Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 527 | Data di udienza: 14 Marzo 2012

* DIRITTO VENATORIO – Piani di abbattimento delle nutrie – Regione Lombardia – Competenza provinciale – Ordinanza di abbattimento emanata dal Sindaco – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 26 Marzo 2012
Numero: 527
Data di udienza: 14 Marzo 2012
Presidente: Calderoni
Estensore: Tenca


Premassima

* DIRITTO VENATORIO – Piani di abbattimento delle nutrie – Regione Lombardia – Competenza provinciale – Ordinanza di abbattimento emanata dal Sindaco – Illegittimità.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 26 marzo 2012, n. 527


DIRITTO VENATORIO – Piani di abbattimento delle nutrie – Regione Lombardia – Competenza provinciale – Ordinanza di abbattimento emanata dal Sindaco – Illegittimità.

L’adozione di piani di abbattimento delle nutrie è attività riservata alla competenza provinciale, in ragione di quanto disposto dalla L.R. Lombardia 20 del 2002 e dall’art. 2 e l’art. 41 della L.R. n. 26/1993; ne deriva l’illegittimità dell’ordinanza di abbattimento emanata dal Sindaco, privo del potere di pianificare l’attività in questione, in assenza dei necessari presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem (nella specie, non risultava comprovata nè l’esistenza del pericolo di un danno grave alla salute dell’uomo, né il sopravvenire di una situazione eccezionale ed imprevedibile tale da incidere in modo straordinario sulla sicurezza pubblica; cfr. T.A.R. Emilia Romagna Parma – 16/6/2011 n. 215)

Pres. Calderoni, Est. Tenca – LAC (avv. Rizzato) c. Comune di Pieve S. Giacomo (avv. Bezzi)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 27 marzo 2012, n. 527

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 26 marzo 2012, n. 527


N. 00527/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 995 del 2011, proposto da:
Lac – Lega per l’abolizione della caccia, Codiciambiente, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Carlo Zima n. 3;

contro

Comune di Pieve San Giacomo, rappresentato e difeso dall’avv.to Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Diaz n. 13/C;

nei confronti di

Aurelio Moruzzi, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

DELL’ORDINANZA SINDACALE IN DATA 28/5/2011 N. 19, AVENTE PER OGGETTO L’ABBATTIMENTO DELLE NUTRIE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve San Giacomo;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2012 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento censurato il Sindaco di Pieve San Giacomo ha ordinato l’adozione di misure per l’abbattimento delle nutrie su tutto il territorio comunale, ritenendo che l’utilizzo dei mezzi ordinariamente forniti dall’ordinamento sia insufficiente a garantire la massima tutela della salute dei cittadini contro i gravi danni alle coltivazioni agricole e alla fauna autoctona del territorio, nonché i rischi di dissesto idrogeologico.

Avverso detto provvedimento la LAC, Associazione nazionale per l’abolizione della caccia, e Codiciambiente, dopo essersi soffermati sulla legittimazione ad agire (in quanto titolari di un interesse all’integrità del patrimonio faunistico) hanno dedotto i seguenti vizi:

a) incompetenza: la L.r. 20 del 2002, all’art. 2 e l’art. 41 della L.r. 26/1993, riserverebbero l’adozione dei piani di contenimento delle nutrie alle Province, limitando la funzione del Comune all’organizzazione di centri di raccolta per lo stoccaggio e il successivo smaltimento delle nutrie abbattute, mediante l’autorizzazione al sotterramento delle carcasse. Tale principio troverebbe eccezione nella sola ipotesi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, che giustificherebbero l’emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 50 del D. Lgs. 267/2000: condizioni che nel caso di specie non ricorrerebbero. Ciò in particolare in quanto, al contrario di quanto affermato dal Sindaco nel suddetto provvedimento (secondo cui le nutrie sarebbero portatrici di leptospirosi che potrebbe colpire l’uomo), l’istituto zooprofilattico di Brescia avrebbe appurato che le stesse non sarebbero portatrici di virus infettivi per l’uomo, mentre il sovraffollamento non sarebbe un fenomeno a carattere esclusivamente locale;

b) violazione dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000: non vi sarebbe, nel caso di specie, la necessaria contingibilità ed urgenza, perché il problema del sovraffollamento delle nutrie esisterebbe da anni. L’assenza di situazioni eccezionali e imprevedibili (comprovata anche dal fatto che lo stesso ed altri Comuni hanno già adottato simili ordinanze) escluderebbe, quindi, la legittimità dell’esercizio del potere;

