* VIA, VAS E AIA – Procedura di VIA – Nozione – Significato di “impatto ambientale” – Giudizio di valutazione ambientale – Potere esercitato dall’amministrazione – Profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale – Limiti del sindacato giurisdizionale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 20 Novembre 2018
Numero: 1098
Data di udienza: 14 Novembre 2018
Presidente: Politi
Estensore: Politi
Premassima
* VIA, VAS E AIA – Procedura di VIA – Nozione – Significato di “impatto ambientale” – Giudizio di valutazione ambientale – Potere esercitato dall’amministrazione – Profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale – Limiti del sindacato giurisdizionale.
Massima
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 20 novembre 2018, n. 1098
VIA, VAS E AIA – Procedura di VIA – Nozione – Significato di “impatto ambientale” .
La procedura di VIA può essere definita come un procedimento di natura tecnico/amministrativa, preordinato ad individuare le ricadute che determinati progetti pubblici o privati possono indurre sull’ambiente, al fine di giudicarne la “compatibilità” con l’ambiente interessato. Come suggerisce il termine stesso (Valutazione d’Impatto Ambientale), un’opera o progetto viene sottoposto a valutazione al fine di poter valutare che tipo d’impatto avrà sull’ambiente. Per Impatto Ambientale, si intende l’insieme degli effetti rilevanti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli o cumulativi, positivi e negativi che progetti, pubblici o privati, hanno sull’ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani. La VIA nasce, quindi, come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l’aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull’interazione fra questi fattori e componenti.
VIA, VAS E AIA – Giudizio di valutazione ambientale – Potere esercitato dall’amministrazione – Profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale – Limiti del sindacato giurisdizionale.
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico – in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione – ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera o del progetto. Tale apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto ove ricorrano – e siano riscontrabili – emersioni inficianti sub specie della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia stata omessa, ovvero svolta in modo inadeguato.
Pres. ed Est. Politi – P. s.r.l. (avv.ti Salvadori e Salvadori) c. Regione Lombardia (avv. Fidani)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 20 novembre 2018, n. 1098SENTENZA
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 20 novembre 2018, n. 1098
Pubblicato il 20/11/2018
N. 01098/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1470 del 2016, proposto da P.B.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Salvadori ed Alberto Salvadori, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico eletto presso lo studio dei medesimi, in Brescia, alla via XX Settembre n. 8
contro
Regione Lombardia, nella persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Viviana Fidani, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Brescia, alla via Solferino n. 67, presso lo studio dell’avv. Luisella Savoldi
nei confronti
– Provincia di Brescia, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Magda Poli, Gisella Donati, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura provinciale, in Brescia, alla piazza Paolo VI n. 29 – Palazzo Broletto
– Comune di Brandico, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
– Comune di Mairano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto DG Ambiente Energia e Sviluppo della Regione Lombardia n. 2679 del 4 ottobre 2016, comunicato il 12 ottobre 2016, limitatamente alla parte nella quale viene stralciata la linea SMO dalle modifiche sostanziali approvate relative all’impianto di trattamento rifiuti speciali della ricorrente in Maclodio;
– della relazione istruttoria allegata all’impugnato decreto, limitatamente alla parte nella quale si riferisce allo stralcio della linea SMO dal progetto oggetto di valutazione;
– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, nella parte in cui escludono la linea SMO dall’impianto della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionale e provinciale intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la società ricorrente di aver presentato alla Provincia di Brescia, in data 28 febbraio 2014, istanza ai sensi dell’art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il proprio impianto di Maclodio, di eliminazione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi; e contestuale istanza, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 2, del medesimo Decreto, di autorizzazione alla realizzazione, all’interno del predetto impianto, di alcune modifiche sostanziali (fra le quali la linea impiantistica, a carattere innovativo, di Sublimazione Molecolare Organica – SMO, in precedenza oggetto di attività di sperimentazione autorizzata ex art. 211 del D.Lgs. 152/2006).
In data 14 aprile 2014, veniva chiesta alla Regione nuova VIA.
Tale Amministrazione comunicava alla ricorrente preavviso di rigetto; e, in esito alle controdeduzioni di parte ricorrente, adottava il gravato provvedimento, con il quale veniva espresso giudizio positivo sulle prospettate modificazioni dell’impianto, con eccezione – però – della linea di Sublimazione Molecolare Organica – SMO, che veniva stralciata dal progetto.
