* VIA VAS E AIA – VAS – Avvio del procedimento di VAS – Contestualità con l’avvio del procedimento di piano – Necessità – Esclusione – D.g.r. Lombardia 6420/07, allegato 1°, punto 3.2. – Scelta dell’autorità competente – Opzioni – Alternatività.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 19 Marzo 2012
Numero: 442
Data di udienza: 22 Febbraio 2012
Presidente: Mosconi
Estensore: Russo
Premassima
* VIA VAS E AIA – VAS – Avvio del procedimento di VAS – Contestualità con l’avvio del procedimento di piano – Necessità – Esclusione – D.g.r. Lombardia 6420/07, allegato 1°, punto 3.2. – Scelta dell’autorità competente – Opzioni – Alternatività.
Massima
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 19 marzo 2012, n. 442
VIA VAS E AIA – VAS – Avvio del procedimento di VAS – Contestualità con l’avvio del procedimento di piano – Necessità – Esclusione.
L’art. 11, co. 5, codice dell’ambiente prevede l’annullamento del piano soltanto in caso di approvazione dello stesso senza aver esperito la V.A.S., ma non copre con la sanzione dell’annullamento il rispetto della regola (non prevista da nessuna norma di legge) sul contestuale avvio.
Pres. Mosconi, Est. Russo – M.G. (avv. Bianchi) c. Comune di Scanzorosciate (avv.ti Daminelli, Codignola e Simolo)
VIA VAS E AIA – VAS – D.g.r. Lombardia 6420/07, allegato 1°, punto 3.2. – Scelta dell’autorità competente – Opzioni – Alternatività.
Le tre opzioni previste dal punto 3.2. dell’allegato 1° alla d.g.r. Lombardia 6420/07, in ordine alla scelta dell’autorità competente per la V.A.S. (all’interno dell’ente; team interdisciplinare; incarico a contratto), sono alternative, e non cumulative.
Pres. Mosconi, Est. Russo – M.G. (avv. Bianchi) c. Comune di Scanzorosciate (avv.ti Daminelli, Codignola e Simolo)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 19 marzo 2012, n. 442SENTENZA
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 19 marzo 2012, n. 442
N. 00442/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
MILVIA GARATTI, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
COMUNE DI SCANZOROSCIATE, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Daminelli, Enrico Codignola, Gemma Simolo, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, via Romanino, 16;
nei confronti di
PROVINCIA DI BERGAMO, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
(con il ricorso principale) della delibera del Consiglio Comunale n. 2 in data 16/1/2009, recante adozione del Piano di Governo del territorio;
(con il ricorso per motivi aggiunti) della delibera del Consiglio Comunale 24. 8 2009 recante approvazione del Piano di Governo del territorio;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale la ricorrente impugna la delibera del 16. 1. 2009 con cui il Consiglio comunale di Scanzorosciate ha adottato il Piano di governo del territorio, nella parte in cui incide sul regime edificatorio di aree di proprietà.
Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna la delibera del 24. 8. 2009 con cui il Consiglio comunale di Scanzorosciate ha approvato il Piano di governo del territorio, sempre nella parte in cui incide sul regime edificatorio di aree di proprietà.
La ricorrente è, in particolare, proprietaria di terreni agricoli in frazione Tribulina, località Vescovado, ricompresi in una superficie di circa 50 ettari, classificati A4 (aree di valore paesaggistico-ambientale), in cui l’edificazione è stata dal P.G.T. subordinata alla presentazione di un Piano di sviluppo aziendale, ed, a giudizio della ricorrente, in questo modo di fatto azzerata.
I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 4 l.r. 12/05, in quanto l’avviso della procedura di P.G.T. è stato disposto con delibera di Giunta 24. 4. 2007, mentre l’avvio della procedura di V.A.S. è stato disposto con delibera di Giunta 29. 10. 2007, la discrasia temporale tra il procedimento di redazione del P.G.T. e quello della VAS sarebbe in contrasto con lo spirito del legislatore regionale e con la lettera del punto 5.8 della delibera di consiglio regionale 351/2007 che stabilisce che l’avvio del procedimento di V.A.S. debba essere contestuale all’avvio del procedimento di piano;
2. il provvedimento sarebbe illegittimo per ulteriore violazione dell’art. 4 l.r. 12/05, in quanto l’autorità competente per la V.A.S. è stata individuata nel responsabile del settore lavori pubblici ed ecologici in violazione delle regole della d.g.r. 6420/07 che imporrebbe la scelta di un team interdisciplinare;
3. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 2, co. 5, lett. a), l.r. 12/05 perché non si comprende attraverso quale modalità il Comune abbia inteso svolgere la concertazione con la Provincia di Bergamo per garantire la compatibilità del PGT con il PTCP, in questo modo violando il principio di trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti di pianificazione previsto dalla norma citata;
4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 59 e 61 l.r. 12/05, perché l’art. 13 del piano delle regole prevede che per gli interventi di nuova edificazione e per gli interventi su edifici esistenti eccedenti la ristrutturazione edilizia è necessario presentare il piano di sviluppo aziendale, che però non è previsto nell’art. 59 l.r. 12/05 che ai sensi del successivo art. 61 è prevalente sulle previsioni di piano eventualmente difformi;
5. il provvedimento sarebbe illegittimo per ulteriore violazione degli artt. 59 e 61 l.r. 12/05, perché l’art. 13.8.2. del piano delle regole prevede che sulle aree A4 non sono ammessi nuovi interventi edilizi e che la capacità edificatoria potrà essere utilizzate nelle aree A1, A2, A3; la disposizione azzererebbe la capacità edificatoria, cosa non prevista dalla l.r. 12/05, e sarebbe contraddittoria e causa di disparità di trattamento perché vieterebbe alla ricorrente che è proprietaria soltanto di area A4 di utilizzare la propria capacità edificatoria in altre aree.
