impianti della ditta Tempini, e che sono risultati superati i livelli differenziali di emissione (7 e 10,5 rispetto al limite di 5 dba) sia quelli di emissione diurna ( 64,5 e 67,5 rispetto a 55 rispetto a 55 dba).

La ricorrente con il primo motivo contesta che ricorressero i presupposti per l’adozione di un’ ordinanza sindacale contingibile ed urgente, dato che il mero superamento dei limiti non costituisce di per sé emergenza, sicché sarebbe stato competente a provvedere il responsabile del servizio e non già il sindaco.

Inoltre sarebbe stato violato il principio di proporzionalità, dato la richiesta di predisporre un piano di bonifica sarebbe sproporzionata rispetto alla ridotta entità della violazione addebitata.

La censura va disattesa, in quanto formulata su un’erronea lettura del sistema normativo che viene in rilievo.

In Lombardia, la L.R. 10.8.2001 n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico – all’art. 15 (Controlli e poteri sostitutivi) prevede che “Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province nell’ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA).” (c.1).

Il c. 2 del cit. art. 15 specifica che: “Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all’ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell’ARPA, così come stabilito dall’art. 26, comma 5, della L.R. n. 16/1999”.

Più in generale, l’art. 9 primo comma della L. 26.10.1995 n. 447 – legge quadro sull’inquinamento acustico – dispone: “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”.

Un consistente indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lecce, Sez. I, 11.1.2006, n. 488, TAR Milano, Sez. IV, 27.12.2007 n. 6819, T.A.R. Brescia, Sez. II, 2.11.2009 n. 1814), al quale il Collegio aderisce, ha evidenziato che:

– la norma non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana”;

– conseguentemente l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n° 447/1995 )- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti;

– in siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto (soltanto) dall’art. 9 primo comma della citata Legge n. 447/1995.;

– la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona)

– non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità” (cfr. T.A.R. Lecce, 11.1.2006, n. 488).

Con il secondo motivo vengono contestate le modalità di svolgimento dei rilievi: a finestre aperte e nel bagno, il quale sarebbe un locale non idoneo, dato che in esso la presenza delle persone è sporadica Inoltre, non si sarebbe tenuto conto della circostanza che, al momento in cui è stato effettuato il rilievo, il torrente Tufere era in secca, per l’eccezionale siccità dell’estate 2003, sicché il rumore ordinariamente generato da detto corso d’acqua avrebbe determinerebbe un notevole incremento del rumore residuo, così abbattendo il livello differenziale.

Le censure non risultano fondate.

Dal verbale di rilievo ARPA emerge che “i rilievi sono stati effettuati nel locale bagno (postazione P1) e sulla terrazza (postazione P2) entrambi situati al primo piano della abitazione Zanardini-Romele”.

L’art. 2 c. 1 lett. b) della L. 26.10.1995 n. 446 definisce “ambiente abitativo”: <<ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane,…>>, sicché anche il locale bagno rientra a pieno titolo fra quelli ove deve essere rispettato il limite del rumore e dove quindi è possibile effettuare i rilievi fonometrici.

Il D.M. 16-3-1998 -Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico – prevede, all’allegato B p. 5. (Misure all’interno di ambienti abitativi), che “Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa”.

Il verbale di rilievo (cfr. pag. 3) pone in luce che “si è verificato che la condizione più gravosa è a finestre aperte. Si riportano di seguito le misure eseguite in tale condizione”.

Infine, la difesa del Comune ha evidenziato – senza che sul punto siano intervenute contestazioni – che il torrente Tufere è permanentemente in secca, in quanto le sue acque sono state utilizzate in condotte forzate per l’alimentazione di impianti idroelettrici.

Più in generale,va ricordato che il D.P.C.M. 14 novembre 1997 che reca “valori limite assoluti di immissione” all’art. 3 stabilisce: “1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 3. All’interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.”

Il successivo art. 4 – rubricato valori limite differenziali di immissione – stabilisce: “1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso”.

Va chiarito che il rumore ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo, per tale intendendosi il rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica sorgente disturbante.

A tal riguardo occorre precisare che il valore limite differenziale è quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Tenendo presente la definizione di rumore residuo che è il rumore che residua una volta eliminata la sorgente disturbante il valore differenziale esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della specifica fonte disturbante.

In altre parole il valore differenziale esprime il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale.

I valori limite sono di 5 db per il periodo diurno e di 3 db per il periodo notturno (art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997).