Queste le censure articolate con il presente ricorso:
1) Travisamento dei fatti. Errata valutazione degli stessi. Errata istruttoria. Illogicità manifesta a proposito della SMO.
Secondo quanto sostenuto dalla Regione, la Relazione istruttoria “mette in evidenza che la nuova linea di Sublimazione Molecolare Organica non ha un livello di progettazione definitivo e, conseguentemente, non risulta adeguatamente caratterizzato il processo proposto e i relativi impatti attesi”: il che non avrebbe reso possibile “una compiuta ed esaustiva valutazione circa la reale efficacia delle proposte mitigative formulate”.
Se i rilievi della Commissione, sui quali è fondato il provvedimento gravato, hanno a presupposto l’esistenza di un progetto avente carattere non definitivo (preliminare), osserva parte ricorrente di aver, invece, inviato anche il progetto definitivo, corredato dallo Studio di Impatto Ambientale.
Né l’Amministrazione ha, in alcun modo, fornito conforto motivazionale alla espressa valutazione, in termini di mera provvisorietà, del progetto presentato dalla società ricorrente (completo, invece, di tutti gli elementi previsti dall’art. 93, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006).
2) Violazione del principio di proporzionalità, di legalità e di razionalità. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per motivazione incongrua. Istruttoria errata ed inadeguata
Quanto meno per le categorie di rifiuti riconosciute compatibili, l’impianto avrebbe dovuto ricevere un giudizio favorevole sotto il profilo ambientale, eventualmente accompagnato da prescrizioni.
In tal modo, la Provincia di Brescia ha espresso favorevole avviso sul progetto, peraltro impartendo prescrizioni relative a tutti i rifiuti della linea SMO.
Nell’omettere di valutare altre ipotesi di soluzione, l’Amministrazione regionale sarebbe venuta meno all’obbligo di collaborazione; ed avrebbe, nell’adottare un provvedimento di stralcio relativamente alla linea impiantistica SMO, reso una determinazione affatto sproporzionata.
3) Straripamento di potere. Illogicità manifesta. Errata istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione
La valutazione in ordine all’efficienza dell’impianto esulerebbe, secondo quanto dalla ricorrente sostenuta, dalle considerazioni che assistono l’esercizio del potere preordinato al rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla quale è rimessa la sola valutazione degli effetti sull’ambiente.
Vengono, conseguentemente, cesurate le valutazioni espresse sulla “efficienza energetica” del processo e sulla “conseguente fattibilità dello stesso”.
Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L’Amministrazione regionale intimata e la Provincia di Brescia parimenti costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2018.
DIRITTO
1. Giova, in primo luogo, verificare il contenuto della relazione istruttoria approvata dalla Commissione regionale per la VIA nella seduta del 28 settembre 2016; ed i cui contenuti sono, poi, refluiti nel decreto del 45 ottobre 2016, recante “stralcio” della nuova linea di Sublimazione Molecolare Organica (SMO) dal progetto modificativo dell’impianto della ricorrente per il trattamento dei rifiuti speciali nel territorio del Comune di Maclodio.
In essa, quanto all’impianto SMO:
– viene evidenziata “una non completa rappresentatività dell’attività di sperimentazione svolta “rispetto al progetto oggetto della presente istruttoria, in particolare vista l’elevata variabilità dei rifiuti richiesti in autorizzazione e delle relative caratteristiche chimico-fisiche”;
– e sottolineato che “non sono state precisate e descritte puntualmente le modalità di composizione della singola carica di rifiuti da destinare al trattamento, al fine di garantire il rispetto dei valori definiti, di assicurare l’efficienza del progetto e l’effettivo recupero energetico del syngas prodotto e di controllare le situazioni emissive generate dalle possibili combinazioni di elementi nella carica del sistema. I risultati ottenuti sperimentalmente non offrono garanzie univoche circa l’efficacia del trattamento su tutte le categorie dei rifiuti richieste in autorizzazione e dei presidi di abbattimento delle emissioni generate dal progetto oggetto della presente istruttoria”;
– ulteriormente osservandosi che “non risultano adeguatamente caratterizzate le emissioni in atmosfera attese ed il livello di progettazione dei necessari sistemi di abbattimento risulta essere solamente preliminare non permettendone una valutazione in termini di efficacia di abbattimento”;
– e, da ultimo, rilevandosi che “l’unica caratterizzazione riportata del syngas risulta essere di qualità inferiore in termini di contenuto energetico e pertanto il P.C.I. “di progetto” risulta essere sovrastimato rispetto alle evidenze sperimentali. Ne consegue pertanto che non risultano superate le criticità emerse in sede di istruttoria con riferimento all’efficienza energetica del processo ed alla conseguente fattibilità dello stesso”.