Si costituiva in giudizio il Comune di Scanzorosciate, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.
Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 22. 2. 2012, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è infondato.
Si esaminano prima i motivi 4 e 5 del ricorso principale (che diventano il 3 ed il 4 del ricorso per motivi aggiunti), in quanto sono quelli che attengono alla pretesa sostanziale del ricorrente (gli altri motivi si limitano ad attivare interessi strumentali all’annullamento).
II. Nel quarto motivo del ricorso principale (e terzo dei motivi aggiunti) si sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 59 e 61 l.r. 12/05, perché l’art. 13 del piano delle regole prevede che per gli interventi di nuova edificazione e per gli interventi su edifici esistenti eccedenti la ristrutturazione edilizia è necessario presentare il piano di sviluppo aziendale.
Tale piano di sviluppo aziendale non sarebbe previsto nell’art. 59 l.r. 12/05 in punto di edificazione nelle aree agricole, norma che ai sensi del successivo art. 61 è prevalente sulle previsioni di piano eventualmente difformi.
In realtà, la previsione del piano delle regole è coerente con la norma dell’art. 59 l.r. 12/05, di cui anzi costituisce correta attuazione.
L’art. 59, co. 1, stabilisce, infatti, che “1. Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo (….).
Nella norma attributiva di potere la cui applicazione viene invocata in giudizio da parte ricorrente, il legislatore regionale ha, pertanto, disposto espressamente che le opere da realizzare in area agricola siano funzionali all’attività agricola, e non nascondano edificazioni residenziali o industriali contrabbandate in qualche modo per opere al servizio dell’agricoltura.
Da questo punto di vista, la previsione dell’art. 13 del piano delle regole che chiede che, in area agricola, con la presentazione del progetto edilizio venga presentato anche un piano di sviluppo aziendale è strettamente funzionale ad attuare il disposto dell’art. 59, in quanto serve a verificare che le opere da realizzare siano effettivamente al servizio della conduzione del fondo.
Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
III. E’ infondato anche il quinto motivo del ricorso principale (quarto dei motivi aggiunti) in cui si sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per ulteriore violazione degli artt. 59 e 61 l.r. 12/05, perché l’art. 13.8.2. del piano delle regole prevede che sulle aree A4 non sono ammessi nuovi interventi edilizi e che la relativa capacità edificatoria potrà essere utilizzate nelle aree A1, A2, A3; la disposizione azzererebbe la capacità edificatoria, cosa non prevista dalla l.r. 12/05, e sarebbe contraddittoria e causa di disparità di trattamento perché vieterebbe alla ricorrente che è proprietaria soltanto di area A4 di utilizzare la propria capacità edificatoria in altre aree.
Il motivo di ricorso può essere scisso in due profili:
– l’azzeramento della capacità edificatoria in area A4, in asserita violazione dell’art. 59 sull’edificabilità in area agricola;
– la disparità di trattamento dei proprietari in area A4 tra coloro che possono riversare la capacità edificatoria su altre aree, e chi invece non lo può fare per non esserne proprietario.
Sull’azzeramento della capacità edificatoria è corretta la tesi del Comune che i limiti all’edificazione previsti dall’art. 59 l.r. 12/05 sono limiti massimi previsti ex lege, che non impediscono però al pianificatore comunale di introdurre limiti inferiori in relazione alla peculiarità delle aree (l’area in esame è classificata A4 – aree di valore paesaggistico-ambientale, ed in quale tale, è idonea a soffrire limiti all’edificazione più incisivi di una comune area agricola).
Infatti, la norma dell’art. 59, che, secondo la difesa del ricorrente, legittimerebbe sempre e comunque l’edificazione di manufatti agricoli anche ad onta delle diverse previsioni di piano, è, invece, una chiara misura di salvaguardia destinata a preservare l’utilizzo agricolo del territorio, che vieta di realizzare opere diverse da quelle tipicamente agricole, ma che non per questo abilita ope legis la esecuzione delle stesse.