c) violazione dell’art. 41 della L.r. 26/1993 e dell’art. 3 della L.r. 20/2002: posto che l’uccisione con arma da fuoco è ammissibile solo qualora l’INFS abbia verificato l’inefficacia dei metodi ecologici, la previsione dell’abbattimento come unico metodo efficace – senza assumere alcun parere sull’inadeguatezza dei metodi ecologici – violerebbe le citate disposizioni;

d) eccesso di potere per carenza di motivazione, in particolare in ragione della mancata indicazione del numero di esemplari da abbattere per eliminare il rischio paventato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pieve San Giacomo, formulando un’eccezione in rito e chiedendo nel merito la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 14/3/2012 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti censurano l’ordinanza sindacale in data 28/5/2011 n. 19, avente per oggetto l’abbattimento delle nutrie.

1. Preliminarmente occorre evidenziare che l’intervenuta scadenza del provvedimento – la cui efficacia era ricompresa tra l’1/6/2011 e il 31/7/2011 – non incide sull’interesse alla definizione del presente gravame. E’ noto che l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse – al fine di evitare una sostanziale elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda – può essere dichiarata solo allorchè sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente (Consiglio di Stato, sez. IV – 2/11/2004 n. 7104; T.A.R. Lazio, sez. I – 4/11/2004 n. 12370; sentenze T.A.R. Brescia 23/4/2004 n. 461; 26/4/2005 n. 371). Nella specie non può essere escluso, oltre all’interesse morale, che la pronuncia possa giovare ai ricorrenti in relazione alla reiterazione nel prossimo futuro di scelte analoghe da parte dell’amministrazione chiamata ad affrontare la stessa vicenda.

2. Nel merito il gravame è fondato e il Collegio richiama in proposito la propria recente sentenza breve 20/1/2012 n. 87, dalla quale non ha motivo per discostarsi. La pronuncia ha precisato che “Ritenuto che il provvedimento impugnato sia di fatto qualificabile come atto pianificatorio di una specifica attività di abbattimento delle nutrie e che, in quanto tale, esso violi il principio secondo cui l’adozione di piani di abbattimento delle nutrie è attività riservata alla competenza provinciale, in ragione di quanto disposto dalla L.R. 20 del 2002 e dall’art. 2 e l’art. 41 della L.R. n. 26/1993; Dato atto che, nel caso di specie, non risulta comprovata nè l’esistenza del pericolo di un danno grave alla salute dell’uomo, né il sopravvenire di una situazione eccezionale ed imprevedibile tale da incidere in modo straordinario sulla sicurezza pubblica: condizioni, queste, che giustificherebbero l’intervento contingibile ed urgente del Sindaco, in un’ottica di prevenzione e garanzia per la salute e la sicurezza pubblica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso possa trovare accoglimento in quanto il Sindaco, privo del potere di pianificare l’attività di abbattimento, ha fatto ricorso al potere extra ordinem in assenza dei necessari presupposti”.

Si può in proposito richiamare anche la sentenza del T.A.R. Emilia Romagna Parma – 16/6/2011 n. 215, che ha ugualmente valorizzato l’insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000 per l’adozione di un’ordinanza “extra ordinem” (l’amministrazione procedente non ha in alcun modo comprovato la sussistenza di un’emergenza sotto il profilo sanitario derivante dalle nutrie) nonché l’incompetenza dell’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti in materia di contenimento del numero delle nutrie (seppur in base alla normativa dell’Emilia Romagna, che attribuisce ogni competenza in materia di attuazione dei piani diretti al contenimento delle nutrie alle amministrazioni provinciali).

3. Il difensore dell’amministrazione ha prodotto due relazioni predisposte dagli uffici comunali, attestanti i rischi per la stabilità delle sponde e gli argini e per la sicurezza della circolazione stradale. In proposito, la stessa memoria dà conto dell’ampiezza del fenomeno e della conoscenza della diffusione del roditore alloctono risalente negli anni, per cui detta estensione spaziale e temporale mal si coniuga con isolati interventi d’urgenza delle singole amministrazioni comunali ed esige – coerentemente con il quadro normativo del quale si è dato conto – l’introduzione di regole uniformi da parte dei livelli istituzionali superiori.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la conformità del provvedimento impugnato ad una prassi amministrativa diffusa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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