Conseguentemente, veniva dall’organo istruttorio rilevato che “la documentazione depositata, ed in particolare le osservazioni prodotte dalla Società in risposta alla comunicazione di preavviso di rigetto, non abbiano fornito elementi sufficienti al fine di valutare compiutamente l’effettiva compatibilità ambientale della Sezione di Sublimazione Molecolare Organica in progetto e pertanto le considerazioni e le valutazioni che di seguito sono esposte nella presente Relazione Istruttoria non sono riferite a tale Sezione, che si intende pertanto stralciata dal progetto”.
2. Di quanto sopra dato atto, non può omettere il Collegio di soffermarsi sulla natura della valutazione d’impatto ambientale (VIA) e delle posizioni soggettive in essa coinvolte, sul tipo di sindacato esercitabile dal G.A. e sui limiti, cognitori e probatori, al suo potere decisorio.
2.1 La procedura di VIA può essere definita come un procedimento di natura tecnico/amministrativa, preordinato ad individuare le ricadute che determinati progetti pubblici o privati possono indurre sull’ambiente, al fine di giudicarne la “compatibilità” con l’ambiente interessato.
Come suggerisce il termine stesso (Valutazione d’Impatto Ambientale), un’opera o progetto viene sottoposto a valutazione al fine di poter valutare che tipo d’impatto avrà sull’ambiente.
Per Impatto Ambientale, si intende l’insieme degli effetti rilevanti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli o cumulativi, positivi e negativi che progetti, pubblici o privati, hanno sull’ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani.
La VIA nasce, quindi, come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l’aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull’interazione fra questi fattori e componenti.
La finalità del processo di VIA è rappresentata dalla tutela della salute umana, dalla preservazione di un ambiente caratterizzato da elevati livelli qualitativi; e, quindi, dalla conservazione della capacità di riproduzione dell’ecosistema, in quanto risorsa essenziale per la vita.
Quanto al potere esercitato dalla P.A. in sede di VIA, inizialmente si riteneva che esso fosse caratterizzato esclusivamente da discrezionalità tecnica.
La più recente giurisprudenza amministrativa ha, tuttavia, chiarito che, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico – in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione – ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera o del progetto.
Tale apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto ove ricorrano – e siano riscontrabili – emersioni inficianti sub specie della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia stata omessa, ovvero svolta in modo inadeguato (cfr. Cons. Stato: sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. V, 6 luglio 2016 n. 3000, 22 marzo 2012 n. 1640 e 12 giugno 2009, n. 3770; sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561; C.G.U.E., 25 luglio 2008, c-142/07; Corte Costituzionale, 7 novembre 2007, n. 367; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 20 aprile 2016, n. 237; T.A.R. Veneto, sez. III, 25 marzo 2016, n. 311 T.A.R. Piemonte, sez. II 10 ottobre 2014 n. 1552; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 19 giugno 2015 n. 2096 e 24 luglio 2013 n. 1746).
Le posizioni soggettive dei soggetti coinvolti nella procedura hanno sostanza di interesse legittimo e le relative controversie non rientrano nel novero delle tassative ed eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito previste dall’art. 134 c.p.a.
L’intensità del sindacato giurisdizionale risente della natura discrezionale, sia sul versante tecnico che amministrativo, della decisione finale assunta dalla P.A. in materia di VIA.
Relativamente ai profili di discrezionalità tecnica, il sindacato è intrinseco, ma non sostitutivo.
Pur a fronte di un sindacato intrinseco sugli apprezzamenti tecnici opinabili compiuti dalla P.A., laddove non emergano profili di palese erroneità o inattendibilità, ma solo margini di fisiologica opinabilità, della valutazione tecnico-specialistica operata dalla P.A., il Giudice non può sovrapporre alla valutazione tecnica opinabile dell’Amministrazione competente la propria.
Diversamente ragionando, verrebbe a determinarsi una inappropriata sostituzione ad un giudizio opinabile (nella specie, quello della Commissione VIA) di un giudizio (espresso in sede di controllo giurisdizionale) altrettanto incerto e opinabile, con riveniente trasmodazione del sindacato in un precluso ambito di merito.