Tali valori differenziali non si applicano quando comunque il rumore ambientale è al di sotto di determinati valori e precisamente 50 db(A) per il periodo diurno e 40 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre aperte e 35 db(A) per il periodo diurno e 25 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre chiuse.

Si tratta ovviamente di limiti da applicarsi disgiuntamente nel senso che anche il superamento di uno solo di essi consente l’applicazione del valore differenziale. Ciò è fatto palese dalla circostanza che il rumore viene definito in tali casi trascurabile. Orbene è evidente che, essendo il rumore sempre lo stesso, per ritenersi trascurabile non deve superare i parametri di cui sopra per cui il superamento anche di uno solo di essi implica l’applicazione dei valori limite differenziali (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 marzo 2010, n. 1166).

Con il terzo motivo, Tempini contesta la classificazione acustica della zona quale risultante dal piano di zonizzazione acustica, del quale chiede la disapplicazione, evidenziando che la classe III, non sarebbe più coerente con la riconduzione dell’ambito in zona urbanistica D1, a seguito della variante al PRG del 2001, cosicché l’ambito dovrebbe essere classificato come classe IV, se non come classe V.

La doglianza va disattesa.

La difesa del Comune ha evidenziato che la variante urbanistica del 2001 ha interessato solo l’area di sedime dello stabilimento Tempini, al fine di permetterne la presenza in loco (e l’eventuale adeguamento tecnologico), senza incidere sugli ambiti contermini, che hanno mantenuto la destinazione residenziale. In tale contesto va esclusa la stessa necessità di un eventuale aggiornamento dell’azzonamento acustico in classe III “aree di tipo misto” effettuata dal piano di zonizzazione acustica approvato nel 1998, atteso che è invariata la situazione di fatto preesistente.

Più in generale, va ricordato (cfr. TAR Brescia Sez. 2°, 18 maggio 2012 n. 837; Sez. 1°, 2.4.2008 n. 348) che:

<<La L.r. 13/2001 – in attuazione del disposto di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) della L. 447/95 – detta norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico (art. 1 significativamente rubricato “prevenzione”) e demanda testualmente alla Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, nel rispetto di alcune linee guida (art. 2 comma 3). Tra queste ultime la lett. a) puntualizza che la classificazione “deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d’uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica”. La deliberazione della Giunta regionale 12/7/2002 n. 7/9776, recante l’approvazione dei menzionati criteri tecnici, afferma, in coerenza con la normativa di rango superiore, che gli obiettivi fondamentali della zonizzazione acustica “sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite”. Precisa altresì che “la zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate”. … D’altro canto, tuttavia, il provvedimento puntualizza che “Il processo di zonizzazione non si deve limitare a “fotografare l’esistente” ma, tenendo conto della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, deve prevedere una classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dell’ambiente abitativo dal rumore”. Inoltre “Va perseguita la compatibilità acustica tra i diversi tipi di insediamento tenendo conto di considerazioni economiche della complessità tecnologica, dell’estensione dell’insediamento o infrastruttura rumorosa, delle necessità di interventi di risanamento, dei programmi di bonifica o di trasferimento”.

Il quadro normativo delineato, nel rispetto degli obiettivi fondamentali fissati dalla Legge quadro nazionale e precisati dal legislatore regionale, offre ai Comuni gli strumenti utili per intraprendere una corretta pianificazione, individuando le fasi essenziali dell’attività da espletare ed evidenziando una serie di elementi fondamentali da assumere a parametri di riferimento. Nel compiere la complessa ed articolata valutazione tecnica il Comune deve prendere in considerazione non soltanto la zonizzazione urbanistica, ma anche il rilievo delle attività effettivamente esercitate e l’assetto della viabilità, focalizzando l’analisi sulla situazione attuale e sulle prospettive future di medio periodo, allo scopo di assicurare le condizioni di migliore vivibilità dei luoghi e di salvaguardare la salute dei cittadini. …

La giurisprudenza ha del resto precisato che la pianificazione acustica non si esaurisce in un’attività di programmazione dell’assetto territoriale in senso stretto, essendo diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio – che pure costituisce un aspetto connesso e correlato – ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 13/13/2005 n. 3969). … È doveroso rammentare che la normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l’impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l’assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.r. 13/2001, all’art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il “coordinamento” tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l’integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione.>>

Conclusivamente, il ricorso non risulta fondato.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste – alla stregua del principio victusvictori – a carico della resistente Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Pisogne, che liquida in complessivi € 2.500, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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