Che si tratti di una disposizione di salvaguardia è confermato dalla lettera delle norme successive; in particolare l’art. 59, co. 2, che prevede che “la costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente”, in cui si ammette la realizzazione di opere extra agricole solo quando non sia possibile garantire altrimenti il fabbisogno abitativo, e l’art. 60, co. 1, che – limitando il ricorso alla d.i.a. – prevede che “nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire”, limitando anche i soggetti che possono chiedere tale permesso, individuati nei soli imprenditori agricoli.
E’ in questa ottica che, pertanto, va letta la norma di prevalenza dell’art. 61 l.r. 12/05, che stabilendo che “le disposizioni degli articoli 59 e 60 sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le stesse”, impedisce alle norme di piano di consentire in area agricola anche l’edificazione di manufatti extra agricoli (o di superare i limiti di densità fondiaria previsti dall’art. 59, co. 3, l.r. 12/05), ma non impedisce alle norme di piano di prevedere limiti ulteriori (di tipologia o di cubatura) anche all’edificazione di manufatti destinati all’esercizio dell’attività agricola.
Questo profilo del ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Sulla disparità di trattamento dei proprietari in area A4, invece, già in via generale occorre rilevare che non è possibile censurare la scelta amministrativa effettuata dal Comune per un problema di disparità di trattamento in quanto – come evidenziato da Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3358 – “la scelta amministrativa sottesa all’esercizio del potere di pianificazione di settore deve obbedire solo al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell’assetto territoriale, nell’interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell’ambiente, e non anche ai criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli, con la conseguenza che in relazione ad essa non può prospettarsi una disparità di trattamento” (in senso conforme Id., 9 giugno 2008, n. 2837).
Anche questo profilo del ricorso, pertanto, deve essere respinto.
IV. Nessuno dei due motivi relativi alla V.A.S., in cui la ricorrente attiva un mero interesse strumentale, è fondato:
– non il primo motivo in cui si sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 4 l.r. 12/05, in quanto l’avviso della procedura di P.G.T. sarebbe stato disposto con delibera di Giunta 24. 4. 2007, mentre l’avvio della procedura di V.A.S. è stato disposto con delibera di Giunta 29. 10. 2007, e la discrasia temporale tra il procedimento di redazione del P.G.T. e quello della VAS sarebbe in contrasto con lo spirito del legislatore regionale e con la lettera del punto 5.8 della delibera di consiglio regionale 351/2007 che stabilisce che l’avvio del procedimento di V.A.S. debba essere contestuale all’avvio del procedimento di piano, in quanto – a prescindere dai rilievi in fatto svolti dal Comune, che sostiene che in realtà i due procedimenti sono stati avviati contemporaneamente – l’art. 11, co. 5, codice dell’ambiente prevede l’annullamento del piano soltanto in caso di approvazione dello stesso senza aver esperito la V.A.S., ma non copre con la sanzione dell’annullamento il rispetto della regola (non prevista da nessuna norma di legge) sul contestuale avvio;
– non il secondo motivo, in cui si sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per ulteriore violazione dell’art. 4 l.r. 12/05, in quanto l’autorità competente per la V.A.S. è stata individuata nel responsabile del settore lavori pubblici ed ecologici in violazione delle regole della d.g.r. 6420/07 che imporrebbe la scelta di un team interdisciplinare, in quanto la semplice lettura del punto 3.2. dell’allegato 1° alla d.g.r. 6420/07 consente di comprendere a chiunque che le tre opzioni previste da tale punto in ordine alla scelta dell’autorità competente per la V.A.S. (all’interno dell’ente; team interdisciplinare; incarico a contratto) sono alternative, e non cumulative.
Si preferisce aggiungere, onde evitare equivoci, che soltanto nella memoria di replica si introduce l’ulteriore tema della necessaria predeterminazione dell’autorità competente per la VA.S., che non è contenuto però nei motivi di ricorso, e su cui pertanto il Tribunale non si può pronunciare.
V. Non è fondato neanche il terzo motivo del ricorso principale, in cui si sosteneva che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 2, co. 5, lett. a), l.r. 12/05 perché non si comprenderebbe attraverso quale modalità il Comune abbia inteso svolgere la concertazione con la Provincia di Bergamo per garantire la compatibilità del PGT con il PTCP, in questo modo violando il principio di trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti di pianificazione previsto dalla norma citata.
Si tratta di un motivo contenuto solo nel ricorso principale (contro l’adozione) e non nel ricorso per motivi aggiunti (contro l’approvazione), e mai citato nelle memorie conclusive. Può darsi che la parte vi abbia perso interesse.
In ogni caso, si tratta di motivo di ricorso inammissibile per genericità, in quanto pretende di dedurre il vizio del generalissimo principio di trasparenza non dal dato oggettivo della (asserita) violazione di una regola procedimentale, ma semplicemente dalla circostanza (puramente soggettiva) che la parte che lo deduce non ha compreso un passaggio procedimentale.
VI. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
RESPINGE il ricorso.
CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Scanzorosciate delle spese di lite, che determina in euro 4.000, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
Carmine Russo, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)