Quanto al controllo esercitabile dal giudice amministrativo sulle valutazioni prettamente discrezionali (anch’esse, come detto, ravvisabili in tema di VIA alla luce dei valori primari coinvolti), esso deve essere svolto ab estrinseco, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare la sussistenza di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’amministrazione.
Sulla scorta di consolidati principi (cfr. Cass. civ., SS.UU., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640 e sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871), la sostituzione, da parte del G.A, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A., quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto.
In base al principio di separazione dei poteri, sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’Amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure.
Conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa.
2.2 Può conseguentemente affermarsi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2017 n. 1392; sez. V, 11 luglio 2016 n. 3059), che “la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati”.
Il giudizio di compatibilità ambientale, pur reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione pienamente esposti al sindacato del giudice, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo, nella pienezza della cognizione del fatto, soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione.
In altri termini, non può disconoscersi che le valutazioni tecniche complesse rese in sede di VIA sono censurabili per macroscopici vizi di irrazionalità proprio in considerazione del fatto che le scelte dell’Amministrazione, che devono essere fondate su criteri di misurazione oggettivi e su argomentazioni logiche, non si traducono in un mero a meccanico giudizio tecnico, in quanto la valutazione d’impatto ambientale, in quanto finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte effettuate dall’Amministrazione che non siano manifestamente illogiche e incongrue.
2.3 Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda per cui è causa, il Collegio ritiene che il giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente alla linea di Sublimazione Molecolare Organica (SMO) – stralciata, per l’appunto, dall’approvazione del progetto formulato dall’odierna ricorrente ai fini della realizzazione di interventi modificativi sull’impianto in essere nel Comune di Maclodio – sia stato adeguatamente motivato dalla Regione, mediante rinvio al parere in parte qua negativo espresso dalla Commissione istruttoria, per come precedentemente riportato.
Dall’esame degli atti non emergono profili di palese inattendibilità o macroscopiche ipotesi di arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e/o travisamento dei fatti, nelle valutazioni tecnico-discrezionali (caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione) o puramente discrezionali compiute dalla Commissione VIA nel parere di che trattasi; e recepite dalla Regione Lombardia, all’atto dell’adozione dell’avversata determinazione.
3. Le censure svolte dalla ricorrente, laddove volte a contrastare il contenuto del compendio delle valutazioni discrezionali, anche sul piano tecnico, poste a base del provvedimento di VIA, non si prestano a condivisione.
3.1 P.B.R., pur deducendo una serie di figure sintomatiche di eccesso di potere, tra cui in particolare il travisamento dei fatti e, soprattutto, la carenza, lacunosità e insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, propone un approccio metodologico conducente ad una inevitabile surrogazione, quale conseguente dell’esercizio della funzione giurisdizionale per come dalla parte sollecitato, all’Autorità amministrativa nelle valutazioni opinabili di fatti (in caso di discrezionalità tecnica) e nel merito dell’azione amministrativa, cioè nelle scelte di opportunità (in caso di discrezionalità amministrativa), che il giudizio di compatibilità ambientale implica.
Se le contestate valutazioni non trasmodano oltre la soglia dell’abnormità o della manifesta illogicità, allora il sindacato richiesto a questo Organo decidente finisce per fuoriuscire dai limiti sopra descritti.
3.2 In particolare per quanto concerne l’affermata inadeguatezza dell’istruttoria condotta dalla Regione, rileva il Collegio come la difesa di quest’ultima (cfr. memoria depositata in atti l’11 ottobre 2018) abbia evidenziato come la relazione istruttoria prodotta da P.B.R non rechi indicazioni dirimenti in ordine al livello di definizione progettuale della sezione S.M.O., sì da permettere una esaustiva valutazione degli impatti attesi dall’esercizio delle linee impiantistiche: conseguentemente dimostrandosi non illogico e non frutto di travisamento il giudizio con il quale si è esclusa l’apprezzabilità della relazione quale “progetto definitivo”.
Né, con riferimento alla composizione dei rifiuti sottoposti al progettato trattamento, la società ricorrente risulta aver fornito la puntuale descrizione quali-quantitativa della singola “carica” di rifiuto sottoposto a trattamento termico: tale aspetto, come pure sottolineato nella sopra citata memoria difensiva, dimostrandosi idoneo, in aggiunta all’elevato numero di categorie di rifiuti richiesti in autorizzazione, a non consentire una puntuale valutazione in ordine all’effettiva efficacia del trattamento proposto e, quindi, una stima degli effettivi impatti ambientali derivanti.
E, del resto, venendo in considerazione l’introduzione di un trattamento a tecnologia “innovativa”, assume dirimente carattere, a fini valutativi, l’effettiva efficacia dei trattamenti proposti a fronte dei risultati attesi: nella fattispecie, trattandosi di un impianto basato su una tecnologia di trattamento di un rifiuto per l’ottenimento di prodotti non più qualificati tali, dimostrandosi necessaria una puntuale verifica, al netto dell’impatto derivante dall’esercizio dell’impianto, dell’effettiva possibilità che ciò avvenga sulla base del progetto depositato.
Verifica che, giusta quanto argomentato dalla Regione – e non efficacemente contrastato dalle difese di parte ricorrente – non è stato possibile condurre in ragione del non compiuto livello di definizione progettuale.
3.3 Né, come dalla ricorrente sostenuto con il secondo motivo di ricorso, almeno per le categorie di rifiuti riconosciute ambientalmente compatibili, l’impianto avrebbe dovuto ottenere giudizio favorevole, atteso che Provincia di Brescia si era favorevolmente espressa.
Nello specifico, la sperimentazione è stata effettuata su rifiuti di cui ai codici E.E.R. 19 12 12 (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti) e 19 10 04 (cosiddetto “fluff”), la cui estrema variabilità è nota in quanto trattasi di “materiali misti”.
Ne deriva che, per una puntuale valutazione dell’efficacia del trattamento e della definizione della qualità delle emissioni atmosferiche, occorra una precisa definizione quali-quantitativa della carica di rifiuti sottoposta a trattamento, estesa anche ai relativi parametri chimico-fisici.
La ricorrente ha prodotto valutazioni circa:
– le possibili combinazioni di elementi critici caratterizzanti la carica del sistema SMO, sulla base di composizioni rappresentative delle varie tipologie di rifiuti considerate;
– le conseguenti produzioni di specie da rimuovere con il trattamento fumi;
– la capacità del sistema di trattamento fumi previsto;
– gli interventi di regolazione atti a garantire tali prestazioni.
L’attività di sperimentazione è, poi, caratterizzata dal trattamento di limitate quantità di rifiuti, inferiori e assolutamente non confrontabili al trattamento su scala industriale oggetto di istruttoria.
Quanto al parere favorevole espresso dalla Provincia di Brescia, coinvolta nell’ambito del procedimento di V.I.A. in seno ad una conferenza di servizi di tipo istruttorio, va poi rammentato come l’iter procedimentale sia destinato a concludersi con una valutazione complessiva del progetto e dei contributi resi da tutti gli enti coinvolti dall’autorità competente V.I.A.
3.4 Da ultimo, neppure si rivela condivisibile quanto dalla parte ricorrente esposto con il terzo motivo.
L’affermata delimitazione del potere di verifica alla sola considerazione degli effetti sull’ambiente confliggerebbe, secondo quanto sostenuto da P.B.R., con le valutazioni espresse dalla Regione Lombardia in ordine alla “efficienza” dell’attività.
In proposito, deve rilevarsi come l’efficienza di trattamento dell’impianto in progetto costituisca imprescindibile elemento per la valutazione della relativa compatibilità ambientale, atteso che, laddove i materiali rivenienti dal trattamento non risultino effettivamente commerciabili quali “prodotti” (e non più come “rifiuti”), allora essi devono essere necessariamente qualificati quali rifiuti e gestiti conseguentemente.
Da ciò consegue la preclusa valutazione di sostenibilità pertanto ambientale di un progetto, quale quello proposto da P.B.R., laddove alla sua delineata attitudine al recupero pressoché totale di materia, acceda, diversamente, la produzione di altri rifiuti.
Considerazioni coerenti con l’impostazione assunta dalla Regione sono state, del resto, anche esposte dalla difesa della costituita Amministrazione provinciale bresciana, laddove (cfr. memoria depositata il 12 ottobre 2018), si pone condivisibilmente in luce che la valutazione di impatto ambientale ben possa estendersi a considerazioni che, pur involgendo opzioni di carattere “imprenditoriale” (e, quindi, relative alla maggiore, o minore, convenienza economica, stricto sensu intesa), coinvolgono le ricadute di carattere ambientale, in ragione dell’esigenza che l’impatto trovi giustificazione in ragione del sacrificio delle risorse ambientali suscettibile di comportare.
4. La constatata incondivisibilità delle doglianze articolate con il proposto mezzo di tutela ne impone la reiezione.
Sussistono, in ragione della particolarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi
IL SEGRETARIO